TAR Lombardia (BS), Sez. II, n. 362, del 9 aprile 2014
Ambiente in genere.Valutazione d’incidenza come limite alla sfera discrezionale dell’amministrazione procedente

La valutazione di incidenza negativa costituisce un preciso limite alla sfera discrezionale dell’amministrazione procedente, la quale può disattenderlo soltanto per ragioni di natura eccezionale: ne deriva che l’adesione alla VINCA negativa e alle prescrizioni in essa racchiuse non richiede una particolare motivazione. Nella stessa può essere richiamato il principio comunitario di precauzione di cui all’art. 191 par. 2 del Trattato dell’Unione Europea, quale principio generale codificato in ambito Europeo e riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, anche indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)



N. 00362/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01001/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2013, proposto da: 
Associazione Cacciatori Lombardi - ACL, Costantino Consoli, rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco Bonsanto e Enzo Bosio, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Brescia, Via Aldo Moro n. 54;

contro

Provincia di Bergamo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Katia Nava, Giorgio Vavassori, Bortolo Pasinelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Enrico Codignola in Brescia, Via Romanino n. 16; 
Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv. Sabrina Gallonetto, Annalisa Santagostino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Donatella Mento in Brescia, Via Cipro n. 30;

nei confronti di

Ekoclub International, Confederazione Italiana Agricoltura, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

- DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE IN DATA 10/7/2013 N. 79, RECANTE L’APPROVAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO;

- DEL DECRETO DIRIGENZIALE 27/5/2013, DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELL’IMPATTO AMBIENTALE;

- DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17/6/2013 RECANTE IL PARERE AMBIENTALE.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Bergamo e della Regione Lombardia;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

L'Associazione Cacciatori Lombardi (A.C.L.) è un'associazione venatoria senza fini di lucro, che opera nella Regione Lombardia e cura gli interessi dei suoi iscritti. Agisce quale Ente esponenziale che vanta un interesse legittimo, specifico e qualificato, alla puntuale applicazione della normativa e alla corretta elaborazione delle scelte amministrative che incidono sulla gestione faunistico-venatoria ed ambientale del territorio della Regione Lombardia.

Riferisce l’Associazione che con il decreto dirigenziale n. 4400 del 27/5/2013 della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, la Regione Lombardia ha dato corso alla valutazione di incidenza (VINCA) del Piano faunistico venatorio (PFV) della Provincia di Bergamo, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 9/37/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". La Regione ha espresso una valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull’integrità dei siti facenti parte della Rete Natura 2000, dettando tuttavia talune prescrizioni analiticamente riportate nella numerazione dal n. 1 al n. 38.

Con decreto dirigenziale n. 1208 del 17/6/2013 la Provincia ha adottato il parere motivato ambientale come parte integrante e sostanziale, facendo propri i contenuti e le prescrizioni del decreto regionale.

Di seguito la Provincia di Bergamo ha provveduto all'adeguamento del proprio P.F.V. approvato con deliberazione consiliare n. 79 del 10/7/2013, riportando nel testo del documento le prescrizioni espresse in tema di valutazione di incidenza dalla Regione Lombardia.

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione parte ricorrente impugna l’atto in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:

1) SUL DECRETO DI VINCA (punto n. 9) che prescrive il "DIVIETO DI ISTITUZIONE DI ZONE ADDESTRAMENTO CANI E DI ESECUZIONE DI GARE CINOFILE ENTRO I 1000 METRI DAL SIC "VALPREDINA" = Assenza di motivazione, violazione dell’art. 21 comma 3 della L.r. 26/93, poiché non sono non sono esplicate le ragioni e le motivazioni per cui è stato imposto il divieto (tra l’altro per la sola Oasi Valpredina), e comunque la Provincia, ai sensi della norma regionale evocata, può autorizzare lo svolgimento di prove cinofile anche nelle Oasi di protezione e nelle Zone di ripopolamento e cattura, nonché nei parchi regionali e in altre aree protette, previe intese con gli Enti gestori;

