In merito alla sentenza TAR Bologna n. 03/2022 del 03/01/2022 in materia edilizia sismica, rifacimento massetti solai e demolizione e ricostruzione tramezzature su un piano esteso

di Mauro FEDERICI

Il ricorso in esame vede un privato ricorrere contro sia il Comune di Bologna che contro la Regione Emilia-Romagna (genio civile regionale) e contro una società “srl”.

I fatti attengono ad un edificio in via Goito 18 in Bologna, vincolato come bene culturale con specifica decreto ministeriale del 1953 ex lege (previgente) n. 1089/1939.

Il ricorrente è proprietario di un appartamento nel detto fabbricato. La società resistente era diventata proprietaria di intero piano uffici ubicato al piano primo.

Per quanto visibile da google earth si ha contezza di un edificio nel centro storico di Bologna posto ad angolo tra la via Goito e via Albiroli. Appaiono prospetti di due piani e dalla visione della copertura apparirebbe un terzo piano rientrante.

Sembrerebbe trattarsi di edificio in muratura, risalente ai primi del 1900, salvo quanto di cui infra.

La “srl” resistente ebbe ad acquistare l’intero piano primo destinato ad uffici per una superficie di mq. 1.850. L’iniziativa immobiliare censurata era tesa a trasformare il detto piano destinato ad uffici in 30 appartamenti autonomi.

La “srl” depositò nel 2018 una SCIA per intervento di ristrutturazione e manutenzione straordinaria (n.d.r. il secondo intervento assorbito in giurisprudenza dal primo, di maggiore peso) e per quanto rileva si asseverò (id est giurò) che trattasi di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.

Tale giuramento fu messo in relazione ad alcuni capitoli della DGR n. 2272/2016 (deliberazione giunta regionale).

Giova con immediatezza ricordare che la giurisprudenza penale ed anche costituzionale impedisce alle regioni di apportare innovazioni o semplificazioni alla legge statale sismica, che riguardando materia di protezione civile è INDISPONIBILE da parte delle regioni (cass. pen. sez. III n. 39428/18; n.51683/2016)

Le deliberazioni possono essere solo più restrittive della legge statale sismica e non viceversa e non certo derogatorie dei precetti della legge sismica statale.

Per quanto risulta dalla sentenza si ha conoscenza che avrebbero dovuto essere demoliti tutti i tramezzi in laterizio (peso stimato 200 tonnellate) dell’intero piano e sostituiti con tramezzature in cartongesso.

Alcuni condomini intrapresero ad ottobre 2019 un ricorso per ATP davanti al tribunale civile al fine che si accertasse se sussistevano lesioni civilistiche di cui art. 1102 cod. civ.

Notorio che l’ATP con il designato CTU, permette almeno l’ingresso nella proprietà cantiere della resistente “srl”.

Secondo il ricorrente durante la CTU per ATP si accertò che venivano eseguiti massetti nuovi di spessore circa 10 cm sopra i pavimenti esistenti, oltre che provvedutosi alla totale demolizione delle tramezzature in laterizio.

Il vulnus reclamato sarebbe sussistente oltre che per la demolizione dei tramezzi esistenti, anche per l’aggravio di peso permanente sull’impalcato del solaio dell’ intero piano primo, dovuto agli aggiunti massetti (solaio alcuno volte di mq 1500 ed altre mq 1850, ma differenza irrilevante).

Il CTU dell’ATP ebbe a chiedere chiarimenti al Comune di Bologna sulla base di assenza di giuramenti della “srl” e del suo tecnico circa l’incremento di peso permanente rispetto allo status quo ante e circa la dovutezza di “verifica” sismica ove incremento di peso per i massetti aggiuntivi fosse superiore al 5% sulla stato pregresso.

Trattasi di un discrimine (5%) riportato nella DGR di cui sopra, ma DGR in generale negletta, come altre di altre regioni, dalla giurisprudenza penale, anzi deroga che il Giudice Penale disapplicata “sic et simpliciter”.

Non serve qui richiamare che la cassazione penale opera anche un ulteriore (assorbente) distinguo sulla base del tipo di intervento edilizio per cui dalla manutenzione straordinaria compresa in avanti (risanamento, restauro, ristrutturazione sia leggera che pesante) sempre si necessita del previo permesso sismico (cass. pen. sez. III, n. 39335/18; 32685/21) senza differenza tra privata e pubblica proprietà (cass. pen. sez. III n. 15017/21).

Non è l’intervento edile statico o strutturale che ha rilievo, ma la definizione dell’intervento secondo DPR 380/’01, per cui con la manutenzione straordinaria scatta la debenza del previo permesso sismico, decidendo il genio civile sulle opere da approvarsi, senza possibilità di autoreferenzialità da parte dell’agente.

Esiste, peraltro, anche giurisprudenza penale che obbliga a dotarsi del previo permesso sismico anche in caso di intervento di ordinaria manutenzione in quanto il presupposto artt 83 e 93-94-95 del DPR 380/’01 è “ l’esecuzione di lavori edilizi in zona sismica senza un rilievo precipuo di differenza tra ordinaria e straordinaria manutenzione (cass. pen. sez. III n 3240721”.

A ciò si aggiunga che la suprema corte cassazione penale prevede, in determinati casi, la possibilità concreta che si esegua il sequestro preventivo penale (ex art 321 cpp) sia con interventi in corso attuati in violazione di legge sismica che per opere terminate sempre in violazione di legge, in quanto l’accertamento del fatto criminoso costituisce il “fumus commissi delicti” mentre il perdurante utilizzo del manufatto viziato integra il “periculum” dell’aggravamento del reato insito nella violazione stessa della disciplina antisismica che ha per finalità il contenimento del rischio nella verificazione dell’evento sismico (cass. pen. sez. III n. 16876/21-13491/21).

Il CTU del processo civile ATP ebbe a chiedere (11/12/2019) spiegazioni all’ufficio del Comune di Bologna circa i fatti accertati in quanto si era denegata dalla resistente “srl” la rilevanza sismica degli interventi asseriti non dichiaratamente strutturali.

Nel contempo la “srl” integrava (05/02/2020) volontariamente, con documenti aggiunti, la SCIA presso il Comune. Il ricorrente lamentava che la P.a. non assumeva provvedimenti interdittivi e sanzionatori.

Ne seguiva una richiesta di parere da parte del Comune di Bologna alla Regione (si ritiene Genio Civile) circa la rilevanza degli interventi accertati e lamentati dal ricorrente.

Il Comune comunicava che la documentazione depositata in data 05/02/2020 era incompleta sui profili strutturali delle opere (che si ritiene fossero in corso), per cui richiedeva una integrazione tecnica alla “srl”.

Ciò avveniva con documenti integrativi presentati da parte della “srl” in data 06/03/2020.

Il ricorrente insisteva anche nell’affermare che l’asseverazione depositata dalla “srl” a marzo 2020 che per la prima volta ripotava i massetti aggiuntivi di circa spessore cm 10 per l’intera superficie di mq 1.500, non poteva sanare interventi già ( se in parte o in toto non è noto) realizzati.

Si rammenta che l’immobile è tutelato come bene culturale (ex monumentale) ex previgente legge 1089/1939 ora D.Lgs 42/’04, con tutte le conseguenze del caso.

Il Comune motu proprio interpellava di nuovo la regione in data 21/05/2020. La Regione si esprimeva (per la seconda volta in modo diverso dalla prima), evidenziando che le nuove tramezzature in cartongesso hanno un peso permanente inferiore a quelle dei muri di laterizio demoliti, per cui vi dovrebbe essere un miglioramento delle condizioni statiche tra ante e post lavori anche relativamente “alle strutture portanti del solaio” (che parrebbero strutture miste). Concludeva la Regione circa intervento privo di rilevanza ai fini sismici ex art 94 comma 1 lett. c) del DPR 380/01 ( noto novella subentrata con DL 32/2019, prima inesistente nel 2018).

Non sfugge ad un attento lettore che nella sentenza la Regione abbia indicato “l’eventuale incremento di peso..” senza prendere specifica posizione sul fatto che l’intervento per quanto indicato dal CTU dell’ATP fosse già avvenuto, integrandosi in tale “status”, condotte ben diverse e non di poco, da quelle di una eventualità.

Dalla sentenza si ha poi contezza che esistono nel fabbricato anche“pilastri sismo resistenti del telaio in cls” (si tiene sia calcestruzzo armato) con ciò paventandosi una struttura del tipo misto tra murature portanti e telai in calcestruzzo cementizio armato, opere delle quali non si conosce la datazione, fatto rilevante, ma ignorato.

Il parere della Regione positivo per la resistente “srl” viene adottato dal Comune ed anche dal CTU dell’ATP.

Dalla sentenza si ha notizia del richiamo (pare) della Regione a due circolari una ministeriale del 1997 ed altra del C.S.LL.PP. del 1981, ma relative di certo a decreti ministeriali attutivi della legge sismica precedenti a DM 17/01/2018 (NTC 2018) vigente al tempo del 07/12/2018 data del giuramento della SCIA.

