La statica e la sicurezza delle costruzioni quali presupposti di esistenza dei titoli abilitativi per l’attività edilizia
(primo commento alla sentenza n. 3505 del 08/06/2011 del Consiglio di Stato)

di MASSIMO GRISANTI

 

 

 

La quarta Sezione del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 15/3/2011, ha pronunciato la sentenza n. 3505, depositata presso la cancelleria il dì 08/06/2011.

Una sentenza che è destinata ad attirare l’attenzione di studiosi della materia edilizia ed a modificare l’approccio dei tecnici istruttori comunali ai progetti presentati.

 

Il testo della sentenza, per quanto qui analizzato, viene riportato in appendice.

 

Il Consiglio di Stato si è occupato di un caso in Comune di Termoli, comune classificato a bassa sismicità, dove in un edificio condominiale pluriplano sono stati autorizzati, al piano terreno, alcuni interventi interessanti le strutture portanti verticali senza acquisire il consenso dei condomini e senza effettuare, da parte dell’Ufficio tecnico comunale, alcun accertamento in merito al pregiudizio arrecabile alla staticità e sicurezza dell’edificio.

 

Prima di arrivare alla discussione nel merito, il Supremo Consesso, con propria ordinanza n. 1108/2010 aveva disposto la sospensione dell’efficacia della sentenza di rigetto del TAR Molise per il motivo che “… non sembra che possano escludersi elementi di rischio per la staticità dell’immobile in ragione degli interventi costruttivi realizzati anche in epoca pregressa”.

 

Nel merito, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dei condomini ed ha sancito alcuni punti salienti:

1)    È obbligo del Comune valutare, in sede di istruttoria preliminare alle decisioni da assumere in ordine alla richiesta di permesso di costruire, i profili di staticità e di sicurezza delle costruzioni.

2)    Tali obblighi, appartenendo alle attribuzioni istituzionali dell’Ente Pubblico, sono:

  1. tipici;
  2. non delegabili;
  3. ineludibili, anche qualora vi fosse accordo tra le parti coinvolte;
  4. non condizionati dalle valutazioni delle parti;
  5. da attivarsi d’ufficio senza alcun impulso delle parti;
  6. caratterizzati da una propria valutazione, nel concreto, del progetto;
  7. essenziali per la completezza ed esaustività dell’istruttoria;
  8. indefettibilmente preliminari alla decisione finale e quindi non sanabili ai sensi dell’art. 21-octies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

 

Le suddette caratteristiche dei controlli in materia di staticità e sicurezza degli edifici richiamano l’attenzione anche su di un’altra attività del Comune ossia il rilascio del certificato di agibilità ex artt. 24 e 25 del D.P.R. n° 380/2001.

E’ del tutto evidente che se la valutazione sulla sicurezza degli edifici è un atto tipico della P.A. non può formarsi alcun silenzio assenso sulle richieste del certificato di agibilità, tantomeno sulle attestazioni redatte da professionisti abilitati (come ad esempio in Toscana, come prevede l’art. 86 della L.R. n° 1/2005).

In ogni caso, a parere di chi scrive, il silenzio assenso sull’istanza di agibilità è stato implicitamente abrogato dalla Legge n° 69/2009 a seguito dell’elevazione a “livelli essenziali delle prestazioni” delle discipline di cui agli artt. 19 e 20 della Legge n.° 241/1990 e ss.mm.ii., le quali non consentono forme semplificate dei procedimenti in materia di pubblica incolumità, sicurezza e salute.

 

Inoltre, tali caratteristiche fanno soffermare l’attenzione sul tipo di titolo abilitativo necessario per l’esecuzione di opere, anche se interne, che interessano la statica e la sicurezza degli edifici.

In aderenza a quanto stabilito dal Supremo Consesso il titolo non può che essere il permesso di costruire, in quanto è l’unico atto abilitativo che promana dalla P.A. ed è caratterizzato da una volontà espressa e adeguatamente motivata.

Si ricorda come tutti gli atti devono essere motivati e che la motivazione, in quanto prevista dal legislatore a garanzia del buon andamento della P.A., è posta non solo a tutela degli interessati o dei controinteressati, ma anche dell’intera collettività.

Invero, la D.I.A. o la S.C.I.A. che sia, in quanto trattasi di dichiarazione di parte di mero accertamento dei presupposti legittimanti e non esprimente valutazioni (nemmeno tecnico discrezionali), non è idonea ex lege a superare i rilievi contenuti nella sentenza del Consiglio di Stato.

