TAR Puglia (BA) Sez. III sent. 2078 dell'11 settembre 2008
Urbanistica. Oneri di urbanizzazione
Sulla natura di obbligazioni "propter rem" degli oneri per le opere di urbanizzazione
Urbanistica. Oneri di urbanizzazione
Sulla natura di obbligazioni "propter rem" degli oneri per le opere di urbanizzazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 349 del 2003, proposto da:
Comune di Trinitapoli, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele De Robertis, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33;
contro
Edil Casa di Basanisi Luigi & C. Sas, Edil Saba di Salerno Vincenzo Antonio & C. Sas, Edil Saba di Basanisi Franco & C. Sas, tutte in persona dei legali rappresentanti p.t. non costituite;
nei confronti di
;
per l accertamento
dell’inadempimento delle società intimate al versamento del contributo dovuto all’Amministrazione comunale di Trinitapoli a titolo di costo di costruzione per il rilascio della concessione edilizia n. 155/89 -71/91 e conseguente
loro condanna
al pagamento di lire 12.311.825 con accessori di legge.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/05/2008 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
A) Con atto notificato il 14 febbraio 2003 e depositato il successivo 12 marzo e rubricato al n. 349/2003, il Comune di Trinitapoli ha adito questo Tar per l’accertamento in capo alle società resistenti dell’inadempimento nel versamento del contributo “costo di costruzione” afferente alla concessione edilizia (c.e.) n. 155/89 riguardante la edificazione di due palazzine per complessivi 21 alloggi alla locale via Barletta, c.e. rilasciata alla società Edil Casa di Basanini Luigi e C. in data 15.11.1989, volturata alla società Edil Saba di Salerno Vincenzo Antonio & C. in data 22.2.1990 e poi alla società Edil Saba di Basanini Franco & C. in data 27.9.1991 con assegnazione del n. 71/91 alla concessione volturata; chiede quindi il Comune la conseguente condanna al pagamento del dovuto a carico delle tre società.
Premette il ricorrente che all’art. 9 dell’atto concessorio e facendosi applicazione degli artt. 3 ed 11 co.2 della legge n. 10/1977 si quantificava il contributo in lire 18.461.825 da pagarsi in tre rate. Di queste risulta pagata solo la prima e per lire 6.150.000, nel mentre le altre due e per complessive lire 12.311.825 che dovevano essere corrisposte entro 60 gg. dalla ultimazione delle opere fissata al 14.11.92 non lo sono state, malgrado solleciti vari di cui è documentazione in atti. L’Amministrazione ritenne allora di adire, per ricevere quanto dovutole, il G.O. (Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di Trinitapoli); quel giudizio venne poi abbandonato per evidente carenza di giurisdizione in capo al Giudice civile adito, carenza pure sollevata da parte ivi resistente (Edil Casa).
Di qui il presente ricorso in cui si deduce in unico ed articolato motivo: Violazione degli artt. 3 ed 11 della legge n. 10 del 28.01.1977, nonché dell’art. 9 della concessione edilizia n. 155 del 15.11.1989- n. 71 del 27.8.1991, e si conclude con la richiesta di condanna delle tre società al pagamento del dovuto
B) Il ricorso è rituale e fondato.
Preliminarmente ritiene il Collegio di ribadire la giurisdizione del Tribunale amministrativo nel giudizio che ne occupa; invero le controversie in tema di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione (e qui si discute del mancato pagamento di parte-due delle tre rate- degli oneri di costruzione) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e le stesse introducono un giudizio sul rapporto, prescindendosi dalla impugnazione di atti. Per il vero parte della giurisprudenza e da ultimo (vedi Tar Marche Sez. I n. 26 del 7.2.2006) ha ritenuto di rimettere in discussione la giurisdizione del G.A., soprattutto perché l’ art. 16 della legge n. 10/977 è stato abrogato dall’art. 136 , II comma lettera c) del dPR 6 giugno 2001 n. 380; nella specie, però, considera il Collegio, essa abrogazione non viene comunque ad influire in quanto avente decorrenza dal 30 giugno 2003 (termine così prorogato dall’art. 2 del d.l. n. 122/2002 convertito nella legge n. 185/2002), nel mentre il ricorso all’esame risulta notificato e depositato rispettivamente nel febbraio e nel marzo 2003 e quindi prima dell’avvenuta abrogazione. Pertanto < e pur prescindendosi da una compiuta interpretazione della norma dell’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998 come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205 nel testo “riscritto” dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204/2004 che devolve alla giurisdizione esclusiva del G.A. le “controversie aventi per oggetto gli atti ed i provvedimenti delle Pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia” >, non pare revocabile in dubbio la giurisdizione di questo TAR facendosi applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 c.p.c. (perpetuatio iurisdictionis)
Nel merito il ricorso è rituale e fondato.
