Sez. 3, Sentenza n. 45588 del 28/10/2004 Cc. (dep. 25/11/2004 ) Rv. 230419
Presidente: Papadia U. Estensore: Lombardi AM. Relatore: Lombardi AM. Imputato: P.M. in
proc. D'Aurelio. P.M. Favalli M. (Conf.)
(Annulla con rinvio, Gip Trib. Pescara, 5 Febbraio 2004)
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Trasformazione di balcone in veranda - Ampliamento di fabbricato esistente e modifica della sagoma dell'edificio - Necessità della concessione edilizia - Mancanza - Integra il reato di cui agli artt.3, 10 e 44 d.P.R. n. 380 del 2001.
Massima (Fonte CED Cassazione)
L'attività di trasformazione di un balcone in veranda rappresenta un intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett. e1) d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto tali lavori ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma esistente, che è costituita dalla conformazione planovolumetrica della costruzione e dal suo perimetro, inteso sia in senso verticale che orizzontale, ed incidono in tal modo sui parametri previsti dagli strumenti urbanistici. Ne consegue che la realizzazione di essi in assenza di concessione edilizia integra il reato di cui all'art. 44 lett. b) del citato d.P.R.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 28/10/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1297
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 16841/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara;
avverso la sentenza in data 5.2.2004 del G.I.P. del Tribunale di Pescara, con la quale è stata emessa pronuncia di non doversi procedere nei confronti di:
D'Aurelio Luca, n. a Pescara il 3.4.1967;
in ordine al reato di cui all'art. 44 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il G.I.P. del Tribunale di Pescara ha emesso pronuncia di non doversi procedere nei confronti del D'Aurelio in ordine al reato di cui all'art. 44 lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, ascrittogli per avere realizzato una veranda mediante la trasformazione di un preesistente balcone, senza il permesso di costruire, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il giudice di merito, investito della richiesta di emissione del decreto penale nei confronti del D'Aurelio, ha dichiarato la improcedibilità dell'azione penale, in applicazione dell'art. 129 c.p.p., osservando che l'intervento edilizio ascritto all'imputato non rientra tra quelli indicati dall'art. 10 del D.P.R. n. 380/2001, non potendo essere qualificato ne' di nuova costruzione, ne' di ristrutturazione edilizia nei termini descritti dalla lettera c) del predetto articolo; che, pertanto, tale intervento non è soggetto al rilascio del permesso di costruire, la cui carenza è prevista dalla legge come reato, ma solo alla denuncia di inizio di attività di cui all'art. 22 dello stesso testo unico.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, che la denuncia per violazione di legge. Con l'unico mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente deduce che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, l'attività edilizia di cui alla contestazione rientra nella previsione di cui agli art. 3, lett. e1), 10, comma primo lett. a), e 44 del D.P.R. n. 380/2001.
Si deduce che la realizzazione ex novo di una veranda mediante la chiusura di un balcone preesistente costituisce attività edilizia soggetta al permesso di costruire, comportando un aumento ' della volumetria residenziale e della superficie utile, che incide sui parametri urbanistici, e, pertanto, deve essere definito di nuova costruzione. Si deduce inoltre che anche la realizzazione di opere in assenza della d.i.a. e' sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 380/2001.
Con memoria, depositata il 23.10.2004, il difensore del D'Aurelio ha dedotto, in via preliminare, che per la veranda di cui alla contestazione era stato chiesto il rilascio di una concessione in sanatoria, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 47/85, e nel prosieguo ha riaffermato le osservazioni del giudice di merito in ordine alla liceità dell'intervento edilizio in considerazione della natura dello stesso.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente la Corte rileva che la richiesta di concessione in sanatoria, allegata alla memoria difensiva, protocollata in data 28.2.1995, a parte la sua irrilevanza sua piano processuale e sostanziale, non si palesa in alcun modo collegabile al manufatto di cui alla contestazione, considerata la diversa volumetria di quello oggetto della richiesta e il diverso soggetto cui è attribuita l'opera da sanare.
Passando all'esame dei ricorso, la Corte osserva che la trasformazione di un balcone in veranda rientra senza ombra di dubbio nella fattispecie dell'intervento di nuova costruzione, ai sensi dell'art. 3, primo comma lett. e1), del D.P.R. n. 380/2001, trattandosi di lavori che determinano un ampliamento del fabbricato preesistente al di fuori della sagoma esistente e, come dedotto dalla pubblica accusa ricorrente, idonei ad incidere sui parametri previsti dagli strumenti urbanistici locali.
La nozione di sagoma, infatti, si riferisce alla conformazione planovolumetrica della costruzione ed al suo perimetro, sia inteso in senso verticale che orizzontale (sez. 3^, 7.3.2001 n. 9427), di talché la trasformazione di un balcone in veranda determina una modifica della sagoma dell'edificio nei sensi indicati dalla disposizione citata.
Peraltro, l'intervento posto in essere va anche qualificato di ristrutturazione edilizia, che comporta aumento della volumetria e della sagoma, ai sensi dell'art. 10, comma primo lett. c), del D.P.R. n. 380/2001.
Rientra, infetti, nella nozione di intervento di ristrutturazione edilizia anche l'inserimento di elementi nuovi e non necessariamente la esclusiva sostituzione di quelli preesistenti (art. 3, comma primo lett. d), del D.P.R. 380/2001); inserimento che, nel caso in esame, ha determinato - secondo la contestazione - un aumento di volumetria del fabbricato preesistente e della sua sagoma, con riferimento alla quale va ribadito quanto già osservato in precedenza. Tali rilievi superano l'ultima osservazione, formulata in termini generali dalla pubblica accusa ricorrente, secondo la quale anche la mancata denuncia di inizio attività è sanzionata penalmente, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 380/2001.
Va, peraltro, precisato in proposito che detta osservazione è condivisibile, ai sensi del comma 2^ bis v del citato articolo 44 - introdotto dall'art. 1 del D.L.vo 27.12.2002 n. 301 -, solo allorché si sia fatto ricorso alla d.i.a. in ipotesi di intervento alternativamente soggetto anche al rilascio del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 22, comma terzo, del D.P.R. n. 380/2001; fattispecie di cui, comunque, nel caso in esame ricorrevano gli estremi sulla base di quanto già rilevato.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Pescara.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pescara.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2004