Ecco, quindi, che possono essere eseguiti con D.I.A. (o S.C.I.A.) solamente interventi non interessanti le strutture portanti nonché non alteranti i carichi permanenti e/o accidentali che gravano sulle strutture e che possono, anche in via potenziale, influire sul comportamento statico dell’edificio.

 

Il Consiglio di Stato ha altresì statuito che eventuali patti tra condomini che influiscono sulla staticità e sulla sicurezza dell’edificio sono validi solamente se ricevono la positiva valutazione della P.A.

In tal caso l’attività di quest’ultima viene, evidentemente, a costituire condizione integrativa dell’efficacia sia dei patti che delle richieste di permesso di costruire, dando luogo alla formazione, in capo al Dirigente comunale, del concreto potere da esercitare nel rilascio del titolo abilitativo espresso.

Tuttavia, occorre comunque e sempre il consenso dell’unanimità dei condomini anche in caso di positiva valutazione da parte dell’Ente Pubblico, in quanto ai sensi dell’art. 1102 del codice civile “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.”.

Invero, l’utilizzazione della cosa comune da parte di un comunista può risolversi in danno futuro per gli altri partecipanti alla comunione: di conseguenza, a mio parere, se ne ricava il principio che per qualsiasi modificazione delle strutture portanti occorre l’unanimità dei consensi.

A maggior ragione da quando, a partire dal 1° luglio 2009, con le nuove norme tecniche per le costruzioni occorre un’analisi complessiva dell’intero edificio anche prima di poter progettare interventi localizzati, che, comunque, non possono che essere esclusivamente di “miglioramento” o di “adeguamento” alla normativa tecnica.

 

Un’ultima annotazione.

Se si considera che l’art. 103 del D.P.R. n° 380/2001, rubricato “Vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche” – esprimente il principio fondamentale di vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità e della sicurezza delle costruzioni, principio non comprimibile dalle Regioni nell’esercizio della potestà legislativa – dispone che “gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali” devono “altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme” si ricavano i seguenti principi:

-         l’istruttoria comunale sui progetti deve essere completa ed esaustiva, diversamente condividendo – il responsabile del procedimento – tutti i rischi e gli eventuali danni derivanti dalla violazione delle norme d’azione;

-         il Dirigente comunale non può rilasciare il permesso di costruire in assenza delle espresse e preventive valutazioni tecniche (ex art. 17 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);

-         in caso di silenzio inadempimento sull’istanza di permesso di costruire il privato può invocare l’intervento sostitutivo regionale.

 

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Scritto il 11/06/2011

 

 

 

Appendice

 

 

N. 03505/2011REG.PROV.COLL.

N. 01223/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso in appello n. 1223 del 2010, proposto da Maria Pia De Palma, Rosa Anna De Palma, Caterina De Angelis, Nicola Di Pardo e Giovanna Di Giandomenico, rappresentati e difesi dagli avv.ti Margherita Zezza e Giuseppe Ruta, ed elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Roma, piazza della Libertà n. 19, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

contro

Comune di Termoli, in persona del commissario straordinario legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense n. 104, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

nei confronti di

Carmela D’Erminio, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Sbrocca, ed elettivamente domiciliata, unitamente al difensore, presso l’avv. Vincenza Casale in Roma, piazza del Paradiso n. 55, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

Bollicine s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Sbrocca, ed elettivamente domiciliata, unitamente al difensore, presso l’avv. Vincenza Casale in Roma, piazza del Paradiso n. 55, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise, sezione prima, n. 709 del 25 novembre 2009;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Termoli, di Carmela D'Erminio e di Bollicine S.a.s.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2011 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Ruta, Aurelio Vito Pappalepore e Angelo Sbrocca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 1223 del 2010, Maria Pia De Palma, Rosa Anna De Palma, Caterina De Angelis, Nicola Di Pardo e Giovanna Di Giandomenico propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise, sezione prima, n. 709 del 25 novembre 2009 con la quale è stato in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto il ricorso proposto contro il Comune di Termoli e contro le parti controinteressate per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, del permesso di costruire n. 148, rilasciato dal Comune di Termoli in data 9 novembre 2007, per ristrutturazione e cambio di destinazione da abitazione a locale commerciale per pubblico esercizio nonché di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti ivi inclusa la relazione istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento; delle licenze di esercizio rilasciate dal Comune di Termoli all'intimato o ad altri soggetti; e per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 29.4.08, del permesso di costruire n. 18 rilasciato in data 11.03.2008 dal Comune di Termoli in favore della sig.ra D'Erminio Carmela per la variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 148 del 09.11.2007 per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile sito in Termoli alla Via dei Bastioni n. 13; dell'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande n. 620 del 13.03.2008 rilasciata in favore della società Bollicine s.a.s.; del permesso di costruire n. 148, rilasciato dal Comune di Termoli in data 9 novembre 2007, per ristrutturazione e cambio di destinazione da abitazione e locale commerciale per pubblico esercizio e del parere rilasciato dal responsabile del procedimento.

