Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 54209 del 4 dicembre 2018 (Up 23 ott 2018)
Pres. Sarno Est. Gai Ric. Tirapelle
Aria.Getto pericoloso di cose e attività produttive
Per le attività produttive occorra distinguere l'ipotesi che siano svolte senza autorizzazione (perché non prevista o perché non richiesta o ottenuta) oppure in conformità alle previste autorizzazioni. Nella prima ipotesi, il contrasto con gli interessi protetti dalla disposizione di legge va valutato secondo criteri di "stretta tollerabilità", mentre laddove l’attività è esercitata secondo l’autorizzazione e senza superamento dei limiti di questa, si deve fare riferimento alla "normale tollerabilità" delle persone quale si ricava dal contenuto dell’art. 844 cod. civ. Qualora sia riscontrata l’autorizzazione e il rispetto dei limiti di questa, una responsabilità potrà comunque sussistere qualora l'azienda non adotti quegli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per ulteriormente abbattere l'impatto sulla realtà esterna.
TAR Piemonte Sez. I n.1273 del 26 novembre 2018
Sviluppo sostenibile.Centrali a biomasse e assimilazione alle centrali termoelettriche
L’assimilazione delle centrali a biomasse alle centrali termoelettriche previste dal DM. 5.9.1994 non può essere operata solo sulla base di considerazioni terminologiche o delle soluzioni adottate dalla Presidenza del Consiglio con riferimento ad altri impianti, ma deve considerare, sulla base di idonei contributi tecnici, l’omogeneità o la differenza sostanziale sussistente tra i nuovi impianti di produzione di energia elettrica a biomasse (non considerati in sede di emanazione del DM 5 settembre 1994, in quanto non particolarmente diffusi all’epoca) e le centrali termoelettriche, sotto il profilo dell’emissione di “vapori, gas o altre esalazioni insalubri” e, quindi, in definitiva, del possibile impatto sulle salute degli abitanti le zone circostanti. In mancanza di una valutazione in sede di decreto ministeriale e di una valutazione tecnica in ordine alla sostanziale equivalenza degli impatti dannosi sulla salute derivanti dalle centrali termoelettriche (nella versione tecnologica prevalente nel 1994) e dalle centrali a biomasse, non può concludersi per la natura di industria insalubre di un impianto, sulla base del mero riferimento al dato terminologico o di generiche considerazioni in ordine al processo produttivo utilizzato
Cass. Sez. III n. 52837 del 23 novembre 2018 (Up 6 lug 2018)
Pres. Cavallo Est. Macrì Ric. Greco
Caccia e animali.Concorso di reati
Avendo una oggettività giuridica diversa – la contravvenzione dell’art. 2 e 30 lett. l), L. 157/1992 relativa alla detenzione dei cardellini, specie particolarmente protetta contenuta nell’allegato II della Convenzione di Berna, la contravvenzione di cui all’art. 727, secondo comma, cod. pen., relativa alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, il delitto di cui all’art. 544-ter cod. pen., relativo al maltrattamento di animali per crudeltà o senza necessità - e non essendovi tra di esse alcun rapporto di specialità, tali ipotesi di reato concorrono tutte.
TAR Campania (SA) Sez. II n.1694 del 23 novembre 2018
Beni ambientali.Aree protette e silenzio assenso
Il rapporto tra la disposizione contenuta nell’art. 20, comma 4, della l. n. 241/1990 e quella contenuta nell’art. 13, comma 1, della l. n. 394/1991 (secondo cui «il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco … il nulla osta è reso entro sessanta giorni dalla richiesta … decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato»), va letto nel senso di annettere prevalenza alla prima e di escludere, quindi, l’operatività del silenzio assenso sulle richieste di nulla osta del competente Ente Parco nell’ambito dei procedimenti abilitativi edilizi.
Consiglio di Stato Sez. IV,n.6338 del 12 novembre 2018
Beni ambientali.Tutela paesaggistica e valutazione postuma degli interventi edilizi
In tema di tutela paesaggistica è stata esclusa ogni valutazione postuma, ovvero successiva all'esecuzione di un intervento edilizio, salvo che per quelli di minor impatto di cui agli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004, ciò al fine di escludere che al fatto compiuto venga riconosciuta una qualunque forma di legittimazione giuridica. Tale impostazione, con evidenza, appare coerente con il dettato costituzionale in materia di tutela del paesaggio (cfr. art 9 Cost.).
TAR Liguria Sez.I n.891 del 19 novewmbre 2018
Urbanistica.Contributo di costruzione quale condizione di efficacia del titolo abilitativo
L’articolo 42 del D.P.R. n. 380 del 2001, ai commi 2 e 5, disciplina le conseguenze del mancato o ritardato versamento del costo di costruzione, limitandosi a sancire in tali ipotesi unicamente l'aumento della percentuale del contributo stesso e l’esecuzione coattiva. Non sono pertanto legittime l'imposizione di una condizione di efficacia dell'emesso titolo abilitativo edilizio, l’irrogazione di una sanzione o l’applicazione di una modalità esecutiva diverse da quelle prefigurate dall'ordinamento per colpire l'inadempimento o la mora nel versamento del contributo di costruzione e per assicurarne il recupero all'amministrazione.
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