TAR Campania (NA)  Sez. VIII n. 2931 del 28 maggio 2014
Urbanistica. Housing sociale di edilizia pubblica

Considerato che l’art. 1, co. 65, della legge regionale n. 5 del 2013 dispone che: “Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge 18 aprile 1962, n. 167; alla legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare anche con l'assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare. In tal caso il prezzo di vendita di detti immobili, stimato in euro per metro quadrato, non può essere inferiore al doppio del prezzo fissato per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I comuni stabiliscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nel rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi”;
Ritenuto che:
- in base alla suddetta norma regionale è previsto un obbligo di provvedere d’ufficio, nel termine all’uopo prescritto, alla determinazione dei criteri di assegnazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale;
- va riconosciuta la legittimazione del ricorrente, derivante dalla precedenza prevista per coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite;
- le misure repressive all’epoca adottate dall’amministrazione risultano attualmente valide ed efficaci in quanto, sebbene impugnate in sede giurisdizionale, non risultano annullate o sospese;
- l’interesse principale vantato dal ricorrente alla conservazione dell’immobile non è incompatibile con l’interesse, in via subordinata, all’assegnazione, in quanto la pienezza e l’effettività della tutela degli interessi legittimi costituzionalmente garantita escludono che il ricorrente possa essere costretto ad abdicare ad alcuno dei suoi interessi, sia pure logicamente e giuridicamente graduati;
........- la questione di incostituzionalità si palesa manifestamente infondata in quanto la disposizione regionale in esame non deroga alle prescrizioni dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e prevede espressamente l’osservanza delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica (Segnalazione e massima Avv. M. Balletta)

N. 02931/2014 REG.PROV.COLL.

N. 06164/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6164 del 2013, proposto da: Baldassarre Compagnone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Parisi, Salvatore D'Antonio e Marcello Russo, con domicilio eletto presso lo studio legale Parisi in Napoli, via S. Aspreno n. 13;

contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Cimmino e Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso Giuseppe Russo in Napoli, via Cesario Console, n. 3;

per la declaratoria

di illegittimità del silenzio formatosi in ordine all'istanza presentata dal ricorrente, assunta al protocollo dell'ente in data 28.01.2013 (prot. n.54318\2013), con la quale si diffidava l'amministrazione a stabilire i criteri di assegnazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale; con declaratoria dell’obbligo di provvedere in merito;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Letti gli artt. 31 e 117 c.p.a., concernente la decisione con sentenza succintamente motivata dei ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione;

Premesso che il ricorrente riferisce che:

- con ordinanza n. 97 del 2005 il Comune disponeva a carico del ricorrente la demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 di opere abusive realizzate in via Pagliaio del Monaco;

- l’impugnativa proposta veniva respinta con sentenza del TAR Campania, sez. II, n. 834 del 2012, il cui appello è pendente innanzi al Consiglio di Stato;

- in data 14/11/2013 il Comune trasmetteva il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine didemolizione, preordinato all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale;

- a seguito di sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 19/5/2008, la Procura Generale presso la Corte di Appello ingiungeva la demolizione delle opere abusive;

- con atto assunto al protocollo comunale in data 28/10/2013, il ricorrente invitava l’amministrazione comunale a provvedere in ordine alla determinazione dei criteri di assegnazione degli immobili acquisiti al patrimonio dei Comuni, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 65, della legge regionale della Campania n. 5 del 2013;

Rilevato che il ricorrente lamenta il comportamento omissivo dell’amministrazione, che perdura tuttora;

Rilevato altresì che il Comune resistente eccepisce che:

- il ricorrente non sarebbe legittimato a proporre il ricorso non avendo dimostrato il possesso dei requisiti per le assegnazioni di edilizia residenziale pubblica;

- non sussisterebbe obbligo di provvedere in materia rimessa alla discrezionalità dell’ente;

- gli immobili abusivi sarebbero di norma destinati alla demolizione, fatta salva l’esistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione del cespite nella specie non sussistenti;

- la normativa regionale riguarderebbe comunque l’assegnazione di alloggi, laddove il ricorrente occuperebbe l’intero fabbricato in questione;

- l’interesse a sostegno del ricorso in esame non sarebbe compatibile con l’appello pendente al Consiglio di Stato finalizzato alla conservazione del cespite;

