Rifiuti.Caratteristiche del reato di combustione illecita
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Cass. Sez. III n. 39162 del 4 dicembre 2025 (UP 13 nov 2025)
Pres. Ramacci Est. Liberati Ric. Famulari
Rifiuti.Caratteristiche del reato di combustione illecita
La disposizione di cui all'art. 256-bis d.lgs. 152/2006 non richiede, per la configurabilità del reato di combustione illecita di rifiuti, la previa contestazione del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, non essendo configurata sulla base della presupposizione della contestazione di un altro precedente reato, ma richiede solo, per il perfezionamento della fattispecie, che la condotta abbia avuto a oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, ossia, come osservato, senza il rispetto delle fondamentali prescrizioni e cautele da osservarsi per la salvaguardia della salute e dell'ambiente, con la conseguente irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, della mancata contestazione di tale reato.
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Sviluppo sostenibile.Impianti per produzione di biometano
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Consiglio di Stato Sez. IV n.9265 del 25 novembre 2025
Sviluppo sostenibile.Impianti per produzione di biometano
L’art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 387 del 2003, prevede che “Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici […] il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto” (primo periodo). Il medesimo comma 4-bis, poi, aggiunge che “Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse” (secondo periodo). Pertanto, per gli impianti di produzione di biometano, come quello di specie, il proponente deve dimostrare la disponibilità del suolo prima del rilascio dell’autorizzazione (art. 12, comma 4-bis, primo periodo, d.lgs. n. 387 del 2003), con esclusione della possibilità di fare ricorso alla procedura espropriativa (12, comma 4-bis, secondo periodo, d.lgs. n. 387 del 2003).
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Urbanistica.Condono e silenzio assenso
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Cass. Sez. III n. 38453 del 27 novembre 2025 (CC 13 nov 2025)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Iannone
Urbanistica.Condono e silenzio assenso
A fronte di istanze di condono inammissibili non può rivendicarsi per esse alcun silenzio assenso in materia, posto il principio per cui il silenzio-assenso, ai fini della condonabilità dell'opera abusivamente realizzata ex art. 32, comma 37, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, si forma a condizione che vi sia rispondenza della domanda di condono edilizio ai requisiti previsti dalla legge per il prodursi dell'effetto sanante
Caccia e animali.Quale tutela per gli animali nei circhi?
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Quale tutela per gli animali nei circhi?
Commento alla sentenza Consiglio di Stato sez. IV, 30/09/2025, n.7610
di Carlo CIMELLARO
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Rifiuti.Individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 9330 del 26 novembre 2025
Rifiuti.Individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento
La ricerca del soggetto responsabile dell’inquinamento non può seguire l’impostazione “penalistica” (e, dunque, giungere ad un risultato assistito dal massimo grado di certezza, “al di là di ogni ragionevole dubbio”), dovendo piuttosto applicarsi, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell’area e contaminazione di essa, il canone civilistico del “più probabile che non”. Tale regola interpretativa, logicamente scaturente dall’esigenza di garantire l’effettività del principio “chi inquina paga” e dalla particolare complessità della materia ambientale, conduce a rielaborare la nozione di causa in termini di aumento del rischio e di contribuzione del produttore al pericolo del verificarsi dell’inquinamento. In tema di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244 codice ambiente, all'Amministrazione competente non è richiesto di fornire prove di incontrovertibile evidenza scientifica circa il nesso fra una ipotizzata causa di inquinamento e i suoi effetti, essendo a tal fine sufficiente che il nesso eziologico ipotizzato dall'autorità competente sia più probabile della sua negazione.
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Urbanistica.Prosecuzione di lavori edili su manufatto abusivo oggetto di istanza di condono
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Cass. Sez. III n. 38445 del 27 novembre 2025 (CC 29 ott 2025)
Pres. Ramacci Est. Gai Ric. Irace
Urbanistica.Prosecuzione di lavori edili su manufatto abusivo oggetto di istanza di condono
In tema di abuso edilizio, la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall'entità dei lavori eseguiti, e ciò anche quando le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono. Ne consegue che se si proseguono i lavori edilizi su un immobile abusivo dopo la scadenza del termine per il condono, senza che il permesso in sanatoria sia stato rilasciato, si producono due effetti giuridici: la commissione di un ulteriore reato, trattandosi di lavori edilizi su immobile abusivo, e la non concedibilità del condono richiesto, perché la data a cui fa riferimento la legge serve a fotografare la situazione di fatto esistente su cui valutare la possibilità di rilasciare il titolo in sanatoria, e l'ordine di demolizione si estende all'intero manufatto
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