Ne deriva la inammissibilità di traslare circolari ante NTC 2018 a fatti da validarsi se mai solo ai sensi NTC 2018 e sua circolare applicativa del 2019.

Inoltre il serie “ discrimen” è rappresentato dal fatto se gli interventi lamentati dal ricorrente fossero già stati realizzati anche solo in parte, si apre uno scenario giuridico penalistico diverso se quelle opere si sono già realizzate, sempre nell’ottica della legge sismica e non ignorandosi la tutela culturale.

In zona sismica prima si deve dotarsi del “permesso” sismico (sia autorizzazione che deposito) e poi si eseguono le autorizzate opere.

In zona sismica non sono ammesse varianti postume, cioè prima eseguo e poi ottengo il permesso sismico.

Al punto P.1 della sentenza (repliche della “srl” contro interessata) si ha contezza di altro profilo certo non chiaro. La “srl” afferma che l’edificio sia stato costruito negli anni 60 secondo moderni sistemi costruttivi con travi e pilastri in cemento armato. Dubbi notevoli subentrano avendo in mente che la tutela culturale sia stata imposta con DM 01/07/1953 per cui se edificio in muratura la tutela ha una sua origine, ma se in calcestruzzo cementizio armato non si comprende la tutela o meglio se mutato il sistema costruttivo.

Nel merito occorre avere però in mente che nel 1960 esisteva per gli edifici in cemento armato il RDL n. 2229/1939, se Bologna non ancora Comune sismico, mentre se anche Comune sismico, sussisteva anche la norma aggiuntiva del RDL 2105/1937.

Ne consegue, senza censure verso alcuno da parte dello scrivente, ma solo come annotazioni tecnico-giuridiche, che lo scheletro in c.c.a. esistente, ma del 1960, di cui alle repliche della contro interessata, ha una sua struttura di calcolo progettuale originario (esempio telaio noto come di Cross-Pozzati) di cui nella sentenza non vi è traccia.

Tanto per significare che la demolizione dei tramezzi in laterizio preesistenti e la posa di un nuovo aggiuntivo massetto (che pare ora alleggerito) doveva confrontarsi sia con il progetto strutturale ex RDL 2229/1939 che (diamo per scontato Bologna al tempo non sismico) che con NTC 2018 nella nuova situazione di sovraccarichi intorno al 5% (irrilevante se entro o superiore al 5%) e con la innovazione di tramezzi tutti in cartongesso.

Tra altro risulta che il Comune di Bologna sia in zona sismica 3 per cui non sfugge ad alcuna norma di NTC 2018 e del Dpr 380/’01 anche Testo Unico Edilizia (TUED) potendosi invocare un regime di minore rigore solo per le zone sismiche 4. (vedi Grisanti su Lexambiente.it del 17/12/2028 e cass. pen. n. 51600/2017).

Dal tenore del punto P.2 della sentenza si ha contezza che la struttura in c.c.a. sia interna, che il vano scala sia in muratura portante come anche i muri di facciate, per cui non dovevasi ignorare il progetto strutturale ricostruttivo del 1960, progetto posto alla base di ogni futura verifica sismica e questa secondo NTC 2018.

Al punto R. si ha evidenza che il ricorrente abbia richiesto e depositato un proprio parere pro veritate al prof. ing. Tommaso Trombetti dell’Università di Bologna, da cui si evince una perdita di rigidità ( recte chi scrive “rigidezza”) strutturale dell’intero piano primo dal 30% all’80%.

Il ricorrente insiste per un fatto importante. Le “regolarizzazioni postume” documentali sono tutte successive agli interventi eseguiti quindi in violazione di legge edilizia e sismica e forse di immobile culturale.

Si doglia il ricorrente che il Comune non abbia attivato alcun provvedimento repressivo.

Si rinvia il lettore alla parte della sentenza “IN RITO” e si analizza quella “NEL MERITO”.

Giova solo rammentare che la SCIA (ex DIA) è atto del privato (sulla natura giuridica della DIA vedi Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n 15/2011) per cui l’interessato può solo richiedere al Comune l’adozione dei provvedimenti di controllo e quindi repressivi e mai impugnare la SCIA.

La parte del MERITO della sentenza (Punto 1.) che analizza i profili di doglianza del ricorrente sconta a sommesso parere di chi scrive alcune considerazioni non obliabili.

  1. Non esiste nell’ordinamento statale (irrilevante le DGR) alcuna nozione di sanatoria sismica (vedi in dottrina Massimo Grisanti su Lexambiente.it del 11 marzo 2021; Cass. pen. sentenza n. 32865/2021) , per cui il genio civile appena ha notizia di violazione di legge sismica deve informare l’Autorità Giudiziaria Penale, senza inferenza di una determinata DGR derogatoria. Ogni successivo provvedimento del genio civile è sottoposto all’esito del giudizio penale in materia qua atteso che sussiste solo art 100 del TUED nel potere del dirigente del genio civile, ma solamente all’avvenuto giudicato penale (vedi di recente anche TAR Campania Napoli n. 7989/21 del 13/12/2021 che richiama CdS n 1231/2016 e TAR Lazio Roma n 167/2016) a mente del quale alcuna sanatoria edilizia (con abusi anche sismici) è consentita fino al giudicato penale.

  2. In zona sismica 3 serve sempre la previa autorizzazione sismica (Cass. Pen n. 56040/2017)

  3. La novella di cui art 94-bis TUED non ha ovvio effetto retroattivo, essendo nozione stata introdotta dal D.L. 32/2019 e comunque essendo pur sempre obbligati il richiedente e suo tecnico ed impresa al c.d. “deposito sismico”.

  4. Da ultimo si osserva che vertendosi di Costruzione esistente di cui al Capitolo 8 di NTC 2008 i precetti di detto articolo non possono essere ignorati o superati né da DGR ne peggio da pareri regionali. Ne consegue che deve escludersi, per ovvietà, trattarsi di intervento definibile come isolato (estensione di mq 1500 o anche in sentenza mq 1.850 di superficie e totale demolizione tramezzature pur sempre sismo resistenti nella modellazione ante lavori), per cui si sarebbero dovute attuare le procedure di limite minimo di “ intervento di miglioramento sismico”, del quale non esiste traccia nella sentenza, ne potendo essere superato da asseverazioni secondo DGR 2272/2016.

In conclusione tutte le censure (P.1-P.2) del ricorrente appaiono degne di massima adesione, pur essendosi dimenticati alcuni profili come sopra indicati da chi scrive.

LA SENTENZA NEL MERITO

Il punto 3 appare non condivisibile nel riportare le decisioni del CTU dell’ATP circa i documenti integrativi del progettista della “SRL”. Si è dimenticato del tutto che la legalità ex ante è quella e solo quella di cui alle procedure del RDL 2229/1939 che se disattese integra violazione di legge statica (dato per scontato che nel 1960 Bologna non fosse sismico). Allora la natura della struttura e del solaio di piano interessato peraltro pare inizialmente di civile abitazione, poi ufficio del quale non si hanno notizie circa i tioli abilitativi tutti dovuti (statico del genio civile, di bene culturale della Soprintendenza ed edilizio del Comune) per ritornare a civili abitazioni (ma con normative tecniche mutate nel tempo) è un profilo che deve verificarsi con calcoli strutturali alla mano e non con invocazione di DGR o pareri ed altro.

Pertanto non deve prestarsi alcuna acquiescenza a motivazioni soggettive di assoluzione della vicenda, circa calcoli e verifiche strutturali omessi dai due CTU, essendo gli opinamenti soggettivi non presi in considerazione dalla normativa tecnica e sismica.

In zona sismica ad alcun tecnico è permesso affermare una legalità sismica ex post, in quanto solo l’autorizzazione sismica preventiva (o il deposito sismico) consentono di non evadere la Legge, posta a tutela della pubblica incolumità. Solo il controllo preventivo della Pubblica Amministrazione (cass. pen. n. 38717/2018) permette di non integrare il reato sismico che diversamente è “reato di pericolo astratto” cioè sussiste per il solo fatto di avere realizzato opere senza la previa autorizzazione sismica.

Anche la indicata CTU del procedimento penale (non si comprende se si tratti di CTU del Giudice del dibattimento oppure di CT del PM), depositata il 25/06/2021 (Punto 3.3a) non appare assolutamente convincente, perché non è certo una verifica tecnica de visu che possa consentire di validare ex post una violazione sismica.

Tra altro è notorio che un edificio anche se fosse stato realizzato conformemente al decreto ministeriale attuativo ratione temporis ( e qui siamo ex ante in zona non sismica con RDL 2229/1939) e post lavori ricadente in zona sismica grado 3 (NTC 2018), è sempre VULNERABILE SISMICAMENTE stante la abnorme differenza tra approccio sismico ante e posto NTC 2008 (passati dalle tensioni ammissibili agli stati limite).

