Consiglio di Stato Sez. IV  n. 5972 del 29 agosto 2019
Urbanistica.Necessità di sottoporre a VIA le estensioni o modifiche di progetto

Le modifiche o estensioni di progetti inizialmente sottoposti alla valutazione di impatto ambientale devono essere soggette a V.I.A. solamente qualora, in base alla normativa vigente in quel momento, sarebbe necessaria la valutazione di impatto ambientale se il progetto, così come modificato od esteso, fosse stato presentato ex novo



Pubblicato il 29/08/2019

N. 05972/2019REG.PROV.COLL.

N. 05222/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5222 del 2017, proposto da C.A.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Izzo ed Alessandro Vinci Orlando, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Associazione “Coordinamento dei Residenti della Città Storica”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli, Emilia Pulcini e Maria Athena Lorizio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora n. 1;

nei confronti

Associazione “Abitanti Centro Storico di Roma”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Grazioli, n. 5;
Associazione “Amici di Via Giulia e Roma Rinascimentale”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Aldo Fera, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Simeto, n. 4;
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi D’Ottavi, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Comune di Roma; Regione Lazio; Autorità di Bacino del Fiume Tevere; Ardis – Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo; sig.ri Stefano Sinibaldi, Giovanna Borsellino, Isernia Gianfranco, Francesca Valenza, Giovanni Figà-Talamanca, non costituiti in giudizio;

per la riforma

- della sentenza non definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sezione Seconda, n. 2656 del 26 febbraio 2016;

- della sentenza definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sezione Seconda, n. 3875 del 24 marzo 2017;

entrambe rese fra le parti nel giudizio allibrato al n.r.g. 2014/14299, concernente approvazione di variante a progetto di parcheggio pubblico con riferimento alla parte interrata dello stesso.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Associazioni “Coordinamento dei Residenti della Città Storica”, “Abitanti Centro Storico di Roma” e “Amici di Via Giulia e Roma Rinascimentale”;

Visto l’atto di costituzione di Roma Capitale, con annesso ricorso incidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2019 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Raffaele Izzo, Vincenzo Cerulli Irelli, Luigi D’Ottavi ed Aldo Fera;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con le due sentenze indicate in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma ha deciso un complesso ricorso di primo grado, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’odierna parte appellata associazione “Coordinamento dei residenti della città storica”, volto ad ottenere l’annullamento:

- della deliberazione della Giunta comunale di Roma n. 195 in data 3 luglio 2014, recante l’approvazione della variante al progetto di parcheggio “Largo Perosi - Lungotevere Sangallo - Via Giulia - Via della Moretta”, limitatamente alla parte interrata dello stesso, nonché il conseguente atto modificativo della convenzione a suo tempo stipulata con la società CAM s.r.l. per la costruzione del cennato parcheggio (atti impugnati con il ricorso introduttivo);

- del permesso di costruire prot. n. 38 rilasciato da Roma Capitale alla società CAM s.r.l. in data 2 gennaio 2015 (atto impugnato con motivi aggiunti).

L’associazione originaria ricorrente, dopo avere premesso di essere legittimata ad agire in sede giurisdizionale in forza del proprio statuto, aveva prospettato plurime ed articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si erano costituiti in giudizio Roma Capitale, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la società CAM s.r.l.; erano, altresì, intervenuti ad opponendum le associazioni “Abitanti Centro Storico di Roma”, “Amici di Via Giulia e Roma Rinascimentale” ed i signori Stefano Sinibaldi, Giovanna Borsellino, Gianfranco Isernia, Francesca Valenza e Giovanni Figà-Talamanca.

1.1. Il T.a.r., con la sentenza non definitiva n. 2656 del 26 febbraio 2016 (oggetto di tempestiva riserva di appello proposta dalla società CAM), ha esaminato e risolto alcune eccezioni processuali e, quanto al merito, ha disposto una verificazione in ordine all’intervento edificatorio contestato; depositata la relazione di verificazione, il T.a.r., con la sentenza definitiva n. 3875 del 24 marzo 2017, ha quindi risolto le questioni di merito, accogliendo in parte il ricorso di primo grado e, conseguentemente, annullando gli atti impugnati.