Nel processo dinanzi al giudice di prime cure, le parti ricorrenti avevano chiesto l’annullamento, previa sospensione, del permesso di costruire n. 148 rilasciato dal Comune di Termoli in data 9 novembre 2007 in favore della signora Carmela D’Erminio per la ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso da abitazione a locale commerciale per pubblico esercizio di un immobile sito nel Borgo Vecchio in via Bastioni, 13 a Termoli posto al primo piano (e rialzato a seconda del lato di affaccio) di uno stabile condominiale in cui la signora De Angelis è proprietaria di due appartamenti a differenza degli altri ricorrenti che sono invece proprietari e/o residenti negli edifici attigui alle due strade su cui l’immobile in questione ha accesso e cioè via dei Bastioni e via Montecastello.

Gli esponenti hanno affidato il ricorso ai seguenti motivi di censura:

1. Violazione ed errata applicazione degli artt. 11 e 20 del D.P.R. 380/2001.

Violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990.

Difetto di motivazione e di istruttoria. Difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per illogicità. Manifesta erronea rappresentazione degli elementi di fatto.

Lamentano che il cambio di destinazione d’uso del primo piano dello stabile condominiale inciderebbe direttamente sulla parte di proprietà comune dell’immobile nonché sulla proprietà esclusiva delle unità di cui la De Angelis è proprietaria in quanto gli avventori, per accedere al locale, dovrebbero transitare per l’accesso condominiale. Ne discende che in mancanza del consenso dei condomini il Comune di Termoli non avrebbe potuto rilasciare il titolo edilizio in favore della D’Erminio in quanto sfornita di titolo idoneo richiesto per l’intervento su parti anche comuni.

2. Violazione ed errata applicazione del piano di recupero del Borgo Vecchio di cui alla delibera di G.M. n. 208 del 10.3.1990 i cui termini di scadenza sono stati prorogati per ulteriori dieci anni con delibera di G.M. n. 154 del 9.6.1999. Violazione ed errata applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 sempre sotto il profilo del difetto di motivazione e della carenza di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento. Incompetenza. Violazione della variante al P.R.G. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28.4.1975 per omessa acquisizione del nulla osta della Soprintendenza Archeologica.

Lamentano che ai sensi dell’art. 11 del piano particolareggiato di recupero del borgo l’istanza di rilascio del permesso di costruire avrebbe dovuto essere istruita dall’ufficio di gestione del piano e valutata da apposita commissione edilizia. Mancherebbe inoltre il nulla osta della Soprintendenza pur trattandosi di beni vincolati ex art. 13 della variane al piano regolatore generale.

3. Violazione e falsa applicazione della variante al P.R.G. approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Termoli del 28.4.1975. Violazione e falsa applicazione del piano particolareggiato di recupero del Borgo Vecchio di cui alla delibera G.M. n. 208 del 10.3.1990. Carenza ed illogica motivazione del provvedimento impugnato.

Assumono che il PRG vincolerebbe le costruzioni del borgo vecchio ad una destinazione d’uso unicamente residenziale sicché il cambio di destinazione da abitazione a locale commerciale per pubblico esercizio dovrebbe ritenersi illegittima.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Termoli e la signora D’Erminio Carmela per contestare la fondatezza dei motivi di doglianza ex adverso fatti valere e prim’ancora la loro irricevibilità, concludendo per la reiezione del ricorso nel merito.

Con atto di motivi aggiunti notificato il 24 aprile 2008 i ricorrenti hanno altresì impugnato il permesso di costruire n. 18 rilasciato in data 11.03.2008 dal Comune di Termoli in favore della sig.ra D'Erminio Carmela per una variante in corso d'opera al permesso di costruire n. 148 del 09.11.2007; l'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande n. 620 del 13.03.2008 rilasciata in favore della società Bollicine s.a.s.; nuovamente il permesso di costruire n. 148, rilasciato dal Comune di Termoli in data 9 novembre 2007, deducendone l’illegittimità per i seguenti ulteriori motivi di censura:

4. Violazione ed errata applicazione degli artt. 11 e 20 del D.P.R. 380/2001. Violazione ed errata applicazione dell’art. 3 e 7 della legge 241 del 1990. Difetto di motivazione e di istruttoria. Difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per illogicità. Manifesta erronea rappresentazione degli elementi di fatto.

