Il nuovo regolamento eow sui rifiuti inerti da costruzione e demolizione. Prima lettura

di Gianfranco AMENDOLA

Pubblicato su osservatorioagromafie.it. Si ringraziano Autore ed Editore.

Premessa

Nell'Unione europea i rifiuti da costruzione e demolizione costituiscono il maggior flusso di rifiuti, pari a circa un terzo di tutti i rifiuti prodotti. Nel nostro Paese, secondo ISPRA, i rifiuti speciali non pericolosi da costruzione e demolizione sono circa 60 mila tonnellate (anno 2018), con provenienza soprattutto da cantieri (42,5%). E’, quindi, del tutto evidente l’importanza di garantire una corretta gestione di questi rifiuti nell’ottica dell’economia circolare, al fine di favorire al massimo il loro riciclo. A questo proposito, i dati ufficiali sembrano molto positivi in quanto, secondo ISPRA, il recupero complessivo di materia nelle costruzioni raggiunge 35,5 milioni di tonnellate, e cioè il 77,4% del totale. Tuttavia, non sembra trattarsi di dati attendibili. Come dimostrato da Legambiente, infatti, quella percentuale “ indica solamente che questi rifiuti sono passati, e quindi sono stati registrati, in un apposito impianto ”. Si tratta, cioè, di materiali recuperati “ ma poi stoccati senza alcun reimpiego effettivo” che vengono, in gran parte, abbandonati illegalmente sul territorio.

E’ in questo quadro, quindi, che va letto il D.M n. 152 del 27 settembre 2022, con il quale il Ministero della Transizione Ecologica ha promulgato il regolamento per la cessazione della qualifica di rifiuto ( EoW, end of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, dettando, così, i criteri in base ai quali questi rifiuti, dopo essere stati sottoposti a trattamento di recupero, cessano di essere considerati rifiuti e di essere soggetti alla relativa disciplina. Ci sarà tempo per analizzare questo regolamento che, comunque, come vedremo, già nasce con notevoli carenze e criticità soprattutto per la genericità dei criteri proposti e senza potenziare in alcun modo il sistema istituzionale di controllo tecnico già notevolmente carente e particolarmente importante per i rifiuti in esame.

Forse è anche per questo che il regolamento prevede una prima fase di monitoraggio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore (4 novembre 2022), al termine della quale il Ministero valuterà l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto tenendo conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.

Oggi, quindi, ci limitiamo ad una prima, sommaria lettura puramente esplicativa di questo provvedimento che, ovviamente, va comunque preliminarmente inquadrato nell’ambito della disciplina generale prevista dalla normativa comunitaria ed italiana in tema di Eow.

Eow. La situazione attuale: sintesi

Le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto sono contenute nell’art. 184-ter del D. Lgs 152/06, di cui riportiamo il testo attualmente vigente:

Articolo 184-ter D. Lgs 152/06

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, che includono:

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinche' i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

3-bis. Le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente delegata dal predetto Istituto, controlla a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonchè alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132 1 .

3-quater. ABROGATO

3-quinquies ABROGATO

3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.

3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a

condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinche' il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.

Rinviando ad altre opere per una approfondita analisi, anche critica, di questa disposizione, specie con riferimento alle aggiunte e modifiche apportate dall’ Italia rispetto al testo-base della UE 2, sembra sufficiente, in questa sede, limitarsi a evidenziare il principio che i criteri per l’applicazione della disciplina EoW spettano, in primo luogo, alla UE, la quale provvede con appositi regolamenti, e, in loro assenza, allo Stato che provvede, come nel caso in esame, con appositi decreti ministeriali 3; sintetizzando, per chiarezza, la disciplina legislativa italiana nel seguente quadro:

DISCIPLINA VIGENTE PER EoW

1) Per l’applicazione della disciplina EoW occorre fare riferimento, quando esistono, ai singoli regolamenti comunitari

2) In assenza di regolamenti comunitari, si applicano, quando esistono, i decreti ministeriali relativi a specifiche tipologie di rifiuto

3) In assenza di regolamenti comunitari e specifici decreti ministeriali, le nuove autorizzazioni Eow vengono rilasciate dalle Regioni, previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente”, alla luce delle linee guida del SNPA.

4) per EoW collegate a procedure semplificate di recupero si continuano ad applicare i “vecchi” decreti ministeriali del 1998 ecc.

5) Le autorizzazioni già rilasciate sono fatte salve ma devono essere aggiornate al momento del rinnovo

6) Se lo Stato emana nuovi decreti, le autorizzazioni già rilasciate devono essere ad essi adeguate con istanza di aggiornamento entro 180 giorni

7) Le Regioni comunicano ad ISPRA i nuovi provvedimenti, anche di rinnovo, entro 10 giorni dalla notifica agli interessati

8) ISPRA effettua controlli a campione redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione

9) Si istituisce presso il Ministero dell’ambiente il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate successive al 3 novembre 2019

10) Per l’adozione dei decreti ministeriali si prevede di dotare il Ministero di mezzi e personale ad hoc.

