Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. III n. 1725 del 21 febbraio 2024
Rifiuti.Locazione ed obblighi di bonifica
Sia il proprietario locante che colui che conduce in locazione possono risultare responsabili per l’inquinamento dei suoli e il requisito della colpa postulato dall’art. 14 d.lgs. 22/1997 e dall’art. 192 d.lgs 152/2006 può consistere anche nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per un’efficace custodia e protezione dell’area e per evitare l’indebito deposito di rifiuti nocivi
Corte di Giustizia (Settima Sezione) 21 marzo 2024
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Azione dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60/CE – Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali – Prevenzione contro il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali – Allegato V, punto 1.2.2 – Definizioni dello stato ecologico “elevato”, “buono” e “sufficiente” dei laghi – Criteri di valutazione dell’elemento di qualità biologica “fauna ittica”»
Cass. Sez. III n. 10235 del 12 marzo 2024 (UP 15 feb 2024)
Pres. Ramacci Rel. Scarcella Ric. Paolini ed altri
Urbanistica.Certificato di collaudo e certificazione di idoneità statica
In linea generale, una certificazione/dichiarazione di idoneità statica non equivale al certificato di collaudo, formalmente non ne costituisce equipollente. Un certificato di collaudo è il prodotto di un insieme di obblighi e regole normativamente ben determinati, relativi alla qualificazione dei tecnici, e della loro anzianità professionale, dei costruttori, dei materiali, della tipologia degli esami e delle ispezioni, ecc.); la certificazione di idoneità statica, no. In realtà, la dichiarazione di idoneità statica contiene le stesse considerazioni in termini di valutazione della sicurezza strutturale, vale a dire, gli stessi elementi che portano il tecnico estensore, su sua responsabilità, al proprio convincimento sulla sicurezza delle opere strutturali della costruzione, di quelli contenute nel certificato di collaudo statico. E può dirsi che conduce alle medesime conclusioni sostanziali. E’ un fatto, però, che l'art. 24 del DPR 380/2001 espressamente prevede, per il rilascio del certificato di agibilità, che per interventi di: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, sia presente il certificato di collaudo statico, ai sensi dell’art. 67 del DPR stesso. Dunque, non solo nei casi di opere strutturali.
Consiglio di Stato Sez. II n. 1016 del 1° febbraio 2024
Urbanistica.Onere probatorio in materia di abusi edilizi
È il proprietario (o il responsabile dell’abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione che deve provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla c.d. legge ponte n. 761 del 1967 che con l’art. 10, novellando l’art. 31 della l. n. 1150 del 1942, ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano. Tale criterio di riparto dell’onere probatorio tra privato e amministrazione discende dall’applicazione alla specifica materia della repressione degli abusi edilizi del principio di vicinanza della prova, in forza del quale spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità
TAR Basilicata Sez. I n. 86 del 17 febbraio 2024
Rumore.Obbligo di rispetto dei limiti nazionali di inquinamento acustico e situazioni di emergenza
Relativamente all’obbligo di rispettare i limiti nazionali di inquinamento acustico ex art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1.3.1991, deve rilevarsi che tali limiti acustici vanno applicati alla normale attività di esercizio dell’impianto e non anche alle situazioni emergenziali (fattispecie in cui il superamento alle ore 5,50 del del limite acustico notturno ex art. 6, comma 1, D.P.C.M. 1.3.1991, era stato causato dall’attivazione delle sirene d’allarme “dovuto dal blocco della sezione di trattamento gas con pressurizzazione verso torce di sicurezza indotto dal rilascio di gas infiammabile da una flangia”, in attuazione di specifiche norme di sicurezza ed antincendio).
Consiglio di Stato e megatermovalorizzatore di Roma
di Gianfranco AMENDOLA
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