2) SUL DECRETO DI VINCA (punto n. 10) che prescrive il "DIVIETO DI IMMISSIONE DI FAUNA ALLEVATA IN TUTTE LE ZONE CINOFILE ISTITUITE NEI SITI DI RETE NATURA 2000 O ENTRO 1000 METRI DAL CONFINE DEGLI STESSI; LE PROVE O LE GARE CINOFILE POTRANNO ESSERE AUTORIZZATE ESCLUSIVAMENTE SU FAUNA SELVATICA PRESENTE ALLO STATO NATURALE" = Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 comma 3 della L.r. 26/93 (che consente l’uso di selvaggina allevata), eccesso di potere per carenza di istruttoria, assenza di motivazione, contraddittorietà, per le considerazioni già sviluppate al paragrafo precedente;

3) SUL DECRETO DI VINCA (punto n. 17) quando statuisce il "DIVIETO DI ISTITUZIONE DI NUOVI APPOSTAMENTI FISSI ENTRO 1000 METRI DAL CONFINE DEL SIC "VALPREDINA" = Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, assenza di motivazione, eccesso di potere per sviamento, violazione dell’art. 27 comma 5 della L.r. 26/93, dato che lo studio di incidenza valuta negativamente la presenza di appostamenti fissi ma non introduce un divieto di nuova istituzione a priori;

4) SUL DECRETO DI VINCA (punto n. 18) quando statuisce il “DIVIETO DI CAMBIO DI TITOLARE DEGLI APPOSTAMENTI FISSI PRESENTI NEL RAGGIO DI 1.000 METRI DAL CONFINE DEL SIC VALPREDINA; L’EVENTUALE RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE E’ CONSENTITO SOLO AI TITOLARI AUTORIZZATI ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PFV” = Assenza di motivazione, violazione degli artt. 5 comma 4 e 6 e 12 comma 5 della L. 157/92, degli artt. 25 comma 13 e 35 della L.r. 26/93, eccesso di potere per sviamento e irragionevolezza, per una misura tranchant che proibisce la variazione del titolare dell'appostamento fisso;

5) SUL DECRETO DI VINCA (punto n. 19) quando statuisce il "DIVIETO NEL RAGGIO DI 100 METRI DAGLI APPOSTAMENTI FISSI PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE DI IMPIANTARE E/O MANTENERE SPECIE VEGETALI ALLOCTONE, QUALI AD ESEMPIO FITOLACCA (PHYTOLACCA SP.), PIRACANTA (PYRACANTA SP.) E CILIEGIO TARDIVO (PRUNUS SEROTINA)"= Eccesso di potere per sviamento, incompetenza, violazione di legge per mancanza di motivazione, visto che il provvedimento ha fatto proprio il parere reso dal gestore della riserva naturale Valpredina, che non ha alcun valore vincolante nei confronti dell'Ente tenuto al rilascio della valutazione di impatto ambientale;

6) SUL DECRETO DI VINCA (punto n. 21) quando statuisce il “DIVIETO DI RIPOPOLAMENTO, IMMISSIONE, INTRODUZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE DI ESEMPLARI DI PERNICE ROSSA, QUAGLIA GIAPPONESE E SILVILAGO” = Violazione dell’art. 10 della L. 157/92 e dell’art. 42 della L.r. 26/93, eccesso di potere per sviamento, incompetenza, contraddittorietà;

7) SUL DECRETO DI VINCA (punto n. 23) quando statuisce il "DIVIETO DI IMMISSIONE DI ESEMPLARI DI FAGIANO NELLE OASI DI PROTEZIONE" = Violazione dell’art. 10 della L. 157/92 e dell’art. 42 della L.r. 26/93.

Si sono costituite in giudizio l’amministrazione provinciale e la Regione Lombardia, chiedendo la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 12/3/2014 il ricorso è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

La ricorrente censura la deliberazione consiliare di approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio e gli atti allo stesso prodromici.