Il Regolamento Eow 2022 per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione. Sintesi.

Ciò premesso, è ora di leggere e sintetizzare il nuovo regolamento.

1). Iniziando, ovviamente, dalla delimitazione dei “ rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione” e degli “altri rifiuti inerti di origine minerale” cui si riferisce, sin dal titolo il regolamento in esame 4.

A tal fine, l’art. 2, comma 1, li definisce come segue:

a) «rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e indicati al punto 1 della tabella 1 dell’Allegato 1 al presente regolamento;

b) «altri rifiuti inerti di origine minerale»: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/ CE e indicati al punto 2 della tabella 1 dell’Allegato 1 al presente regolamento ;

Vi è, quindi, un rinvio alla tabella 1, punti 1 e 2 dell’Allegato 1, i quali forniscono il seguente elenco di rifiuti cui si applica il regolamento 5 :

ELENCO INERTI CHE DANNO LUOGO AD AGGREGATO RECUPERATO PER EOW (tabella 1)

  1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione (Capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti)

170101 Cemento

170102 Mattoni

170103 Mattonelle e ceramiche

170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla

voce 170106

170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503

170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507

170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

  1. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell’elenco europeo dei

rifiuti)

010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407

010409 Scarti di sabbia e argilla

010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407* (rifiuti contenenti sostanze

pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi)

010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407

101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico

101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o

da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in

concentrazione <10% in peso

101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento

termico)

101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci

101309 e 101310

120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti

esclusivamente da sabbie abrasive di scarto

191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce) (da impianti di trattamento)

N.B I rifiuti “diversi da quelli di cui alla voce…” sono quelli, a specchio, senza sostanze pericolose

Per quanto concerne, invece, rifiuti non elencati all’Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2, del regolamento in esame, l’ art. 2, comma 2 precisa che “ in conformità a quanto previsto dall’articolo 184 - ter , comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le operazioni di recupero aventi a oggetto finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III - bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ”; ad essi, quindi, si applica la disciplina generale per EoW prevista dall’art. 184 ter, comma 3, sopra riportata.

2). A questa delimitazione si riallaccia direttamente la connessa definizione di “aggregato recuperato”, la quale comprende “ i rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 184 -ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento ” (art. 2, comma 1, lett. d), purchè, come precisa l’art. 3, comma 1, tale aggregato sia “conforme ai criteri di cui all’Allegato 1”. Criteri che riguardano “verifiche sui rifiuti in ingresso”, dettagliate alla lettera b); “ processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore” (lett c) con fasi esemplificative (macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate); “requisiti di qualità dell’aggregato recuperato” con controlli sul rispetto dei parametri e valori limite dettagliati nella tabella 2 (lett. d.1) e test di cessione (lett. d.2) dettagliati da tabella 3; cui si aggiunge la tabella 4 con le “ norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell’aggregato recuperato ” (lett. e).

Come si legge nelle premesse del decreto, trattasi di aggregato per il quale, in armomia con il disposto dell’art. 184-ter, “ esiste un mercato, in ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria civile, in sostituzione della materia prima naturale, e possiede un effettivo valore economico ”; inoltre “ sussistono scopi specifici per i quali tale sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, e la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti ”, e, infine, “ dall’istruttoria effettuata è emerso che l’aggregato recuperato, che soddisfa i criteri di cui al presente regolamento, non comporta impatti complessivi negativi sulla salute umana o sull’ambiente ”.

3). Subito dopo (art. 4, comma 1), il regolamento detta le condizioni per l’utilizzo dell’aggregato dopo il recupero, precisando che esso “ è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2 ”, e cioè, secondo le norme tecniche di cui alla tabella 5 6, per:

a) la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;

b) la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;

c) la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;

d) la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;

e) la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;

f) il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).

4). I successivi articoli del regolamento precisano alcuni obblighi del produttore del rifiuto e dell’aggregato recuperato , per quanto concerne, in particolare, la attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo nonchè la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (art. 5, comma 1); l’attestazione (con conservazione del documento 7 e dei campioni) del rispetto dei criteri previsti per EoW (art. 5, commi 2, 3 e 4); e la applicazione di un sistema di gestione della qualità dettagliato nell’art. 6, comma 1.

Infine, norme transitorie e finali sono previste dall’art. 8.

Alcune osservazioni a caldo

Come già abbiamo detto, ci sarà tempo e modo per studiare il regolamento in esame, che, peraltro, potrebbe subire modifiche dopo sei mesi. Tuttavia, proprio per favorire un minimo di riflessione, ci sembra opportuno sin da ora ricordare che, a livello comunitario, già dal settembre 2016 risulta pubblicato, per conto della Commissione europea, un corposo “ protocollo per la gestione dei rifiuti da costruzione e da demolizione ” con l’obiettivo dichiarato di aumentare la fiducia nel processo di gestione e nella qualità dei materiali riciclati da tali rifiuti attraverso: a) una migliore identificazione, separazione alla fonte e raccolta dei rifiuti; b) una migliore logistica dei rifiuti; c) un miglior trattamento dei rifiuti; d) la gestione della qualità; e) condizioni politiche e condizioni quadro adeguate. Basta leggerlo per accorgersi che esso contiene molto di più rispetto a quanto prescrive il regolamento italiano, ove, peraltro, risultano totalmente dimenticate alcune fasi di precipuo interesse quali quelle relative ai processi ed alle verifiche pre-demolizione e ad un piano di gestione dei rifiuti orientato ai processi, se si riutilizzerà o riciclerà del materiale proveniente da operazioni di costruzione, ristrutturazione o demolizione 8; così come non sembra valorizzato, nel nostro regolamento, il richiamo all’osservanza della gerarchia comunitaria nella gestione dei rifiuti per cui, ad esempio, il riempimento deve essere considerato quale “ ultima ratio in quanto ha i suoi svantaggi: esso può infatti compromettere gli incentivi a riutilizzare e riciclare in applicazioni di valore superiore ”.

Nello stesso quadro, sembra opportuno ricordare il documento (“ position paper”, in rete) dell’ANPAR (associazione nazionale produttori aggregati riciclati), il quale pone molti rilevanti problemi (ad esempio a proposito del test di cessione) che non sembrano essere stati presi in considerazione. Tanto è vero che, non appena pubblicato il regolamento, la stessa associazione ha contestato i criteri di monitoraggio, osservando, tra l’altro, che “ la norma non tiene conto dei diversi usi a cui gli aggregati sono destinati, in contrasto con le norme di prodotto UNI che ne regolano gli impieghi ”.
Vale la pena, infine, di leggere anche il parere consultivo espresso, nel maggio 2022, sulla bozza di regolamento dal Consiglio di Stato il quale, tra l’altro, ha evidenziato un problema di " logicità e proporzionalità complessiva" sul piano dell’adeguatezza delle soluzioni prescelte rispetto alle finalità indicate dal legislatore 9.

Ma su questo torneremo.

1 Cfr. LEGGE 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale):

Art. 4: “ 4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneita' dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonche' il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalita' operative del Sistema nazionale e delle attivita' degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.

Art. 6: “ 1. Fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attivita' del Sistema nazionale e sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema medesimo, nell'ambito del Consiglio di cui all'articolo 13” . OMISSIS

2 Da ultimo, ci permettiamo di rinviare, anche per precedenti e richiami di dottrina e giurisprudenza, al nostro Diritto penale ambientale, Pacini giuridica, Pisa 2022, pag. 112 e segg.

3 In sede comunitaria, risultano emessi regolamenti Eow con riferimento a rottami metallici (2011), rottami di vetro (2012), rottami di rame (2013), mentre in sede nazionale, sono stati emessi, con decreto ministeriale, regolamenti EoW per combustibili solidi secondari (2013), conglomerato bituminoso-fresato d’asfalto (2018), prodotti assorbenti per la persona (2019), gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso (2020), carta e cartone (2020).

4 In proposito, è appena il caso di ricordare che trattasi, comunque, di rifiuti e non di sottoprodotti. Cfr. Cass. pen., sez. 3, 23 febbraio 2018 (Ud 18 gen 2018) n. 8848, Bandini, in www.lexambiente.it , secondo cui << l'attività di demolizione edifici (o strade) - non può essere definita un "processo di produzione" quale quello indicato dalla menzionata norma, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti. Di fatti, il sottoprodotto deve "trarre origine" - quindi provenire direttamente - da un "processo di produzione", dunque da un'attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali (sebbene una simile descrizione non possa ritenersi esaustiva, in considerazione delle molteplici possibilità offerte dalla tecnologia) >>

5 Vengono esclusi i rifiuti abbandonati o sotterrati (allegato 1). Di contro, “ in via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva ” (art. 1, comma 1)

6 relative a: a) colmate, reinterri, ripristini morfologici; b) corpo del rilevato; c) miscele non legate, strato anticapillare, fondazione, base; d) produzione di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili); e) produzione di calcestruzzi.

7 fatta eccezione per “ le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente”. (art. 6, comma 2)

8 Un buon piano di gestione dei rifiuti contiene informazioni su come verranno eseguite le varie fasi della demolizione, da chi verranno eseguite, quali materiali saranno raccolti in modo selettivo alla fonte, dove e come saranno trasportati, quale sarà il riciclaggio, il riutilizzo o il trattamento finale e quale il seguito da dare ”.

9 in quanto il regolamento “ deve tenere insieme e conciliare due opposte esigenze, ricercando tra di esse una adeguato punto di equilibrio: da un lato, la tutela della salute e dell’ambiente (per cui è necessario prestare la massima attenzione alla qualità dei rifiuti in ingresso e degli aggregati recuperati prodotti in uscita dal trattamento di recupero); dall’altro lato, la semplificazione, volta a favorire l’economia circolare, particolarmente urgente, forse, per questa tipologia di rifiuti ”.