Solo una procedura di vulnerabilità sismica su edificio esistente, ma con i nuovi interventi in corso, permette di poter dichiarare i pregiudizi sulla costruzione .

Ogni dichiarazione soggettiva priva a monte di un approccio scientifico di calcolo vulnerabilità sismica, appare non credibile, ne ammessa dal legislatore.

Per eseguire però uno studio di vulnerabilità sismica occorre una specifica procedura anche di verifiche storiche documentali e di prove di laboratorio in situ (id est livelli di conoscenza e fattori di confidenza) , di cui non esiste alcuna indicazione concreta nel processo.

Il capitolo 3-3c. appare fragile atteso che non si comprende come possa applicarsi una circolare ministeriale del 1997 redatta al tempo per normativa tecnica sismica di cui al DM 16/01/1996, quando questa norma è stata dichiarata INAPPLICABILE e “defunta” essendo dal 01/07/2009 entrato in vigore il DM 14/01/2008 (NTC 2008) poi superato da NTC 2018.

Quanto poi indicare una vulnerabilità sismica del piano terra e non già del piano primo (per i lavori di cui vi è processo amministrativo) sussistono due profili di netta inammissibilità delle indicazioni.

La vulnerabilità sismica attiene all’intero edificio e non può essere riferita in forma atomistica ad un solo piano.

Come detto l’analisi di vulnerabilità sismica è una procedura scientifica sismica non “ad horas”, ma derivante da attento scrupoloso calcolo strutturale su dato edificio esistente e seguendo i presupposti della normativa tecnica (NTC 2018) per eseguire una procedura di vulnerabilità sismica.

Tra altro sulle costruzioni esistenti per Cap. 8 delle NTC 2018 il normatore OBBLIGA a determinare il valore del coefficiente di rischio sismico che non deve essere inferiore a determinati indicatori di legge.

Ne deriva “ictu oculi” che sempre sulla vulnerabilità sismica non possono aversi deduzioni soggettive se non supportate da una studio di vulnerabilità sismica specifico e concreto.

Prima si esegue lo studio di vulnerabilità sismica e poi si traggono conclusioni tecniche a riguardo del fabbricato.

Gli assunti del CTU penale sembrerebbero meri opinamenti in parte anche condivisibili, ma in un solo in approccio ipotetico, per cui senza una studio analitico di vulnerabilità sismica (che tiene conto dello schema strutturale ex ante, dei lavori futuri ed in corso della qualità e natura del calcestruzzo, resistenza delle armature e dei mattoni murari etcc..,) alcuna delibazione era ed è possibile.

La conclusione del punto 3.4 della sentenza, pertanto, è per chi scrive ERRATA.

Il Tar accoglie invece al punto 4. della sentenza i lamentati vizi (ma procedimentali) dogliati dal ricorrente.

Si omette tutta la parte della sentenza in quanto per chi scrive inconferenti con le condotte in essere e per le violazioni in materia sismica (ma forse anche di bene culturale che ha suoi specifici precetti) che è ben codificata dalla Legge Statale essendo inammissibili ricorsi a DGR o pareri della Regione, sempre avuto riguardo alla materia sismica, che è norma tassativa e rigorosa.

Inoltre si evidenzia che con una tutela culturale gravante, ogni difformità edilizia è sempre “variazione essenziale” per cui non esiste neanche ipotesi di pensare a “sanatoria edilizia” (ex art 36 TUED) peraltro questa denegata in radice da Corte Costituzionale n 101/2013, idem n 02/2021 punto 14., e Tar Molise sentenza n 169/2021 per cui senza “doppia conformità sismica” non è rilasciabile la sanatoria edilizia di doppia conformità.

La doppia conformità sismica qui ex NTC 2018 (nei due tempi previsti dal normatore) parrebbe nel caso non sussistere perché né alcuna autorizzazione preventiva sismica è stata ottenuta, né alcun “deposito strutturale sismico” è stato eseguito dalla resistente, essendo eventuali osservanze ai disposti della DGR profili non riconosciuti dalla cassazione penale, che esclude il potere delle regioni di delibare “in pejus” in materia di edilizia antisismica.

Per quanto sopra solo come meditazione di corretta applicazione della normativa antisismica senza alcuna diversa pretesa. Tutti salvi i diritti delle Parti e dell’A.G..

Ancona 30 gennaio 2022 Ing. Mauro Federici

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Pubblicato il 03/01/2022

N. 00003/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00635/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 635 del 2020, proposto da
Pasquale Liccardo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Gualandi e Francesca Minotti, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bologna, Via Altabella n. 3;

contro

Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonella Trentini e Monica Cattoli, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura civica in Bologna, Piazza Maggiore n. 6;
Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Puliatti e Claudia Menini, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bologna, Via Aldo Moro n. 52;

nei confronti

Goito 18 S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.to Domenico Lavermicocca, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bologna, Via Calzolerie n. 1.

per l’annullamento

- DEL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO URBANISTICA, CASA E AMBIENTE DEL COMUNE DI BOLOGNA, CHE HA CONCLUSO FAVOREVOLMENTE IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA SUI LAVORI EDILIZI PRESSO L’UNITA’ IMMOBILIARE DI VIA GOITO 18;

- OVE OCCORRA, DEL PARERE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IN TEMA DI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA SISMICA;

- DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO E/O CONNESSO E/O CONSEQUENZIALE.

e per l’accertamento

- DELL’ILLEGITTIMITA’ DEI LAVORI SOTTO IL PROFILO STRUTTURALE/SISMICO, E DELL’OBBLIGO DELL’AMMINISTRAZIONE DI ESERCITARE I POTERI INIBITORI.

e per la condanna

- DELL’AMMINISTRAZIONE ALL’ASSUNZIONE DEI SUDDETTI PROVVEDIMENTI REPRESSIVI, NONCHE’ AL RISARCIMENTO DEI DANNI NEL FRATTEMPO PATITI.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bologna, della Regione Emilia-Romagna e di Goito 18 S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

A. Il ricorrente è proprietario di un’unità immobiliare nel complesso di Via Goito 18 (sottoposto a vincolo ex DM 1/7/1953 per il pregio architettonico), presso il quale la Società controinteressata avrebbe realizzato – avvalendosi di una rappresentazione della realtà dolosamente infedele – un intervento abusivo sotto il duplice profilo edilizio e sismico/strutturale.

B. Espone che Goito 18 ha acquistato tutto il primo piano dell’edificio, avente superficie di 1.850 mq. con destinazione a uffici. L’iniziativa contestata ha inteso trasformare la porzione unitaria in 30 appartamenti autonomi. Con SCIA a firma dell’Ing. Bolelli presentata il 7/12/2018 per opere di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria – attraverso il mutamento di destinazione d’uso e il frazionamento – veniva prodotta l’asseverazione IPRIPI ossia di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto ricadenti nella previsione del punto B.4.4 lett. a, b, c, dell’allegato 1 alla DGR 2272/2016, codice L1 (doc. 4).

C. Dall’elaborato grafico risulterebbe la demo-ricostruzione di tutte le tramezze in laterizio (pari a 200 tonnellate), elementi decisivi nella risposta sismica contro il fenomeno del cd. “piano debole” facilitato dal deficit di tamponamenti, principale causa di collasso in caso di terremoto.

D. In data 10/10/2019 veniva presentata SCIA in variante per modifiche alla distribuzione interna ed esterna e il frazionamento dell’unità C4. L’asseverazione IPRIPI era accompagnata dall’elaborato grafico (doc. 5).

E. Nel mese di ottobre 2019 alcuni condomini (tra cui il ricorrente) proponevano ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP) ex art. 696 cpc innanzi al Tribunale di Bologna, per accertare la compatibilità con l’art. 1102 c.c. degli interventi necessari ad attuare il frazionamento in 30 unità (se provocassero cioè pregiudizio agli altri appartamenti e alle porzioni comuni). Nel corso dei rilievi tecnici sarebbero emerse, ad avviso del dott. Liccardo, plurime violazioni, consistenti nell’inserimento – sopra le pavimentazioni esistenti – di nuovi massetti (non segnalati) di 10 cm. che avrebbero determinato un incremento di peso complessivo degli impalcati, e nell’eliminazione della totalità delle tramezzature in laterizio, sostituite con cartongesso privo di capacità resistente.

F. Nell’ambito dell’ATP, in data 11/12/2019 il CTU incaricato Ing. Contini chiedeva chiarimenti al Comune di Bologna sulle pratiche edilizie, e in particolare sulla rilevanza sismica di interventi non dichiaratamente strutturali che interagiscono con elementi aventi funzione strutturale e ne riducono sensibilmente la capacità e/o ne modificano la rigidezza, e sulla mancata asseverazione dei nuovi massetti e pavimentazioni sovrapposte alle esistenti con incremento di peso complessivo e necessità di verifica ove siano superiori al 5% dello stato pregresso.

