Urbanistica. Autonomia del gudice penale e limiti del giudicato amministrativo in materia edilizia
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Cass. Sez. III n. 19245 del 27 maggio 2026 (UP 09 apr 2026)
Pres. Ramacci Rel. Di Stasi Ric. De Angelis e altro
Urbanistica. Autonomia del gudice penale e limiti del giudicato amministrativo in materia edilizia
In tema di reati edilizi, il giudice penale conserva piena autonomia di giudizio rispetto alle decisioni del giudice amministrativo acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen., non sussistendo alcun automatismo nel recepimento dei fatti e dei giudizi ivi contenuti. Tale autonomia è particolarmente rilevante qualora il giudicato amministrativo si sia formato su presupposti formali o su rappresentazioni dei luoghi risultate false in sede penale. Il principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521 e 522 cod. proc. pen.) non è violato se il fatto storico dell'edificazione abusiva rimane immutato, pur mutando la valutazione sulla legittimità del titolo abilitativo. Infine, la prosecuzione di lavori su un manufatto abusivo configura una nuova condotta illecita autonoma, a prescindere dall'entità degli interventi e anche se i reati relativi alla costruzione iniziale sono estinti per prescrizione, in quanto i nuovi lavori mutuano l'illegittimità dell'opera principale.
Beni Ambientali. Piano Paesaggistico, Piano del Parco e Governo del Territorio: la prevalenza della tutela paesaggistica tra D.Lgs. 42/2004, L. 394/1991 e L.R. Campania 16/2004
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Piano Paesaggistico, Piano del Parco e Governo del Territorio: la prevalenza della tutela paesaggistica tra D.Lgs. 42/2004, L. 394/1991 e L.R. Campania 16/2004 – Osservazioni a margine della sentenza TAR Campania Salerno n. 797/2026
di Antonio VERDEROSA
Rifiuti. Responsabilità solidale e accertamento del nesso causale nella bonifica dei siti contaminati
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 3779 del 13 maggio 2026
Rifiuti. Responsabilità solidale e accertamento del nesso causale nella bonifica dei siti contaminati
In tema di bonifica di siti inquinati, l’accertamento della responsabilità del soggetto contaminatore ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 deve avvenire nel rispetto del principio “chi inquina paga” e si fonda sul criterio eziologico del “più probabile che non”, ovvero sulla valutazione che il nesso tra condotta ed evento sia più probabile della sua negazione. L'Amministrazione può legittimamente ricorrere a presunzioni semplici e indizi gravi, precisi e concordanti, quali la vicinanza dell'impianto al sito inquinato e la corrispondenza tra le sostanze rinvenute e quelle impiegate nei processi produttivi. Qualora non sia possibile distinguere i contributi causali di più operatori avvicendatisi nel tempo, l’attività di bonifica può gravare in modo solidale su tutti i responsabili, poiché l'esigenza di tutela ambientale e della salute umana impone la sollecita esecuzione degli interventi, salvo il diritto di rivalsa nei rapporti interni tra corresponsabili. Grava sul privato l'onere di fornire prove analitiche e documentate per superare tali presunzioni, non essendo sufficiente ventilare genericamente la possibile responsabilità di terzi.
Urbanistica. Inapplicabilità dell’ordine di demolizione giudiziale alle ipotesi di parziale difformità
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Cass. Sez. III n. 19256 del 27 maggio 2026 (UP 14 maggio 2026)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Aprovitola
Urbanistica. Inapplicabilità dell’ordine di demolizione giudiziale alle ipotesi di parziale difformità
L’ordine di demolizione delle opere abusive previsto dall’art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001 deve essere impartito dal giudice con la sentenza di condanna per i reati di cui all’art. 44 del medesimo d.P.R. esclusivamente in riferimento agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Tale sanzione non è invece applicabile alle ipotesi di parziale difformità dal titolo abilitativo, per le quali restano operative le sole sanzioni amministrative rimesse alla competenza dell’autorità comunale. Parimenti, in ambito antisismico, l’ordine di demolizione ex art. 98, comma 3, d.P.R. 380/2001 presuppone la condanna per violazioni di natura sostanziale (inosservanza di norme tecniche), non potendo essere adottato a seguito di accertate violazioni meramente formali, quali l’omesso deposito degli atti progettuali presso il Genio Civile
Rifiuti. Abbandono di rifiuti, mancata rimozione e posizioni di garanzia
Abbandono di rifiuti, mancata rimozione e posizioni di garanzia
di Vincenzo PAONE
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Urbanistica. Natura vincolata dell’ordine di demolizione e irrilevanza dei vizi procedimentali
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Consiglio di Stato Sez. III n. 3596 dell'8 maggio 2026
Urbanistica. Natura vincolata dell’ordine di demolizione e irrilevanza dei vizi procedimentali
Il provvedimento che ingiunge la demolizione di interventi edilizi abusivi costituisce un atto rigorosamente vincolato, essendo espressione diretta del dovere di vigilanza e controllo del territorio spettante all'amministrazione, privo di margini di discrezionalità. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, l'eventuale omissione della comunicazione di avvio del procedimento non inficia la legittimità dell'ordinanza, laddove il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. L'abusività dell'opera è una connotazione di natura reale che inerisce al bene e segue l'immobile nei successivi trasferimenti; pertanto, il destinatario dell'ordine di ripristino è il proprietario attuale che ne abbia la disponibilità, a prescindere dalla coincidenza con l'autore materiale dell'illecito. Non è configurabile in materia edilizia un affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione abusiva, né l’ordinanza necessita di una specifica motivazione sull'interesse pubblico o di una comparazione con gli interessi privati, essendo l'interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica considerato in re ipsa
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