Più in particolare, con la sentenza non definitiva n. 2656 il T.a.r.:

- ha disatteso l’eccezione di carenza di legittimazione ad agire e, in generale, delle condizioni soggettive dell’azione in capo all’associazione ricorrente;

- ha accolto solo in parte l’eccezione di tardività delle censure contenute nei motivi aggiunti, qualificate dall’associazione originaria ricorrente come vizi autonomi dell’atto gravato, ritenuta fondata solo con riferimento alla dedotta doglianza di violazione della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell’umanità;

- ha escluso la fondatezza della tesi svolta da CAM, secondo cui il parcheggio in questione non avrebbe dovuto essere sottoposto a procedimento di VIA né nella versione progettuale originaria, né in quella di variante.

1.2. Con la sentenza n. 3875 il T.a.r., anche sulla scorta delle risultanze della verificazione, ha ritenuto che la variante, in quanto connotata da un approfondimento della quota di scavo, potesse recare, secondo un giudizio ex ante, una “notevole” ripercussione negativa sull’ambiente e, pertanto, dovesse previamente essere sottoposta a nuova verifica di compatibilità ambientale.

2. La società CAM ha interposto appello avverso entrambe le decisioni, sostenendo:

- in rito, il difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrente in capo all’associazione “Coordinamento dei Residenti della Città Storica”, nonché l’inammissibilità dei motivi aggiunti di prime cure, in quanto veicolanti censure che avrebbero dovuto essere formulate nell’ambito del ricorso introduttivo;

- nel merito, la non necessità della VIA in ragione sia delle modifiche normative medio tempore intervenute, sia dell’assenza di notevoli ripercussioni sull’ambiente provocate dal nuovo progetto.

La società CAM ha, altresì, lamentato la violazione del contraddittorio tecnico nello svolgimento della verificazione.

L’appellante ha, inoltre, osservato che con comunicazione in data 3 maggio 2017, dunque successiva alla pubblicazione della sentenza n. 3875, il verificatore aveva reso noto che la differenza della quota di scavo tra il progetto originario e la variante del 2014 non era pari a 3,17 metri, come erroneamente affermato nella relazione di verificazione, ma soltanto a 0,91 metri; la società ha aggiunto che tale dato era pressoché coincidente con quello cui era, a suo tempo, pervenuto il consulente di parte (0,90 metri).

Si sono costituiti:

- l’associazione originaria ricorrente;

- Roma Capitale, che ha altresì formulato appello incidentale avverso la sentenza definitiva n. 3875, chiedendone la riforma per ragioni sostanzialmente coincidenti con quelle prospettate dalla società CAM;

- le associazioni “Abitanti Centro Storico di Roma” e “Amici di Via Giulia e Roma Rinascimentale”, intervenienti ad opponendum in prime cure.

Con memoria depositata in data 6 novembre 2017 l’associazione originaria ricorrente ha, inter alia, riproposto le censure assorbite in prime cure.

All’adunanza camerale del 9 novembre 2017, fissata per la delibazione della domanda di sospensione della esecutività dell’impugnata decisione, la trattazione della causa è stata differita al merito su concorde richiesta delle parti.

In esito alla pubblica udienza del 18 gennaio 2018, il Collegio ha disposto verificazione, affidata al Direttore del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università degli Studi di Napoli, con facoltà di sub-delega.

Il Collegio ha, in particolare, chiesto al verificatore di accertare:

“a) la sussistenza di problematiche idrogeologiche esaminate nel corso dello svolgimento della Valutazione di impatto ambientale, ovvero emerse successivamente a quest’ultima, chiarendone la tipologia;

b) l’esistenza di differenze tra il progetto originario di opera esaminato in sede di Via, e quello successivamente oggetto variante del 2014, con particolare ma non esclusivo riferimento alla eventuale variazione del livello di profondità massima di scavo, provvedendo a quantificare detta variazione, ove riscontrata;

c) l’incidenza della eventuale variazione riscontrata della quota di profondità massima sulla situazione idrogeologica sussistente;

d) ogni eventuale chiarimento utile alla definizione dei fatti di causa”.