G. Lamenta il ricorrente che, anziché assumere i provvedimenti di sospensione e sollecitare una pratica di sanatoria, il Comune invitava il progettista a regolarizzare i titoli edilizi. Il 5/2/2020 la Società effettuava un’integrazione volontaria alla quale seguiva, il giorno successivo, l’assenso dell’amministrazione alla SCIA p.g. 49586/2019. Il 13/2/2020 il ricorrente sollecitava l’esercizio dei poteri di controllo sulla SCIA 2018 e sulla variante 2019, per l’abusiva realizzazione dei massetti di 10 cm. sull’intera superficie di 1.500 mq., con necessità di una verifica della sussistenza della “condizione di irrilevanza” del 5% e dell’incidenza sul piano della sicurezza (in termini di perdita di “rigidezza” dell’immobile) della rimozione di 200 tonnellate di tramezzi (cfr. rilievi del CTP prof. Trombetti).

H. Il Comune interpellava la Regione con un quesito, chiedendo se fosse corretto, nella valutazione dell’“incremento di peso complessivo” tenere conto di tutti i carichi agenti sul solaio (anche non strutturali come i divisori e i sovraccarichi), valutando complessivamente che l’eventuale aumento sia contenuto entro il 5% dell’attuale, o se al contrario, con un minimo impegno statico del solaio – ad es. rifacimento di divisori interni con elementi più leggeri – il termine sia da riferire unicamente al pacchetto di solaio o addirittura al solo pacchetto non strutturale.

H.1 Nel primo parere del 3/4/2020, senza consultare il CTS, la Regione affermava di non ritenere possibile il reimpiego dell’aliquota di carico rimossa per la realizzazione di elementi non strutturali degli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti e pavimenti, e che è indispensabile eseguire le verifiche di stabilità.

I. Il 6/3/2020 il Comune comunicava alla controinteressata l’esito del controllo sulla pratica edilizia e sugli aspetti strutturali, visto che la documentazione presentata il 5/2/2020 era risultata incompleta (su massetti, asseverazione e analisi dei carichi). Lamenta il dott. Liccardo che, nonostante ciò, l’Ente locale non coinvolgeva l’ufficio regionale né imponeva di acquisire l’autorizzazione sismica in sanatoria, e neppure inibiva gli effetti della SCIA. In pari data (6/3/2020) la controinteressata depositava la relazione tecnica contenente l’analisi dei carichi e le asseverazioni mancanti (doc. 13 e 13-bis).

I.1 Sostiene il ricorrente che la relazione di asseverazione depositata in marzo – che indica per la prima volta il massetto di 10 cm. per 1.500 mq. e inserisce gli elaborati tecnici pertinenti – non poteva sanare una grave violazione della normativa urbanistica per lavori eseguiti in assenza dell’asseverazione del professionista.

L. Il 21/5/2020 Comune interpellava nuovamente la Regione (doc. 14) osservando che i divisori interni sostituiti con elementi di cartongesso più leggeri diminuiscono l’impegno statico del solaio e dunque vi è un miglioramento delle condizioni di sollecitazione. Rappresenta l’esponente che l’Ente sovraordinato si adeguava all’interpretazione proposta dal Comune, modificando indebitamente l’elenco delle lavorazioni indicato nella DGR 2272/2016 come tassativo (senza l’avallo della Giunta regionale).

M. L’atto comunale impugnato 2/7/2020 precisa che:

- secondo il parere regionale l’eventuale incremento di peso complessivo dell’impalcato derivante dalla rimozione/sostituzione di elementi non strutturali deve essere determinato considerando anche il peso dei tramezzi gravanti sullo stesso: dunque il rifacimento effettuato è avvenuto senza aumento del peso complessivo, visto che con la sostituzione delle tramezzature lo stesso è diminuito, con minor impegno statico per le strutture portanti del solaio (l’intervento è inquadrabile al punto B3.3.b della DGR 2272/2016 ed è privo di rilevanza ai fini sismici ex art. 94 comma 1 lett. c) DPR 380/2001);

- quanto alla valutazione di rigidezza, dagli elaborati allegati alle pratiche edilizie si evince la posizione dei pilastri sismo-resistenti del telaio in cls, e che la maggior parte dei divisori interni posizionati tra essi presentava aperture per porte, passaggi o impianti; la maggior parte dei tramezzi demoliti era di spessore sottile, e quindi scarsamente collaborante nelle rigidezze (sarebbe stato necessario che fossero aderenti a pilastri e travi in c.a. e non costruiti su pavimento e massetto come da circolare del Ministero dei LLPP 10/4/1997 n. 65 e circolare 22120/1981 del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici).

N. Anche il CTU nell’ATP si è adeguato alla lettura del Comune (doc. 15).

O. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato a mezzo PAT, il ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:

I. Violazione degli artt. 3, 6-ter e 19 della L. 241/90, erronea applicazione degli artt. 9 e 11 della L.r. 19/2008, della DGR 2272/2016, delle NTC 2018, eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità del presupposto, arbitrarietà e illogicità manifesta, sviamento, con riguardo sia alla realizzazione del massetto di 10 cm. su un impalcato di 1.850 mq. (profilo edilizio) che sulla demolizione di 200 tonnellate di tramezze e loro sostituzione con elementi in cartongesso privi di resistenza (profilo strutturale e sismico).

II. Violazione degli artt. 3, 6-ter e 19 della L. 241/90, difetto di motivazione, inosservanza dell’art. 32 comma 3 del DPR 380/2001 e dell’art. 14-bis della L.r. 23/2004, essendo l’atto privo di motivazione sulle verifiche compiute, alla luce dei rilievi della parte ricorrente.

O.1 L’esponente promuove azione di accertamento e di condanna, trattandosi di attività vincolata.

P. Si sono costituite in giudizio l’amministrazione e la Società controinteressata, sollevando eccezioni in rito e chiedendo il rigetto del gravame nel merito.

P.1 La controinteressata evidenzia in punto di fatto di aver condiviso la propria iniziativa con il condominio nella massima trasparenza. Rappresenta che è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza delle Belle Arti in data 7/12/2018 e, in seguito al deposito della variante, il 24/1/2020 (doc. 2 e 2-bis). Sottolinea che la SCIA abitativa depositata il 7/12/2018 classificava le opere IPRIPI secondo l’asseverazione dell’Ing. Bolelli (doc. 3-bis). Rappresenta che il 10/10/2019 è stata presentata SCIA in variante – di tipo “differito” all’ottenimento degli atti autorizzatori (nella specie, il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo) –con asseverazione e relazione tecnica (doc. 4.1 e 4-bis) e che il 5/2/2020 è stata rassegnata un’integrazione che comprendeva (per sopravvenute esigenze) la realizzazione dei massetti, che per l’effetto della combinazione dei carichi in virtù della demolizione delle tramezze alleggerivano i pesi sotto il profilo statico e sismico (cfr. asseverazione che qualifica gli interventi IPRIPI e relazione dell’Ing. Bonelli – doc. 5-bis e 5-ter). Inoltre, solo con la dichiarazione di efficacia del Comune in data 6/2/2020 è stata posta in esecuzione la SCIA 49586/2019. Chiarisce che l’intervento non ha interessato la struttura portante del fabbricato, costruito negli anni 60 secondo moderni sistemi costruttivi con travi e pilastri in cemento armato, e che dapprima è stato classificato in “L1”, mentre per esigenze impiantistiche in corso d’opera si è innalzato lo spessore della sovrastruttura con massetto alleggerito, e la variante/integrazione è stata accompagnata dall’inserimento in categoria “L2”. Gli interventi sarebbero stati ultimati come da SCEA 10/2/2020 e 14/2/2020. La relazione tecnica dell’analisi dei carichi (doc. 12 e 12-bis) attesterebbe il rispetto del limite di peso complessivo 5% o superiore. Rileva altresì che l’esito dell’ATP è totalmente favorevole a Goito Srl anche per gli aspetti civilistici afferenti ai presunti danni alle parti comuni.

P.2 Il Comune evidenzia che al CTU nominato nel ricorso per ATP sono stati resi chiarimenti con nota 6/2/2020 (doc. 10) nella quale si affermava che la documentazione allegata al titolo edilizio “doveva essere corredata dalla documentazione prevista al punto 3 dell’allegato 1 alla DGR 2272/2016 per il livello L2”, e che la violazione della normativa sismica si configura “solo in caso di accertamento del mancato rispetto di uno delle condizioni necessarie all’appartenenza agli elenchi contenuti nella DGR 2272/2016, con conseguente inosservanza dell’art. 93 del DPR 380/2001”, per cui “la sola carenza documentale atta a dimostrare tale appartenenza non costituisce di per sé violazione della normativa sismica, così come l‘errata ed omessa indicazione di un punto dell’ elenco in parola: ai fini della regolarizzazione dei titoli edilizi dovrà pertanto essere presentata la documentazione completa e conforme agli atti di indirizzo …”. Alla luce dell’irrilevanza sotto il profilo statico e sismico, il progettista veniva invitato alla regolarizzazione senza necessità di sospendere i lavori e annullare quanto realizzato ai fini di una sanatoria. Sottolinea che, ai sensi dell’art. 9 comma 3 della L.r. 19/2008 “Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Titolo gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità”, per cui è possibile depositare a fine lavori la documentazione afferente alle varianti non sostanziali (tra cui rientrano gli interventi IPRIPI) come confermato dall’art. 94-bis comma 2 del DPR 380/2001. Puntualizza, sotto il profilo tecnico, che i muri di più elevato spessore del primo piano sono risultati immuni da interventi, né sono state incise le strutture in c.a., le murature del vano scala, del cavedio centrale e le murature esterne (doc. 23, pag. 5 – valutazione della rigidezza).

