Cass. Sez. III n. 8668 del 1/3/2007 (Ud. 12/01/2007)
Presidente: Lupo E. Estensore: Squassoni  Imputato: P.M. in proc. Di Massa e altro.
(Rigetta, Trib. Napoli, s.d. Ischia, 20 gennaio 2006)
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - Revoca del sequestro - Ripresa dell'attività edilizia prima della rimozione dei sigilli - Configurabilità del reato - Esclusione - Fondamento.

Il delitto di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., non si configura allorché la ripresa dell'attività edilizia sia avvenuta prima della rimozione dei sigilli, ma successivamente alla revoca del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, atteso che il fine di assicurare la conservazione ed identità della cosa risulta superato dalla nuova statuizione del giudice.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 12/01/2007
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 00059
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 015408/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. SEZ. DIST. di ISCHIA;
nei confronti di:
DI MASSA VINCENZO, N. IL 13/04/1963;
avverso SENTENZA del 20/01/2006 TRIB. SEZ. DIST. di ISCHIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per: accoglimento del ricorso.
Udito il difensore Avv. DE GIROLAMO Antonio (Napoli). MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 20 gennaio 2006, il Tribunale di Napoli sd Ischia ha assolto Di Massa Vincenzo dal reato previsto dall'art. 349 c.p. con la formula perché il fatto non sussiste. A sostegno di tale conclusione, il Tribunale ha rilevato come, con sentenza divenuta irrevocabile in data 8 marzo 2000, il Giudice ha applicato all'imputato la pena concordata per vari reati edilizi disponendo il dissequestro del manufatto sul quale erano apposti i sigilli per cui è processo. In data 9 marzo 2001, è stata constatata la violazione dei sigilli e, pertanto, è da ritenersi che la relativa violazione sia avvenuta in epoca successiva alla citata sentenza e dopo che era venuto meno la volontà della Pubblica Amministrazione di mantenere il vincolo sul bene (a nulla rilevando che le formalità di rimozione dei sigilli non fossero state ancora eseguite).
Per l'annullamento della sentenza, ha proposto ricorso in Cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge. Sostiene che il delitto di cui all'art. 349 c.p. è configurabile anche in caso di inefficacia o illegittimità del provvedimento di sequestro o di apposizione dei sigilli e che il vincolo, una volta apposto, non può essere violato dal privato fino a quando non sia formalmente rimosso dalla autorità competente. Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento. Deve, innanzi tutto, precisarsi come correttamente il Tribunale abbia ritenuto che la violazione di sigilli sia avvenuta in epoca posteriore al passaggio in giudicato della sentenza che disponeva il dissequestro dei beni; su tale punto, il Ricorrente non ha formulato censure.
Esatti sono i motivi di impugnazione concernenti la irrilevanza, per quanto concerne il reato in esame, della inefficacia o illegittimità del provvedimento di sequestro; perché ricorra il delitto di cui all'art. 349 c.p., la legge prevede solo che i sigilli siano apposti per imposizione normativa o per ordine della autorità non richiedendo, anche, che il relativo provvedimento sia immune da vizi che, se esistenti,possono essere fatti valere utilizzando i rimedi che l'ordinamento predispone. Tuttavia il problema che il caso pone è diverso e concerne la possibilità per il privato di disporre del bene oggetto del vincolo reale quando il sequestro, sulla cui legittimità non si discute, è venuto meno per disposizione della autorità giudiziaria, ma i sigilli non sono stati formalmente rimossi; la Corte ritiene di rispondere positivamente al quesito. L'interesse protetto dalla norma dell'art. 349 c.p. consiste nel rispetto dei segni esteriori che sono la manifestazione della volontà, della legge o della competente autorità, di impedire atti di manomissione o di disposizione del bene da parte di persone non autorizzate. Ora, nel caso concreto, il fine di assicurare con il sigillo la conservazione o la identità della cosa era superato con la statuizione irrevocabile del Giudice che aveva revocato il sequestro con conseguente restituzione del bene allo avente diritto;
la disposizione aveva efficacia dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e non dal momento in cui i sigilli fossero stati in modo formale rimossi. Pertanto, era venuto meno l'interesse pubblico a garantire l'intangibilità del bene mediante un sigillo che era il simbolo di un ordine del Giudice caducato con la sentenza irrevocabile. Dal momento che i sigilli erano privi di rilevanza giuridica e non vi era uno status quo da preservare, il privato era falcotizzato a rimuoverli senza attendere l'intervento degli organi esecutivi all'uopo delegati (conf. Cassazione; sezione sesta, sentenza n. 6342/1994).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007