Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Governo del territorio. Parte prima. Aspetti generali a cura di Marina Perrelli
Governo del territorio. Parte seconda. Strumenti urbanistici a cura di Laura Marzano
(Rassegne monotematiche di Giurisprudenza - Ufficio del Massimario della Giustizia Amministrativa)
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2048 del 1 marzo 2024
Elettrosmog.Impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni per accesso a reti di comunicazione dati
Occorre evidenziare la profonda ed oggettiva differenza, sotto un profilo economico-commerciale e di tipologia di servizio pubblico, ma anche sotto un profilo tecnico e tecnologico esteso ai potenziali rischi per l’ambiente e per la salute della popolazione, fra lo sviluppo delle reti On-Air GSM-UMTS, che implicano la realizzazione di impianti trasmittenti radiotelevisivi e di impianti di telefonia mobile (stazioni radio base), con impatti sul territorio e con potenze impegnate in antenna, campi elettromagnetici e lobi di irradiazione direzionali non irrilevanti, da un lato e, dall’altro, la diffusione degli impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni (potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati) finalizzata all’accesso a reti di comunicazione dati anche ai fini del superamento del digital divide (obiettivo previsto nel PNRR anche in relazione alla positive ricadute, per l’ambiente, della digitalizzazione delle attività e del telelavoro). Tali impianti, in particolare, palesano minori impatti sul territorio e minori esposizioni in relazione ai possibili pericoli per la salute umana e sono previsti dall’art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 98/2011 convertito con modificazioni con legge n. 111/2011 e successive modifiche, che impone una riduzione degli adempimenti amministrativi per semplificarne la realizzazione. In tale quadro, dunque, non appare illegittima o irragionevole, né può essere revocata in dubbio dalla stessa amministrazione con un tardivo ripensamento, la scelta di contemplare nel proprio Regolamento tutte le possibili attività radioelettriche in relazione alla possibile esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, a prescindere dalla potenza o superficie radiante, ma di assoggettare solo i gestori delle reti di telecomunicazioni radio e TV e di telefonia mobile agli indicati obblighi di programmazione, altrimenti indebitamente limitativi della intervenuta liberalizzazione delle installazioni in esame, posto che, secondo una orami consolidata giurisprudenza, l’attività dichiarata (segnalata) può essere intrapresa senza il bisogno di un consenso dell’amministrazione, costituendo la denuncia di inizio attività un atto soggettivamente ed oggettivamente privatodi modo che non residuano spazi per alcun potere preventivo di tipo ampliativo (autorizzatorio, concessorio e, in senso lato, di assenso), sostituito dall’attribuzione di un potere successivo di verifica della conformità a legge dell’attività denunciata.
Cass. Sez. III n. 11166 del 18 marzo 2024 (UP 15 nov 2023)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Giuliani
Ecodelitti.Impedimento del controllo
Il delitto di impedimento del controllo è reato di danno delle funzioni di controllo e vigilanza, siccome impedite o compromesse nei loro risultati finali, nonché di pericolo indiretto rispetto al bene finale ambiente, tutelato assieme alla immediata protezione delle funzioni amministrative strumentali alla sua difesa. Funzioni che per tale strumentalità non possono che essere intese come omnicomprensive di ogni forma di vigilanza e controllo a prescindere dall’organo in concreto coinvolto, così da potersi comprendere non solo autorità specializzate nella tutela dell’ambiente ma anche organismi più genericamente investiti di funzioni di polizia giudiziaria, seppur nello specifico interessati a verifiche di rilievo ambientale.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 2017 del 1 marzo 2024
Urbanistica.Condono edilizio e modifiche del manufatto successive alla domanda
Il Comune, in sede di valutazione della domanda di condono, è vincolato a considerare esclusivamente la consistenza del manufatto esistente alla data stabilita dal legislatore tra i presupposti della sanabilità dell’intervento abusivo. La ratio dell’istituto del condono edilizio si rivolge a condizioni di fatto già esistenti, con opere già eseguite, e pertanto qualunque modificazione nelle more intervenuta non può che determinare la conclusione del procedimento avviato nel senso della sua archiviazione o dell’emissione di un provvedimento di diniego, ferma restando la possibilità di instaurare un nuovo procedimento, ove ne ricorrano le condizioni normative, fondato sulla nuova realtà di fatto.
Cass. Sez. III n. 11167 del 18 marzo 2024 (UP 14 dic 2023)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Parenti
Rifiuti.Individuazione del responsabile della illecita gestione
Il divieto di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagine non concerne il caso in cui sussistano fatti storicamente rilevanti, condotte oggettivamente descrivibili - tenute dall'indagato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria - le quali ben possono essere descritte dagli operanti in sede dibattimentale con conseguente utilizzazione in detta sede del risultato di tali indagini (fattispecie in cui una persona si era spontaneamente presentata e qualificata alla polizia giudiziaria come gestore della società ed aveva per tale ragione presenziato al sopralluogo)
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2051 del 1 marzo 2024
Beni culturali.Imposizione da parte del comune di regole costruttive e standard stilistici ed estetici su immobili non vincolati
Il Comune può conformare l’attività edilizia privata ai fini di sicurezza e salubrità dell’abitato, di decoro del contesto urbano e di tutela ambientale e paesaggistica, e quindi può certamente imporre, anche per immobili non sottoposti a specifico vincolo storico culturale, non solo regole costruttive ma anche standard stilistici ed estetici secondo modelli tradizionali volti a confermare l’identità del contesto urbano, ma non può sovrapporvi immotivate interpretazioni estetiche soggettive avulse dal contesto di riferimento né ostacolare (in mancanza di uno specifico vincolo in tal senso) la naturale evoluzione tecnico-scientifica dei materiali e delle lavorazioni.
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