Depositata la relazione di verificazione, le parti hanno versato in atti difese scritte: dopo un rinvio disposto all’udienza del 14 febbraio 2019, il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 16 maggio 2019 e, all’esito, trattenuto in decisione.

3. Gli appelli principale ed incidentale meritano accoglimento nel merito per le ragioni che seguono.

3.1. Il Collegio precisa, anzitutto, che i motivi assorbiti in prime cure e riproposti nella presente sede dall’associazione “Coordinamento dei residenti della città storica” sono inammissibili per violazione del termine perentorio prescritto dal combinato disposto degli articoli 46, comma primo, e art. 101, comma secondo, c.p.a., in quanto riproposti con memoria del 6 novembre 2017, mentre la notificazione del ricorso in appello si era perfezionata per l’associazione sin dal 30 giugno 2017.

3.2. Il Collegio osserva, inoltre, che l’infondatezza nel merito del ricorso di primo grado rende superfluo lo scrutinio delle eccezioni di rito svolte da CAM e da Roma Capitale (nominatim, inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure per difetto di legittimazione attiva ed interesse al ricorso; inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per tardività delle censure ivi formulate).

4. Quanto appunto al merito, il Collegio osserva che la decisione della controversia richiede alcune preliminari considerazioni.

4.1. In termini generali, l’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che “La valutazione d’impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi”.

Il successivo comma 6 prescrive che sia svolta la preliminare procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per:

“b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell’allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi”;

“d) i progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015”.

A sua volta, l’allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 individua, inter alia, due specifiche ipotesi in cui la preliminare verifica di assoggettabilità a VIA (di competenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 152, che assegna alla competenza statale i soli progetti di cui agli Allegati II e II-bis) è doverosa ex lege:

- al punto 7 (rubricato “progetti di infrastrutture”), lett. b: i “parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto”;

- al punto 8 (rubricato “altri progetti”), lett. t: le “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”.

Tali ultimi due casi sono stati introdotti dal d.lgs. n. 4 del 2008, in vigore a decorrere dal 13 febbraio 2008.

4.2. Ciò premesso in diritto, il Collegio osserva in fatto che la società CAM attivò la procedura di VIA in data 19 novembre 2007, in relazione ad un primo progetto incentrato sulla realizzazione, in fasi distinte, di due parcheggi interrati, uno in Largo Perosi (per complessivi 366 posti auto), l’altro in via Bravaria (per complessivi 39 posti auto), entrambi articolati su tre piani interrati.

Con atto prot. n. 130804 dell’8 luglio 2009 la competente struttura regionale, ritenendo che “l’opera in esame ricade fra quelle elencate nell’Allegato III, punto 7, lett. b”, espresse “giudizio di compatibilità ambientale positivo” con alcune condizioni, fra cui, per quanto qui di interesse, la riduzione dei piani interrati da tre a due.

Il parere dell’Area Difesa del Suolo prot. n. 204454 del 14 gennaio 2009, infatti, aveva rilevato nel progetto “una scarsa attenzione al problema della risalita della falda del Tevere nella sua fase di piena” ed aveva, pertanto, prescritto, tra l’altro, l’eliminazione del terzo piano interrato e la realizzazione di fondazioni profonde, che si attestassero ampiamente al di sotto dei primi 20 metri.

Tale parere è richiamato nel corpo dell’atto prot. n. 130804, che, tuttavia, nel dispositivo opera un confuso riferimento (“dovranno essere attuate le previsioni previste nell’allegato parere dell’Area Difesa del Suolo n. 89649 del 30/05/2007 n. 204454”) che, per ragioni logiche, non può che ritenersi frutto di un refuso, intendendosi con ogni verosimiglianza richiamare il parere n. 204454 del 14 gennaio 2009, che, del resto, è l’unico parere dell’Area Difesa del Suolo citato nel corpo dell’atto.

