Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 16096 del 28 aprile 2025 (UP 16 gen 2025)
Pres. Ramacci. Est. Aceto Ric. Isaia
Beni culturali.Delitto di cui all'art. 518-duodecies c.p.
In caso di bene di proprietà comunale, il requisito della “culturalità” non richiede un provvedimento amministrativo che lo dichiari espressamente, essendo necessario e sufficiente che tale requisito sia desumibile dalle caratteristiche oggettive del bene stesso. L’interesse culturale può essere desunto dalle caratteristiche della "res" non solo per il valore comunicativo spirituale, ma anche per requisiti peculiari attinenti alla tipologia, alla localizzazione, alla rarità e ad altri analoghi criteri. La relativa prova può essere fornita in ogni modo consentito dal codice di procedura penale (non necessariamente mediante perizia), trattandosi di questione che non deve sfuggire alla cognizione del giudice (art. 2 cod. proc. pen.) e la cui soluzione deve essere esternata nei modi imposti dall’art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (fattispecie relativa alla distruzione dell’opera d’arte “La Venere degli stracci” di Michelangelo Pistoletto, installata a Napoli in Piazza Municipio).
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2955 del 7 aprile 2025
Elettrosmog.Traliccio per impianti di telecomunicazione sulla copertura di un fabbricato e disciplina antisismica
La realizzazione di un traliccio per impianti di telecomunicazione sulla copertura di un fabbricato deve effettivamente qualificarsi quale opera di “sopraelevazione di edifici”, ai sensi dell’art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, secondo cui per tale si intendono “a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura,….; b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico”. La ratio delle norme che impongono particolari cautele riguardo agli interventi di sopraelevazione tra origine dal maggior peso che viene scaricato sulle strutture portanti dell’immobile nonché dalle tensioni che si originano in relazione alla presenza di ingombri che si protendono in altezza, specialmente quando gli stessi vengano sollecitati da vibrazioni o da venti, che ne provochino l’oscillazione: non v’è pertanto alcuna ragione per non ritenere che anche un traliccio destinato ad ospitare impianti di telecomunicazione, collocato sulla copertura di un edificio preesistente, non debba essere considerato quale “sopraelevazione di edificio”. Si rileva, inoltre, che la lett. b) del l’art. 90 del D.P.R. n. 380/2001 attribuisce rilevanza a fini sismici a qualsiasi costruzione sia realizzata al di sopra di un edificio preesistente, se quest’ultimo abbia le caratteristiche indicate dalla norma.
Cass. Sez. III n. 16084 del 28 aprile 2025 (CC 13 feb 2025)
Pres. Ramacci. Est. Aceto Ric. Lettieri
Urbanistica.Sanatoria ed assenza della doppia conformità nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica
Il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica. Ed è dato, quello posto dal Giudice dell’esecuzione a fondamento della propria decisione, che sancisce l’assoluta impossibilità di sanare l’opera realizzata in zona sismica, prevedendo ancor oggi l’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001, pur a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1, d.l. n. 69 del 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 105 del 2024 (cd. “decreto salva casa”), la necessità che l’opera realizzata in assenza di permesso di costruire o in totale difformità sia doppiamente conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso che a quello della domanda.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 3012 del 9 aprile 2025
Rumore.Verifica delle immissioni sonore
La verifica delle immissioni sonore è svolta senza preavviso della controparte, allo scopo di evitare che siano apportare modifiche agli impianti o alle attività tali da pregiudicare l’esito delle rilevazioni. Orbene, allorquando sia stato accertato il superamento dei limiti di rumorosità stabiliti dalla vigente normativa, il rapporto redatto dall'organo accertatore costituisce la base per l’avvio del procedimento amministrativo, di norma da parte del Comune territorialmente competente.
Cass. Sez. III n. 16082 del 28 aprile 2025 (UP 16 gen 2025)
Pres. Ramacci. Est. Aceto Ric. Nistoroiu
Alimenti.Procedura estintiva
Anche con riferimento alle contravvenzioni punite dalla legge n. 283 del 1962 l'omessa indicazione delle prescrizioni di regolarizzazione non è causa di improcedibilità dell'azione penale. Il meccanismo previsto dall’art. 12-sexies legge n. 283, da un lato presuppone che il Pubblico ministero non abbia ricevuto la notizia di reato dall’organo accertatore, dall’altro non garantisce il risultato atteso: nulla obbliga l’adozione delle prescrizioni; scaduto il termine di sessanta giorni dall’inoltro degli atti il pubblico ministero può procedere senza dover sindacare la (o chiedere conto della) inerzia dell’organo.
Consiglio di Stato Sez. II n. 2851 del 3 aprile 2025
Urbanistica.Destinazione di un edificio a luogo di culto
Se il compimento di riti religiosi è in linea di principio libero – salvo il limite espresso del “buon costume” e quelli, che la giurisprudenza ha ricavato dal sistema e in particolare dall’art. 8, secondo comma, Cost., della tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza e della salute, individuale e collettiva – la stabile destinazione di un edificio a luogo di culto presenta un impatto sull’ordinato sviluppo dell’abitato e deve quindi avvenire nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia, in cui trovano composizione i vari interessi pubblici e privati che si rivolgono al territorio quale terminale delle attività umane (peraltro tali discipline possono a loro volta essere sottoposte al sindacato della Corte costituzionale, se di fonte legislativa, o del giudice comune, se di natura amministrativa, quando siano irragionevolmente limitative della libertà religiosa). È quindi necessario che la stabile e duratura destinazione di un edificio a luogo di culto sia legittima tanto sul piano formale, per effetto dell’acquisizione del titolo edilizio previsto dalla legge (con pagamento degli oneri connessi), quanto su quello sostanziale, in ragione della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia. Rimane inteso che tali requisiti non riguardano l’ipotesi dell’uso isolato e saltuario di un edificio o di un luogo per il compimento del tutto occasionale di pratiche religiose, il quale, non comportando un significativo impatto sul territorio, non determina mutamento di destinazione dell’immobile e rientra tra le facoltà di godimento del bene che sono correlate al diritto di proprietà su di esso.
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