Sulla ritualità, l’aver evocato in giudizio le tre società che per voltura si sono avvicendate quanto alla c.e.n. 155/89 (1^ beneficiario Edil Casa) pare legittimo alla luce di principi già affermati dalla Cassazione per cui gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione costituiscono una obbligazione propter rem. Pertanto colui che realizza opere di trasformazione edilizia od urbanistica valendosi della concessione edilizia rilasciata al suo dante causa, ha nei confronti del Comune gli stessi obblighi che gravano sull’originario concessionario ed è con quest’ultimo solidamente obbligato per il pagamento degli oneri di urbanizzazione (Cass,. Civile Sez. III, 17 giugno 1996, n. 5541; Sez. II 27 agosto 2002, n. 12571). Per il vero esse sentenze della Cassazione vengono a riguardare gli oneri di urbanizzazione, ma nulla vieta dal punto di vista logico prima che giuridico che alle identiche conclusioni debba pervenirsi in ordine alla parte del contributo commisurato al costo di costruzione; questo, infatti, in uno con gli oneri di urbanizzazione costituisce “il contributo” per il rilascio per permesso di costruire (già c.e.) con conseguente e doverosa disciplina unitaria ai fini che qui interessano delle due voci in cui si viene a scomporre. Comunque, per responsabilità solidale in ordine all’obbligazione del pagamento del contributo di costruzione si è espressamente pronunciato il CgA nella decisione del 18 maggio 2007, n. 395.
Quanto poi al merito, e giusta documentazione in atti, l’amministrazione ha determinato la misura del contributo in base a quanto prescritto dagli artt. 3 ed 11 della legge n. 10/1977 quantificandolo all’art. 9 dell’atto concessorio e secondo analitici conteggi elaborati dall’Ing. Giuseppe Giuliano (in atti); del complessivo importo (lire 18.461.825 corrispondenti ad € 9.534,74) è stata versata solo la prima rata (€ 3.176,21) e quindi deve essere versato il saldo (€ 6.358,53) più e più volte sollecitato dall’Amministrazione con accessori di legge, a partire questi dal sessantesimo giorno dalla ultimazione delle opere ( fissata nell’atto concessorio al 14.11.1992) e sino al soddisfo.
Il ricorso va quindi accolto con conseguente condanna delle tre s.a.s. evocate in giudizio ed in solido tra di loro al pagamento della somma di € 6.358,53 con accessori di legge.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione III accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto condanna le tre S.a.s. evocate in giudizio al pagamento in solido tra di loro della somma di € 6.358,53 con accessori di legge e nei modi e termini indicati in parte motiva.
Spese di giudizio si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento) a favore del Comune ricorrente ed a carico delle tra società evocate in giudizio ed indicate in epigrafe, a ciò condannate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 349 del 2003, proposto da:
Comune di Trinitapoli, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele De Robertis, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33;
contro
Edil Casa di Basanisi Luigi & C. Sas, Edil Saba di Salerno Vincenzo Antonio & C. Sas, Edil Saba di Basanisi Franco & C. Sas, tutte in persona dei legali rappresentanti p.t. non costituite;
nei confronti di
;
per l accertamento
dell’inadempimento delle società intimate al versamento del contributo dovuto all’Amministrazione comunale di Trinitapoli a titolo di costo di costruzione per il rilascio della concessione edilizia n. 155/89 -71/91 e conseguente
loro condanna
al pagamento di lire 12.311.825 con accessori di legge.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21/05/2008 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
A) Con atto notificato il 14 febbraio 2003 e depositato il successivo 12 marzo e rubricato al n. 349/2003, il Comune di Trinitapoli ha adito questo Tar per l’accertamento in capo alle società resistenti dell’inadempimento nel versamento del contributo “costo di costruzione” afferente alla concessione edilizia (c.e.) n. 155/89 riguardante la edificazione di due palazzine per complessivi 21 alloggi alla locale via Barletta, c.e. rilasciata alla società Edil Casa di Basanini Luigi e C. in data 15.11.1989, volturata alla società Edil Saba di Salerno Vincenzo Antonio & C. in data 22.2.1990 e poi alla società Edil Saba di Basanini Franco & C. in data 27.9.1991 con assegnazione del n. 71/91 alla concessione volturata; chiede quindi il Comune la conseguente condanna al pagamento del dovuto a carico delle tre società.
Premette il ricorrente che all’art. 9 dell’atto concessorio e facendosi applicazione degli artt. 3 ed 11 co.2 della legge n. 10/1977 si quantificava il contributo in lire 18.461.825 da pagarsi in tre rate. Di queste risulta pagata solo la prima e per lire 6.150.000, nel mentre le altre due e per complessive lire 12.311.825 che dovevano essere corrisposte entro 60 gg. dalla ultimazione delle opere fissata al 14.11.92 non lo sono state, malgrado solleciti vari di cui è documentazione in atti. L’Amministrazione ritenne allora di adire, per ricevere quanto dovutole, il G.O. (Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di Trinitapoli); quel giudizio venne poi abbandonato per evidente carenza di giurisdizione in capo al Giudice civile adito, carenza pure sollevata da parte ivi resistente (Edil Casa).
