Cass. Sez. III n. 10718 del 13 marzo 2015 (Ud 22 gen 2014)
Pres. Fiale Est. Andreazza Ric. Melis
Beni Ambientali. Interventi non autorizzati differenza tra contravvenzione e delitto

Essenziale elemento discriminante tra la fattispecie del comma 1 e quella del comma 1 bis dell'art. 181 del d. Igs. n. 42 del 2004, tanto da determinare la "commutazione" in delitto della contravvenzione di cui al medesimo comma 1, è quello della inclusione della zona interessata dai lavori non autorizzati in "area dichiarata di notevole interesse pubblico". I caratteri distintivi, in senso di maggiore gravità, della previsione penale di cui all'art. 181, comma 1 bis, cit., introdotta dalla I. 15 dicembre 2004, n. 308, hanno inciso così pesantemente sulla struttura originaria dell'art. 181, comma 1, da determinare un aggravamento quantitativo e qualitativo della pena, che è sfociato nella diversa qualificazione del reato da contravvenzione a delitto. Questo dato assume, dunque, natura dirimente tenuto anche conto del correlativo mutamento dell'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato; come tale, è pertanto idoneo a recidere ogni collegamento con un reato-base di diversa natura sì che deve appunto escludersi la possibilità di qualificare come reato circostanziato la fattispecie di cui all'art. 181, comma 1 bis

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