Devono essere respinte le eccezioni in rito formulate dalla resistente Provincia (difetto di legittimazione attiva in capo all’Associazione e carenza di interesse del cacciatore persona fisica) in quanto:

- L’Associazione Cacciatori Lombardi è un’associazione venatoria di carattere regionale, articolata in 4 Sezioni provinciali e in numerose sezioni comunali, che tutela l’interesse di tutti i suoi associati (cfr. Statuto - doc. 4 ricorrenti); con oltre 2.000 iscritti (252 nella Provincia di Bergamo) essa ha un solido ancoraggio al territorio interessato, ed è pertanto pienamente legittimata a tutelare gli interessi dei cacciatori lombardi destinatari delle disposizioni pianificatorie provinciali, tenuto anche conto della possibilità di esercitare l’attività venatoria in una Provincia diversa da quella di appartenenza;

- il Sig. Costantino Consoli vanta l’interesse ad agire avverso il PFV il quale, se è strumento che permette l’esercizio venatorio, ne regola lo svolgimento, e pertanto è suscettibile di arrecare un vulnus alle aspettative dei singoli cacciatori per le numerose restrizioni ivi racchiuse.

0. Passando all’esame del merito, il Piano Faunistico Venatorio persegue tra l’altro lo scopo della conservazione e tutela della fauna e degli habitatnecessari per i siti di rete Natura 2000.

0.1 Natura 2000 è il sistema organizzato (cd. "rete") di aree (cd. “siti”) destinate alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea e, in particolare, alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari e minacciati. La Rete ecologica Natura 2000 è costituita dall’insieme dei siti individuati per la conservazione della diversità biologica. Essa trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea n. 43 del 1992 ("Habitat") finalizzata alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari indicati nei relativi Allegati I e II. La Direttiva prevede che gli Stati dell'Unione Europea contribuiscano alla costituzione della rete ecologica europea Natura 2000 in funzione della presenza e della rappresentatività sul proprio territorio di questi ambienti e delle specie, individuando aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva n. 409 del 1979, denominata "Uccelli".

0.2 In questo contesto si colloca la valutazione d’incidenza, prevista dalla direttiva 92/43/CE ai sensi della quale “Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva” (art. 6 comma 2), e“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica” (art. 6 comma 3).

La normativa nazionale di attuazione (D.P.R. 8/9/1997 n. 357) statuisce che “Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione” (art. 5 comma 1), e“I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, …, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo” (comma 2). Ai sensi dell’art. 25-bis comma 3 della L.r. 86/83 spetta alla Regione “… la valutazione di incidenza dei piani territoriali, urbanistici e di settore e dei programmi di livello regionale e provinciale, nonché nell’ambito della procedura di VIA di competenza regionale”.

La VINCA è dunque il procedimento al quale va sottoposto ogni intervento pianificatorio o progettuale che interessa il territorio dei siti, o proposti siti, della Rete Natura 2000, quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), onde poter valutare gli effetti che la realizzazione dei piani/progetti può determinare sulla conservazione degli habitat e delle specie ivi presenti: lo scopo della VINCA è accertare l’assenza di danno al territorio protetto, provocato dalla realizzazione delle opere.

0.3 Deve essere inoltre tenuto presente che, in linea generale, l’attività venatoria può interferire e compromettere l’obiettivo della direttiva “habitat” ossia “il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario”(art. 1 comma 2 del D.P.R. 357/97).

