TAR Campania (NA), Sez. II, n. 5871, del 19 dicembre 2013
Urbanistica.Permesso di costruire e misure di salvaguardia
La misura di salvaguardia ex art. 12, c. 3, d.P.R. 380/2001, è strumento diretto ad evitare che, nelle more del procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione, le richieste dei privati, fondate su una pianificazione ritenuta non più attuale, finiscano per alterare profondamente la situazione di fatto e, di conseguenza, per pregiudicare definitivamente proprio gli obiettivi generali cui invece è finalizzata la programmazione urbanistica generale. L'attività edificatoria rimane regolata dallo strumento urbanistico vigente, salvo il limite che possono essere rilasciate solo concessioni edilizie che non contrastino con le previsioni del nuovo piano, in attesa di approvazione. Nel caso in cui, nel corso del procedimento inerente una domanda di permesso di costruire, sopravvenga l’adozione di una strumento urbanistico generale, le condizioni perché tale domanda possa trovare favorevole definizione sono quindi due: che l’intervento edilizio sia conforme al piano vigente ed inoltre che non sia in contrasto con il piano adottato. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 05871/2013 REG.PROV.COLL.
N. 05052/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5052 del 2012, proposto da:
Ni.Sa. Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonietta Danneo, Valeria Ruggiero e Clarissa Cocchiarella, con domicilio eletto presso la prima in Napoli, via Domenico Morelli, n. 7;
contro
Il Comune di Casoria, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Cresci e Mauro Iavarone, con domicilio eletto presso in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.;
per l'annullamento
- della nota prot. U/1444/PT del 9.7.2012 del Comune di Casoria - VIII Settore Pianificazione e Controllo del Territorio, comunicata alla ricorrente il 17.7.2012, avente ad oggetto il diniego definitivo della domanda di permesso di costruire prot. gen. 31616 del 13.8.2009, pratica edilizia 62/09, per la realizzazione di un edificio per attività commerciali, uffici e casa del custode sull'area sita in Via Stromboli distinta nel N.C.E.U. al foglio di mappa n. 5, particelle nn. 196, 415 e 416;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ed in particolare della nota n. 16 del 31.5.2012 del Comune di Casoria;
e per la declaratoria
del diritto della ricorrente al rilascio, da parte del Comune di Casoria, del Permesso di costruire, relativo alla richiesta prot. gen. 31616 del 13.8.2009, pratica edilizia 62/09, per la realizzazione di un edificio per attività commerciali, uffici e casa del custode sull'area sita in Via Stromboli individuata in N.C.E.U. foglio di mappa n. 5, particelle nn. 196, 415 e 416;
e per la condanna
dell'Amministrazione comunale al risarcimento del danno conseguente.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casoria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per la società ricorrente gli avv. Antonietta Danneo, Valeria Ruggiero e Clarissa Cocchiarella e per il Comune di Casoria l’avv. Giovanni Cresci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente è proprietaria di un appezzamento di terreno sito in Casoria, Via Stromboli distinto in N.C.E.U. al foglio di mappa n. 5, particelle nn. 196, 415 e 416;
Tale area è pervenuta all’interessata in virtù di contratto di compravendita in cui è stato allegato il certificato di destinazione urbanistica ove le suddette particelle venivano indicate come ricadenti in gran parte in "Zona G — Terziaria e Commerciale — Supporto autostradale".
In data 13.8.2009, con prot. gen. n. 31616, pratica edilizia n. 62/09, l’interessata ha presentato domanda volta ad ottenere il rilascio del Permesso a Costruire per la realizzazione di un fabbricato per attività commerciali, uffici e casa del custode.
In seguito ha ricevuto una nota a firma del Dirigente del Settore Pianificazione e Controllo del Territorio del Comune di Casoria, con la quale le veniva comunicato il preavviso di diniego del Permesso di Costruire sulla base dei seguenti motivi ostativi:
- carenza di Piani Particolareggiati;
- omessa dimostrazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
La ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, ma il Dirigente del VIII Settore Pianificazione e Controllo del Territorio del Comune di Casoria in data 17.7.2012 ha comunicato il diniego definitivo del permesso di costruire, sulla base di motivi diversi rispetto a quelli espressi nel preavviso di diniego.
