Impianti che producono le emissioni di composti organici volatili (COV)

dell'Avv. Claudio Sabbatini
Docente a contratto in Diritto Penale dell’Ambiente nell’ambito del Master di 1° Livello Università Europea di Roma
Il giorno 31 ottobre 2007 segna una scadenza importante per gli impianti che producono le emissioni di composti organici volatili (COV).

La disciplina relativa alle emissioni in argomento è contenuta nella Parte Quinta, Titolo I, del d.lgs n. 152/2006 (c.d. nuovo codice dell’ambiente) e, in particolare, nell’art. 275 inserito nel medesimo titolo.

Con la precisazione che l’ambito di applicazione della disposizione in parola è circoscritto a quelle attività elencate nella parte II, dell’Allegato III alla Parte Quinta, le quali superino le soglie di consumo di solvente stabilite per ciascuna attività.

Passando ad analizzare i profili autorizzatori, l’art. 269 d.lgs cit. stabilisce che per tutti gli impianti i quali producono emissioni- fatte salve alcune eccezioni (perché ad. es. gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, il rilascio dell’autorizzazione unica segue le regole di cui al d.lgs n. 59/2005)- deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte V.

Per gli impianti che producono COV, l’art. 275 stabilisce che il gestore, il quale intenda installare un nuovo impianto per lo svolgimento delle attività individuate nella parte II dell’Allegato III, alla Parte Quinta, deve presentare all’autorità competente (la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale) una domanda di autorizzazione conforme a quanto previsto nella parte I, dell’Allegato III.


Il provvedimento autorizzatorio stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all’autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L’autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all’autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla messa a regime, nonché il numero dei campionamenti da realizzare.

I gestori degli impianti esistenti (per tali dovendosi intendere, ai fini della applicazione della disciplina transitoria, gli impianti comunque autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacitata, ai sensi del D.P.R. n. 203/1988) sono tenuti a rinnovare l’autorizzazione posseduta in conformità al Titolo I, della Parte V, d.lgs 152/2006).

Le Regioni (o le Province autonome) fissano dei calendari per la presentazione delle domande di autorizzazione.

In caso di mancata adozione dei calendari, la domanda di autorizzazione deve essere presentata nei termini previsti dalla legge.

Per gli impianti da cui originano COV, si deve tener presente il fatto che in data 13.3.2004 è entrato in vigore il DM n. 44/2004 (ora abrogato)- con cui è stata recepita la Direttiva Comunitaria 1999/13/CE relativa alla “limitazione delle emissioni di composti organici volatili di alcune attività industriali”- il quale aveva stabilito che l’adeguamento degli impianti alle prescrizioni in esso contenute sarebbe dovuto avvenire entro il 31.10.2007 (scadenza confermata dal nuovo codice ambientale) sulla base di una relazione tecnica (nonché, se necessario, di un progetto di adeguamento) da presentare entro il termine del 12.3.2005.

Di talché, il gestore dell’impianto – il quale aveva presentato il progetto di adeguamento ai sensi del DM n. 44/2004 entro il termine del 12.3.2005 e che, con l’entrata in vigore del d.lgs 152/2006 (29.4.2006), sulla scorta di tale progetto approvato dall’autorità competente, adegua le emissioni alle pertinenti prescrizioni di cui all’Allegato III, alla Parte V, d.lgs cit. entro il 31.10.2007- potrà chiedere il rinnovo dell’autorizzazione, con riferimento ai termini previsti dalla legge, nell’intervallo di tempo compreso tra il 1°gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018.

Invece, in caso di mancata presentazione del progetto entro il termine del 12.3.2005 o di diniego dell’approvazione del progetto da parte dell’autorità competente le attività si considerano in esercizio senza autorizzazione.

In ogni caso sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima del 13.3.2004 che conseguono un maggior contenimento delle emissioni COV rispetto a quelle ottenibili con l’applicazione delle nuove disposizioni.

Anche se le attività di cui alla parte II dell’Allegato III alla Parte Quinta sono effettuate esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali, in esercizio alla data di entrata in vigore del d.lgs 152/2006, le emissioni devono essere adeguate alle prescrizioni dell’Allegato III entro il 31 ottobre 2007.

Il rispetto dei valori limite di emissione di cui All’allegato III è assicurato mediante l’applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l’esercizio e la gestione delle attività e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di COV.

Sono previste sanzioni penali per chiunque non osservi la su indicata disciplina, in particolare:

chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l’esercizio dell’ impianto o dell’attività con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l’ordine di chiusura dell’impianto o di cessazione dell’attività è punito con la pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da duecentocinquanttotto euro a milletrentadue euro

chi nell’esercizio di un impianto o di una attività viola i valori limiti di emissione o le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione o altrimenti imposte dall’autorità competente è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a milletrentadue euro

chi mette in esercizio un impianto o inizia a esercitare una attività senza averne dato la prescritta preventiva comunicazione è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a milletrentadue euro.