Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 47032 del 13 dicembre 2022 (UP 14 set 2022)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. Bianculli
Rifiuti.Fertirrigazione
La pratica della fertirrigazione non consiste nell’indiscriminato spandimento dei rifiuti fecali delle bestie sul terreno, presupponendo, quanto meno, che tale operazione sia eseguita - adottando delle buone prassi agricole e non facendo estemporaneamente tracimare il prodotto, in ipotesi fertilizzante - laddove si trovino a vegetare delle coltivazioni che da essa possano trovare giovamento; detta pratica, che sottrae il deposito delle deiezioni animali alla disciplina dei rifiuti, richiede, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo ed al fabbisogno delle colture, e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione da diverse causali originata, quale, ad esempio, lo spandimento dei liquami lasciati scorrere per caduta
Consiglio di Stato Sez. VII n. 10085 del 16 novembre 2022
Urbanistica.Trasferimento di cubatura
Il trasferimento di cubatura presuppone omogeneità urbanistica: i fondi devono essere caratterizzati dalla stessa destinazione d’uso territoriale e omogeneità edificatoria e avere identico indice di fabbricabilità originario. Se così non fosse sarebbe evidente il pregiudizio per l'attuazione dei complessivi criteri di programmazione edilizia contenuti negli strumenti urbanistici; pregiudizio ancora più manifesto ove fosse consentita la "cessione di cubatura" fra terreni aventi diversa destinazione urbanistica ovvero diverso indice di edificabilità; essendo, infatti, evidente che ove fosse consentito l'asservimento di un terreno avente un indice di fabbricabilità più vantaggioso di quello proprio del terreno asservente, ovvero avente una diversa destinazione, le esigenze di pianificazione urbanistica che avevano presieduto alla scelta amministrativa di differenziare gli indici di edificabilità dei due fondi, ovvero la loro stessa destinazione, rimarrebbero inevitabilmente insoddisfatte.
Cass. Sez. III n. 47666 del 16 dicembre 2022 (UP 14 lug 2022)
Pres. Aceto Est. Reynaud Ric. Paglini
Urbanistica.Certificato catastale e falsa rappresentazione dei luoghi
Laddove non sia ipotizzabile altro scopo, non v’è dubbio che le dichiarazioni circa lo stato di fatto di beni immobili presentate all’Ufficio del catasto da un professionista iscritto all’albo che alleghi planimetrie riproducenti lo stato dei luoghi abbiano la funzione di implementare le informazioni poste nella disponibilità di quell’Ufficio e che, proprio per la particolare competenza e per i doveri di deontologia del professionista, siano destinate a provare la verità di quanto rappresentato, consentendo alla pubblica amministrazione di potervi fare affidamento per l’aggiornamento degli archivi e dei registri tenuti. Né vale richiamare, in contrario, il regime di prova dei certificati catastali, posto che, mentre non può dubitarsi della natura fidefacente di tali certificati rispetto alle informazioni e ai dati in possesso dell’ufficio che vengono documentalmente attestati, altro è il valore probatorio degli elementi in tal modo certificati, ciò che dipende, per un verso, dal tipo di questione che viene in rilievo e dalla relativa disciplina, per altro verso, dalla pur sempre deducibile non conformità del contenuto di tali atti all’effettiva realtà rappresentata.
Consiglio di Stato Sez. VI n. 8785 del 17 ottobre 2022
Beni ambientali.Abuso in zone vincolate e doverosità della sanzione demolitoria
Le opere abusive, anche qualora abbiano natura pertinenziale o precaria e, quindi, siano assentibili con mera d.i.a. o s.c.i.a., se realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, debbono considerarsi comunque eseguite in totale difformità dalla concessione, laddove non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica e, conseguentemente, deve essere applicata la sanzione demolitoria
Cass. Sez. III n. 44855 del 26 novembre 2022 (UP 30 set 2022)
Pres. Aceto Est. DI Stasi Ric. Esposito
Beni ambientali.Rimessione in pristino
L’ordine previsto dall'art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004 è espressione di un potere sanzionatorio che si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della pubblica amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi come conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all'attuazione degli interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale; trattasi di sanzione amministrativa oggettivamente riparatoria e può essere disposta dal giudice con la sola sentenza di condanna e, pertanto, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione va revocata dal giudice dell'impugnazione, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa
Consiglio di Stato Sez. VI n. 10228 del 21 novembre 2022
Elettrosmog.Assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria
Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori e, quindi, come tali sono compatibili con ogni destinazione funzionale prevista dalla pianificazione urbanistica e devono essere localizzate in modo che sia assicurato un servizio capillare. Nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, le predette infrastrutture non possono essere evidentemente localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale, perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica l’esigenza della realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole. Ma è lo stesso Codice delle comunicazioni elettroniche a fare espressamente «salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione» (art. 3 comma 3). A questi fini, l’installazione di infrastrutture «viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, […] della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione» (art. 87, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003).
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