Cass. Sez. III n. 8409 del 28/2/2007 (Ud. 30/11/2006 )
Presidente: De Maio G. Estensore: Fiale A. Imputato: Muggianu.
(Annulla in parte senza rinvio, App. Sassari, 17 novembre 2005)
EDILIZIA - IN GENERE - Reati edilizi - Sentenza di condanna in primo grado - Successiva dichiarazione di estinzione per prescrizione - Ordine di demolizione - Revoca - Necessità - Fondamento.

L'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva dichiarata dal giudice d'appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado, atteso che questo consegue alle sole sentenze di condanna per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come disposto dall'art. 31, comma nono, del citato d.P.R..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 30/11/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1950
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 22765/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MUGGIANU Sebastiana, nata a Dorgali il 19.1.1948;
avverso la sentenza 17.11.2005 della Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. GERACI Vincenzo, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta demolizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 17.11.2005 - in parziale riforma della sentenza 27.3.2003 del Tribunale monocratico di Nuoro:
a) ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di Muggianu Sabastiana in ordine al reato di cui:
all'art. 349 cpv. c.p. (per avere violato i sigilli apposti dall'autorità giudiziaria ad un cantiere edilizio abusivo del quale era stata nominata custode - acc. in Nuoro, il 9.6 1999) e, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, rideterminava la pena - condizionalmente sospesa - in mesi 5, giorni 20 di reclusione ed Euro 533,32 di multa;
b) dichiarava estinta per prescrizione la contravvenzione ascritta all'imputata per la violazione della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b);
c) confermava (sia pure con la generica statuizione "conferma nel resto") l'ordine di demolizione delle opere abusive "ed il loro dissequestro ai soli fini di tale attività".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Muggianu, la quale ha eccepito violazione di legge per non avere la Corte territoriale revocato l'ordine di demolizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La L. n. 47 del 1985, art. 7, u.c. disponeva che, per le opere abusive eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, "il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 17, lett. b), come modificato dal successivo art. 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita".
La disposizione è stata riprodotta nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9 ove viene testualmente previsto che per le opere abusive di cui al presente articolo (interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali, n.d.r.), il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita".
Tale ordine, emanato dal giudice in caso di condanna e di mancata preventiva esecuzione della demolizione, costituisce atto dovuto, nell'esercizio di un potere autonomo e non attribuito in via di supplenza seppure coordinabile con quello amministrativo, per cui non si pone in rapporto alternativo con l'ordine di demolizione eventualmente già impartito dalla P.A..
Trattasi di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio (non di una pena accessoria, ne' di una misura di sicurezza patrimoniale), caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla "sentenza di condanna" (vedi, in tal senso, Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, ric. Monterisi).
L'ordine di demolizione in oggetto ha pertanto come presupposto - diversamente da quanto già previsto dalla stessa L. n. 47 del 1985, art. 19 ed attualmente dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, per la confisca dei terreni abusivamente lottizzati - la pronuncia di una sentenza di condanna o ad essa equiparata e non il mero accertamento della commissione dell'abuso edilizio, come nel caso di sentenza di estinzione per prescrizione (vedi Cass., Sez. 3^, 16.2.1998, n. 4100, ric. Maniscalco).
Ne consegue che l'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva travolge l'ordine di demolizione delle opere illecite, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa (vedi Cass., Sez. 3^, 28.9.2006, Andreoni). Nella fattispecie in esame, pertanto, illegittimamente la Corte territoriale ha omesso di disporre la caducazione dell'ordine di demolizione in conseguenza alla pronuncia di estinzione del reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b).
La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla conferma dell'ordine di demolizione delle opere abusive, e detta disposizione deve essere eliminata, sicché il disposto dissequestro non deve più ritenersi limitato all'espletamento della sola attività demolitoria. P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli arti 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al disposto ordine di demolizione, ordine che elimina.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2007