Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Liguria Sez. I n. 823 del 24 ottobre 2019
Urbanistica.Ordinanza di demolizione e preventiva verifica della sanabilità dell'opera abusiva
In presenza di un abuso edilizio, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all’autorità comunale, prima di emanare l’ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001: tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31 dello stesso d.P.R. che, in tal caso, obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l’abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dal citato art. 36 che rimette all’esclusiva iniziativa della parte interessata l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato
Un comportamento ragionevole
di Mauro SANNA
Consiglio di Stato Sez. II n. 7033 del 15 ottobre 2019
Ambiente in genere.Misure di riparazione ambientale
In materia di misure di riparazione ambientale è necessario almeno l’accertamento, anche per presunzioni, della esistenza di un nesso di causalità tra l’attività degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e l’inquinamento di cui trattasi (segnalazione e massima Avv. M. Balletta)
Cass. Sez. III n. 41941 del 11 ottobre 2019 (UP 19 giu 2019)
Pres. Lapalorcia Est. Andreazza Ric. Panico
Urbanistica.Area adibita a campeggio e lottizzazione abusiva
Integra il reato di lottizzazione abusiva la realizzazione, all'interno di un'area adibita a campeggio, di una struttura ricettiva che presenta le caratteristiche di un insediamento residenziale stabile, posto che il campeggio presuppone allestimenti e servizi finalizzati alla sosta o ad un soggiorno occasionale e limitato nel tempo, comportando di contro una siffatta struttura il sostanziale stravolgimento dell'originario assetto definito mediante pianificazione e ciò indipendentemente dalla natura dei materiali adoperati, dalle caratteristiche costruttive o dalla agevole rimovibilità dell’opera
Consiglio di Stato Sez. IV n.7087 del 18 ottobre 2019
Urbanistica.Rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici
L’art. 3, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968 ai fini dell’osservanza dei rapporti massimi prescritti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi stabilisce che “si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq. di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.)”. Al riguardo il criterio del c.d. “vuoto per pieno” richiamato dal suddetto d.m. riguarda la volumetria complessiva lorda di una costruzione, e, in linea di principio, non esclude alcuno spazio e/o superficie. L’unico temperamento ad esso è, come noto, costituito, dalla nozione di “volume tecnico”, espressione con la quale si fa riferimento esclusivamente a quei volumi “che sono realizzati per esigenze tecnico-funzionali della costruzione (per la realizzazione di impianti elettrici, idraulici, termici o di ascensori), che non possono essere ubicati all'interno di questa e che sono del tutto privi di propria autonoma utilizzazione funzionale, anche potenziale
Cass. Sez. III n. 43118 del 21 ottobre 2019 (UP 17 lug 2019)
Pres. Izzo Est. Gai Ric. Giambra
Rifiuti.Contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni
La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, prevista e punita dall’art. 256, comma 4, d.l.gs. 3 aprile 2006, n. 152, è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice. Trattasi di reato formale, la cui configurabilità è ipotizzabile sulla base della semplice effettuazione di una delle attività soggette a titolo abilitativo senza osservarne le prescrizioni. Inoltre, la natura di reato di mera condotta fa sì che, per l'integrazione della fattispecie, non assuma rilievo l'idoneità della condotta medesima a recare concreto pregiudizio al bene finale, atteso che il bene protetto è anche quello strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione
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