Il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia. Prime annotazioni all’art. 5 dedicato alle “Costruzioni private”

di MASSIMO GRISANTI

 

 

 

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del 13 maggio 2011 è stato pubblicato il c.d. Decreto Legge sullo Sviluppo, entrato in vigore il successivo giorno 14 maggio.

Le presenti prime annotazioni, scritte a braccio, si riferiscono alle disposizioni contenute nell’articolo 5 riferite alle costruzioni private.

Innanzi tutto non può non colpire l’evidente confusione che compie il legislatore nel conferire agli istituti di semplificazione del procedimento amministrativo, quali il “silenzio assenso” e la “s.c.i.a.” finalità di liberalizzazione.

La liberalizzazione è tale quando un’attività non abbisogna di alcun titolo per l’esercizio, configurandosi, quindi, un diritto soggettivo mediato dal complesso della disciplina in materia.

In secondo luogo lascia attoniti la dichiarata applicazione, da ora in avanti, del “silenzio assenso” al permesso di costruire: invero, con la qualificazione di tale misura di semplificazione procedimentale come “livello essenziale delle prestazioni” – assicurato per mezzo dell’art. 10 della Legge n. 69/2009 – aveva già elevato il “silenzio assenso” a misura di generale applicazione, vista al competenza esclusiva dello Stato in materia di l.e.p. e per cui le Regioni non potevano restringerne il campo applicativo.

Per quanto riguarda la s.c.i.a. in edilizia, la norma di interpretazione autentica sgombera il campo da tutti i potenziali equivoci, con l’effetto di obbligare la Corte Costituzionale a respingere in parte il ricorso di talune regioni, la cui discussione era messa in programma nel calendario dei lavori della Consulta per il mese di giugno p.v.

Riguardo alla possibilità per il titolare del permesso di costruire di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione in attuazione di atti equivalenti agli strumenti urbanistici attuativi non si può fare a meno di rilevare l’istituzione ex abrupto della categoria degli “atti equivalenti”, senza che ne vengano fissate le caratteristiche minimali, anche di trasparenza, di partecipazione e pubblicità: riguardo, invece, la competenza alla loro adozione ed approvazione il Decreto la attribuisce alla Giunta comunale.

Quest’ultima ritengo non possa essere reputata una novella normativa, in quanto – conforme taluna giurisprudenza amministrativa anche del Supremo Consesso – il T.U.E.L. già attribuiva al Consiglio comunale la sola competenza per quanto riguarda gli atti fondamentali in materia urbanistica, residuandone – per legge – alla Giunta gli atti applicativi.

Riguardo alla fissazione di misure di tolleranza per la conformità al permesso di costruire, senza scattare nella difformità parziale, non si può fare a meno di rilevare che non viene fatto altro che riprendere, ampliandolo, il contenuto dell’abrogato art. 41-ter della Legge n. 1150/1942.

Fermo restando che considerata la specialità della disciplina in materia di paesaggio la novella normativa non è applicabile in caso di intervento realizzato sui beni paesaggistici.

Le modifiche inerenti l’art. 19 della Legge n. 241/1990, in relazione al giudicato della Corte Costituzionale con la sentenza n. 182/2006, hanno l’effetto di obbligare ad ottenere la preventiva autorizzazione sismica in tutte le zone sismiche, con ciò abrogando implicitamente la disposizione dell’art. 94, primo comma, che nelle zone a bassa sismicità apparentemente consentiva – nuovamente, all’indomani della riformulazione dell’intero art. 19 in occasione dell’introduzione della s.c.i.a. - di iniziare i lavori senza avere ancora ottenuto l’autorizzazione.

Le modifiche alla normativa acustica obbligheranno i liberi professionisti all’assunzione di maggiore responsabilità, sia in fase di progettazione, sia in fase di direzione lavori: così come obbligheranno i tecnici che opereranno il collaudo finale per l’attestazione di agibilità ad eseguire apposite prove per poter asseverare l’abitabilità degli immobili. Sempre più la certificazione di agibilità del dirigente comunale sarà basata su asseverazioni del professionista, con ciò configurandosi il falso ideologico mediato in caso di dichiarazioni mendaci e conseguente annullamento ex ante del titolo senza alcuna necessità di comparazione con l’interesse pubblico (che è insito nei valori di cui ne è stata falsamente attestata l’esistenza): il tutto con inevitabili riflessi anche sulla circolazione dei beni e sulla validità dei contratti d trasferimento.

Delicata è la previsione dell’ampliamento della casistica per il rilascio del permesso di costruire in deroga.

Trattandosi di istituto di carattere eccezionale, e quindi di stretta interpretazione, non potendo surrettiziamente operarsi una variante urbanistica al di fuori dei procedimenti delineati dal legislatore è evidente che il mutamento di destinazione d’uso contemplato nella novella normativa dovrà riguardare esclusivamente i casi in cui lo strumento urbanistico disciplini gli insediamenti per “categorie urbanistiche”, senza alcuna specifica enucleazione di destinazioni d’uso ammesse: in tal modo viene garantita anche la coerenza con il livello minimale di standard prescritto dal D.M. 1444/68.

Infine, riguardo alla VAS il Decreto ne vieta la duplicazione solo quanto lo strumento urbanistico generale già contiene tutti gli elementi essenziali dei piani particolareggiati richiesti dall’art. 13 della Legge n. 1150/1942. E’ una cosa ovvia, ma forse non per tutti.