Q. Con ordinanza n. 412, adottata nella Camera di consiglio del 28/10/2020, è stata rigettata l’istanza cautelare, mentre il Consiglio di Stato, investito dell’appello, lo ha accolto con ordinanza della sez. VI – 15/1/2021 n. 31, ai soli fini di una sollecita fissazione del merito.

R. Nella memoria conclusionale parte ricorrente evoca il parere pro veritate del prof. Trombetti (doc. 17) dal quale traspare una perdita di rigidità strutturale dell’intero piano primo dal 30% all’80% in assenza delle asseverazioni necessarie per legge. Ricostruisce la cronologia del procedimento e insiste nel rilevare che la realizzazione del massetto non è stata dichiarata nella SCIA 7/12/2018 e nella SCIA in variante 10/10/2019, e che le asseverazioni del progettista e gli elaborati grafici necessari per legge (contrassegnati con il corretto codice “L2”) sono successivi all’esecuzione delle opere (cfr. SCEA di fine lavori 10/2/2020 e 14/2/2020, attestanti la conformità di quanto eseguito) poiché la firma digitale sul documento è del 23/3/2020 (doc. 19). In tal modo sarebbero inidonee a sanare retroattivamente una grave violazione della normativa edilizia e sismico-strutturale per lavori posti in essere in difetto di un documento essenziale. I massetti sopra la pavimentazione esistente non erano dichiarati nella SCIA 7/12/2018, nella SCIA in variante 10/10/2019, mentre solo dopo che l’aspetto è emerso nella CTU innanzi al Tribunale di Bologna il Comune si è attivato. Sottolinea il dott. Liccardo che, per interventi del tipo di cui si controverte, la legge prescrive la dichiarazione di asseverazione, l’elaborato grafico e la relazione tecnica esplicativa non rassegnate in origine in allegato al titolo edilizio. A fronte della relazione confessoria dell’Ing. Bolelli, che ammette la realizzazione del massetto in aggiunta per sopravvenute esigenze di passaggi impiantistici, il Comune non ha assunto iniziative di carattere repressivo quando i pareri regionali p.g. n. 113339/2011 ritengono che sussista, in caso di violazione di norme procedurali, l’obbligo di acquisire l’autorizzazione sismica.

S. Alla pubblica udienza del 15/12/2021 il gravame introduttivo è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente censura il provvedimento comunale del 2/7/2020, che ha concluso in senso favorevole il procedimento di verifica sui lavori edilizi presso l’unità immobiliare di Via Goito n. 18, anche sulla scorta del parere regionale sugli interventi privi di rilevanza sismica. Promuove azione di accertamento dell’illegittimità dei lavori sotto il profilo strutturale, e di condanna dell’autorità amministrativa ad adottare i poteri inibitori.

IN RITO

0.1 La controinteressata eccepisce la tardività del gravame, in quanto il condominio di cui il ricorrente fa parte ha ricevuto il progetto e gli interventi da eseguire, per cui è stato reso edotto della SCIA presentata il 7/12/2018 a firma dell’Ing. Bolelli, con previsione della demolizione dei tramezzi. Né il Comune può annullare – su sollecitazione del dott. Liccardo del 13/2/2020 – la SCIA ex art. 21-nonies della L. 241/90, essendo decorsi 18 mesi dal 7/12/2018 e non potendo la segnalazione rimanere instabile a tempo indefinito. L’interessato avrebbe preso cognizione dei dettagli progettuali inviati all’amministratore condominiale, e il ricorso per ATP da lui proposto nell’ottobre 2019 gli avrebbe consentito di conoscere in pienezza e nel dettaglio la SCIA inoltrata; nel frattempo le opere sono state interamente realizzate (cfr. fine lavori del 10/2/2020 e del 14/2/2020, con appartamenti venduti da oltre 1 anno e mezzo). Ne consegue che il ricorso, notificato l’1/10/2020, sarebbe irrimediabilmente tardivo.

Nella memoria conclusionale, anche il Comune solleva eccezione di tardività per avere sin dal 2018 il Sig. Liccardo avuto piena conoscenza dei titoli presentati al condominio dalla Società controinteressata, e in quanto la fine lavori risale al 10/4/2020 (mentre il gravame risulta notificato 6 mesi dopo).

L’eccezione è infondata.

0.1a Oggetto di gravame è l’atto 2/7/2020, con il quale il Comune ha ritenuto l’intervento di demolizione dei tramezzi privo di rilevanza ai fini sismici e ha concluso positivamente l’iter di verifica edilizia avviato su impulso dell’odierno ricorrente in data 13/2/2020. Il provvedimento racchiude le valutazioni e le motivazioni per le quali la pratica deve ritenersi correttamente formata sotto il profilo edilizio e sismico e vengono disattese le ragioni addotte dal privato istante.

0.1b Come ha correttamente messo in luce parte ricorrente, la SCIA è uno strumento di liberalizzazione delle attività economiche, e non può essere qualificato come un provvedimento amministrativo tacito direttamente impugnabile (art. 19 comma 6-ter della L. 241/90). Per la natura predetta dell’istituto, l'azione impugnatoria è inconfigurabile sotto il profilo ontologico e strutturale, stante l'inesistenza di un atto amministrativo (fittizio di diniego) che possa qualificarsi come di esercizio della funzione amministrativa di controllo della segnalazione (Consiglio di Stato, sez. IV – 23/4/2021 n. 3275). Secondo la disposizione citata, gli interessati “possono esclusivamente sollecitare le verifiche di competenza dell'amministrazione …”. Nel caso di specie l’attività di vigilanza è stata esercitata ed è sfociata nell’atto finale, che costituisce l’unico suscettibile di censura.

0.1c Sotto altro punto di vista va sottolineato che il tema del contendere non verte sulla legittimità della SCIA 2018 o sulla variante 2019, quanto sulla mancata conformità del realizzato con quanto dichiarato, con conseguente (asserita) esistenza di opere non legittimate dal titolo depositato. Si tratta di un concorrente profilo che giustifica la contestazione del provvedimento emesso ad ultimazione dell’indagine amministrativa.

0.2 Le riflessioni appena sviluppate inducono a rigettare l’osservazione del Comune secondo la quale la nota impugnata non avrebbe carattere formalmente e sostanzialmente amministrativo. Al contrario, si tratta di un provvedimento tipizzato, che riassume l’espletamento dell’attività di controllo della pratica edilizia (SCIA principale e SCIA in variante) mediante campionamento d’ufficio, e si sofferma sulla regolarità delle integrazioni istruttorie sollecitate ex post.

0.3 La Regione deduce l’inammissibilità dell’impugnazione del parere dalla medesima emesso, in quanto privo di valore provvedimentale e di carattere meramente consultivo in merito all’interpretazione di una deliberazione regionale.

Anche detta eccezione è priva di fondamento.

0.3a L’ausilio ermeneutico ha influito in modo decisivo sulla posizione assunta dall’Ente locale titolare della funzione di vigilanza edilizia, che ha aderito all’approccio suggerito dall’ufficio regionale preposto. Pertanto il suo valore non può ritenersi neutro, recando una statuizione puntuale a contenuto sfavorevole per il ricorrente, il quale è legittimato a dolersene in sede giurisdizionale.

