TAR Campania (NA) Sez. VIII n. 6806 del 2 novembre 2022
Urbanistica.Demolizione tardiva e improcedibilità della fattispecie acquisitiva.

L’acquisizione delle opere abusive al patrimonio pubblico è finalizzata a soddisfare la primaria esigenza di ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio violato (“L'opera acquisita è demolita […] salvo che […]”, così recita il comma 5 dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001); per cui, ogni qual volta il proprietario cui è stata rivolta l’ingiunzione abbia provveduto, sia pure in epoca successiva alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, alla demolizione, con integrale ripristino dello stato dei luoghi, la fattispecie acquisitiva di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 31 non è procedibile, attesa la sopraggiunta restitutio in integrum dell’ordine urbanistico-edilizio violato. Quanto sopra vale a fortiori tutte le volte in cui, a fronte della segnalata volontà di avviare e realizzare, sia pur tardivamente, i lavori di demolizione delle opere abusive, il Comune non obietti alcunché, così di fatto consentendo la realizzazione dell’interesse pubblico sotteso all’attribuzione del potere acquisitivo di cui all’art. 31, divenuto, per l’effetto, improcedibile


Pubblicato il 02/11/2022

N. 06806/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03555/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3555 del 2021, proposto da
Francesca Iaderosa, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosina Casertano e Stefano Casertano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cervino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

A) della determina del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cervino n. 93 (R.G. n. 194) del 07.06.2021, notificata il 08.06.2021, recante l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente locale delle opere abusive realizzate nell’immobile in proprietà della sig.ra Iaderosa alla Via Razzani di Sotto, con l’immissione nel relativo possesso, previe le attività ivi indicate; A.1) della relazione tecnica redatta dall’U.T.C. prot. n. 2184 del 7.6.2021, allegata al precedente atto; A.2) della nota dello stesso Ufficio prot. n. 1873 del 13.5.2021; A.3) del verbale di accertamento di inottemperanza prot. n. 1959 del 19.5.2021; B) dell’ordinanza n. 3 del 08.06.2021 (prot. n. 2209 del 08.06.2021) del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cervino, notificata in data 08.06.2021, avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 2000,00, elevata ex art. 31 comma 4-bis del D.P.R. 380/2001; C) di qualsiasi altro atto connesso, presupposto, collegato e conseguente ai suindicati provvedimenti, comunque lesivo degli interessi dell’attuale ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cervino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati e, in particolare: a) il provvedimento con il quale il Comune di Cervino, constatata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 7 del 15 marzo 2017, ha disposto, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale “…delle opere abusive di che trattasi…insistenti sull’immobile attualmente registrato all’Agenzia delle Entrate Territorio al foglio 5 mappale 5599”; b) la sanzione pecuniaria prevista dal comma 4bis dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 nella misura di euro 2.000,00.

Premette la ricorrente che:

- con l’ordinanza di demolizione n. 7 del 15 marzo 2017 (impugnata con separato ricorso) il Comune di Cervino le contestava la realizzazione delle seguenti opere abusive: “1) un locale deposito al p.t. mediante la chiusura di un porticato di progetto, aperto su due lati, realizzato sul confine Sud della proprietà; 2) un vano finestra nel muro edificato in aderenza sul confine al lato Est in violazione dell’art. 901 c.c.; 3) il prolungamento del balcone al I piano lungo il lato ovest del fabbricato”;

- per tale intervento edilizio presentava richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 che veniva respinta dall’amministrazione con provvedimento del 12 luglio 2017 (anche questo atto gravato con separato ricorso);

- con il verbale di sopralluogo del 19 maggio 2021 il Comune constatava l’ottemperanza parziale all’ordinanza di demolizione;

- con nota del 21 maggio 2021 comunicava al Comune il riscontro completo al provvedimento demolitorio allegando al riguardo documentazione fotografica;

- ciò, nondimeno, il Comune disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e irrogava la sanzione pecuniaria prevista dal comma 4 bis dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.

A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito per resistere il Comune di Cervino.

Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni.

Nella memoria da ultimo depositata la ricorrente, avendo ripristinato lo stato dei luoghi, ha fatto presente di non avere più interesse alla coltivazione dei separati ricorsi proposti avverso l’ordinanza di demolizione e il diniego della sanatoria.

Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Oggetto della presente controversia è principalmente il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate dalla ricorrente oltre che dell’area di sedime ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.

L’art. 31 del citato decreto stabilisce per quanto qui di interesse che: “2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3. 3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”.

Questa Sezione (n. 1521/2021) ha chiarito che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate costituisce una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all'inottemperanza all'ordine di demolizione, né in senso ostativo all'acquisizione può assumere rilevanza l'assenza di motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico perseguite mediante l'acquisizione, essendo in re ipsa l'interesse all'adozione della misura, stante la natura interamente vincolata del provvedimento, sicché risulta necessario solo che in detto atto siano esattamente individuate ed elencate le opere e le relative pertinenze urbanistiche.

La giurisprudenza (cfr. sempre questa Sezione n. 449/2020), dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, ha, tuttavia, posto in evidenza come resti, comunque, ferma la necessità di un provvedimento amministrativo che definisca l'oggetto dell'acquisizione al patrimonio comunale attraverso la quantificazione e la perimetrazione dell'area sottratta al privato (cfr. T.A.R. Veneto, II, 11.10.2011, n.1540, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 5.5.2016, n.2279; 5.7.2017, n.3631). Proprio perché non può ragionevolmente ritenersi che il legislatore abbia rimesso la determinazione dell'ulteriore area acquisibile al puro arbitrio dell'Amministrazione, quest’ultima è tenuta a specificare, volta per volta, in motivazione le ragioni che rendono necessario disporre l'ulteriore acquisto, nonché ad indicare con precisione l'area di cui viene disposta l'acquisizione.

Nella fattispecie, come dedotto dalla ricorrente il provvedimento nel perimetrare l’area da acquisire non ha tenuto conto del fatto che l’ordinanza era stata già parzialmente ottemperata (come risulta dallo stesso verbale del 21 maggio 2021) e che, in data 24 maggio 2021, l’interessata per il tramite del proprio avvocato aveva comunicato (allegando documentazione fotografica) che i lavori di demolizione erano “in corso di ultimazione”.

In particolare, l’atto impugnato pur dando conto di tali circostanze (ossia dell’avvenuta parziale ottemperanza all’ordine di demolizione all’atto del sopralluogo dei tecnici comunali, nonché, della successiva comunicazione dell’interessata dell’ulteriore attività di ripristino dello stato dei luoghi effettuata) ha comunque disposto l’acquisizione per intero delle opere abusive.

Al riguardo il Collegio condivide quanto affermato dal questo T.A.R. sede di Salerno con la sentenza n. 1315/2019 ossia che l’acquisizione delle opere abusive al patrimonio pubblico è finalizzata a soddisfare la primaria esigenza di ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio violato (“L'opera acquisita è demolita […] salvo che […]”, così recita il comma 5 dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001); per cui, ogni qual volta il proprietario cui è stata rivolta l’ingiunzione abbia provveduto, sia pure in epoca successiva alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, alla demolizione, con integrale ripristino dello stato dei luoghi, la fattispecie acquisitiva di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 31 non è procedibile, attesa la sopraggiunta restitutio in integrum dell’ordine urbanistico-edilizio violato. Quanto sopra vale a fortiori tutte le volte in cui, analogamente al caso in esame, a fronte della segnalata volontà di avviare e realizzare, sia pur tardivamente, i lavori di demolizione delle opere abusive, il Comune non obietti alcunché, così di fatto consentendo la realizzazione dell’interesse pubblico sotteso all’attribuzione del potere acquisitivo di cui all’art. 31, divenuto, per l’effetto, improcedibile (cfr. ancora T.A.R. Salerno, cit.).

Tornando al caso che occupa dagli atti di causa si evince che al momento dell’emissione dei provvedimenti impugnati l’ordinanza di demolizione era stata completamente ottemperata (cfr. dichiarazione accompagnata da documentazione fotografica depositata in atti circa l’ultimazione dei lavori di ripristino in data 26 maggio 2021) da qui l’insussistenza dei presupposti per la loro adozione.

Da quanto precede il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Cervino al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (se ed in quanto effettivamente versato).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Luca Cestaro, Consigliere

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore