Presidente: Papa E. Estensore: Teresi A. Imputato: P.M. in proc. Cava e altri.
(Annulla senza rinvio, Trib. lib. Napoli, 25 ottobre 2006)
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Mezzi utilizzati per il trasporto del calcestruzzo - Appartenenti a persona giuridica - Sequestro preventivo - Legittimità.
In materia edilizia, è legittimo il sequestro degli automezzi utilizzati per il trasporto e sversamento del calcestruzzo in un cantiere abusivo, anche se gli stessi appartengono ad una persona giuridica, atteso che a tali enti vanno imputati i comportamenti posti in essere dai propri rappresentanti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 09/01/2007
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo L. - Consigliere - N. 14
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Luigi - Consigliere - N. 42095/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data
25.10.2006 che ha annullato il decreto di sequestro preventivo degli
automezzi Fiat OM targato NA M3S222 ed Astra MB targato CN 806814 di
proprietà dell'Autobeton Volturno s.r.l., di cui è legale
rappresentante Petrella Lorenzo;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott.
Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. De Nunzio Wladimiro, il
quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 25.10,2005 il Tribunale di Napoli annullava il decreto
di sequestro preventivo degli automezzi Fiat OM targato NA M3S222 ed
Astia MB targato CN 806814 di proprietà della società Autobeton
Volturno s.r.l..
Gli automezzi, muniti di betoniera, erano utilizzati per lo
sversamento di calcestruzzo in un cantiere di Giugliano, ove era in
corso attività edilizia illecita, per l'ipotizzato reato di cui
all'art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 nei
confronti degli autori dello scarico, Cava Luigi e Pollicino
Francesco, dipendenti della suddetta società, di cui è legale
rappresentante Petrella Lorenzo.
Osservava il Tribunale che il sequestro era stato disposto a carico
di un terzo non indagato, e che, pertanto, non fosse ammissibile nei
suoi confronti l'astrattamente ipotizzata confisca facoltativa di cui
all'art. 240 c.p., comma 1.
Proponeva ricorso per Cassazione il PM denunciando violazione di
legge e mancanza di motivazione circa l'individuazione della
posizione processuale del Petrella che non poteva essere qualificato
come persona estranea al reato ipotizzato.
Il sequestro era incentrato sull'assunto che la ditta proprietaria
degli automezzi, immediatamente individuata dalla PG, fosse
assuntrice dei lavori per l'accertata presenza sul cantiere di
soggetti intenti a lavorare con i suddetti mezzi, sicché il reato
edilizio era ascrivibile ai dipendenti della ditta, identificati
nell'immediatezza, e al legale rappresentante, da identificare
tramite delega, in atti, conferita il 13.09.2006 al commissariato di
PS di Giugliano per l'identificazione del legale rappresentante della
medesima società, delega evasa il 30 ottobre 2006 da cui era
scaturita l'iscrizione del Petrella nel registro ex art. 335 c.p.p..
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è fondato.
I requisiti per la legittima adozione del sequestro preventivo sono
esclusivamente la corrispondenza tra fattispecie astratta e
fattispecie reale, alla stregua di un controllo sommario, e la
concretezza ed attualità dell'esigenza di prevenzione.
Le misure cautelari reali, infatti, vanno disposte tutte le volte che
un bene sia suscettibile di essere oggetto o strumento per aggravare
e protrarre le conseguenze del reato ipotizzato: la disponibilità
delle cose sequestrate può fare presumere che l'indagato possa
proseguire nel reato o nei reati.
In tale ipotesi l'obbligo della motivazione è assolto quando il
giudice accerti che l'esigenza di prevenzione sia attuale e concreta.
Occorre però che sussista, oltre al fumus, l'esigenza, concreta ed
attuale, di prevenzione con specifico riferimento alla possibilità
che la libera disposizione della cosa possa agevolare la prosecuzione
della condotta criminosa da valutare sotto il profilo logico -
giuridico e alla stregua del principio di effettività causale, che
connota il nesso tra disponibilità della cosa e la sua
inequivocabile destinazione alla commissione del reato.
Nella specie, gli autoveicoli erano collegati da un nesso strumentale
diretto ed essenziale all'esecuzione del reato edilizio, sicché era
legittima la loro sottoposizione a sequestro ed astrattamente
ipotizzarle la confisca facoltativa di cui all'art. 240 c.p., comma
1, trattandosi di cose che erano servite per commettere il reato.
Premesso che la revoca del sequestro preventivo, disposta dall'art.
321 c.p.p., comma 3, quando ne risultano mancanti le condizioni di
applicabilità previste dal comma primo, vale anche per il sequestro
finalizzato alla confisca, di cui al comma 2, se il bene sequestrato
risulta appartenere a persona del tutto estranea al reato per il
quale è stato disposto il sequestro Cassazione Sezione 4^, n.
80/1999, PM in processo Kukka, RV, 213129, va rilevata l'erroneità
della decisione impugnata che ha ignorato che "il sequestro
preventivo dette cose di cui è consentita la confisca può essere
disposto anche su beni appartenenti a persone giuridiche, dovendo a
tali enti, in forza dei principi di rappresentanza, essere imputati
gli stati soggettivi dei loro legali rappresentanti" (Cassazione
Sezione 1^, n. 1927/2005, PC in proc. Ambrono e altro: RV. 230905).
Conseguentemente la compartecipazione nell'ipotizzato reato edilizio
del legale rappresentante della società Autobeton Volturno s.r.l.,
quale proprietaria dei veicoli utilizzati per commettere il suddetto
reato, era desumibile dall'accettata presenza nel cantiere abusivo di
dipendenti della società intenti a scaricare il calcestruzzo,
sicché era irrilevante la non ancora intervenuta identificazione del
suo legale rappresentante, per la quale erano state immediatamente
attivate le relative indagini.
Va, pertanto annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, sicché
rivive l'originaria misura cautelare.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2007