1. Con il primo motivo – con riferimento al decreto di VINCA 27/5/2013 punto n. 9) che prescrive il "divieto di istituzione di zone addestramento cani e di esecuzione di gare cinofile entro i 1000 metri dal SIC "Valpredina" – i ricorrenti denunciano l’assenza di motivazione e la violazione dell’art. 21 comma 3 della l.r. 26/93, poiché non sono non sono esplicate le ragioni e le motivazioni per cui è stato imposto il divieto, e comunque la Provincia, ai sensi della norma evocata, può autorizzare lo svolgimento di prove cinofile anche nelle Oasi di protezione e nelle Zone di ripopolamento e cattura, nonché nei parchi regionali e in altre aree protette, previe intese con gli Enti gestori; ad avviso dei ricorrenti il problema del pregiudizio provocato dalle prove cinofile è stato affrontato dal legislatore il quale, escludendo in linea di principio un danno per la gestione faunistico-venatoria, ha previsto la possibilità di effettuarle anche nelle Zone di protezione, senza distinzione alcuna. Il divieto contestato investe esclusivamente l’oasi di “Valpredina”, ed è stato esteso oltre i suoi confini. In merito al decreto di VINCA 27/5/2013 punto n. 10) – che prescrive il “divieto di immissione di fauna allevata in tutte le zone cinofile istituite nei siti di rete natura 2000 o entro 1000 metri dal confine degli stessi; le prove o le gare cinofile potranno essere autorizzate esclusivamente su fauna selvatica presente allo stato naturale” – viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 comma 3 della L.r. 26/93, l’insufficienza di istruttoria, l’assenza di motivazione e contraddittorietà, per le considerazioni già sviluppate al paragrafo precedente: il dettato dell'art. 21 comma 3 della L.r. 26/93 sopra richiamato prevede la possibilità di effettuare le prove cinofile nelle zone di protezione su selvaggina allevata e ciò lo si deduce dal fatto che il legislatore ha usato la locuzione "anche" nel preciso intento di indicare che la previsione si riferisce a più di una ipotesi.

L’articolata censura è priva di pregio.

1.1 L’art. 14 comma 3 lett. f) della L.r. 26/93 stabilisce che il Piano Faunistico Venatorio disciplini “le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani”. Sul punto la sentenza della Corte costituzionale in data 17/7/2013 n. 193 statuisce che “È in questo quadro che va collocata la disciplina dell’attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia, in quanto rientrante – come si è osservato – nel concetto di attività venatoria: anch’essa, dunque, si deve ritenere soggetta alla pianificazione con le medesime modalità procedimentali e con le connesse garanzie sostanziali” (punto 7.4). Il decreto VINCA sottolinea che “lo Studio di incidenza e le sue integrazioni, valutano potenzialmente negativa la presenza di zone cinofile, indicando quali misure di mitigazione le norme previste dalla pianificazione stessa per i siti della Rete Natura 2000”. Dette statuizioni intendono contemperare le aspirazioni dei portatori di interessi allo svolgimento delle gare con quelli (prevalenti) di tutela della fauna, che appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale.

Le predette riflessioni avallano la scelta sottesa alla prescrizione n. 9 di maggior tutela per il SIC Valpedrina, rispetto al quale il Piano conferma l’area di salvaguardia con implementazione nei confini ovest e est, “attestando il nuovo perimetro su tracciati facilmente identificabili” (pag. 8 VINCA): occorre mitigare l’incidenza derivante dall’uso a fini venatori di cani da caccia che potenzialmente possono sconfinare nel SIC o addirittura nella riserva naturale disturbando la zoocenosi presente (pag. 8/9 decreto VINCA). La motivazione appare congrua e conforme allo spirito della direttiva “Habitat”. Allo stesso modo la prescrizione n. 10 sul divieto di immissione di fauna allevata nelle zone cinofile istituite nei siti Rete Natura 2000 o nel raggio di 1000 metri, è collegato al rischio “che l’introduzione di grossi contingenti di esemplari di allevamento comporta frequentemente squilibri nei ripopolamenti faunistici locali, a causa della conseguente competizione limitare e dell’integrazione aggressiva verso esemplari selvatici di altre specie con analoga ecologia. La presenza di fonti alimentari facili abbondanti, costituito dalla fauna immessa, può determinare l’incremento dei predatori, con conseguenze anche sul ripopolamenti selvatici al momento in cui venissero a mancare gli esemplari immessi” (decreto VINCA pag. 22).

2. Con ulteriore gruppo di censure parte ricorrente si duole anzitutto del decreto di VINCA 27/5/2013 punto n. 17) – quando statuisce il "divieto di istituzione di nuovi appostamenti fissi entro 1000 m dal confine del SIC "Valpredina"– per eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, assenza di motivazione, eccesso di potere per sviamento, violazione dell’art. 27 comma 5 della L.r. 26/93, dato che lo studio di incidenza valuta negativamente la presenza di appostamenti fissi ma non introduce un divieto di nuova istituzione a priori. Lo studio afferma soltanto la necessità di una specifica valutazione di incidenza nell'ipotesi di nuove concessioni, in funzione di misura di mitigazione degli eventuali effetti di tali strutture sui siti costituenti la Rete Natura 2000. La disposizione qui in esame del decreto regionale è stata creata “ad hoc” per l'oasi "Valpredina" senza che vengano esplicitate le motivazioni sottese, e il divieto risulta incomprensibile rispetto ai numerosi siti analoghi per i quali l’eventuale autorizzazione di nuovi appostamenti fissi non appare soggetta ad una prescrizione analoga. L’Associazione denuncia altresì l’illegittimità del decreto di VINCA 27/5/2013 al punto n. 18) quando statuisce il divieto di cambio di titolare degli appostamenti fissi presenti nel raggio di 1000 metri dal confine del SIC "Valpredina” (l’eventuale rinnovo di autorizzazione è consentito solo ai titolari autorizzati alla data di approvazione del PFV) per assenza di motivazione, violazione degli artt. 5 commi 4 e 6 e 12 comma 5 della L. 157/92, degli artt. 25 comma 13 e 35 della L.r. 26/93, l’eccesso di potere per sviamento e irragionevolezza, per una misura tranchant che proibisce la variazione del titolare dell'appostamento fisso. Oltre a collidere con le altre disposizioni richiamate, l'art. 12 comma 5 della L. 157/92 riconosce la facoltà – per il titolare della licenza di caccia di praticare l'attività venatoria – peraltro in via esclusiva, in una delle seguenti forme: vagante in Zona Alpi, da appostamento fisso o nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

2.1 Le articolate doglianze sono infondate.

E’ opportuno richiamare le disposizioni nazionali vigenti in materia (art. 5 del D.P.R. 357/97), per cui “La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa” (comma 7), “L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi” (comma 8) e “Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13” (comma 9). Pertanto, se è vero che la valutazione di incidenza negativa non assume efficacia vincolante, essa tuttavia costituisce un preciso limite alla sfera discrezionale dell’amministrazione procedente, la quale può disattenderlo soltanto per ragioni di natura eccezionale: ne deriva che l’adesione alla VINCA negativa e alle prescrizioni in essa racchiuse non richiede una particolare motivazione (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 8/9/2011 n. 2191). In secondo luogo può essere richiamato il principio comunitario di precauzione di cui all’art. 191 par. 2 del Trattato dell’Unione Europea, quale principio generale codificato in ambito Europeo e riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, anche indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 16/4/2013 n. 2094).

Nelle premesse del decreto VINCA, pagina 8, si dispone testualmente che “Nello studio di Incidenza e nelle sue integrazioni la presenza di appostamenti fissi è valutata negativamente, indicando quale misura di mitigazione l’obbligo di Valutazione di Incidenza per le nuove autorizzazioni; da tale obbligo sono derogati esclusivamente il rinnovo dell’autorizzazione o il cambio di titolare di quegli appostamenti fissi di caccia nei quali è già stata acquisita in precedenza valutazione di incidenza positiva. Lo Studio di Incidenza sottolinea inoltre che al fine di tutelare le specie più vulnerabili il PVF prevede che in caso di terreno coperto da neve, vi sia divieto di caccia per gli appostamenti fissi, salvo che per le specie cesena e tordo sassello”. La prescrizione specifica trae poi fondamento nel parere (di natura obbligatoria e preliminare ai sensi dell’art. 25-bis comma 6 della L.r. 86/83) dell’Ente gestore del SIC “Valpedrina”, formulato in senso favorevole ma condizionato, per cui «entro i 1000 mt. dai confini del SIC Valpredina-Misma e comunque entro i 400 mt. dai confini dell’Oasi di Protezione “OP Valpredina-Misma” di cui al punto 1, è limitato ai soli titolari autorizzati alla data di approvazione del presente PFV la possibilità di eventuale rinnovo dell’autorizzazione dell’appostamento fisso georeferenziato; non è di conseguenza consentito il cambio di titolare delle esistenti» (pag. 16 – doc. 1). In effetti, la disposizione non risulta incongrua alla luce del punto di partenza sopra esaminato ossia il giudizio sfavorevole sulla presenza di appostamenti fissi realizzati nelle aree di Rete Natura 2000: l’estensione dell’area di tutela per un raggio non eccessivo appare conforme ai principi posti della direttiva europea (e dal legislatore nazionale) in materia di protezione della flora e della fauna.

