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LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci - ISSN 2499-3174
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Urbanistica.Silenzio-assenso nel permesso di costruire: distinzione tra domanda incompleta e inconfigurabile.

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 16 Marzo 2026
Visite: 595

Consiglio di Stato Sez. IV n. 1878 del 9 marzo 2026
Urbanistica.Silenzio-assenso nel permesso di costruire: distinzione tra domanda incompleta e inconfigurabile.

In materia edilizia, il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire si perfeziona decorso il termine di legge anche se l'istanza è difforme dagli strumenti urbanistici o "non conforme a legge", ma non qualora essa risulti "inconfigurabile". L'inconfigurabilità strutturale ricorre quando l’istanza è priva degli elementi essenziali e della documentazione tassativamente prescritta dall’art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, tra cui il titolo di legittimazione, gli elaborati progettuali e l’asseverazione del progettista sul rispetto delle norme tecniche, incluse quelle relative all'efficienza energetica. In assenza di tali requisiti minimi, l'istanza non è idonea a far sorgere l'obbligo di provvedere e l'inerzia dell'amministrazione non determina la formazione del provvedimento tacito favorevole, a prescindere dal mancato esercizio del soccorso istruttorio entro i termini procedimentali. Al contrario, la mera incompletezza documentale di atti non essenziali (richiesti da norme regionali o regolamentari) o la carenza di requisiti sostanziali non impediscono il perfezionamento del silenzio-assenso, ferma restando la successiva annullabilità del titolo in via di autotutela ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990 (segnalazione M. Grisanti)

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Urbanistica.Configurabilità del delitto di depistaggio in relazione ad attività di ripristino dei luoghi

Dettagli
Categoria principale: Acque
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 13 Marzo 2026
Visite: 892

Cass. Sez. III n. 7105 del 23 febbraio 2026 (UP 5 feb 2026) 
Pres. Liberati Rel. Calabretta Ric. Stroscio e altro
Urbanistica.Configurabilità del delitto di depistaggio in relazione ad attività di ripristino dei luoghi

Il delitto di depistaggio ex art. 375 cod. pen. è configurabile anche in presenza di condotte di immutazione dello stato dei luoghi finalizzate a fornire una falsa rappresentazione dell'avvenuto ripristino prescritto dall'autorità. Tale condotta, pur collocandosi in una fase successiva alla commissione del reato originario, rientra nell'alveo della norma incriminatrice qualora sia idonea a sviare le indagini o a condizionare le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale, comprese la richiesta di archiviazione o il dissequestro. Non è necessaria la prefigurazione di uno specifico reato oggetto di depistaggio, essendo sufficiente la consapevolezza che la condotta possa produrre effetti di ostacolo all'accertamento della verità processuale in un procedimento penale anche solo da iniziarsi

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Beni culturali. Natura archeologica e irrilevanza della dichiarazione formale di interesse culturale

Dettagli
Categoria principale: Beni Culturali
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 13 Marzo 2026
Visite: 356

Cass. Sez. III n. 7099 del 23 febbraio 2026 (CC 26 nov. 2025)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Giordano
Beni culturali. Natura archeologica e irrilevanza della dichiarazione formale di interesse culturale

In tema di reati contro il patrimonio culturale (art. 518-duodecies c.p.), per il riconoscimento della natura di bene archeologico ai fini dell'applicazione della tutela penale non è richiesto né l'accertamento formale del cosiddetto interesse culturale né che il bene sia qualificato come culturale da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche oggettive del bene stesso, quali la tipologia, la localizzazione, la rarità o altri analoghi criteri. La tutela prevista dal D.P.R. n. 42 del 2004 e dalla correlata disciplina codicistica va esercitata indipendentemente dal provvedimento di dichiarazione di importanza culturale di cui all'art. 13 del medesimo decreto, in dipendenza della genetica natura del bene. Tale principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in relazione ai beni appartenenti allo Stato, deve ritenersi valevole anche nei casi in cui i beni appartengano ovvero siano nella disponibilità di privati.

