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MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 13 dicembre 2005
Modifica ed integrazione del decreto del Ministero della sanita' del 15 febbraio 1984, recante il trattamento della frutta con gas etilene.

Gazzetta Ufficiale N. 304 del 31 Dicembre 2005

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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con il quale e'
stata conferita al Ministro della sanita' la potesta' di autorizzare
la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che
abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;
Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1984 concernente
«Trattamento della frutta con gas etilene», attualmente previsto per
agrumi, banane e loti;
Sentiti i pareri del Ministero delle politiche agricole e forestali
e del Ministero delle attivita' produttive;
Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanita';
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella
seduta del 22 dicembre 2004;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea ai
sensi della direttiva 98/34/CE, attuata in Italia dal decreto
legislativo n. 427/2000.
Decreta:

Art. 1.
Al decreto del Ministro della sanita' del 15 febbraio 1984 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) l'art. 1, secondo comma, e' sostituito dal seguente:
E' altresi' consentita la maturazione accelerata, delle banane,
dei loti, dei kiwi e delle pere con il gas etilene»;
b) l'art. 2, primo comma, e' sostituito dal seguente:
«L'etilene, ai fini dei trattamenti di cui all'art. 1, puo'
essere impiegato nelle celle di maturazione, nella proporzione
massima rispettivamente: del 2 per mille per gli agrumi, le banane ed
i loti, dell'1 per mille per le pere e dello 0,1 per mille per i
kiwi. Il trattamento per le pere e' previsto per un periodo della
durata da uno a quattro giorni e per i kiwi per un periodo della
durata da sei a dodici ore»;
c) l'art. 3, secondo comma, e' sostituito dal seguente:
«Le banane, i loti, le pere ed i kiwi da sottoporre al processo
di maturazione accelerata di cui all'art. 1 devono avere dimensioni
corrispondenti a quelle caratteristiche della specie, allo stadio di
sviluppo in cui sono stati gia' raggiunti i requisiti fisiologici che
consentirebbero la naturale evoluzione del processo di maturazione.
In particolare i kiwi devono aver raggiunto, al momento del raccolto,
un grado di maturazione, constatato mediante il test di Brix, di
almeno il 6,2per mille».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2005

Il Ministro: Storace