Tuttavia, con successivo parere prot. n. 130074 del 25 giugno 2010 l’Area Difesa del Suolo, sulla base delle modifiche progettuali nelle more apportate dalla CAM e delle “nuove e più dettagliate indagini tecniche eseguite” dalla stessa, concluse che:

- “i dati della piena duecentennale indicati dall’Autorità di Bacino del Tevere evidenziano come le quote di imposta e le fenestrature si trovano tutte al di sopra del valore della piena per questo tempo di ritorno. Questo dato, che nelle precedenti relazioni non emergeva, adesso è un dato di fatto, acclarato e certificato nel suo valore (+15,04 m s.l.m., mentre le quote progettuali sono tutte al di sopra di tale livello)”;

- “il modello di flusso delle acque sotterranee … ha dimostrato che non esiste alcuna influenza negativa … una volta costruito lo scatolone interrato”;

- “è possibile reintegrare il terzo piano interrato come da nuovo progetto presentato”.

All’esito delle parallele indagini archeologiche, peraltro, risultò che il progetto interferiva con reperti archeologici non amovibili: la Soprintendenza, pertanto, con nota prot. n. 4108 del 4 febbraio 2014 dispose che venisse formulata un’ulteriore revisione del progetto.

La CAM, quindi, elaborò la soluzione progettuale in variante su cui si è espressa favorevolmente la Giunta capitolina con l’atto in questa sede impugnato.

Il nuovo progetto, caratterizzato da una riduzione della superficie e del volume interrato e, conseguentemente, da una contrazione dei posti auto, passati ad un totale di 293, è stato oggetto del parere positivo (in alcuni casi, positivo con prescrizioni) delle Amministrazioni interessate, riunite in conferenza di servizi, ed è, quindi, stato approvato dalla Giunta capitolina limitatamente alla parte interrata, in considerazione delle perplessità manifestate dalla Soprintendenza in relazione alle sistemazioni di superficie.

5. Sulla scorta di tali premesse in fatto e in diritto, il Collegio giudica infondato il ricorso di primo grado per le seguenti ragioni.

5.1. Il Collegio prende le mosse dalla disposizione dell’Allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, punto 8, lett. t, ai sensi del quale sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA le “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”.

Orbene, tale disposizione muove dall’implicita premessa che il progetto “già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione” sia ancora da sottoporre a VIA secondo la normativa vigente: in altre parole, la disposizione sottopone a VIA le “modifiche o estensioni”di progetti che, se fossero presentati ex novo, sarebbero tuttora da sottoporre a VIA.

Siffatta interpretazione risponde a ragioni d’ordine logico: la sottoposizione di modifiche od estensioni di progetti alla procedura di VIA si spiega solo se il progetto modificato od esteso sia, a sua volta, ancora da sottoporre a VIA.

Argomentando a contrario, infatti, si avrebbe che dovrebbero essere sottoposte a VIA (ossia ad un aggravamento del procedimento - cfr. art. 1, comma 2, l. n. 241 del 1990) modifiche od estensioni di un progetto che, se fosse presentato ora, non vi dovrebbe essere ab ovo sottoposto.

Né è ragionevole opinare che, per il solo fatto che ab origine un progetto fu sottoposto a VIA, ogni successiva estensione o modifica, pur se disposta a distanza di tempo, debba comunque e per ciò solo essere sottoposta a tale sub-procedimento: ciò, invero, significherebbe, da un punto di vista giuridico, ascrivere efficacia ultra-attiva alle norme che perimetrano l’ambito dei progetti da sottoporre a VIA (od alla preliminare verifica di assoggettabilità), sterilizzando irreversibilmente l’efficacia normativa dell’eventuale disciplina sopravvenuta.

Nella specie, la richiamata novella del 2008 ha modificato l’Allegato IV, prescrivendo la verifica di assoggettabilità a VIA per i parcheggi con capacità superiore ai 500 posti e, dunque, implicitamente ma inequivocabilmente escludendola (recte, qualificandola come non doverosa) per i parcheggi con capienza minore.

Se il progetto fosse stato presentato ex novo nel 2014, quindi, non avrebbe dovuto necessariamente essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità, in considerazione del numero di posti previsto (293), ben inferiore ai 500: ne consegue, per le esposte ragioni logico-testuali, che la modifica in questione non era ex lege da sottoporre a verifica di assoggettabilità.

