Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Corte costituzionale n. 160 del 3 ottobre 2024
Oggetto: Privilegio, pegno e ipoteca - Edilizia e urbanistica - Interventi eseguiti in assenza di permessi di costruire - Acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del comune del bene e dell’area di sedime, se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione - Mancata previsione, in tale ipotesi, della permanenza dell’ipoteca giudiziale iscritta sul terreno a garanzia del credito ipotecario - Denunciata disciplina che cancella il diritto del creditore ipotecario, benché quest’ultimo non abbia alcuna responsabilità nell’abuso edilizio e nel conseguente rifiuto di procedere alla demolizione dell’immobile - Disposizione che non consente al medesimo creditore di partecipare al procedimento, opponendosi all’edificazione abusiva o all’ordine di demolizione - Previsione che limita il diritto del creditore di agire in sede esecutiva, in assenza di circostanze eccezionali e circoscritte nel tempo - Norma che, dirimendo il conflitto fra il potere di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del comune dell’immobile costruito in totale difformità o assenza della concessione e il diritto del creditore ipotecario a soddisfarsi sul fondo oggetto della garanzia, afferma l’assoluta prevalenza del primo.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. parziale conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953 - inammissibilità
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7412 del 4 settembre 2024
Rumore.Sindacato giurisdizionale sul piano di classificazione acustica
L’onere della classificazione acustica del territorio spetta ex lege ai Comuni, che esprimono una funzione lato sensu pianificatoria, inserita in un nucleo particolarmente ampio di discrezionalità amministrativa, sicché il sindacato giurisdizionale sul piano di classificazione acustica, come per gli altri atti di pianificazione del territorio, incontra necessariamente precisi limiti al fine di non invadere sfere di valutazione che spettano in via esclusiva all’amministrazione; tale sindacato è ammesso, infatti, nei soli casi di illogicità, irrazionalità ovvero travisamenti sintomatici della sussistenza del vizio di eccesso di potere e, più in generale, quando viene violato il principio di ragionevolezza. Non si tratta, quindi, di sindacare il merito di scelte opinabili, ma di verificare se queste scelte siano assistite da una credibilità razionale supportata da valide leggi scientifiche.
Cass. Sez. III n. 35110 del 19 settembre 2024 (UP 15 mag 2024)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Belardo
Acque.Assimilazione acque reflue industriali alle acque reflue domestiche
In tema di inquinamento idrico, l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie
Consiglio di Stato Sez. IV n. 7400 del 4 settembre 2024
Sviluppo sostenibile. Torri eoliche e tutela del paesaggio
Allo stato della normativa le torri eoliche vanno riguardate come potenziali elementi detrattori del paesaggio, in quanto si tratta in sintesi estrema di impianti industriali, nel caso di specie si deve affermare che la presenza di numerosi impianti di questo tipo già installati, e quindi di un parziale degrado della zona interessata, non impedisce di negare la VIA per installarne di ulteriori, dato che in questo modo si impedisce un degrado ulteriore.
Cass. Sez. III n. 29117 del 18 luglio 2024 (UP 17 apr 2024)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Aurioso
Urbanistica.Demolizione e principio di proporzionalità
La verifica di un rapporto di proporzionalità, in caso di ordine di demolizione di un’opera abusiva, presuppone innanzitutto che l’ordine di demolizione sia in grado di pregiudicare in via diretta ed immediata diritti e interessi strettamente, direttamente e immediatamente connessi alla proprietà dell’opera da demolire, laddove il pregiudizio all’uso solo occasionale dell’immobile, nel quadro quindi di rapporti di mero godimento da parte di terzi estranei alla proprietà, non può ritenersi in grado di ostacolare la tutela degli interessi pubblici, in tale quadro già di per sé ben più pregnanti, sottesi all’ordine di demolizione.
Consiglio di Stato Sez. VII n. 7420 del 4 settembre 2024
Rifiuti.Obblighi di bonifica e principio chi inquina paga
Il principio "chi inquina paga" trova applicazione anche quando non si possa escludere l’apporto causale di ulteriori e differenti fattori poiché, ai fini dell’applicazione di cui agli articoli 239 e ss., in materia di obblighi di bonifica, è sufficiente che vi sia stata una "contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento"; il fatto che non si possa escludere la responsabilità anche di altre imprese ivi operanti non rende illegittimo per ciò solo un ordine di bonifica; del resto, la necessità di tutelare l’ambiente e la salute umana esigono, in applicazione del principio di precauzione, che l’inizio delle operazioni finalizzate alla bonifica di un sito non possono essere bloccate in attesa di individuare tutti i possibili responsabili, le singole responsabilità e le singole azioni di bonifica, ove frazionabili: la bonifica deve essere sollecitamente eseguita; peraltro, ove siano individuati ulteriori responsabili dell'inquinamento, il soggetto giuridico che ha posto in essere gli interventi di bonifica ha titolo per agire in rivalsa, ai sensi dell'art. 253, comma 4, seconda parte, del d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del corresponsabile o dei corresponsabili nella misura a loro imputabile
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