Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 48406 28 novembre 2019 (PU 18 ott 2019)
Pres. Andreazza Est. Noviello Ric. Livello
Ambiente in genere.Norme di tutela ambientale e rapporto con l’art. 674 cod. pen.
Non vi è rapporto di specialità, ne' si verifica assorbimento della norma dell'art. 674 C.P. nelle previsioni incriminatrici relative alla tutela dell'ambiente in generale, quando sussista l'attitudine della condotta incriminata a provocare molestie alle persone, costituente elemento ulteriore ed essenziale della fattispecie di pericolo delineata dalla norma codicistica
Consiglio di Stato Sez.VI n. 8180 del 29 novembre 2019
Urbanistica.Differenze tra permesso di costruire e certificato di agibilità
Il permesso di costruire ed il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l'immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il titolo edilizio è finalizzato all'accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche. Il rilascio del certificato di abitabilità (o di agibilità) non preclude quindi agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio, né costituisce rinuncia implicita a esigere il pagamento dell'oblazione per il caso di sanatoria, in quanto il certificato svolge una diversa funzione, ossia garantisce che l'edificio sia idoneo ad essere utilizzato per le destinazioni ammissibili.
Cass. Sez. III n. 47097 20 novembre 2019 (PU 2 ott 2019)
Pres. Liberati Est. Corbo Ric. Adami
Rifiuti.Ordinanza di rimozione e sequestro dell’area
Lo stato di abbandono dei rifiuti all'interno di un'area sottoposta a sequestro giudiziario non può avere alcuna efficacia scriminante del reato di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per inesigibilità della condotta, poiché, in tal caso, il destinatario dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, emessa ai sensi dell'art. 192, comma 3, del medesimo d.lgs., deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedere ai luoghi per provvedere alla rimozione
Consiglio di Stato Sez.VI n. 8178 del 29 novembre 2019
Urbanistica.Realizzazione recinzione
Non è necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell'intervento, non derivi un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, pertanto la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios va riscontrata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto
Cass. Sez. III n. 47285 21 novembre 2019 (PU 2 ott 2019)
Pres. Liberati Est. Corbo Ric. Radi
Rifiuti.Abbandono di rifiuti diversi dai propri
Il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, può essere commesso dai titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza; ciò in quanto il collegamento tra le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 256 cit. riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva
Consiglio di Stato Sez. V n. 8173 del 29 novembre 2019
Acque.Interventi di ripascimento delle fasce costiere
L’art. 109 del d.lgs. n. 152 del 2006 esclude l’autorizzazione per gli interventi di ripascimento delle fasce costiere, e, in via di interpretazione sistematica, deve rilevarsi che l’autorizzazione stessa non era prevista neanche dal previgente art. 35 della l. 152/1999, desumendosi che tali interventi (di tutela e preservazione delle fasce stesse) non rientrano nel campo di applicazione del Codice dell’ambiente. Anche l’attuale formulazione dell’art. 109 non prevede l’autorizzazione per il ripascimento delle fasce costiere, atteso che il novellato comma 2 continua a riferire l’atto autorizzativo alla sola “immersione in mare” del materiale di cui al comma 1, lettera a).
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