Cass. Sez. III n. 21090 del 28 maggio 2021 (CC 13 mag 2021)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Trionfanti
Rifiuti.Prescrizione del reato e restituzione dell’area adibita a discarica subordinata alla bonifica

E’ illegittimo il provvedimento con cui il giudice, a fronte della intervenuta estinzione per prescrizione del reato per cui sia stato disposto il sequestro, disponga il dissequestro di beni subordinatamente alla effettuazione di determinati adempimenti, quale nella specie, la bonifica dell'area interessata da una discarica per la quale il reato è estinto. Residuano, comunque, gli obblighi di cui agli artt. 242 e ss. Dlgs. 152/06 a carico del responsabile dell’inquinamento, tenuto ad attuare le necessarie misure di prevenzione ed eventualmente, a date condizioni, a provvedere al ripristino della zona contaminata. Come anche residuano i correlativi poteri doveri a carico degli enti pubblici competenti, ai sensi della predetta disciplina.

RITENUTO IN FATTO  

    1. La corte di appello di Palermo, con ordinanza del 16 giugno 2020, adita a seguito di opposizione proposta nell’interesse di Trionfanti Lorenzo ai sensi  degli artt. 667, 676 cod. proc. pen., avverso la ordinanza della medesima corte di appello del 11 giugno 2016,  e finalizzata ad ottenere la restituzione dell’area su cui insisteva una discarica in relazione alla quale era stata già dichiarata la prescrizione del correlato reato di cui all’art. 256 comma 3 Dlgs. 152/06, rigettava la stessa

    2. Avverso la sentenza suindicata, propone ricorso Trionfanti Lorenzo, mediante il proprio difensore, deducendo un motivo di impugnazione.

    3. Deduce l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 85 disp. att. cod. proc. pen. e dell’art. 104 disp. att. cod. proc. pen.  Si osserva che, come evidenziato in sede di opposizione, a fronte dell’intervenuto proscioglimento del ricorrente in relazione al reato ex art. 256 comma 3 del Dlgs. 152/06, sarebbe illegittimo il dissequestro dell’area corrispondente adibita a discarica, siccome subordinato alla bonifica della stessa ai sensi dell’art. 85 disp. att. cod. proc. pen. Ciò in quanto la bonifica costituirebbe una sanzione penale atipica, essendosi il reato di riferimento estinto per prescrizione. Inoltre, la condizione della previa bonifica rispetto al dissequestro duplicherebbe una sanzione punitiva già comminata. Si aggiunge che l’art. 104 disp. att. cod. proc. pen. siccome sostituito dall’art. 2 comma 9 lett. a) L. 15 luglio 2009 n. 94, non richiamerebbe più l’art. 85 disp. att. cod. proc. pen., che quindi non sarebbe più applicabile al sequestro preventivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il ricorso è fondato, atteso che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, a fronte della intervenuta estinzione per prescrizione del reato per cui sia stato disposto il sequestro, disponga il dissequestro di beni subordinatamente alla effettuazione di determinati adempimenti, quale nella specie, la bonifica dell'area interessata da una discarica per la quale il reato è estinto. Tanto in ragione della assenza di un reato di riferimento che, come tale, incide sulla legittima persistenza del sequestro (cfr. in caso, analogo, di proscioglimento che dichiari estinto il reato edilizio, Sez. 6, n. 44638 del 31/10/2013  Rv. 257155 – 01). Rileva al riguardo, emergendo il caso di un sequestro preventivo sull’area, l'art. 323 c.p.p., comma 1, che prevede che con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sottoposte a sequestro preventivo siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve esserne disposta la confisca obbligatoria. A norma dell'art. 676 c.p.p., comma 1, provvede il giudice dell'esecuzione laddove non vi abbia provveduto il giudice della cognizione.
In tale quadro occorre anche osservare che in materia di rifiuti, l'ordine di bonificare i luoghi interessati da reati ambientali costituisce una sanzione penale atipica che può essere irrogata dal giudice penale solo con la sentenza di condanna ex art. 256 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Sez. 3, n. 28577 del 10/06/2014 Rv. 259906 – 01). E dunque non certamente quale condizione cui subordinare il dovuto dissequestro in caso di sopravvenuta estinzione del reato.
Residuano, comunque, gli obblighi di cui agli artt. 242 e ss. Dlgs. 152/06 a carico del responsabile dell’inquinamento, tenuto ad attuare le necessarie misure di prevenzione ed eventualmente, a date condizioni, a provvedere al ripristino della zona contaminata. Come anche residuano i correlativi poteri doveri a carico degli enti pubblici competenti, ai sensi della predetta disciplina.
Laddove poi, in caso di omessa bonifica, come disciplinata con le sopra citate diposizioni ovvero contemplata ex art. 452 terdecies cod. pen.,  saranno configurabili, ricorrendone i diversi presupposti, le fattispecie di reato di cui agli artt. 452 terdecies cod. pen. o 257 DLgs. 152/06.

    2. La ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio disponendosi la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.

P.Q.M.
annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di  cui all’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021