Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Puglia (BA) Sez.II n. 342 del 4 marzo 2019
Rifiuti.Conferimento in discarica
La disciplina dei rifiuti risulta regolamentata in ambito comunitario (art. 191 T.F.U.E.), le cui politiche hanno per obiettivo la realizzazione di una c.d. società del riciclaggio. Il conferimento in discarica dei rifiuti costituisce l’ultima opzione prevista per il trattamento dei rifiuti. È dunque la scelta ultima e residuale, ossia di extrema ratio.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, seduta del 13 febbraio 2019
Intese sulle gare per i servizi di antincendio boschivo e sulla definizione dei prezzi per i servizi con elicottero, sanzioni per oltre 67 milioni di euro (Segnalazione Avv. M. BALLETTA)
La verità, vi prego, sui codici a specchio
di Alberto GALANTI
Consiglio di Stato Sez. VI n. 1106 del 18 febbraio 2019
Urbanistica.Requisiti di precarietà dell'opera
La precarietà della costruzione va valutata a prescindere dalla maggiore o minore amovibilità delle parti che compongono l’opera, ma considerando quest’ultima alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale, che ne indichi l’uso oggettivamente precario e temporaneo. In altre parole, si deve seguire non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale: un'opera, se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee, non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili
Cass. Sez. III n. 9699 del 5 Marzo 2019 (Up 15 nov 2018)
Pres. Aceto Est. Di Stasi Ric. Mezzapesa
Rumore.Idoneità della condotta e modalità di accertamento
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, per l'integrazione del reato previsto dall'art. 659 cod. pen. è sufficiente l'idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l'effettivo disturbo alle stesse e l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori (quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti) in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete
TAR Umbria Sez. I n. 75 del 18 febbraio 2019
Sostanze pericolose.Amianto
In tema di cessazione dell’impiego dell’amianto rileva, ai fini dell’applicazione della specifica normativa, che si tratti comunque di strutture suscettibili di <<utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse>> (cfr., premesse al d.m. 6 settembre 1994), indipendentemente dal fatto che esse si trovino, allo stato, inutilizzate.
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