In particolare l'impugnato atto di diniego definitivo richiama, quale quadro normativo urbanistico su cui pone le basi della propria conclusione, le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. ed in particolare l'art 11, comma 4, secondo cui nelle zone D e G l'attuazione del P.R.G. è affidata ai piani particolareggiati di esecuzione ed alle lottizzazioni convenzionate, e rileva quale nuovo motivo ostativo, l'adozione da parte del Consiglio Comunale di Casoria nelle sedute del 29-30-31.5.2012 della delibera n. 16 del 31/05/2012 con cui il suolo al fg. 5 particelle 196, 415, 416 sarebbe stato classificato come zona "PP - parcheggi", nell'ambito del comparto soggetto a piano di recupero ai sensi della legge 47/85, di modo che sono sopravvenute le norme di salvaguardia ed il conseguente regime previsto dall'art. 10 della L.R.C. 16/04, per cui in ogni caso l'istanza finalizzata al rilascio di P.d.C. doveva essere sospesa.
Avverso il suddetto diniego definitivo, l’interessata ha proposto il presente ricorso, deducendo quattro distinti motivi, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
2. Il Comune di Casoria si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
3. La ricorrente ha depositato memoria con la quale, dopo aver rappresentato che il Comune ha adottato il nuovo PUC con delibera n. 111 del 19.9.2013, insiste per l’accoglimento del gravame.
4. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2013, dopo ampia discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta dal collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso in esame, come già affermato da questa Sezione in fattispecie analoghe (cfr. sentenze 12 marzo 2013, n. 1431 e 7 giugno 2013, n. 3023), deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato adottato, nelle more del gravame, un nuovo strumento urbanistico generale.
Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, prima parte, del d.P.R. n. 380/2001, “in caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda”.
Come chiarito dalla giurisprudenza formatasi sul punto “la misura di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è strumento diretto ad evitare che, nelle more del procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione, le richieste dei privati, fondate su una pianificazione ritenuta non più attuale, finiscano per alterare profondamente la situazione di fatto e, di conseguenza, per pregiudicare definitivamente proprio gli obiettivi generali cui invece è finalizzata la programmazione urbanistica generale” (Consiglio di Stato, sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 5257); “l'attività edificatoria rimane regolata dallo strumento urbanistico vigente, salvo il limite che possono essere rilasciate solo concessioni edilizie che non contrastino con le previsioni del nuovo piano, in attesa di approvazione” (T.A.R. Sicilia, Catania sez. I, 16 gennaio 2012, n. 102).
Nel caso in cui, nel corso del procedimento inerente una domanda di permesso di costruire, sopravvenga l’adozione di una strumento urbanistico generale, le condizioni perché tale domanda possa trovare favorevole definizione sono quindi due: che l’intervento edilizio sia conforme al piano vigente ed inoltre che non sia in contrasto con il piano adottato.
E’ pertanto evidente che la mancanza di una soltanto delle due condizioni rende superflua qualsiasi indagine sull’altra.
L'applicazione della misura di salvaguardia, in caso di contrarietà della richiesta di intervento edilizio rispetto alle sopravvenute disposizioni del piano adottato, è obbligatoria, derivando direttamente dalla legge, e comporta l’inutilità, nelle more della vigenza della misura stessa, della verifica della conformità del medesimo intervento rispetto alla precedente normativa, non più attuale.
Nella fattispecie in esame, il Comune di Casoria ha adottato un nuovo PUC con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 31.5.2012, che è stato impugnato dall’interessata con ricorso RG n. 4832/2013 ed, in seguito, ha adottato un nuovo PUC con delibera n.111 del 19.9.2013, che l’istante assume di voler impugnare con separato ricorso.
Nella vicenda in esame è pacifico dunque che l’intervento edilizio oggetto delle denegata istanza di permesso di costruire è in contrasto con la nuova destinazione di zona “PP - parcheggi, nell'ambito del comparto soggetto a piano di recupero ai sensi della legge 47/85 n. 8b” impressa all'area in questione dall'adottato Piano Urbanistico Comunale (di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 31 maggio 2012).
Tale pacifica e non contestata circostanza è sufficiente a far ritenere il presente ricorso (diretto alla verifica della conformità di tale intervento con il P.R.G. vigente del Comune di Casoria) improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
Il nuovo strumento urbanistico (come quello successivo del 19.9.2013) determina infatti, in base alla richiamata disposizione normativa di cui all'articolo 12 cit., il venir meno di qualsiasi interesse (anche di carattere risarcitorio) alla decisione del ricorso proposto contro il diniego motivato con riferimento alla precedente disciplina urbanistica, in quanto la situazione giuridica soggettiva del privato richiedente ancora non si è consolidata (ad esempio, per effetto di pronunce giurisdizionali favorevoli passate in giudicato), ma - trovandosi in uno stadio procedimentale iniziale - è fisiologicamente suscettibile di subire eventuali successivi mutamenti della normativa applicabile.
2. Il ricorso in esame deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente FF
Francesco Guarracino, Consigliere
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)