5.2. Vi è, inoltre, un’altra ragione, parimenti di carattere logico-testuale.

La disposizione in esame si riferisce ai “progetti autorizzati, realizzati o in corso di realizzazione”: ora, al luglio 2014 il parcheggio de quo non era ancora né materialmente “in corso di realizzazione” (tanto meno “realizzato”), né giuridicamente “autorizzato”: difettava ancora, infatti, il titolo edilizio, unico atto con cui l’Amministrazione presta il proprio definitivo assenso alla costruzione di un opus.

Esulano anche per tale profilo, pertanto, i requisiti fattuali per applicare la disposizione de qua.

6. Vi sono, altresì, ulteriori e più pregnanti considerazioni da svolgere.

6.1. Il progetto in variante presentato da CAM ed approvato con la delibera gravata determina una generale e decisa riduzione dell’intervento contemplato dal precedente progetto: il verificatore nominato nel presente giudizio, invero, ha precisato che “il progetto del 2014 presenta un volume pari a meno della metà di quello del 2010” ed “una superficie ad ogni piano pari a molto meno della metà di quello del 2010” (così la relazione di verificazione, pag. 10).

Il nuovo progetto, per vero, presenta pure una “maggiore profondità media di scavo, pari a circa 1,5 metri”, corrispondente ad un incremento di circa il 13% rispetto al pregresso: tuttavia, una variazione di tale entità è da considerarsi “poco rilevante da un punto di vista tecnico”, giacché “i progettisti e gli enti di controllo adottano nella stesura e nell’approvazione dei progetti il giudizio di scarsa rilevanza tecnica per una differenza dimensionale del 10%. E’ questo uno dei principi fondatori per il moderno ed internazionale metodo di calcolo semiprobabilistico delle costruzioni, accettato da tutte le norme internazionali più evolute” (così la relazione di verificazione, pagine 17 e 18).

Oltretutto, “il volume ubicato al di sotto della massima quota di scavo considerata nella relazione geologica (e, quindi, valutata positivamente dall’Area Valutazione di Impatto Ambientale) è pari solo al 5,9% dello stesso volume assentito con VIA” (così la relazione di verificazione, pagina 11): anche in tal caso, dunque, la variazione risulta tecnicamente poco significativa.

Pertanto, nell’ambito di una considerazione unitaria, globale e sintetica dell’intervento, il nuovo progetto costituisce prima facie una riduzione, un contenimento, un ridimensionamento del precedente: da un lato, infatti, non si ravvisa alcuna “estensione”, dall’altro la “modifica” apportata è pressoché tutta “al ribasso”, nel senso di una contrazione strutturale dell’opus con conseguente minor impatto ambientale.

Tale, evidentemente, è stata la conclusione della Giunta capitolina, che ha implicitamente escluso che fosse il caso di procedere alla (facoltativa) verifica di assoggettabilità a VIA, in considerazione della complessiva riduzione dell’impatto ambientale recata dal nuovo progetto rispetto al pregresso, tale da non determinare alcuna “estensione” né alcuna “modifica” in senso potenzialmente deteriore per l’ambiente.

Invero, in termini generali l’Amministrazione, ove ritenga che un intervento possa determinare, in concreto, “impatti ambientali significativi e negativi”, può sempre disporre l’attivazione della verifica di assoggettabilità a VIA anche al di fuori degli specifici casi prescritti dalla legge: evidentemente, tale scelta dovrà essere puntualmente motivata, in ossequio alla previsione di cui all’art. 1, comma 2, l. n. 241 del 1990.

Di converso, al di fuori dei casi prescritti dalla legge la scelta di non procedere a verifica di assoggettabilità non richiede alcuna specifica motivazione, posto che, a monte, il legislatore ha escluso che quella tipologia di intervento sia, di regola, in grado di arrecare potenziali danni all’ambiente.

Nel caso di specie, pertanto, ben poteva l’Amministrazione disporre la verifica di assoggettabilità a VIA, benché il parcheggio fosse inferiore a 500 posti e, dunque, non vi fosse un puntuale obbligo in tale senso: per far ciò, tuttavia, avrebbe dovuto attendere ad una puntuale motivazione che desse ragione dell’aggravamento dell’istruttoria.

In caso contrario, viceversa, non era necessaria alcuna motivazione ed il progetto poteva essere approvato de plano: l’operato della Giunta, pertanto, non disvela sotto questo aspetto alcun vizio della funzione.

6.2. Per di più, osserva il Collegio, la verificazione disposta nel presente grado di giudizio ha confermato ex post la correttezza della valutazione giuntale: ai fini dell’impatto idraulico ed idrogeologico, infatti, il dato che assume rilievo centrale è costituito non dalla profondità di scavo, bensì dal volume dell’intervento, che, quale “rappresentativo del quantitativo di liquido spostato … costituisce l’azione di disturbo nel sottosuolo”, sì che “non appare, sulla base dei dati acquisiti, alcun motivo per il quale un manufatto notevolmente inferiore per superficie e volume rispetto a quello previsto nel progetto del 2010, seppure localmente più approfondito, potrebbe interferire con la falda profonda” (cfr. relazione di verificazione, pagine 15, 16 e 18).

In sostanza, minore il volume interrato, minore la massa d’acqua (attualmente o potenzialmente) spostata, minore il conseguente impatto idraulico ed idrogeologico.

Oltretutto, ha osservato il verificatore, “l’interferenza con la falda profonda … è meno rilevante, perché le paratie perimetrali sono meno profonde di quelle previste nel progetto del 2010” (cfr. relazione di verificazione, pagine 16 e 17).

Del resto, nel corso dei lavori, a quanto consta ultimati in data 28 luglio 2016, non risultano essere emerse problematiche idrauliche o idrogeologiche (cfr. relazione di verificazione, pag. 9).

7. In conclusione, l’Amministrazione, nell’approvare la variante, ha implicitamente ritenuto, con valutazione ex ante, che l’esecuzione dei relativi lavori non fosse in grado di determinare ripercussioni negative sull’ambiente ulteriori rispetto a quelle già positivamente in precedenza vagliate: tale scelta, conforme all’apparato normativo applicabile ratione temporis, si palesava ab initio logica e coerente e si è vieppiù confermata tale all’esito dello scrutinio specialistico disposto da questo Consiglio.

Il Collegio, in ottica più ampia, evidenzia che la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale – di regola doverosa allorché siano introdotte delle modificazioni progettuali che determinino la costruzione di un manufatto significativamente diverso da quello già esaminato – è superflua ogni qualvolta al progetto originario siano apportate modifiche che risultino più conformi agli interessi pubblici, determinando, in particolare, una più efficace mitigazione del rischio ambientale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6831; Cons. Stato, Sez, VI, 22 marzo 2012, n. 1640; in tal senso anche la Corte di Giustizia Europea con la sentenza 17 marzo 2011, C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Laddove, dunque, le modifiche si sostanzino, come nella presente vicenda, in un generale ridimensionamento strutturale dell’opus proprio con riferimento a quegli aspetti (nella specie, il volume) potenzialmente pericolosi per gli specifici profili di sensibilità ambientale presi in considerazione (nella specie, quelli di carattere idraulico/idrogeologico), non vi è ragione di attivare il sub-procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, anche alla luce della valenza generale rivestita dal principio di economicità dell’azione amministrativa (cfr. art. 1 l. n. 241 del 1990).

8. Per le esposte ragioni, i ricorsi in appello svolti da CAM e da Roma Capitale debbono essere accolti: conseguentemente, in riforma delle sentenze impugnate deve essere rigettato il ricorso di primo grado.

La complessità della controversia suggerisce la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

Le spese della verificazione, da liquidarsi con successivo decreto presidenziale a seguito della presentazione di notula da parte del verificatore, vengono sin da ora poste a carico dell’associazione “Coordinamento dei Residenti della Città Storica” e del suo legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate rigetta il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Spese della verificazione, da liquidarsi con successivo decreto presidenziale a seguito della presentazione di notula da parte del verificatore, a carico dell’associazione “Coordinamento dei Residenti della Città Storica” e del suo legale rappresentante.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere