TAR LIGURIA- Sentenza n.1629 del 6 dicembre 2003.
Annullamento del Piano Faunistico-venatorio provinciale di Imperia. - Obbligo
di includere le superfici boschive incendiate nelle zone di divieto di caccia.
Ribadita l'illegittimità del computo delle fasce di rispetto da strade e
ferrovie per individuare la percentuale di territorio agro-silvo-pastorale protetto.
Confermata l'illegittimità dell'allenamento di cani da ferma con abbattimento
di selvaggina allevata in periodo di caccia chiusa.
(Augusto Atturo)
Con
sentenza n.1629 del 6/12/2003 (Pres. Arosio, relatore Pupilella) il Tribunale
Amministrativo Regionale della Liguria ha annullato il Piano
Faunistico-Venatorio approvato dal Consiglio Provinciale di Imperia il 30
gennaio 2003 su ricorso delle associazioni Italia Nostra,WWF,Lega Italiana
Protezione Uccelli e Lega Abolizione Caccia.
Questi,in
estrema sintesi, i fondamentali punti dichiarati illegittimi dal TAR:
1)
La Provincia ha omesso di vietare la caccia nel raggio di un chilometro
dai valichi montani di Nava, del Bocchino di Semola e di S. Bernardo di
Mendatica ,riducendo da 4 ad 1 (il solo valico di Garlenda) la tutela delle aree
di flusso migratorio;
2)
La Provincia ha calcolato in modo improprio la percentuale minima
obbligatoria (il 20% del territorio agro-forestale) che secondo la legge statale
sulla caccia va destinata a protezione della fauna; sono state forzatamente
incluse nel conteggio delle aree protette,al pari di oasi faunistiche, anche i
tracciati ferroviari e le carreggiate delle strade e le fasce di 50 metri ai
loro lati, notoriamente inidonee alla sosta e alla riproduzione della fauna.
3)
Non è corretto conteggiare nel totale delle superfici di divieto di
caccia anche le aree urbanizzate,come ha fatto la Provincia per mettere a
disposizione dei cacciatori la maggior superficie di territorio utile alla
fauna.
4)
La Provincia non ha rispettato la legge 353 del 2000 sugli incendi,che
prescrive che nelle aree boscate percorse dal fuoco la caccia debba essere
vietata per 10 anni. La Provincia ha omesso di individuarle nel piano faunistico.
5)
Non è ammissibile la possibilità di autorizzare 50 nuovi appostamenti
fissi di caccia,con uso di richiami vivi . La legge quadro venatoria nazionale
prevede che il numero provinciale degli appostamenti di caccia non possa
superare la quota esistente nel 1989 (data in cui in Provincia di Imperia non
esistevano appostamenti fissi di caccia autorizzati).
6)
Non è ammissibile abbattere in periodo di caccia chiusa la selvaggina di
allevamento (come le quaglie) nei capi di addestramento per cani da ferma,perché
trattasi comunque di attività venatoria con armi da fuoco.
7)
La Provincia ha omesso di individuare le pareti rocciose soggette a
divieto di arrampicata per la tutela di alcune rare specie di uccelli,protette
dalla Convenzione di Berna del 1979 sulla tutela della vista selvatica in
Europa,violando la LR 29/94 della Liguria.
REPUBBLICA
ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria |
N.5422003
R.G.R. N.
1629 reg.sent. ANNO
2003 e-m |
Sezione
Seconda
nelle persone dei
Signori:
Mario
AROSIO
Presidente
Roberto
PUPILELLA Consigliere,
rel. ed est.
Raffaele
PROSPERI Consigliere
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 542 3 R.G.R. proposto da: Associazione Italiana per il World funi
for nature” WWF, in persona del Presidente legale rappresentante in
carica; “Italia Nostra”, in persona del Presidente e legale
rappresentante in carica; Lega per l’abolizione della caccia., in
persona del Presidente in carica; LIPU
Lega Nazionale Protezione Uccelli, in persona del Presidente in carica,
tutti elettivamente domiciliati in Genova, via alla Porta degli Archi, 1027
presso lo studio dell’avv. Daniele Granara che le rappresenta e difende per
mandato a margine del ricorso;
-
ricorrenti -
contro
Provincia
di Imperia, in persona del Presidente della Giunta Provinciale in carica,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Romani e Rosa Pellerano,
elettivamente domiciliato in Genova, presso lo studio della seconda, via Roma,
3/9;
-
resistente -
per
l'annullamento
della
deliberazione del Consiglio
provinciale di Imperia n.10 del 3012003, avente ad oggetto l’approvazione
del Piano faunistico-venatorio provinciale.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione della provincia e l’intervento della Regione Liguria ad
opponendum;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Uditi
alla pubblica udienza del 372003, relatore il Consigliere Roberto Pupilella,
l’Avv. Daniele Granara per l’Associazione ricorrente e l’Avv. Rosa
Pellerano per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto
e considerato quanto segue:
ESPOSIZIONE
DEL FATTO
Con
ricorso regolarmente notificato e depositato, le associazioni ricorrenti, hanno
chiesto al tribunale l’annullamento della deliberazione
del Consiglio provinciale n.10 del 3012003, avente ad oggetto
l’approvazione del Piano faunistico-venatorio provinciale.
Queste
le censure a sostegno del ricorso:
1)-Violazione
e mancata applicazione dell’art.21 c. 3 della l.n.15792 e dell’art. 47, c.1
lett. A) della l.r. 171994 n.29 in relazione alla violazione dell’art. 3
l.n.24190. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste.
Sviamento.
Secondo
le associazioni ricorrenti le norme indicate avrebbero limitato la caccia in
maniera generalizzata in prossimità di tutti i valichi montani, con conseguente
incompetenza della provincia a delimitarne il numero, consentendo così la
caccia in quei siti.
2)-Violazione
dell’art. 3 l.n.24190 sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto
d’istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà ed illogicità manifeste.
La
scelta provinciale si basa su di uno studio dell’Università di Genova,
risalente nel tempo e non affidabile perché non oggetto di studi scientifici
sui flussi migratori. Di qui il vizio lamentato.
3)-Violazione
e mancata applicazione dell’art.10 della l.n.15792 e dell’art. 3 della l.r.
171994 n.29. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste.
Sviamento.
Sarebbe
illegittima la previsione di inserire anche le zone urbanizzate tra le aree di
protezione faunistica perché in tal modo si violerebbe l’articolo in rubrica
e non si raggiungerebbe il fine di protezione insito nella norma.
Violazione
e mancata applicazione dell’art.21 c. 3 della l.n.15792 e dell’art. 47, c.1
lett. A) della l.r. 171994 n.29 in relazione alla violazione dell’art. 3
l.n.24190. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifeste.
Sviamento.
L’amministrazione
avrebbe errato per difetto, nel calcolo dell’area di protezione attorno ai due
valichi di passaggio della fauna
migratoria.
4)-Violazione
e mancata applicazione dell’art.10 della l.n.15792 e dell’art. 3 della l.r.
171994 n.29 sotto altro profilo. Eccesso di potere per illogicità ed
irrazionalità manifeste. Sviamento.
Le
ricorrenti lamentano che la delibera impugnata avrebbe conteggiato due volte le
aree urbanizzate sottraendo così ulteriore superficie al 20% di area protetta
voluta dalla legge, dovendo ritenersi dette aree inibite alla caccia per ragioni
di sicurezza.
5)-Violazione
e mancata applicazione dell’art.5 c. 3 e 4
della l.n.15792 e dell’art. 29, c. 11 della l.r. 171994 n.29.
Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed illogicità manifesta.
Sviamento.
L’articolo
in rubrica, ripreso dalla legge regionale esclude la possibilità di rilasciare
permessi per appostamenti fissi di
caccia di qualunque tipo in numero superiore a quelli consentiti nella stagione
venatoria 19891990, mentre nel piano contestato sono stati rilasciati permessi
in parola senza alcuna motivazione sulle ragioni della violazione della norma.
6)-Violazione
e falsa applicazione degli artt. 2, art.12 commi 2 e 3, dell’art.10 comma 8 e
art. 18 della l.n.15792. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta .
Sviamento.
In
violazione delle norme in rubrica il Piano avrebbe previsto zone di
addestramento per cani da ferma “con periodo di attività esteso a tutto
l’anno” con facoltà di sparo.
7)-Violazione
dell’art.10 comma 1 della l.n.15792. Eccesso di potere per difetto di
istruttoria e motivazione e per illogicità manifesta.
La
norma impone il divieto per dieci anni nelle zone boscate nelle quali si siano
verificati incendi boschivi, mentre il Piano espressamente non considera quelle
aree adducendone genericamente la non conoscenza della loro delimitazione.
8)-Violazione
e falsa applicazione dell’art. 11 della l.r n.2994. Eccesso di potere per
mancanza di istruttoria.
La
norma impone la individuazione delle pareti rocciose
sede di possibile nidificazione per le specie avifaunistiche incluse
nell’allegato 2 della convenzione di Berna, mentre l’atto impugnato limita
la tutela senza motivazione soltanto a tre specie di rapaci.
Si
costituivano in giudizio, sia la provincia che la Regione Liguria che nelle
memorie conclusive chiedevano il rigetto del ricorso.
All’udienza
del 372003 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi
della decisione
Il
ricorso è fondato.
Sono
innanzitutto fondati i primi due motivi di ricorso che lamentano la mancata
inclusione di tutti e quattro i valichi presenti sulla direzione indicata dallo
studio sulle rotte di migrazione dell’avifauna in Liguria, approvato dalla
GR con deliberazione n.43894,mentre il piano individua come area interdetta
alla caccia il solo passo del Garlenda.
Al
contrario nella provincia di Imperia come testimonia lo studio dell’ex
Istituto di Zoologia dell’università di Genova, su cui si fonda il Piano
afferma che nella direttrice del flusso migratorio Tanarello-Arroscia esistono
quattro valichi (Garlenda M2021; S Bernardo di Medratica (m.1263; Bocchino di
Semola (m.1000) ed il valico di
Nava (m.941) che essendo il punto meno alto dello spartiacque costituisce il
principale valico di accesso alla pianura padana.
Per
questa sola ragione il piano risulta viziato, non risultando congrua la
motivazione fondata su di un rilevamento lacunoso e limitato nel tempo (27
giorni di rilevamento) a fronte della chiara identificazione dei valichi come
principali rotte migratorie e quindi per legge da escludere dalle zone di
caccia.
L’argomento
qui affrontato vale in particolare per il più basso dei valichi indicati, posto
che lo studio commissionato dalla
regione Liguria che ha individuato i quattro valichi ha espressamente affermato
che “più il punto di valico è posto a bassa quota più questo risulta
interessato al flusso migratorio per l’evidente risparmio energetico”.
Ne
consegue che il piano provinciale è viziato laddove afferma genericamente che
il flusso migratorio tende a disperdersi su un fronte di grande ampiezza a causa
della quota relativamente bassa delle linee di cresta.
Questa
affermazione non solo non risulta confortata dai dati altimetrici sopra
riportati poiché si passa dai 910 m del passo di Nava ai m.2021 del Garlenda,
ma non coincide con quanto affermato in linea di principio con lo studio posto a
base della scelta di escludere i valichi montani nel raggio di mille metri dalla
caccia.
Anche
gli altri motivi di ricorso sono tuttavia fondati.
Quanto
al terzo ed al quarto motivo questa sezione ha già in passato affermato (II
22112002 n.1124) che “nelle percentuali di territorio da destinare a
protezione della fauna selvatica vanno computate quelle aree in cui la caccia è
vietata per ragioni prettamente ambientali
(centri urbani, fasce di rispetto stradali o ferroviarie)” e, più
in generale, si può affermare che vada esclusa per tutte le aree antropizzate
che ne rendono pericoloso l’esercizio essendo ormai destinate ad altri usi
prevalenti ad opera della trasformazione del suolo. (Cfr. C. Cost. N.48897 in
relazione alla necessità di comprensori omogenei nei quali articolare la
destinazione dell’uso venatorio o faunistico del territorio).
Poiché
l’art. 102 del piano include tali aree nel computo del 20% sottratto alla
caccia ne deriva la violazione dell’art. 10,l.n.15792.
Il
quinto motivo è fondato su di una contraddizione contenuta nello stesso piano.
Le
leggi statali e regionali vietano il rilascio di concessioni per caccia in
appostamenti fissi con uso dei richiami vivi vincolando comunque il numero
massimo di permessi a quelli rilasciati nella stagione venatoria 19891990.
Nel
caso qui discusso non furono rilasciate in quell’anno dalla provincia di
Imperia autorizzazioni di questo tipo con la conseguenza della illegittimità
della previsione contenuta nel piano che rilascia 50 permessi per appostamenti
fissi.
Fondato
è anche il sesto motivo di ricorso poiché il piano prevede, in contrasto con
tutta la giurisprudenza amministrativa sul punto ( CdS VI 2152002 n.717; Tar
Liguria II 22112002 n.1124) che afferma che anche nelle zone riservate
all’addestramento dei cani i volatili in stato di cattività conservano la
qualità di fauna selvatica e che pertanto il loro abbattimento non può essere
indiscriminato ma ricompreso nelle
attività venatorie, con la conseguenza della illegittimità della estensione
dei periodi di sparo rispetto al calendario venatorio relativo alla specie
cacciata.
Fondati
infine risultano anche gli ultimi due motivi di censura, sotto i profili del
difetto di istruttoria e di motivazione.
Quanto
al primo, la mancata inclusione delle aree percorse dal fuoco per mancanza di
mappatura di queste zone da sottrarre alla caccia per 10 anni ai sensi della
legge 3532000 appare scelta inaccettabile sotto due profili:
in
primo luogo perché l’intervento per lo spegnimento dell’incendio cui la
provincia è parte fondamentale per le competenze attribuite le dalla legge
fa sì che la stessa non possa non conoscere il territorio da sottrarre
alla caccia perché danneggiato dal fuoco;
in
secondo luogo la indeterminatezza della previsione (in attesa della mappatura
delle aree) oltre a denunciare il difetto di istruttoria e di motivazione del
piano, lascia prive di destinazione le stesse cioè con un’assenza di
regolamentazione voluta invece dal legislatore.
Infine
anch’esso privo di un supporto motivazionale adeguato appare la riduzione a
sole tre specie di rapaci la tutela nei
siti di nidificazione rocciosa in contrasto con la individuazione delle stesse
compiute dalla convenzione di Berna (all.2).
Il
ricorso va dunque conclusivamente accolto con conseguente annullamento
dell’atto impugnato.
Le
spese possono essere tuttavia liquidate tra le parti in giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sez. II, definitivamente
pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla
l’atto in epigrafe impugnato.
Spese
di lite compensate.
La
presenta sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Genova nella Camera di consiglio del 372003.
Mario
AROSIO
Presidente
Roberto
PUPILELLA
Consigliere, estensore.
Depositato in Segreteria il 6 DIC.
2003