- la norma regionale sarebbe viziata da illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost., incidendo su principi fondamentali della legislazione in materia di abusi edilizi, devoluta alla competenza concorrente di cui al comma 3, nonché sulla materia della cd. “housing sociale” rientrante nella competenza esclusiva dello Stato di cui al comma 2, lett. m);

Considerato che l’art. 1, co. 65, della legge regionale n. 5 del 2013 dispone che: “Per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), gli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni possono essere destinati prioritariamente ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale sociale, in base alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; alla legge 18 aprile 1962, n. 167; alla legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nonché dei programmi di valorizzazione immobiliare anche con l'assegnazione in locazione degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, o a programmi di dismissione immobiliare. In tal caso il prezzo di vendita di detti immobili, stimato in euro per metro quadrato, non può essere inferiore al doppio del prezzo fissato per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I comuni stabiliscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e nel rispetto delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica riguardanti i criteri di assegnazione degli alloggi, i criteri di assegnazione degli immobili in questione, riconoscendo precedenza a coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite, previa verifica che gli stessi non dispongono di altra idonea soluzione abitativa, nonché procedure di un piano di dismissione degli stessi”;

Ritenuto che:

- in base alla suddetta norma regionale è previsto un obbligo di provvedere d’ufficio, nel termine all’uopo prescritto, alla determinazione dei criteri di assegnazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunale;

- va riconosciuta la legittimazione del ricorrente, derivante dalla precedenza prevista per coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite;

- le misure repressive all’epoca adottate dall’amministrazione risultano attualmente valide ed efficaci in quanto, sebbene impugnate in sede giurisdizionale, non risultano annullate o sospese;

- l’interesse principale vantato dal ricorrente alla conservazione dell’immobile non è incompatibile con l’interesse, in via subordinata, all’assegnazione, in quanto la pienezza e l’effettività della tutela degli interessi legittimi costituzionalmente garantita escludono che il ricorrente possa essere costretto ad abdicare ad alcuno dei suoi interessi, sia pure logicamente e giuridicamente graduati;

- il possesso dei requisiti per l’assegnazione non può essere anticipato alla presente sede giudiziale, ma andrà semmai valutato ai fini dell’eventuale assegnazione;

- la difesa comunale nel presente giudizio non ha titolo a stabilire la sorte dell’immobile in questione, che andrà piuttosto determinata con i provvedimenti formalmente adottati dall’autorità amministrativa competente;

- l’attuale occupazione da parte del ricorrente dell’intero fabbricato non esclude l’interesse alla futura assegnazione di un alloggio;

- la questione di incostituzionalità si palesa manifestamente infondata in quanto la disposizione regionale in esame non deroga alle prescrizioni dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e prevede espressamente l’osservanza delle norme vigenti in materia di housing sociale di edilizia pubblica;

Ritenuto pertanto che:

- sussiste l’obbligo del Comune di provvedere in merito, in esecuzione dell’art. 1, co. 65, della legge regionale n. 5 del 2013;

- l’azione avverso il silenzio è dunque suscettibile di accoglimento, con assegnazione all’uopo di un termine di novanta giorni per l’adozione delle relative determinazioni;

- la nomina del commissario ad acta va demandata al Prefetto di Napoli, al fine di provvedere nel termine di ulteriori novanta giorni, nel caso di perdurante inerzia del Comune, con eventuali oneri a carico dell’ente inadempiente da liquidare con separato decreto;

- in base all’art. 2, co. 8, della legge n. 241 del 1990, la presente decisione va trasmessa alla Corte dei Conti;

Ravvisato che le spese del presente giudizio seguono, come di norma, la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione settima, in accoglimento del ricorso in epigrafe, ordina al Comune di Giugliano in Campania di provvedere in merito all’istanza presentata dal ricorrente in data 28/10/2013 nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, se anteriore, dando mandato al Prefetto di Napoli per la nomina del Commissario ad acta onde provvedere nel termine di ulteriori novanta giorni in via sostitutiva.

Dispone, a cura della Segreteria, la trasmissione della decisione in via telematica alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la regione Campania della Corte dei Conti.

Condanna il Comune di Giugliano in Campania al pagamento, in favore di Baldassarre Compagnone, delle spese di causa liquidate in euro 1.000,00 (mille) oltre IVA e Cpa, nonché al rimborso del contributo unificato come per legge.

Manda la Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere, Estensore

Diana Caminiti, Primo Referendario





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)