3. Sul decreto di VINCA – quando statuisce il divieto nel raggio di 100 metri dagli appostamenti fissi presenti su tutto il territorio provinciale di impiantare e/o mantenere specie vegetali alloctone, quali ad esempio fitolacca, piracanta e ciliegio tardivo – la ricorrente denuncia l’assenza di motivazione, l’eccesso di potere per sviamento, incompetenza, violazione di legge, mancanza di motivazione, visto che il provvedimento ha fatto proprio il parere reso dal gestore della riserva naturale Valpredina, che non ha alcun valore vincolante nei confronti dell'Ente tenuto al rilascio della valutazione di impatto ambientale. Peraltro il decreto di VINCA – con prescrizione recepita integralmente nel PFV – ha esteso il divieto a tutto il territorio provinciale, travalicando in maniera plateale le proprie attribuzioni, limitate dal legislatore al giudizio di interferenza sui siti Natura 2000.

Detta prospettazione non è condivisibile.

3.1 Rileva il Collegio che la Regione ha effettivamente aderito alla richiesta dell’Ente gestore del SIC Valpredina (estendendo l’inibizione a tutti i capanni dell'intero territorio provinciale, al di là della loro distanza da SIC e ZPS), e tuttavia è incontroverso che tali arbusti bacciferi appartengono a specie vegetali alloctone (extra-europee), che sono di notevole interesse alimentare per numerose specie di uccelli (in particolare i passeriformi) attratti dai frutti prodotti da tali piante coltivate presso gli appostamenti fissi. D’altro canto, la Provincia ha compiuto un approfondimento istruttorio e la Regione Lombardia ha evidenziato i rischi della compromissione degli habitat naturali per l’espansione crescente e invasiva di specie selvatiche alloctone vegetali, che può avere conseguenze negative per la bio-diversità animale (cfr. nota 15/11/2013 – doc. 12 Provincia). L’iter istruttorio è stato dunque osservato in modo coerente e articolato.

4. Sul decreto di VINCA al punto n. 21) – quando statuisce il "divieto di ripopolamento, immissione, introduzione su tutto il territorio provinciale di esemplari di pernice rossa (alectoris rufa), quaglia giapponese (coturnix coturnix japonica) e silvilago (sylvilagus floridanus)" l’Associazione ravvisa la violazione dell’art. 10 della L. 157/92 e dell’art. 42 della L.r. 26/93, l’eccesso di potere per sviamento, incompetenza, contraddittorietà, dato che secondo diverse fonti la pernice rossa risulta autoctona in quanto specie tipica dell'habitat alto-collinare e pedemontano: il decreto n. 4400/2013 ha esteso il divieto a tutto il territorio provinciale travalicando in maniera plateale le proprie attribuzioni, che sono circoscritte all'espressione della valutazione di incidenza sui soli Siti Natura 2000.

La doglianza non è passibile di positivo scrutinio.

4.1 In proposito è sufficiente il richiamo di pagina 21 del decreto regionale di VINCA ove si afferma che la pernice rossa, come evidenziato dalla letteratura scientifica di settore, “è da considerarsi a tutti gli effetti specie alloctona per la pianura padana nella zona alpina” e che “tra le prime cause riconosciute di perdita di biodiversità vi sia la presenza di specie alloctone” e dunque va introdotto il divieto di immissioni “sia da un punto di vista scientifico sia conservazionistico”. L’estensione del divieto dai siti di Rete Natura 2000 (proposta provinciale originaria) a tutto il territorio si pone in linea con gli obiettivi di massima tutela perseguiti dalla più volte citata direttiva “Habitat”. In ogni caso, va ribadito che l’adesione alla VINCA non richiede una puntuale motivazione, essendo la prescrizione in linea con l’obiettivo di garantire un elevato livello di salvaguardia ambientale.