NEL MERITO

1. Con la prima articolata censura l’esponente deduce la violazione degli artt. 3, 6-ter e 19 della L. 241/90, l’erronea applicazione degli artt. 9 e 11 della L.r. 19/2008, della DGR 2272/2016, delle NTC 2018, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità del presupposto, arbitrarietà e illogicità manifesta, sviamento, con riguardo sia alla realizzazione del massetto di 10 cm. su un impalcato di 1.850 mq. (profilo edilizio) che sulla demolizione di 200 tonnellate di tramezze e loro sostituzione con elementi in cartongesso privi di resistenza (profilo strutturale e sismico). In particolare:

• l’intervento di realizzazione di nuovi massetti con la pavimentazione sovrapposta alle esistenti è classificabile come “L2”, per il quale sono prescritti la dichiarazione di asseverazione (IPRIPI), l’elaborato grafico e la relazione tecnica esplicativa, inizialmente non depositate;

• la pratica di autorizzazione sismica è esclusa per opere dichiarate prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità (cfr. asseverazione del progettista ex art. 9 della L.r. 19/2008), mentre la DGR n. 2272/2016 afferma la tassatività degli elenchi dei casi esclusi e per quelli contrassegnati dal codice “L2” è necessario predisporre la documentazione già indicata che dia conto della riconducibilità alle ipotesi normative;

• il par. B.3 “Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali, compresa la copertura” contempla al sotto-paragrafo B.3.3 lettera d) il “Rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, con eventuale incremento di peso complessivo < 5% dello stato attuale purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale. (L2)” (pag. 7);

• il massetto è stato posato senza alcun preventivo assenso, circostanza che introduce già un vizio di legittimità negli atti assunti;

• il provvedimento fa impropriamente riferimento agli elementi costituenti divisori demoliti, estranei alla previsione che focalizza la valutazione sugli impalcati in quanto tali, il loro peso iniziale e quello conseguente alle opere eseguite, senza evocare i carichi; l’intervento non può superare il limite del 5% e non può avvalersi della diversa nozione di “carico sopportato dall’impalcato”;

• la posa dei massetti non era contemplata nell’asseverazione allegata alla prima SCIA del 2018 e neppure alla variante 2019 (è pervenuta solo nell’integrazione di marzo 2020);

• la relazione asseverata è fondamentale nelle procedure semplificate e deve essere tempestiva ossia precedere l’inizio dei lavori, mentre in suo difetto il Comune è tenuto a rilevare la carenza documentale e a imporre il rilascio dell’autorizzazione sismica a sanatoria (cfr. art. 11 comma 2 lett. b) L.r. 19/2008);

• non sono state acquisite le verifiche di regolarità sismica e la valutazione di sicurezza, che le Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC) 2018 esigono per opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo;

• la valutazione di sicurezza è necessaria per demolire 200 tonnellate di tramezze e sostituirle con elementi in cartongesso, e avrebbe dovuto investire gli effetti della variazione della rigidezza sulla struttura (totalmente omessa e mai menzionata nella richiesta di chiarimenti alla Regione);

• nell’atto impugnato si presume che la maggior parte dei tramezzi demoliti presentasse spessori sottili, e quindi che fossero scarsamente collaboranti alla rigidezza, e non si dà neppure conto della relazione tecnica di parte del prof. Trombetti prodotta nel procedimento;

• l’eliminazione alimenta il rischio di “piano debole” o “soft storey” come elemento di vulnerabilità sismica, consolidato nella scienza edile, che può dare luogo a collassi nel caso di eventi sismici (in sede di ATP si è dichiarato che 200 tonnellate corrispondono a 150 Kg per mq. di superficie in pianta dei solai);

• le verifiche compiute dal prof. Trombetti hanno evidenziato una riduzione della rigidezza per una percentuale variabile tra il 40 e l’80%, e gli spostamenti di interpiano senza tamponamenti sono 6,7 volte superiori a quelli della struttura che ne è dotata;

• la motivazione del Comune è tautologica, senza alcun approfondimento istruttorio teso alla verifica del calcolo operato.

2. Con ulteriore doglianza lamenta la violazione degli artt. 3, 6-ter e 19 della L. 241/90, il difetto di motivazione, l’inosservanza dell’art. 32 comma 3 del DPR 380/2001 e dell’art. 14-bis della L.r. 23/2004, essendo l’atto privo di motivazione sulle verifiche compiute, alla luce dei rilievi della parte ricorrente. Nello specifico, l’art. 14-bis evocato reputa variazione essenziale rispetto al titolo originario la difformità in violazione delle norme tecniche in materia antisismica, nonché qualsiasi intervento non previsto per un immobile vincolato, mentre le opere intraprese non sono state oggetto di pratica di sanatoria.

Le censure sono parzialmente fondate, nei limiti di seguito illustrati.

SUGLI EFFETTI DELLA DEMOLIZIONE DELLE TRAMEZZE CON SOSTITUZIONE CON PARETI IN CARTONGESSO

3. Secondo i calcoli esibiti dal progettista di Goito 18, verificati dal Comune, il bilancio dei carichi relativi all’intervento di rimozione dei divisori e alla realizzazione di massetti comporta un complessivo alleggerimento, con conseguente minore aggravio delle strutture, all’interno di un fabbricato realizzato negli anni 60 secondo moderni sistemi costruttivi.

3.1 In sede di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), nella perizia formata il 21/9/2020 dal CTU incaricato dal Tribunale di Bologna Ing. Claudio Contini (doc. 15 ricorrente, pagg. 21 e 22) viene specificato che “In riferimento al presunto aumento del carico complessivo gravante sul solaio esistente a seguito della realizzazione, per esigenze impiantistiche, di un massetto aggiuntivo rispetto a quello esistente, l’Ing. Bolelli ha eseguito delle apposite dimostrazioni analitiche che alla fine hanno portato a dimostrare che, paradossalmente c’è stato un decremento dei carichi permanenti portati considerando l’importante quantità di tramezzature demolite (vedi All. B – memoria Ing. Bolelli). Trattasi di un solaio in laterocemento di tipo rasato ed avente spessore pari a 28 cm ed interasse dei travetti pari a 50 cm. L’Ing. Bolelli interpreta il notevole spessore strutturale di questo solaio come una conferma del fatto che, in fase di progettazione, avrebbe dovuto sostenere carichi accidentali per l’uso ufficio, superiori a quelli previsti per l’uso abitativo, e pertanto il previsto cambio di destinazione d’uso ha giocato a favore in termini di sicurezza”. Ha concluso il consulente che “A tal proposito le dimostrazioni descrittive ed analitiche riportate dall’Ing. Bolelli mi sono apparse piuttosto convincenti e pertanto non ho ritenuto necessario effettuare ulteriori approfondimenti statici di quelli già espletati”.

3.2 La Direzione Regionale competente in materia sismica ha precisato che l’eventuale incremento di peso complessivo nell’impalcato derivante dalla rimozione/sostituzione di elementi non strutturali deve essere determinato considerando anche il peso dei tramezzi gravanti sullo stesso. Ai sensi del par. 3.1.3 NTC ex DM 17/1/2018: “Sono considerati carichi permanenti non strutturali i carichi presenti sulla costruzione durante il suo normale esercizio, quali quelli relativi a tamponature esterne, divisori interni, massetti, isolamenti, pavimenti e rivestimenti del piano di calpestio, intonaci, controsoffitti, impianti ed altro, ancorché in qualche caso sia necessario considerare situazioni transitorie in cui essi non siano presenti”: l’eventuale incremento di peso nell’impalcato derivante dalla demolizione/sostituzione di elementi non strutturali deve essere determinato considerando anche il peso dei tramezzi gravanti sullo stesso, ed è possibile il cumulo degli effetti derivanti dalla realizzazione di una pluralità di interventi privi singolarmente di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici ex DGR 2272/2016. Come osservato dal CTU “In applicazione a tale principio, si evince che, nel caso in esame, il rifacimento e la sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati è avvenuto senza aumento di peso complessivo: a seguito della sostituzione delle tramezzature risulta infatti una diminuzione del peso complessivo che grava sulle strutture portanti del solaio, con conseguente minor impegno statico per le strutture dello stesso”.

3.3 Può essere altresì utilmente valorizzata la consulenza tecnica affidata nel procedimento penale 929/2020 r.g.n.r., avviato su querela sporta dal ricorrente. Infatti i legali di quest’ultimo, del Comune e della Regione non si sono opposti all’utilizzo della suddetta produzione documentale ad horas della controinteressata.

Il CTU è stato incaricato, tra l’altro, di accertare “se il fabbricato … versi in condizioni di stabilità tali da lasciar presumere l’imminente crollo e se vi siano state violazioni urbanistiche, come segnalato dal querelante”.

3.3a L’Ing. Giorgio di Matteo, nella relazione 25/6/2021, ha specificato (par. 7.1) che “Si è in presenza di un immobile che non mostra alcun segno evidente di cedimenti strutturali, né sono apprezzabili fuori piombo, lesioni e/o espulsioni del conglomerato per schiacciamento; non sono stati riscontrati dissesti e/o fessurazioni dovuti a cedimenti delle fondazioni o a danneggiamenti strutturali. Le murature perimetrali si presentano sostanzialmente integre e in buono stato conservativo. La qualità costruttiva del fabbricato appare molto buona, come pure molto buoni appaiono lo stato di manutenzione e conservazione, sia degli elementi costruttivi strutturali, sia di quelli non strutturali”. Dopo aver ritenuto “che le fessurazioni rinvenute, per natura e limitata diffusione, non debbano destare preoccupazione” ha valutato che allo stato attuale “il fabbricato è in buone condizioni di stabilità” e “non vi sono condizioni o segnali tali da lasciar presumere un imminente crollo”.

3.3b Sulla diminuzione della rigidezza e resistenza strutturale del primo piano, ha sostenuto che le demolizioni hanno interessato tutte le tramezzature interne (ordinari laterizi forati, rivestite con intonaco da ambo i lati) dell’unità immobiliare destinata a ufficio occupante il primo piano del fabbricato, con esclusione di elementi strutturali, tamponature esterne verso le strade, tamponature esterne verso cortili e chiostrine, tamponature in adiacenza agli edifici limitrofi, tamponature dei corpi scala e dei nuclei degli ascensori. Dette tramezzature sono state ricostruite con la tecnica del cartongesso (pareti a struttura metallica e lastre di gesso rivestite). A suo parere non si registra “un significativo rischio di manifestazione del fenomeno del piano debole correlabile all’intervento edilizio della Goito 18, per una serie di circostanze”, in quanto occorrono elementi concomitanti:

- piano terreno con assenza o significativa riduzione delle tamponature esterne tra le maglie del telaio strutturale, con sproporzione con quanto realizzato ai livelli superiori;

- edifici in zone nelle quali il livello di sismicità è particolarmente elevato;

- tenore costruttivo economico.

3.3c Sottolinea che “L’intervento al primo piano non ha interessato né le strutture, né alcuno degli elementi non strutturali caratterizzati da una certa rilevanza di resistenza e rigidezza inseriti tra le maglie del telaio portante”. La circolare Ministero Lavori Pubblici 10/4/1997 allegato 2 focalizza l’attenzione sulle tamponature, mentre le tramezze (laterizi forati) sono componenti strutturali che suddividono gli ambienti interni, di molta minor resistenza; gli elementi rimossi dalla Goito 18 erano “tramezzature” interne in materiale con basse prestazioni in termini di resistenza (laterizi forati). Per di più, molte non erano collocate tra le maglie dei telai strutturali e non erano in grado di sviluppare una significativa interazione con i medesimi, mentre anche per quelle collocate nelle specchiature del telaio è irragionevole ipotizzare accorgimenti costruttivi in grado di garantire efficace collegamento e aderenza per garantire la trasmissione degli sforzi e l’inamovibilità. Osserva che l’eventuale vulnerabilità per il piano debole sarebbe al piano terra (che ha aperture molto più ampie, portici, assenza di tamponamenti verso i cortili centrali e del corpo scale centrale) e non al primo. Inoltre, molti eventi di collasso per piano debole sono avvenuti in zone a sismicità più elevata della città di Bologna e un indice al riguardo è la caratteristica costruttiva più vulnerabile ossia il portico, tipologia costruttiva che caratterizza diffusamente l’architettura tradizionale bolognese: non si sarebbe sviluppata nel tempo né sarebbe stata riconfermata se, nel comprensorio, fosse emersa qualche criticità. A suo avviso, il fabbricato denota qualità costruttiva elevata in coerenza con l’alto valore edilizio in collocazione centralissima (stato di consistenza, conservazioni e manutenzione molto buoni riscontrati nel sopralluogo). Come già argomentato, ribadisce di non ritenere “… che la rimozione delle sole tramezzature interne del piano primo, rimpiazzate con divisori in cartongesso, possa determinare un forte squilibrio nella distribuzione degli elementi non strutturali in altezza, nei confronti dei livelli adiacenti …”. Le tramezzature interne rimosse, per consistenza e collocazione, integrano un insieme di elementi non strutturali esiguo rispetto alla cospicua rilevanza della struttura e degli altri elementi non strutturali (tamponature) che restano inalterati al primo piano. Dette tramezzature erano costituite da ordinari laterizi forati intonacati senza accorgimenti che le collegassero alle strutture se non essere semplicemente addossate alle stesse. Pertanto “.. non si ritiene che le tramezzature fossero in grado di interagire con la struttura aumentandone capacità e rigidezza, talchè la loro rimozione possa aver determinato una consistente riduzione delle prestazioni della struttura”. Assume anche che, per quanto detto e mostrato, “voler introdurre il contributo delle tramezzature interne nella valutazione della rigidezza e della risposta sismica dell’edificio appare un’impropria forzatura tecnica, …”. Dopo aver fatto riferimento alle osservazioni del CTU di parte, riafferma che “… non ricorrano i presupposti tecnici per inferire una collaborazione tra l’intero complesso delle tramezzature interne e le strutture del fabbricato in questione, tale da poterne modificare in modo significativo la risposta sismica”.

3.3d Puntualizza poi che il parere regionale integrato è coerente con quanto disposto dalla normativa nazionale, in particolare dalle Norme Tecniche per le Costruzioni punto 3.1.3 (ma anche con la logica tecnica), nel riferimento a interventi plurimi e al cumulo dei loro effetti. Avverte che tra le riduzioni di carico possibili, quella derivante da una scelta di tramezzature più leggere potrebbe essere riguardata come la più auspicabile, dal momento che riduce carichi più o meno uniformemente distribuiti rispetto a quelli, ad esempio, di un massetto, e caratterizzati da un baricentro posto più in alto: non vi è dunque ragione per non prendere atto del chiarimento della Regione Emilia Romagna.

3.4 In definitiva, alla luce delle argomentate delucidazioni tecniche racchiuse nei due elaborati peritali deve essere rigettato il profilo di gravame relativo sia agli effetti della demolizione delle tramezze, sostituite da pareti in cartongesso (profilo della rigidezza), sia al corretto apprezzamento del cumulo degli effetti derivanti da tutti i carichi nel punto considerato (avallato dal secondo parere reso dalla Regione).

SUI VIZI PROCEDIMENTALI CORRELATI ALLA REALIZZAZIONE DEL MASSETTO

4. Il profilo è fondato e merita accoglimento, e il Collegio ritiene di rimeditare le statuizioni emesse nella sommarietà della fase cautelare.

4.1 La relazione tecnica allegata alla SCIA 2018 (doc. 3 Comune, pag. 5) ha in effetti rappresentato la realizzazione dei massetti, nel modo seguente: “Verranno demoliti i massetti esistenti per la realizzazione dei nuovi atti a contenere tutta la rete dei nuovi impianti e ad assicurare un’idonea superficie per la posa della nuova pavimentazione …Nelle unità immobiliari C5, C6, C7 si prevede un ispessimento ulteriore di ca. 17 centimetri del massetto il cui peso sarà comunque equivalente a quello del massetto demolito…”. La relazione di asseverazione allegata (MOD. A.1/D.1) enuclea tra le opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI) quelle ricadenti ai punti B44a, B44b e c – afferenti alla demolizione e nuova realizzazione di elementi divisori interni – contrassegnate dal codice L1 (doc. 3-bis controinteressata). Analoga dichiarazione è resa nell’asseverazione correlata alla SCIA in variante del 2019 (doc. 5 ricorrente).

4.2 Nella richiesta di chiarimenti inoltrata al Comune di Bologna l’11/12/2019 dal CTU incaricato nel ricorso per ATP in sede civile, l’Ing. Contini afferma che, “in occasione del sopralluogo è stato possibile riscontrare come siano stati realizzati interventi non dichiarati nelle asseverazioni” di cui alla DGR n. 2272/2016: si tratta di “nuovi massetti e nuove pavimentazioni sovrapposte a quelle esistenti con incrementi di peso complessivo” che non devono essere superiori al 5% dello stato preesistente (e richiedono documentazione di tipo “L2”, ossia asseverazione, relazione tecnica esplicativa ed elaborato grafico). Il Comune di Bologna ha riscontrato il sollecito con nota 5/2/2020, nella quale ha confermato la correttezza della classificazione prevista al punto 3 allegato 1 della DGR suddetta per il livello “L2”.

4.3 E’ dunque acclarato che si discorre di un intervento IPRIPI di cui alla DGR 2272/2016 allegato 1 punto B.3.3. lett. D) “Rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, con eventuale incremento di peso complessivo > 5% dello stato attuale purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale. (L2)”. Ebbene, la relativa pertinente documentazione non risulta allegata né alla SCIA 2018 né alla variante 2019, mentre dalla citata nota del CTU Ing. Contini si evince che erano già realizzati, almeno in parte, nel dicembre 2019. Invero i massetti erano contemplati nella relazione allegata alla SCIA 2018 evidenziando un intervento di sostituzione (demolizione e rifacimento), mentre in fase attuativa si è proceduto ad aggiungere un nuovo pacchetto.

4.4 Per gli interventi della tipologia descritta (realizzazione di nuovi massetti e nuove pavimentazioni sovrapposte a quelle esistenti) di tipo “L2” la normativa per tempo vigente impone di presentare la dichiarazione di asseverazione, un elaborato grafico e una relazione tecnica esplicativa, che non sono state inizialmente depositate dalla Società Goito s.r.l. in allegato al titolo edilizio.

