Cass. Sez. III n. 5340 del 8/2/2007 (CC. 09/01/2007)
Presidente: Papa E. Estensore: Teresi A.  Imputato: P.M. in proc. Cava e altri.
(Annulla senza rinvio, Trib. lib. Napoli, 25 ottobre 2006)
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Mezzi utilizzati per il trasporto del calcestruzzo - Appartenenti a persona giuridica - Sequestro preventivo - Legittimità.

In materia edilizia, è legittimo il sequestro degli automezzi utilizzati per il trasporto e sversamento del calcestruzzo in un cantiere abusivo, anche se gli stessi appartengono ad una persona giuridica, atteso che a tali enti vanno imputati i comportamenti posti in essere dai propri rappresentanti.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 09/01/2007
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo L. - Consigliere - N. 14
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Luigi - Consigliere - N. 42095/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 25.10.2006 che ha annullato il decreto di sequestro preventivo degli automezzi Fiat OM targato NA M3S222 ed Astra MB targato CN 806814 di proprietà dell'Autobeton Volturno s.r.l., di cui è legale rappresentante Petrella Lorenzo;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. De Nunzio Wladimiro, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza 25.10,2005 il Tribunale di Napoli annullava il decreto di sequestro preventivo degli automezzi Fiat OM targato NA M3S222 ed Astia MB targato CN 806814 di proprietà della società Autobeton Volturno s.r.l..
Gli automezzi, muniti di betoniera, erano utilizzati per lo sversamento di calcestruzzo in un cantiere di Giugliano, ove era in corso attività edilizia illecita, per l'ipotizzato reato di cui all'art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 nei confronti degli autori dello scarico, Cava Luigi e Pollicino Francesco, dipendenti della suddetta società, di cui è legale rappresentante Petrella Lorenzo.
Osservava il Tribunale che il sequestro era stato disposto a carico di un terzo non indagato, e che, pertanto, non fosse ammissibile nei suoi confronti l'astrattamente ipotizzata confisca facoltativa di cui all'art. 240 c.p., comma 1.
Proponeva ricorso per Cassazione il PM denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione circa l'individuazione della posizione processuale del Petrella che non poteva essere qualificato come persona estranea al reato ipotizzato.
Il sequestro era incentrato sull'assunto che la ditta proprietaria degli automezzi, immediatamente individuata dalla PG, fosse assuntrice dei lavori per l'accertata presenza sul cantiere di soggetti intenti a lavorare con i suddetti mezzi, sicché il reato edilizio era ascrivibile ai dipendenti della ditta, identificati nell'immediatezza, e al legale rappresentante, da identificare tramite delega, in atti, conferita il 13.09.2006 al commissariato di PS di Giugliano per l'identificazione del legale rappresentante della medesima società, delega evasa il 30 ottobre 2006 da cui era scaturita l'iscrizione del Petrella nel registro ex art. 335 c.p.p.. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è fondato.
I requisiti per la legittima adozione del sequestro preventivo sono esclusivamente la corrispondenza tra fattispecie astratta e fattispecie reale, alla stregua di un controllo sommario, e la concretezza ed attualità dell'esigenza di prevenzione. Le misure cautelari reali, infatti, vanno disposte tutte le volte che un bene sia suscettibile di essere oggetto o strumento per aggravare e protrarre le conseguenze del reato ipotizzato: la disponibilità delle cose sequestrate può fare presumere che l'indagato possa proseguire nel reato o nei reati.
In tale ipotesi l'obbligo della motivazione è assolto quando il giudice accerti che l'esigenza di prevenzione sia attuale e concreta. Occorre però che sussista, oltre al fumus, l'esigenza, concreta ed attuale, di prevenzione con specifico riferimento alla possibilità che la libera disposizione della cosa possa agevolare la prosecuzione della condotta criminosa da valutare sotto il profilo logico - giuridico e alla stregua del principio di effettività causale, che connota il nesso tra disponibilità della cosa e la sua inequivocabile destinazione alla commissione del reato. Nella specie, gli autoveicoli erano collegati da un nesso strumentale diretto ed essenziale all'esecuzione del reato edilizio, sicché era legittima la loro sottoposizione a sequestro ed astrattamente ipotizzarle la confisca facoltativa di cui all'art. 240 c.p., comma 1, trattandosi di cose che erano servite per commettere il reato. Premesso che la revoca del sequestro preventivo, disposta dall'art. 321 c.p.p., comma 3, quando ne risultano mancanti le condizioni di applicabilità previste dal comma primo, vale anche per il sequestro finalizzato alla confisca, di cui al comma 2, se il bene sequestrato risulta appartenere a persona del tutto estranea al reato per il quale è stato disposto il sequestro Cassazione Sezione 4^, n. 80/1999, PM in processo Kukka, RV, 213129, va rilevata l'erroneità della decisione impugnata che ha ignorato che "il sequestro preventivo dette cose di cui è consentita la confisca può essere disposto anche su beni appartenenti a persone giuridiche, dovendo a tali enti, in forza dei principi di rappresentanza, essere imputati gli stati soggettivi dei loro legali rappresentanti" (Cassazione Sezione 1^, n. 1927/2005, PC in proc. Ambrono e altro: RV. 230905). Conseguentemente la compartecipazione nell'ipotizzato reato edilizio del legale rappresentante della società Autobeton Volturno s.r.l., quale proprietaria dei veicoli utilizzati per commettere il suddetto reato, era desumibile dall'accettata presenza nel cantiere abusivo di dipendenti della società intenti a scaricare il calcestruzzo, sicché era irrilevante la non ancora intervenuta identificazione del suo legale rappresentante, per la quale erano state immediatamente attivate le relative indagini.
Va, pertanto annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, sicché rivive l'originaria misura cautelare.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2007. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2007