La difesa provinciale ha poi puntualizzato che la pernice rossa non è tipica della Zona Alpina, bensì dell’Area appenninica, e può essere vettore di ibridazione con la Coturnice delle Alpi, altro galliforme tipico delle Alpi, mentre la quaglia giapponese è un volatile proveniente da allevamento per uso alimentare, anch’essa possibile vettore di ibridazione con la quaglia europea, che, invece, è migratore autoctono ed indigeno. Inoltre, la medesima difesa ha evidenziato che il Silvilago (Sylvilagus floridanus) è un roditore originario della Florida, rappresenta una specie infestante non facente parte della fauna selvatica europea, costituisce un competitore alimentare e territoriale con specie autoctone di maggior pregio ecologico, quali la lepre europea ed il coniglio selvatico, nonché è un potenziale vettore di zoonosi (malattie) trasmissibili alla fauna selvatica, quali la leptospirosi e la tularemia.

5. Con ulteriore censura – afferente al punto 23 del decreto di VINCA 27/5/2013 – quando statuisce il "divieto di immissione di esemplari di fagiano nelle oasi di protezione" – si registra la violazione dell’art. 10 della L. 157/92 e dell’art. 42 della L.r. 26/93, l’eccesso di potere, poiché l'atto si pone in aperto contrasto con quanto previsto nell'art. 42 comma 2 della L.r. 26/93.

La doglianza è infondata, poiché sui siti di Rete Natura 2000 il PFV contempla la seguente prescrizione: “(...)è fatto divieto di ripopolamento delle specie Fagiano in prossimità delle aree umide dei Siti della Rete Natura 2000 interessati dalla presenza di Rana di Lataste (IT 2060012 Boschi dell’Astino e dell’Allegrezza; IT 2060013 Fontanile Brancaleone; IT 20060015 Bosco dell’Isola; IT 20060016 Valpredina” (cfr. pag. 12) e, inoltre «... lo Studio di Incidenza e le sue integrazioni non analizzano in dettaglio le problematiche connesse con le pratiche di ripopolamento ed immissione delle specie di interesse venatorio, rimandando alle norme già previste nel Piano per i Siti della Rete Natura 2000;» (cfr. pag. 13). Il decreto regionale impone nel Piano Faunistico Venatorio la prescrizione, valida per tutti i Siti della Rete Natura 2000, del divieto di immissione di esemplari di fagiano nelle Oasi di Protezione. La difesa provinciale ha in proposito esposto alcune considerazioni condivisibili:

• poiché il fine dell’Oasi di protezione è quello di incrementare tutte le specie di fauna ai fini del loro irradiamento sul territorio, l’immissione artificiale di fagiani provenienti, per lo più, dalla produzione in cattività, rischia di compromettere l’evoluzione naturale delle popolazioni stanziali di fauna selvatica, che si devono incrementare ed irradiare per via naturale;

• il fagiano essendo una specie dominante dal punto di vista della competizione alimentare e territoriale con altri galliformi, ecologicamente più esigenti e dunque più fragili, quali la starna, può costituire ulteriore ostacolo alla conservazione di specie più pregiate e significative dal punto di vista zoologico;

• l’immissione artificiale di fagiani potrebbe, inoltre, incidere negativamente sull’equilibrio tra prede e predatori, rendendo disponibile una sovrabbondante risorsa trofica per le specie carnivore, come la volpe e i mustelidi (faina), con possibili alterazioni dell’ecosistema e della biocenosi presente nell’Oasi di protezione.

Detti rilievi permettono di escludere la violazione dell’art. 42 della L.r. 26/93.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La complessità di alcune questioni giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

Mara Bertagnolli, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)