Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6275, del 27 dicembre 2013
Rifiuti.Legittimità diniego ampliamento discarica rifiuti speciali non pericolosi per contrasto con il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR)

E’ legittima la determinazione dirigenziale con cui la Provincia ha dichiarato improcedibile la domanda di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per incompatibilità con il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR), che stabilisce il divieto di apertura di nuovi siti per discariche in alcune località del territorio provinciale e non ha quindi proceduto all’apertura della procedura di V.I.A. L’arresto della procedura di VIA e di AIA, un volta riscontrata l’irrealizzabilità del progetto in forza della disciplina pianificatoria, è coerente con il precetto costituzionale di buona amministrazione, con i suoi precipitati in tema di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa. Si deve poi rimarcare che l’art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, che attribuisce valenza di variante urbanistica agli atti di approvazione dei progetti di realizzazione/ampliamento di discariche, viene in rilievo solo quando l’ente competente approva il progetto ma non può essere interpretato nel senso che un progetto va approvato necessariamente. La norma, peraltro, si riferisce alla variante allo strumento urbanistico e non anche alle varanti agli atti di pianificazione di settore. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 06275/2013REG.PROV.COLL.

N. 04602/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4602 del 2012, proposto da: 
Morrovalle Ambiente Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Lucchetti, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Provincia Di Macerata, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Gentili, con domicilio eletto presso Livia Ranuzzi in Roma, viale del Vignola, n.5;
Regione Marche;

nei confronti di

Comune Di Montelupone in Persona del Sindaco P.T.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00038/2012, resa tra le parti, concernente progetto di completamento degli abbancamenti disponibili a sud-ovest e sistemazione morfologica della discarica per rifiuti non pericolosi



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia Di Macerata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2013 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati A. Lucchetti, F. Gentile;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.





FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dalla Morrovalle Ambiente s.p.a. avverso la determinazione dirigenziale con cui la Provincia di Macerata ha dichiarato improcedibile la domanda di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e non ha quindi proceduto all’apertura della procedura di V.I.A., in relazione al progettato intervento di ampliamento della predetta discarica per rifiuti speciali non pericolosi. Giova rammentare, in punto di fatto, che la determinazione negativa si fonda sulla prescrizione di cui al punto 15.2.6. del vigente Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR), che stabilisce il divieto di apertura di nuovi siti per discariche in alcune località del territorio provinciale, fra le quali il Comune di Morrovalle.

Si è costituita la Provincia di Macerata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.

2. Il ricorso merita reiezione.

2.1. Non merita accoglimento, in primo luogo, il motivo di ricorso con il quale la parte appellante deduce che il Giudice di primo grado avrebbe in modo inammissibile integrato le motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato rilevando che il progetto di Morrovalle fosse da inquadrare quale intervento in un ampliamento del sito quando invece si tratta di un mero completamento degli sbancamenti disponibili in una discarica attiva.

La doglianza non merita positiva valutazione in quanto lo stesso Tribunale di prima istanza ha considerato la qualificazione dell’intervento in termini di completamento o ampliamento non decisiva ai fini del decidere. E tanto alla luce degli atti di programmazione che ne impediscono comunque la realizzazione essendo stato l’impianto in questione già utilizzato e sfruttato sino alle sue massime potenzialità ricettive ed essendo lo stesso in fase di chiusura secondo le previsioni del piano provinciale.

2.2. Con il secondo, complesso, motivo di gravame parte appellante deduce, per un verso, che l’intervento in questione sarebbe di mero completamento e, per altro verso, che la disciplina pianificatoria, lungi dal porre limiti di carattere ostativo, avrebbe carattere meramente ricognitivo della situazione delle vasche esistente nel 2000 sulla base delle indicazioni volumetriche recate dall’allora vigente autorizzazione alla discarica.

Anche questa doglianza non merita accoglimento alla stregua della lettura sistematica degli atti di pianificazione.

Dall’esame di tali atti si ricava che:

a)la deliberazione consiliare della Provincia di Macerata n. 15 del 15.3.2000 aveva demandato all’adozione di un apposito accordo di programma la determinazione delle volumetrie residuali e la durata massima di esercizio delle discariche esistenti onde addivenire alla definitiva chiusura delle medesime;

b)l’accordo di programma siglato in data 21.8.2000 ha indicato le volumetrie di rifiuti abbancabili per tre impianti di discarica stabilendo, per la discarica di Morrovalle, il termine di chiusura del 30.6.2003 (termine che ha poi subito uno slittamento in avanti a seguito dell’insorgere di situazioni emergenziali), impegnando le parti a procedere alla chiusura, alla bonifica ed al recupero ambientale degli impianti e vincolando la Provincia a non utilizzare il territorio dei Comuni sottoscrittori ai fini della localizzazione dei nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti;

c)il piano provinciale, in sede di recepimento di prescrizioni sopra menzionate, ha stabilito, al punto 15.5.3., la realizzazione di una nuova discarica destinata allo smaltimento anche di rifiuti speciali non pericolosi e ha chiarito, al punto 15.2.6., che gli impianti di smaltimento non saranno localizzati, tra gli altri, nel Comune di Morrovalle e che nella localizzazione di nuovi siti si privilegeranno comprensori o aree non gravati dalla presenza di analoghi impianti.

L’analisi sistematica e sinergica di tali atti consente di ricavare che, una volta completate le volumetrie contemplate dall’accodo di programma, si entra nella fase a regime colpita dal divieto di cui al punto 15.2.6. Se ne ricava che, esaurite le volumetrie disponibili, il progetto in esame, pur se qualificabile come ampliamento o completamento della discarica in fase di post gestione, è colpito dal generale divieto di localizzazione nel territorio comunale di Morrovalle.

A confutazione della tesi del carattere non ostativo della prescrizione recata al citato punto 15.2.6., motivato in forza del verbo “privilegiare” contenuto nel richiamato D.C.P. n. 15/2000, si deve mettere l’accento, da un lato, sulla portata precettiva della prescrizione di cui al primo periodo della norma in parola (“gli impianti di smaltimento non saranno localizzati”) e, dall’altro, sul riferimento agli ulteriori vincoli escludenti contenuto nel periodo finale della medesima prescrizione.

2.3.Non è suscettibile di accoglimento neanche l’ulteriore motivo di gravame con il quale parte ricorrente deduce l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non avrebbe rilevato l’illegittimità delle previsioni pianificatorie regionali e provinciali che recano vincoli, in tema di quantitativi di rifiuti conferibili, in contrasto con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e al D.LGs. n. 152/2006. Si deve convenire con la difesa della Provincia appellata che l’art. 197 del D.Lgs n. 152/1006 e l’art. 3 della legge regionale n. 24/2009 prevedono la competenza della Provincia in sede di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. L’esercizio di tale competenza dà la stura ad una zonizzazione del territorio provinciale che non compromette che libera circolazione dei rifiuti speciali nella misura in cui, senza investire a tempo indeterminato l’intero territorio provinciale, si limita a porre in divieto di localizzazione limitato nel tempo e nello spazio.

Si deve soggiungere che l’arresto della procedura di VIA e di AIA, un volta riscontrata l’irrealizzabilità del progetto in forza della disciplina pianificatoria, è coerente con il precetto costituzionale di buona amministrazione, con i suoi precipitati in tema di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa. Si deve poi rimarcare che l’art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, che attribuisce valenza di variante urbanistica agli atti di approvazione dei progetti di realizzazione/ampliamento di discariche, viene in rilievo solo quando l’ente competente approva il progetto ma non può essere interpretato nel senso che un progetto va approvato necessariamente. La norma, peraltro, si riferisce alla variante allo strumento urbanistico e non anche alle varanti agli atti di pianificazione di settore.

Quanto ai profili di contrasto i vincoli derivanti dal diritto comunitario in tema di realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 1° aprile 2004, cause riunite C-53/02 e C-217/02), si deve rimarcare che nel caso in esame non viene in questione il problema, interessato dalla disciplina europea in esame, della localizzazione di una nuova discarica ma il diverso tema di un progetto di completamento o ampliamento di una discarica già localizzata, esaurita nelle capacità massime di abbancamento e, come tale, destinata alla definitiva chiusura da tutti i vigenti strumenti di programmazione regionale e provinciale in materia di rifiuti.

2.4. Non merita, infine, accoglimento il motivo di appello con il quale parte ricorrente deduce la contraddittorietà dell’azione amministrativa in quanto prima la Regione Marche con il decreto 107 del 10 giugno 2003 del Presidente della Regione Marche 10 giugno 2003 e poi la Provincia di Macerata con il D.G.P. n. 495/2003, avrebbero riconosciuto la compatibilità di aumenti volumetrici con le disposizioni provinciali così consumando ogni possibilità di valutazione difforme.

Si deve osservare, a dimostrazione dell’infondatezza di tale prospettazione, che:

a) il decreto del Presidente della Regione n. 107 del 16.06.2003, ha natura di ordinanza contingibile ed urgente, come tale volta a fissare misure di portata temporalmente limitata dirette a garantire lo smaltimento dei rifiuti prodotti in ambito provinciale;

b)la mancata previsione di un limite massimo di rifiuti abbancabili non implica la volontà di mettere nel nulla la pianificazione provinciale che prevedeva la chiusura dell’impianto e il divieto di nuovi ampliamenti;

c)il provvedimento provinciale del 2004 non ha inteso concedere un ampliamento della discarica in deroga o in contrasto con le previsioni dell’accordo di programma o del piano provinciale, costituendo una sorta di diritto potestativo ad ottenere l’assenso per futuri ed ulteriori aumenti, ma ha autorizzato un aumento volumetrico strettamente funzionale alla regolarizzazione statica e morfologica della discarica sul presupposto della sua successiva chiusura e del successivo ripristino ambientale (vedi, al riguardo, le indicazioni recate dal documento istruttorio della D.G.P. n. 495/2004),

2.5. E’,infine, infondato il motivo di appello con il quale si denuncia il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e la violazione delle regole procedimentali in quanto la Provincia ha dato conto di aver esaminato le osservazioni presentate da Morrovalle Ambiente, confutandole nel documento istruttorio allegato alla determinazione impugnata, ed ha adeguatamente motivato il provvedimento oggetto di gravame.

3. Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)