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Urbanistica.Illegittimità dei provvedimenti sanzionatori edilizi per carenza e incongruenza dell'istruttoria tecnica

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Consiglio di Stato
Pubblicato: 13 Marzo 2026
Visite: 883

Consiglio di Stato Sez. VI n. 1096 dell’11 febbraio 2026
Urbanistica.Illegittimità dei provvedimenti sanzionatori edilizi per carenza e incongruenza dell'istruttoria tecnica

È illegittimo il provvedimento di diniego di accertamento di conformità, unitamente alla conseguente ordinanza di demolizione, qualora l’azione sanzionatoria dell’Amministrazione si fondi su un’istruttoria tecnica imprecisa e frammentaria che non consenta una chiara individuazione delle opere effettivamente non condonabili. Il principio di legalità e correttezza dell'azione amministrativa impone che l’ente locale effettui una puntuale ricognizione dello stato legittimo degli immobili, distinguendo accuratamente tra interventi già sanati, opere parzialmente difformi e abusi integrali. La validità del provvedimento è negata qualora emerga, anche tramite verificazione in sede giurisdizionale, una discrasia tra i verbali istruttori e la reale consistenza edilizia, specialmente laddove non sia stata valutata l’incidenza di disposizioni normative sopravvenute potenzialmente favorevoli alla sanabilità dell'intervento o al mutamento di destinazione d'uso. L'Amministrazione ha l'obbligo di riesercitare il potere conformandosi alle risultanze tecniche emerse nel giudizio, garantendo che l'accertamento della doppia conformità non sia inficiato da incertezze sulla consistenza dei volumi e delle superfici

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Beni ambientali.Realizzazione di piste in area boscata e autorizzazione paesaggistica

Dettagli
Categoria principale: Beni Ambientali
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 12 Marzo 2026
Visite: 458

Cass. Sez. III n. 7376 del 24 febbraio 2026 (UP 12 feb 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Gai Ric. Gesualdi
Beni ambientali.Realizzazione di piste in area boscata e autorizzazione paesaggistica

Integra il reato di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 la realizzazione senza autorizzazione, in area boschiva vincolata, di "piste" in terra battuta mediante sradicamento di ceppaie e movimenti terra che comportino una radicale trasformazione del suolo, esulando tali interventi dalla nozione di "manutenzione ordinaria della viabilità esistente" prevista dalla normativa regionale. L'onere di munirsi del titolo abilitativo grava sul legale rappresentante dell'impresa esecutrice che, quale direttore esecutivo, operi le scelte sulle modalità materiali di intervento. La causa estintiva di cui all'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004 postula il ripristino integrale dello stato dei luoghi e non è integrata dal mero riporto di fogliame o materiali di risulta. L'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è legittima ove l'entità dei lavori e l'impatto sul terreno evidenzino una non esigua offesa al bene ambientale e un potenziale aggravamento del rischio idrogeologico.

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Urbanistica.Natura reale dell'ordine di demolizione e opponibilità ai terzi possessori

Dettagli
Categoria principale: Urbanistica
Categoria: Cassazione Penale
Pubblicato: 12 Marzo 2026
Visite: 430

Cass. Sez. III n. 7097 del 23 febbraio 2026 (CC 26 nov 2025) 
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Ferrandino
Urbanistica.Natura reale dell'ordine di demolizione e opponibilità ai terzi possessori

L'ordine di demolizione delle opere abusive, emesso dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001, ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio. Tale provvedimento deve essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che siano in rapporto con il bene e vantino su di esso un diritto reale o personale di godimento, inclusi i terzi estranei alla commissione del reato. La demolizione "segue la res", sicché il trasferimento della proprietà o del solo possesso non ne impedisce l'esecuzione, né configura una "impossibilità" legittimamente invocabile dal condannato per bloccare il ripristino dell'assetto urbanistico violato. Diversamente, basterebbe un'alienazione simulata o il trasferimento del possesso a terzi per vanificare la funzione riparatoria della sanzione. Ne consegue che l'ingiunzione di demolizione è correttamente rivolta al responsabile dell'abuso, ferma restando la sua efficacia verso chiunque disponga materialmente del manufatto illecito

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  • Urbanistica.Inammissibilità della sanatoria sismica
  • Urbanistica.Abusi edilizi, cambio di destinazione d’uso e inefficacia sanante della sanzione pecuniaria
  • Urbanistica. Nuova costruzione e necessità di permesso di costruire per chiusura ballatoi
  • Rifiuti.Responsabilità del titolare d'impresa nella gestione dei rifiuti e particolare tenuità del fatto
  • Rifiuti.Trasporto di rifiuti e posizione giuridica del trasportatore
  • Sviluppo sostenibile.Autonomia e natura residuale delle aree idonee ex lett. c-quater) art. 20 d.lgs. 199/2021
  • Urbanistica.Demanio marittimo, interventi edilizi in aree vincolate e periculum in mora nel sequestro preventivo
  • Urbanistica.Ordine di demolizione e principio di proporzionalità
  • Rifiuti.Obblighi di bonifica: distinzione tra soglie di contaminazione (CSC) e di rischio (CSR)
  • Caccia e animali.Caccia in deroga a specie protette (fringuello e storno)

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