4.5 Il 5/2/2020 (doc. 5, 5-bis e 5-ter controinteressata) è stata prodotta un’integrazione alla SCIA in variante.

Nell’asseverazione (modello A.1/D.1) viene barrata la casella corrispondente agli IPRIPI identificati al codice “L1”, perché ricadenti ai punti B44a, B44b, c, e dunque non vi sono variazioni rispetto ai modelli già rassegnati in accompagnamento alle SCIA 2018 e 2019 (variante). La relazione, peraltro, descrive interventi identificati ai punti B.3.3.d, B.4.4.a, B.4.4.b, B.4.4.c., e rappresenta l’effetto della realizzazione contemporanea che ha garantito il rispetto dei requisiti stabiliti all’allegato n. 1, preannunciando l’invio dell’elaborato grafico IPRIPI “con tutte le indicazioni degli interventi effettuati in itinere” e in particolare dei massetti posati in aggiunta agli esistenti per sopravvenute esigenze di passaggi impiantistici. Si afferma poi che “Dall’analisi dei carichi effettuata al momento della scelta di incrementare lo spessore del “permanente” non si è generato un aumento di carico ma addirittura un decremento, considerando l’importante quantità di tramezzature demolite”.

4.6 Il 6/3/2020 il Comune ha informato la controinteressata dell’esito del controllo sulla pratica edilizia e sugli aspetti strutturali (doc. 12 ricorrente), e ha lamentato l’incompletezza dell’asseverazione (omessa indicazione delle opere di cui al punto B.3.3.d e rispetto della normativa tecnica) e della necessità di un’analisi dei carichi dettagliata. In pari data, Goito 18 ha trasmesso la documentazione esaustiva con le pertinenti integrazioni.

4.7 Il Collegio condivide la rimostranza del dott. Liccardo nella parte in cui asserisce che la relazione completa è stata depositata quando i lavori era terminati da oltre un mese, ed è inidonea a sanare in via retroattiva l’oggettiva inosservanza della normativa edilizia e sismico-strutturale, per lavori effettuati in assenza dell’asseverazione del professionista.

5. Gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità (IPRIPI), riconducibili unicamente ai casi contenuti negli elenchi A e B di cui all’Allegato 1 della DGR 2272/2016, sono sottoposti a un procedimento semplificato e sottratti al raggio di operatività del Titolo IV della L.r. 19/2008, e in particolare agli obblighi di autorizzazione sismica e di deposito di cui agli artt. 11 e 13. Infatti, l’art. 9 comma 3 dispone testualmente che “Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Titolo gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Tale dichiarazione è contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, ai sensi degli articoli 10 e 13 della legge regionale n. 31 del 2002. All'asseverazione devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza ai fini sismici”. L’art. 11, al comma 2, statuisce che “Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità …i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche” (lett. b).

5.1 La DGR 2272/2016 sugli IPRIPI, all’allegato 1, stabilisce anzitutto che per tali tipi di intervento “rimane fermo l’obbligo di acquisire il titolo abilitativo all’intervento edilizio, secondo la normativa (nazionale e regionale) vigente. Pertanto, la documentazione richiesta per gli interventi contrassegnati dai codici (L1) ed (L2) … fa parte integrante degli elaborati progettuali che devono essere predisposti dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze per la richiesta o la presentazione dei medesimi titoli edilizi” (par. 1.2).

Il successivo par. 1.3 enuncia il dovere di osservare, anche per gli interventi IPRIPI, le norme tecniche per le costruzioni (N.T.C.) e ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente e adottata, con necessità di asseverazione espressa del progettista abilitato. Il par. 3, inoltre, enuclea gli elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza degli IPRIPI, e per gli interventi contrassegnati dal codice “L2” occorre predisporre una dichiarazione del progettista, la relazione tecnica esplicativa che dimostri analiticamente il rispetto dei limiti di carico prescritti e l’elaborato grafico. Conclude rilevando che “Per gli interventi contrassegnati dai codici (L1) e (L2), la suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CIL), ovvero, nel caso di attività edilizia libera, conservata dal Committente (L.R. n. 15 del 2013)”.

5.2 La controinteressata e l’amministrazione hanno obiettato che:

- solo con la dichiarazione di efficacia del Comune in data 6/2/2020 è stata posta in esecuzione la SCIA 49586/2019;

- il 5/2/2020 è stata consegnata un’integrazione alla SCIA in variante, del tutto legittima in corso d’opera, che comprendeva l’esatta modalità di realizzazione dei massetti, dovuta alla presa conoscenza dello stato dei luoghi solo durante i lavori (peraltro, come già addotto, con l’effetto del decremento dei pesi);

- il par. 2 “Disposizioni” della DGR 2272/2016 (pag. 12) dispone che “la realizzazione delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale (VNS) non richiede il deposito preventivo della documentazione progettuale nelle zone 3 e 4 (bassa sismicità) o l’autorizzazione sismica preventiva nella zona 2 (media sismicità), in quanto non introducono modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati, con il progetto originario”;

- alla luce del parere della Regione Emilia-Romagna del 25/6/2020 in base al quale il peso complessivo è da determinarsi considerando anche il carico dei tramezzi, l’intervento poteva essere inquadrato al punto B3.3.b, “Rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, senza aumento di peso. (L0)” in quanto non produceva alcun aumento di peso, per cui gli allegati all’asseverazione potevano ritenersi già completi.

Detto ordine di idee non merita di essere condiviso.

5.3 A chiusura del paragrafo 1 (sempre a pag. 12) la DGR 2272/2016 chiarisce che “Si deve, pertanto, ritenere che le varianti non sostanziali possono essere realizzate nel corso dei lavori, senza il preventivo rilascio dell’autorizzazione sismica o del deposito del progetto e senza la preventiva presentazione del titolo abilitativo edilizio e che sia sufficiente, prima della materiale esecuzione degli stessi, provvedere alla progettazione della variante nell’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni, e predisporre gli elaborati di cui al paragrafo 3 del presente Allegato. Le varianti non sostanziali verranno quindi descritte dalla SCIA, da presentarsi prima o contestualmente all’ultimazione lavori ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 19 del 2008, congiuntamente agli elaborati di cui al paragrafo 3 del presente Allegato, i quali andranno ad integrare l’originario progetto esecutivo riguardante le strutture”. E’ dunque prescritto che gli elaborati siano formati in corso d’opera ma prima dell’esecuzione dei lavori in variante. Nel caso di specie il CTU incaricato nel ricorso per ATP in sede civile ha accertato, già ad inizio dicembre 2019, che i nuovi massetti sovrapposti erano in fase di attuazione, e dunque ben prima del deposito della documentazione pertinente (marzo 2020, dopo la fine lavori). A questo riguardo, va soggiunto che la classificazione “L2”, la relazione tecnica esplicativa e l’elaborato grafico risultano prodotti soltanto il 6/3/2020.

5.4 L’efficacia della SCIA in variante del 2019 era di tipo differito, ma la condizione era rappresentata dal differente requisito del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo architettonico, resa nota il 6/2/2020.

5.5 Il dato sostanzialistico messo in luce dal Comune è utile per escludere effetti negativi sotto il profilo sismico strutturale, come hanno attestato le due perizie redatte nel procedimento civile e penale, già valorizzate per affrontare la censura precedente. Tuttavia, il fatto che il risultato finale assicuri una riduzione del peso complessivo – grazie ai tramezzi più leggeri – non può sovvertire la linearità dell’iter del procedimento e delle operazioni poste in essere: è alla luce della documentazione “L2” e dell’asseverazione prevista al par. B.3.3.d che doveva essere vagliato l’eventuale incremento di peso complessivo, tenuto conto dell’intervento effettivamente compiuto (aggiunta dei massetti) in una visione complessiva delle opere (sostituzione delle tramezze con elementi meno pesanti). Non è possibile invocare l’effetto determinatosi ex post per regolarizzare un iter condotto in violazione delle norme dettate in materia sismica.

5.6 E’ in buona sostanza inaccettabile quanto l’amministrazione sostiene nella nota 6/2/2020 per cui “la sola carenza documentale atta a dimostrare tale appartenenza non costituisce di per sé violazione della normativa sismica, così come l‘errata ed omessa indicazione di un punto dell’elenco in parola: ai fini della regolarizzazione dei titoli edilizi dovrà pertanto essere presentata la documentazione completa e conforme agli atti di indirizzo …”. La stessa normativa ammette un “salvataggio in corsa” nell’ipotesi in cui la documentazione (completa) venga trasmessa prima dell’esecuzione delle opere, circostanza non verificatasi nel caso in esame.

5.7 Vanno in definitiva condivise le riflessioni rese dal CTU nel procedimento penale, sulla realizzazione di opere in parziale difformità alla SCIA, che prevedeva i massetti ma in modo differente. Il privato avrebbe dovuto attivare il procedimento di sanatoria secondo le pertinenti norme in materia edilizia e sismica.

6. In conclusione, il gravame è fondato nei limiti di cui in motivazione, con annullamento della nota comunale impugnata. L’accertamento giurisdizionale determina l’obbligo per l’autorità amministrativa di adottare i provvedimenti conseguenti in materia di vigilanza e repressione degli illeciti, salve le iniziative spettanti al privato per ottenere la regolarizzazione. Non vi è spazio per una tutela risarcitoria, in totale assenza di prova del pregiudizio patito.

7. Le spese di giudizio possono essere compensate, per la soccombenza reciproca e la specificità e complessità della questione controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento comunale del 2/7/2020.

Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

Jessica Bonetto, Primo Referendario