Cass. Sez. III n. 28181 del 27 giugno 2019 (CC  16 mag  2019)
Pres. Rosi  Est. Di Stasi Ric. Petazzi
Rifiuti. Limiti all'applicabilità della disciplina delle terre e rocce da scavo

In materia di terre di rocce e scavo va esclusa l’applicabilità della speciale disciplina in presenza di materiali non rappresentati unicamente da terriccio e ghiaia, ma provenienti dalla demolizione di edifici o dal rifacimento di strade e, quindi, contenenti altre sostanze, quali asfalto, calcestruzzo o materiale cementizio o di risulta in genere, plastica o materiale ferroso


RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 11/01/201, il Tribunale di Como rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Petazzi Celestino, nella qualità di legale rappresentante della Petazzi Costruzioni s.r.l., avverso il decreto di sequestro preventivo ex art. 321 comma 1 cod.proc.pen., emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, in data 10.12.2018, in relazione all’ipotesi di reato di cui agli artt. 152 e 256 commi 1 e 2 d.lgs n 152/2006.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Petazzi Celestino, nella qualità di legale rappresentante della Petazzi Costruzioni s.r.l., a mezzo del difensore munito di procura speciale, articolando i motivi di seguito enunciati.
Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione al fumus commissi delicti, lamentando che il Tribunale non aveva giustificato il carattere di rifiuto attribuito al materiale trasportato, che era costituito da “terre e rocce da scavo” proveniente dallo scavo di fondazione di un cantiere e che era stato scaricato in area demaniale sul lago di Lugano, ove era in corso la realizzazione di un terrapieno; inoltre, non era stata data risposta alle specifiche deduzioni difensive svolte in merito dal ricorrente nella istanza difensiva depositata all’udienza camerale, con le quali si contestava la sussistenza della condotta contestata alla luce della normativa nazionale ed europea.
Con un secondo motivo deduce violazione di legge in punto di periculum, lamentando che il Tribunale aveva sostituito al sequestro adottato dal Giudice per le indagini preliminari in base al disposto dell’art. 321, comma 1, cod.proc.pen.,il diverso sequestro di cui all’art. 321, comma 2, cod.proc.pen,. così sostituitendo una motivazione apparente alla autonoma valutazione delle esigenze cautelari; né aveva risposto alle deduzioni difensive che contestavano la sussistenza di un pericolo concreto ed attuale.
Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.
E’ stata depositata memoria difensiva ad integrazione dei motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
1.1. Deve ricordarsi, che in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità solo per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003 - dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
Allo stesso modo, il travisamento del fatto da cui sarebbe derivata l'asserita falsa interpretazione della norma, non è censurabile in sede di legittimità, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.
1.2. Nella specie, il ricorrente articola motivo che si sostanzia in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame, come tali inammissibili perché si risolvono essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.
1.3. Va, peraltro, evidenziato che il Tribunale, nel ritenere la sussistenza del fumus del reato contestato, ha adeguatamente evidenziato come, alla luce delle emergenze istruttorie, il materiale trasportato fosse costituito da “conglomerato assimilabile ad argillla e da residui di tubi di plastica di colore arancione” (cfr pag 1 e 2 della ordinanza impugnata).
Va ricordato che, in materia di terre di rocce e scavo, la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha sempre escluso l’applicabilità della speciale disciplina in presenza di materiali non rappresentati unicamente da terriccio e ghiaia, ma provenienti dalla demolizione di edifici o dal rifacimento di strade e, quindi, contenenti altre sostanze, quali asfalto, calcestruzzo o materiale cementizio o di risulta in genere, plastica o materiale ferroso (cfr Sez.3, n.25206 del 16/05/2012, Rv.252981,01; Sez.3, n. 17126 del 2015,non mass.; Sez.3, n.19942 del 2013, non mass; Sez. 3, n. 37195 del 2010, non mass.)
2. Il secondo motivo di ricorso è generico.
Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (pag. 5 ) nella ordinanza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
5. L’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen., si estende anche ai motivi nuovi, e ciò in applicazione della disposizione, di carattere generale in tema di impugnazioni, dell'art. 585, quarto comma, ultima parte, dello stesso codice, in base alla quale l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2019