Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
Cass. Sez. III n. 52149 del 20 novembre 2018 (Cc 27 giu 2018)
Pres. Cavallo Est. Scarcella Ric. Parlati
Urbanistica.Costruzione in zona agricola e sanatoria
In tema di reati urbanistici, nel caso di costruzione in zona agricola, la destinazione del manufatto alle opere dell'agricoltura ed il possesso dei requisiti soggettivi di imprenditore agricolo in capo a chi lo realizza - tanto al momento della richiesta e del rilascio del permesso di costruire, quanto al tempo della eventuale voltura del titolo abilitativo in favore di terzi - sono elementi rilevanti nella valutazione della rispondenza dell'opera alle prescrizioni dello strumento urbanistico e, di conseguenza, anche per l'eventuale valutazione di conformità ai fini del rilascio della sanatoria
TAR Lombardia (BS) Sez. I n.1092 del 19 novembre 2018
Rifiuti.Curatela fallimentare e obblighi in materia di prevenzione ambientale
La curatela fallimentare, che assume la custodia dei beni del fallito, anche quando non prosegue l’attività imprenditoriale, non può evidentemente avvantaggiarsi dell’art. 192 del D. Lgs. 152/2006, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall’attività imprenditoriale dell’impresa cessata, e nella qualità di detentore dei rifiuti secondo il diritto comunitario la curatela fallimentare è obbligata a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero
Cass. Sez. III n. 51820 del 16 novembre 2018 (UP 28 set 2018)
Pres. Di Nicola Est. Ramacci Ric. Lancellotti ed altri
Urbanistica.Confisca terreni abusivamente lottizzati e divieto di reformatio in pejus
Il giudice dell’appello, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, non può ordinare la confisca dei terreni abusivamente lottizzati non disposta dal primo giudice, ostandovi il divieto di reformatio in pejus, sebbene all’omissione possa ovviarsi in sede esecutiva in ragione di quanto disposto dall’art. 676 cod. proc. pen.
L’art. 25 del decreto Ischia: condono tombale o aiuto ai terremotati?
di Lorenzo Bruno MOLINARO
TAR Lombardia (BS) Sez. I n.1098 del 20 novembre 2018
Ambiente in genere.VIA e nozione di impatto ambientale
Per Impatto Ambientale, si intende l'insieme degli effetti rilevanti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli o cumulativi, positivi e negativi che progetti, pubblici o privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e umani. La VIA nasce, quindi, come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sulla salute umana e su alcune componenti ambientali quali la fauna, la flora, il suolo, le acque, l'aria, il clima, il paesaggio e il patrimonio culturale e sull'interazione fra questi fattori e componenti. La finalità del processo di VIA è rappresentata dalla tutela della salute umana, dalla preservazione di un ambiente caratterizzato da elevati livelli qualitativi; e, quindi, dalla conservazione della capacità di riproduzione dell'ecosistema, in quanto risorsa essenziale per la vita. Quanto al potere esercitato dalla P.A. in sede di VIA, l’Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico – in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione – ma presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera o del progetto.
TAR Umbria Sez. I n.582 del 8 novembre 2018
Urbanistica. Concessione edilizia non utilizzata e diritto alla restituzione di quanto corrisposto per oneri di urbanizzazione
Il diritto di credito del titolare di una concessione edilizia non utilizzata, di ottenere la restituzione di quanto corrisposto per oneri di urbanizzazione, decorre non già dalla data del rilascio dell’atto di assenso edificatorio, bensì dalla data in cui il titolare comunica all’amministrazione la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo, o dalla data di adozione da parte dell’amministrazione medesima del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziali o finali, ovvero per l’entrata in vigore delle previsioni urbanistiche contrastanti
Pagina 585 di 597