Presidente: Lupo E. Estensore: Squassoni Imputato: P.M. in proc. Di Massa e altro.
(Rigetta, Trib. Napoli, s.d. Ischia, 20 gennaio 2006)
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - Revoca del sequestro - Ripresa dell'attività edilizia prima della rimozione dei sigilli - Configurabilità del reato - Esclusione - Fondamento.
Il delitto di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 cod. pen., non si configura allorché la ripresa dell'attività edilizia sia avvenuta prima della rimozione dei sigilli, ma successivamente alla revoca del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, atteso che il fine di assicurare la conservazione ed identità della cosa risulta superato dalla nuova statuizione del giudice.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 12/01/2007
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 00059
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 015408/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. SEZ. DIST. di ISCHIA;
nei confronti di:
DI MASSA VINCENZO, N. IL 13/04/1963;
avverso SENTENZA del 20/01/2006 TRIB. SEZ. DIST. di ISCHIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott.
SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino,
che ha concluso per: accoglimento del ricorso.
Udito il difensore Avv. DE GIROLAMO Antonio (Napoli).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 20 gennaio 2006, il Tribunale di Napoli sd Ischia ha
assolto Di Massa Vincenzo dal reato previsto dall'art. 349 c.p. con
la formula perché il fatto non sussiste. A sostegno di tale
conclusione, il Tribunale ha rilevato come, con sentenza divenuta
irrevocabile in data 8 marzo 2000, il Giudice ha applicato
all'imputato la pena concordata per vari reati edilizi disponendo il
dissequestro del manufatto sul quale erano apposti i sigilli per cui
è processo. In data 9 marzo 2001, è stata constatata la violazione
dei sigilli e, pertanto, è da ritenersi che la relativa violazione
sia avvenuta in epoca successiva alla citata sentenza e dopo che era
venuto meno la volontà della Pubblica Amministrazione di mantenere
il vincolo sul bene (a nulla rilevando che le formalità di rimozione
dei sigilli non fossero state ancora eseguite).
Per l'annullamento della sentenza, ha proposto ricorso in Cassazione
il Procuratore della Repubblica deducendo violazione di legge.
Sostiene che il delitto di cui all'art. 349 c.p. è configurabile
anche in caso di inefficacia o illegittimità del provvedimento di
sequestro o di apposizione dei sigilli e che il vincolo, una volta
apposto, non può essere violato dal privato fino a quando non sia
formalmente rimosso dalla autorità competente. Le deduzioni non sono
meritevoli di accoglimento. Deve, innanzi tutto, precisarsi come
correttamente il Tribunale abbia ritenuto che la violazione di
sigilli sia avvenuta in epoca posteriore al passaggio in giudicato
della sentenza che disponeva il dissequestro dei beni; su tale punto,
il Ricorrente non ha formulato censure.
Esatti sono i motivi di impugnazione concernenti la irrilevanza, per
quanto concerne il reato in esame, della inefficacia o illegittimità
del provvedimento di sequestro; perché ricorra il delitto di cui
all'art. 349 c.p., la legge prevede solo che i sigilli siano apposti
per imposizione normativa o per ordine della autorità non
richiedendo, anche, che il relativo provvedimento sia immune da vizi
che, se esistenti,possono essere fatti valere utilizzando i rimedi
che l'ordinamento predispone. Tuttavia il problema che il caso pone
è diverso e concerne la possibilità per il privato di disporre del
bene oggetto del vincolo reale quando il sequestro, sulla cui
legittimità non si discute, è venuto meno per disposizione della
autorità giudiziaria, ma i sigilli non sono stati formalmente
rimossi; la Corte ritiene di rispondere positivamente al quesito.
L'interesse protetto dalla norma dell'art. 349 c.p. consiste nel
rispetto dei segni esteriori che sono la manifestazione della
volontà, della legge o della competente autorità, di impedire atti
di manomissione o di disposizione del bene da parte di persone non
autorizzate. Ora, nel caso concreto, il fine di assicurare con il
sigillo la conservazione o la identità della cosa era superato con
la statuizione irrevocabile del Giudice che aveva revocato il
sequestro con conseguente restituzione del bene allo avente diritto;
la disposizione aveva efficacia dalla data del passaggio in giudicato
della sentenza e non dal momento in cui i sigilli fossero stati in
modo formale rimossi. Pertanto, era venuto meno l'interesse pubblico
a garantire l'intangibilità del bene mediante un sigillo che era il
simbolo di un ordine del Giudice caducato con la sentenza
irrevocabile. Dal momento che i sigilli erano privi di rilevanza
giuridica e non vi era uno status quo da preservare, il privato era
falcotizzato a rimuoverli senza attendere l'intervento degli organi
esecutivi all'uopo delegati (conf. Cassazione; sezione sesta,
sentenza n. 6342/1994).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007