Lamentano che il Comune nell’assentire l’intervento sarebbe incorso in una palese illegittimità consentendo alla controinteressata di porre in essere interventi strutturali sull’immobile (apertura di ben quattro varchi nelle murature portanti per collegare i diversi ambienti dell’appartamento) senza considerare che, stante la natura dell’intervento proposto, implicante rilevanti trasformazioni delle strutture portanti dell’immobile, sarebbe stato necessario acquisire il preventivo assenso dei restanti condomini viceversa tenuti all’oscuro dell’intervento.

5. Violazione ed errata applicazione dell’art. 93 del DPR 380/01 nonché della legge regionale 13/04 e ss.mm.ii e della OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003. Violazione ed errata applicazione della delibera di G.R. n. 766/06. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Carenza totale di istruttoria.

Lamentano che la signora D’Erminio avrebbe omesso la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche e non avrebbe fatto eseguire le prescritte verifiche di sicurezza sismica.

6. Violazione ed errata applicazione dell’art. 41 sexies della legge n. 1150/42 e dell’art. 5, n. 2 del D.M. 1444/68. Eccesso di potere per carenza di istruttoria.

Trattandosi di un nuovo insediamento di carattere commerciale avrebbe dovuto essere rispettato lo standard relativo alla aree da destinare a parcheggio.

7. Violazione degli artt. 24 e 25 del DPR 380 del 2001. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Illogicità manifesta. Sviamento.

Il locale oggetto del permesso di costruire sarebbe stato aperto in data 15.3.2008 prima del rilascio della prescritta agibilità. La stessa autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande sarebbe stata rilasciata prima della acquisizione del certificato di agibilità.

I ricorrenti hanno infine riproposto i motivi già articolati sub n. 2 e 3 del ricorso introduttivo.

Anche i motivi aggiunti sono stati contrastati dal Comune di Termoli e dalla controinteressata che ne hanno chiesto il rigetto.

Disposta una verificazione e, successivamente, una CTU, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le doglianze, dichiarando improcedibile il ricorso introduttivo e respingendo il ricorso per motivi aggiunti, evidenziando la correttezza del comportamento dell’amministrazione.

Contestando le statuizioni del primo giudice, le parti appellanti evidenziano l’erroneità della ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal T.A.R..

Nel giudizio di appello, si sono costituiti il Comune di Termoli, dispiegando appello incidentale improprio in relazione alla disciplina delle spese, Carmela D’Erminio, Bollicine s.a.s., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 9 marzo 2010, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n.1108/2010.

Alla pubblica udienza del 15 marzo 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

2. – (omissis)

3. - Venendo al merito del ricorso, la Sezione ritiene di dare valutazione prioritaria al primo ed al secondo motivo di appello, che contengono doglianze in relazione al rilascio dei provvedimenti abilitativi ed alla circostanza che in tal modo si sarebbero autorizzati interventi idonei ad incidere sulla stabilità e sulla sicurezza del fabbricato, tra l’altro senza conseguire alcun consenso da parte degli altri condomini.

In dettaglio, le doglianze si rivolgono alla considerazione svolta dal giudice di prime cure, che si è esclusivamente soffermato sugli aspetti civilistici della vicenda, sottolineando in sentenza come non sussistessero ulteriori oneri motivazionali da parte dell’amministrazione atteso che, dalla produzione di parte e dai progetti allegati, fosse palese che le strutture incise appartenessero alla parte richiedente e quindi non fossero di proprietà comune. In tal modo, il giudice di prime cure aveva riconosciuto la correttezza dell’azione amministrativa, non sussistendo alcun altro onere istruttorio, circostanza questa contestata dalla parte appellante proprio in relazione alla situazione statica che le opere avrebbero creato nel fabbricato.

3.1. - Le censure sono fondate e vanno accolte.

Occorre in primo luogo evidenziare come, in linea di principio, l’argomentazione svolta dal T.A.R. debba essere condivisa quando traccia i limiti generali sui doveri di accertamento della pubblica amministrazione in relazione alle situazioni proprietarie.

Come correttamente afferma il T.A.R., “se infatti nel procedimento di rilascio del permesso di costruire l’amministrazione ha il potere dovere di verificare l’esistenza in capo al richiedente di un idoneo titolo di godimento dell’immobile interessato dal progetto di trasformazione urbanistica, è pur vero che l’attività istruttoria condotta a tal fine deve ritenersi adeguata allorquando siano stati acquisiti tutti gli elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza di un qualificato collegamento soggettivo tra chi propone l’istanza ed il bene giuridico oggetto dell’autorizzazione”. E ciò nella considerazione che nel nostro ordinamento l’unico soggetto deputato ad accertare i rapporti proprietari è il giudice civile, per cui all’amministrazione va riconosciuto unicamente un ruolo minore, esattamente nei termini indicati dal giudice di prime cure.

Tuttavia, dalla lettura degli atti e dalle difese delle parti, emerge che, in disparte la questione proprietaria, i rilievi e le censure maggiori si accentrano sulla circostanza che il Comune avrebbe autorizzato interventi attinenti la staticità dell’immobile e tendenzialmente idonei a pregiudicarla, in assenza di una corretta valutazione del progetto presentato ed anzi in assenza di un effettivo riscontro sulla correttezza tra la documentazione ricevuta e lo stato di fatto.

Questo aspetto, che è apparso alla Sezione prioritario, tanto da fondare l’accoglimento della domanda cautelare proposta ed accolta con ordinanza n. 1108/2010 proprio in ragione dei profili di rischio per la staticità dell’immobile, è stata messo in ombra nella sentenza.

Occorre invece sottolineare che le attribuzioni del Comune in tema di autorizzazione degli interventi edilizi comprendono espressamente gli obblighi di valutare i profili di sicurezza delle costruzioni, come si evince dalla lettura degli art. 2 comma 4 e 4 del testo unico sull’edilizia. Tali obblighi istruttori, appartenendo alle attribuzioni istituzionali dell’ente pubblico, non sono condizionati dalle valutazioni delle parti coinvolte, ma devono essere esperiti in ogni caso e, si noti, anche qualora vi fosse stato accordo delle parti private coinvolte. Infatti, gli interessi tutelati dalla normativa, coinvolgendo profili di sicurezza privata e pubblica, non sono disponibili dalle parti ed ineriscono ai compiti tipici dell’amministrazione.

È quindi compito proprio del Comune, e come tale non soggetto ad alcun impulso di parte, procedere autonomamente alla valutazione del progetto edilizio presentato dal punto di vista del rispetto dei regolamenti edilizi, non vertendosi in questo caso in nessuna situazione soggetta a disponibilità della parte privata.

Pertanto, se è certamente vero che l’azione amministrativa non può addentrarsi oltre i limiti indicati in sentenza nella valutazione degli assetti proprietari dell’immobile, è del pari vero che le questioni attinenti alla statica ed alla sicurezza dell’immobile non rientrano in questo ambito, dovendo essere invece oggetto di ponderazione autonoma ed ineludibile.

Sulla scorta di tale presupposto, fondato prima ancora che sulla lettura della legge dalle considerazioni in tema di completezza ed esaustività dell’istruttoria amministrativa, non può non notarsi come nel caso in specie tale azione sia mancata e il Comune di Termoli abbia rilasciato i titoli abilitativi impugnati non avendo in concreto riscontrato l’esistenza di un rischio per la staticità dell’immobile.

Infatti, dalla completa ricostruzione in fatto operata nel corso del giudizio di primo grado, anche tramite una verificazione ed una consulenza tecnica d’ufficio, ed in special modo dalla relazione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise, è emerso come effettivamente gli interventi autorizzati abbiano influito sulla rigidezza strutturale e sulla stabilità dell’intero complesso, e ciò in assenza di una completa valutazione di tali profili da parte del Comune di Termoli.

Si tratta quindi di un complesso di violazioni, di carattere non formale o procedurale, e quindi superabili con la successiva produzione documentale, ma riguardanti il contenuto stesso dell’intervento edilizio, che ben avrebbero dovuto condurre il Comune ad esaminare nel dettaglio i progetti presentati, senza arrestare la propria valutazione al solo dato proprietario.

Tali considerazioni spingono quindi all’accoglimento dei motivi di doglianza, con consequenziale annullamento dei due permessi di costruire impugnati in primo grado.

(omissis)

5. - L’appello va quindi accolto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie l’appello n. 1223 del 2010 e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise, sezione prima, n. 709 del 25 novembre 2009, accoglie il ricorso di primo grado;

(omissis)

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

Gaetano Trotta, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere