Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 43604 del 17 novembre 2022 (CC 4 ott 2022)
Pres. Andreazza Est. Corbetta Ric. De Vita
Beni ambientali.Sequestro preventivo per reati paesaggistici
Nel valutare la sussistenza del presupposto del periculum in mora ai fini del sequestro preventivo di un immobile abusivo sito in zona paesaggisticamente vincolata conseguente all'uso dello stesso in quanto produttivo di conseguenze dannose sull'area oggetto di speciale protezione, il giudice del merito deve procedere ad una accurata disamina, verificando se possano escludersi ulteriori lesioni del bene protetto sulla base della assoluta compatibilità di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, tenendo conto della natura di quest'ultimo e della situazione preesistente alla realizzazione dell'opera. In altri termini, in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, il presupposto del periculum in mora non può essere desunto solo dalla esistenza delle opere ultimate, ma è necessario dimostrare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, dovendo valutarsi l'incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela.
Il rapporto tra il delitto di traffico illecito di rifiuti e quello d’inquinamento ambientale: un’ipotesi di connessione da concorso formale o da continuazione dei reati (Parte I).
di Giuseppe DE NOZZA
Consiglio di Stato Sez. VI n. 9656 del 3 novembre 2022
Urbanistica.Rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo
In linea generale nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo la regola, almeno tendenziale, è quella dell'autonomia e della separazione, fermo il disposto di cui all'art. 654 c.p.p., secondo cui il giudicato penale non determina un vincolo assoluto all'amministrazione per l'accertamento dei fatti rilevanti nell'attività di vigilanza edilizia. Né la sentenza penale di assoluzione può condizionare in modo inderogabile il giudizio amministrativo, tanto più quando la pubblica amministrazione non si sia costituita parte civile nel processo penale. Il carattere vincolante, nei riguardi del giudizio amministrativo, dell'accertamento compiuto dal giudice penale, è in ogni caso subordinato alla ricorrenza di presupposti rigorosi. Sotto il profilo soggettivo, il giudicato è vincolante solo nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale. Non, quindi, nei confronti di altri soggetti che siano rimasti ad esso estranei, pur essendo in qualche misura collegati alla vicenda penale. Sotto il profilo oggettivo, il vincolo copre solo l'accertamento dei “fatti materiali” e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l'autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo o civile o dell’amministrazione
Cass. Sez. III n. 42930 del 11 novembre 2022 (UP 13 set 2022)
Pres. Andreazza Est. Galterio Ric. Boga
Beni culturali.Immissione in circolazione di opere d’arte non autentiche
L’immissione in circolazione di opere d’arte non autentiche non richiede un atto di alienazione o comunque di disposizione del bene da parte del suo titolare. Sul piano della littera legis occorre evidenziare che la previsione di condotte finalizzate da scopi di lucro quali la messa in commercio o la detenzione a tali fini viene accomunata alla mera messa in circolazione stante la presenza della disgiuntiva “o” tra le differenti azioni, rafforzata dall’avverbio di chiusura “comunque”, il che impone di ritenere integrata la condotta penalmente rilevante con la semplice immissione in circolazione dei suddetti beni, laddove la ratio sottesa alla norma in esame è quella, come si ricava dalla matrice comune alle singole condotte criminose contemplate nel primo comma e dalla pubblicità prevista dal terzo comma che accompagna alla sentenza di condanna, di impedire la diffusione sul mercato di opere d’autore spacciate come autentiche a detrimento del valore non solo commerciale, ma altresì culturale, sociologico e storico di quelle universalmente accreditate come opere d’arte, così come dei reperti archeologici.
Il Ministero delle politiche del mare e le sfide dell’economia blu
di Rosaria COSTANZO
Consiglio di Stato Sez. VI n. 9655 del 3 novembre 2022
Urbanistica.Valutazione globale delle opere abusive
Al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, occorre compiere una valutazione globale delle opere medesime, mentre non possono essere presi in considerazione i singoli interventi in modo “atomistico”, come se fossero del tutto slegati l’uno dall’altro. La valutazione dell'abuso edilizio richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, sicché non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento ma dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni.
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