Di qui il presente ricorso in cui si deduce in unico ed articolato motivo: Violazione degli artt. 3 ed 11 della legge n. 10 del 28.01.1977, nonché dell’art. 9 della concessione edilizia n. 155 del 15.11.1989- n. 71 del 27.8.1991, e si conclude con la richiesta di condanna delle tre società al pagamento del dovuto
B) Il ricorso è rituale e fondato.
Preliminarmente ritiene il Collegio di ribadire la giurisdizione del Tribunale amministrativo nel giudizio che ne occupa; invero le controversie in tema di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione (e qui si discute del mancato pagamento di parte-due delle tre rate- degli oneri di costruzione) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e le stesse introducono un giudizio sul rapporto, prescindendosi dalla impugnazione di atti. Per il vero parte della giurisprudenza e da ultimo (vedi Tar Marche Sez. I n. 26 del 7.2.2006) ha ritenuto di rimettere in discussione la giurisdizione del G.A., soprattutto perché l’ art. 16 della legge n. 10/977 è stato abrogato dall’art. 136 , II comma lettera c) del dPR 6 giugno 2001 n. 380; nella specie, però, considera il Collegio, essa abrogazione non viene comunque ad influire in quanto avente decorrenza dal 30 giugno 2003 (termine così prorogato dall’art. 2 del d.l. n. 122/2002 convertito nella legge n. 185/2002), nel mentre il ricorso all’esame risulta notificato e depositato rispettivamente nel febbraio e nel marzo 2003 e quindi prima dell’avvenuta abrogazione. Pertanto < e pur prescindendosi da una compiuta interpretazione della norma dell’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998 come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205 nel testo “riscritto” dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204/2004 che devolve alla giurisdizione esclusiva del G.A. le “controversie aventi per oggetto gli atti ed i provvedimenti delle Pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia” >, non pare revocabile in dubbio la giurisdizione di questo TAR facendosi applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 c.p.c. (perpetuatio iurisdictionis)
Nel merito il ricorso è rituale e fondato.
Sulla ritualità, l’aver evocato in giudizio le tre società che per voltura si sono avvicendate quanto alla c.e.n. 155/89 (1^ beneficiario Edil Casa) pare legittimo alla luce di principi già affermati dalla Cassazione per cui gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione costituiscono una obbligazione propter rem. Pertanto colui che realizza opere di trasformazione edilizia od urbanistica valendosi della concessione edilizia rilasciata al suo dante causa, ha nei confronti del Comune gli stessi obblighi che gravano sull’originario concessionario ed è con quest’ultimo solidamente obbligato per il pagamento degli oneri di urbanizzazione (Cass,. Civile Sez. III, 17 giugno 1996, n. 5541; Sez. II 27 agosto 2002, n. 12571). Per il vero esse sentenze della Cassazione vengono a riguardare gli oneri di urbanizzazione, ma nulla vieta dal punto di vista logico prima che giuridico che alle identiche conclusioni debba pervenirsi in ordine alla parte del contributo commisurato al costo di costruzione; questo, infatti, in uno con gli oneri di urbanizzazione costituisce “il contributo” per il rilascio per permesso di costruire (già c.e.) con conseguente e doverosa disciplina unitaria ai fini che qui interessano delle due voci in cui si viene a scomporre. Comunque, per responsabilità solidale in ordine all’obbligazione del pagamento del contributo di costruzione si è espressamente pronunciato il CgA nella decisione del 18 maggio 2007, n. 395.
Quanto poi al merito, e giusta documentazione in atti, l’amministrazione ha determinato la misura del contributo in base a quanto prescritto dagli artt. 3 ed 11 della legge n. 10/1977 quantificandolo all’art. 9 dell’atto concessorio e secondo analitici conteggi elaborati dall’Ing. Giuseppe Giuliano (in atti); del complessivo importo (lire 18.461.825 corrispondenti ad € 9.534,74) è stata versata solo la prima rata (€ 3.176,21) e quindi deve essere versato il saldo (€ 6.358,53) più e più volte sollecitato dall’Amministrazione con accessori di legge, a partire questi dal sessantesimo giorno dalla ultimazione delle opere ( fissata nell’atto concessorio al 14.11.1992) e sino al soddisfo.
Il ricorso va quindi accolto con conseguente condanna delle tre s.a.s. evocate in giudizio ed in solido tra di loro al pagamento della somma di € 6.358,53 con accessori di legge.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione III accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto condanna le tre S.a.s. evocate in giudizio al pagamento in solido tra di loro della somma di € 6.358,53 con accessori di legge e nei modi e termini indicati in parte motiva.
Spese di giudizio si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento) a favore del Comune ricorrente ed a carico delle tra società evocate in giudizio ed indicate in epigrafe, a ciò condannate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/09/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO