MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 10 novembre 2011, n. 219
Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI).
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti; Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relativo all'istituzione di un sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI); Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e, in particolare, l'articolo 14-bis; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante modifiche ed integrazioni al suddetto decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2010, n. 161; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al sopra richiamato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2010, n. 230; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al citato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, recante il regolamento per l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»; Considerato che dal 1° ottobre 2010 e' stato dato avvio al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) e che i soggetti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, a cui sono stati consegnati i dispositivi, sono tenuti ad operare nel rispetto delle disposizioni ivi previste; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2011, recante la proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del citato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2011, n. 124, ed in particolare l'articolo 1; Considerato che l'articolo 28, comma 2, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, dispone che i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del medesimo regolamento adempiano anche agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, fino al termine di cui all'articolo 12, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni; Visto l'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto nuove disposizioni al sistema di tracciabilita' dei rifiuti; Visto, in particolare, il comma 2 dell'articolo 6 del suddetto decreto-legge, il quale ha stabilito un periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operativita' del SISTRI, assicurando la verifica tecnica delle componenti software e hardware e organizzando test di funzionamento del sistema ed ha, altresi', disposto quale termine di operativita' del SISTRI il 9 febbraio 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; Ritenuto necessario apportare integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52; Ravvisata altresi' l'esigenza, in considerazione delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge n. 138 del 2011, ed in particolare dall'articolo 6, comma 2, di modificare lo schema di provvedimento, recante modifiche al citato decreto n. 52 del 2011, sul quale e' stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2011; Considerato che tali modifiche costituiscono un mero coordinamento operativo a seguito delle intervenute modifiche legislative sopra richiamate; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, reso con nota del 7 ottobre 2011, prot. n. 6588/4.3.6.4/2011/3/ ai sensi della citata legge n. 400 del 1988; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 concernente «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2011, n. 95, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel SISTRI.»; b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole «all'utilizzo» sono soppresse le parole: «e alla custodia»; c) all'articolo 2, comma 1, lettera d), dopo le parole «dispositivo USB,» sono soppresse le parole: «e/o», dopo le parole «dispositivo black box» sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonche' il dispositivo USB per l'interoperabilita' di cui all'articolo 8, comma 1-ter»; d) all'articolo 2, comma 1, lettera i), le parole «e che ha accesso al» sono sostituite dalla parola: «del», le parole «per la creazione della firma elettronica;» sono sostituite dalle seguenti: «e, ove presente, del dispositivo USB per l'interoperabilita';»; e) all'articolo 2, comma 1, la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) «unita' locale»: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unita' operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o piu' attivita' di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1;»; f) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «l-bis) «unita' operativa»: reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unita' locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.»; g) all'articolo 3, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «i-bis) i soggetti individuati con uno o piu' decreti ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.»; h) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Rifiuti urbani della regione Campania). - 1. Al fine di attuare quanto previsto all' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente regolamento, oltre ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, i comuni della Regione Campania e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della stessa regione.»; i) all'articolo 6, comma 1, le parole «sito internet http://www.sistri.it/» sono sostituite dalle seguenti: «portale informativo SISTRI.»; l) all'articolo 7, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso e' conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano apposita domanda al SISTRI accedendo all'area «gestione aziende» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, oppure inviando, mediante posta elettronica o via fax, il modello disponibile sul portale informativo SISTRI.»; m) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole «perfezionata la» sono aggiunte le parole: «prima fase della», dopo le parole «operatori iscritti» sono aggiunte le parole: «, entro i successivi trenta giorni,»; n) all'articolo 8, comma 1, lettera c), le parole «sito internet www.sistri.it/.» sono sostituite dalle seguenti: «portale informativo SISTRI.»; o) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi: «1-bis. All'esito del perfezionamento della procedura di iscrizione, con la consegna dei dispositivi previsti nel precedente comma, gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi di cui alla lettera a) del comma 1 per unita' locali e unita' operative, o per attivita' soggette all'obbligo di iscrizione al SISTRI, gia' iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate dall'operatore; le persone fisiche devono essere individuate tra persone diverse da quelle il cui nominativo e' gia' inserito in altri dispositivi richiesti per la medesima unita' locale/unita' operativa /attivita' soggetta all'obbligo di iscrizione al SISTRI. Il numero massimo di dispositivi che possono essere richiesti nonche' il relativo costo sono indicati nell'allegato IA. 1-ter. Gli operatori iscritti al SISTRI per i quali ricorrano le condizioni previste nell'articolo 21-bis possono chiedere la consegna dei dispositivi USB per l'interoperabilita'.»; p) all'articolo 8, comma 2, all'inizio del comma 2 la parola «Agli» e' sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4-bis, agli»; q) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «e fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis»; r) all'articolo 8, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, la consegna dei dispositivi aggiuntivi di cui al comma 1-bis e dei dispositivi per l'interoperabilita' di cui al comma 1-ter, avviene tramite servizio di consegna degli stessi all'operatore che ne ha fatto richiesta.». s) all'articolo 9, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolare del dispositivo e' responsabile della custodia dello stesso.»; t) all'articolo 9, comma 2, dopo la parola «richiesta.» e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di unita' locali o unita' operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, e' consentito custodire i dispositivi USB presso altra unita' locale o unita' operativa fermo restando l'obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.»; u) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. I dispositivi USB per l'interoperabilita' sono custoditi nelle modalita' indicate all'articolo 21-bis, comma 5.»; v) all'articolo 10, comma 2, dopo la parola «L'installazione,» sono aggiunte le seguenti: «la disinstallazione,»; z) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In presenza di condizioni che non garantiscano un accesso ai servizi di rete (elettrica o di connettivita' dati) adeguato per il funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio, oppure qualora ricorrano altre oggettive circostanze di fatto che rendano tecnicamente impraticabile l'installazione delle apparecchiature medesime, il SISTRI, a seguito di una valutazione effettuata dal proprio personale, puo' decidere di non procedere all'installazione delle medesime. Il gestore del rispettivo impianto, fermo restando l'obbligo di iscrizione al SISTRI e di effettuazione dei relativi adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 11, comma 3, e' tenuto a comunicare al SISTRI ogni variazione da cui possa conseguire la possibilita' di dotare il rispettivo impianto delle predette apparecchiature di monitoraggio. La comunicazione e' effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che comporta tale variazione.»; aa) all'articolo 10, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio e' a carico dei gestori degli impianti presso i quali sono state installate. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i gestori degli impianti sono tenuti a preservare la funzionalita' delle predette apparecchiature.»; bb) all'articolo 11, comma 1, le parole «sito internet http://www.sistri.it/.» sono sostituite dalle seguenti: «portale informativo SISTRI.»; cc) all'articolo 11, il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. La persona fisica, cui e' associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, e' il titolare della firma elettronica che risponde solo del corretto inserimento nelle Schede SISTRI dei dati ricevuti.»; dd) all'articolo 11, comma 3, primo periodo, dopo la parola «impresa» sono aggiunte le seguenti parole: «o dal delegato di altra unita' locale dell'ente o dell'impresa»; ee) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «a causa di» sono inserite le parole: «ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonche'», le parole «dei dispositivi,» sono sostituite dalle parole: «degli stessi,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione, nonche' furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi, o per assenza di copertura della rete di trasmissione dati, ciascuno dei soggetti interessati deve comunicare in forma scritta, prima della movimentazione, al SISTRI il verificarsi delle predette condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un'apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all'area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore successive alla cessazione delle condizioni che hanno generato la mancata compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente e' di settantadue ore.»; ff) all'articolo 12, comma 2, le parole «sito internet www.sistri.it,» sono sostituite dalle seguenti: «portale SISTRI accedendo all'area autenticata,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 30 giugno 2012, il termine di cui al periodo precedente e' di settantadue ore.»; gg) all'articolo 14, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, fino allo scadere del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, qualora conferiscano i rifiuti ad imprese o enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, che utilizzano il SISTRI, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, firmata dal produttore del rifiuto, deve essere consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE deve essere conservata presso il produttore del rifiuto, che e' tenuto a conservarla per tre anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilita'.»; hh) all'articolo 15, comma 2, le parole «sito internet www.sistri.it» sono sostituite dalle seguenti: «portale SISTRI accedendo all'area autenticata»; ii) all'articolo 21, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attivita' per il cui esercizio e' obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione, ovvero in caso di chiusura di un'unita' locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere alla restituzione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita', dopo aver assolto a tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R, inviando gli stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione disponibile sul portale informativo SISTRI, al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.»; ll) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, in tutti i casi in cui si verifichino cambiamenti nella titolarita' dell'azienda o del ramo d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attivita' per le quali e' obbligatorio l'uso dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita', gli operatori subentranti nella titolarita' dell'azienda o del ramo d'azienda, al fine di evitare soluzioni di continuita' nell'esercizio delle attivita' interessate dai predetti cambiamenti, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, dovranno inviare al SISTRI, accedendo all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, copia degli atti che hanno comportato i predetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti presso il Registro delle Imprese e dovranno effettuare la modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita' rilasciati dal SISTRI al precedente operatore, utilizzando la predetta funzionalita' «GESTIONE AZIENDE». Il SISTRI procedera' a confrontare i dati comunicati dagli operatori con quelli contenuti nel Registro delle Imprese e, nel caso in cui rilevasse l'esistenza di non conformita' tra i predetti dati e tali difformita' permanessero per piu' di sessanta giorni dalla modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti, dei dispositivi USB per l'interoperabilita', procedera' a disabilitare i dispositivi stessi.»; mm) all'articolo 21, comma 3, le parole «all'iscrizione» sono sostituite dalle parole «alla comunicazione», le parole «presso il» sono sostituite con la parola «al», e le parole «all'apposita area del sito internet http://www.sistri.it/.» sono sostituite dalle parole «all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.»; nn) all'articolo 21, dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: «3-bis. In caso di non corrispondenza tra i dati identificativi forniti dall'operatore al SISTRI in sede di prima iscrizione o successiva variazione, e quelli risultanti dal Registro delle Imprese, il SISTRI richiede, a seguito di proprie verifiche, all'operatore di accedere all'applicazione «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata per asseverare i dati comunicati al SISTRI tramite la procedura indicata e secondo quanto stabilito dall'allegato IA.»; oo) all'articolo 21, comma 4, le parole «ritirato secondo la procedura indicata nell'Allegato IA.» sono sostituite dalle parole «aggiornato accedendo alle relative funzionalita' presenti nell'area autenticata del portale SISTRI.»; pp) all'articolo 21, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' le variazioni relative ai veicoli a motore, sono comunicate dal trasportatore alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali che, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi di cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per la restituzione dei dispositivi USB e per le operazioni di installazione, disinstallazione e riconfigurazione dei dispositivi black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di provvedere all'eventuale integrazione dei contributi di cui all'articolo 7.»; qq) dopo l'art. 21 e' inserito il seguente articolo: «21-bis (Disposizioni in materia di interoperabilita'). - 1. Gli operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al SISTRI, e che abbiano accreditato uno o piu' software gestionali al servizio di interoperabilita' secondo quanto regolato dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e dalla relativa normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l'interoperabilita'. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' e' abilitato alla firma delle schede SISTRI compilate per le attivita' soggette all'iscrizione SISTRI ed esercitate nelle unita' locali e/o unita' operative che operano attraverso il predetto software gestionale. 2. Puo' essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilita' per ciascun software gestionale accreditato dall'operatore per il servizio di interoperabilita'. La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per l'interoperabilita' deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' e' consegnato con le modalita' stabilite all'articolo 8, comma 4-bis. 3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico dei dispositivi USB per l'interoperabilita' sono attribuiti al legale rappresentante che e' titolare della firma elettronica e delegato per il predetto dispositivo. 4. Il costo di ciascun dispositivo USB per l'interoperabilita' e' quello previsto nell'Allegato 1 A per la richiesta di duplicazioni dei dispositivi USB. 5. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unita' locali o unita' operative, il dispositivo USB per l'interoperabilita' potra' essere custodito presso la sede in cui e' ubicato il centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo USB per l'interoperabilita' e' custodito e' indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilita'. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve essere custodito il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere preventivamente comunicata al SISTRI. 6. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere reso disponibile in qualunque momento all'Autorita' di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso e' custodito.»; rr) all'articolo 22, comma 2, le parole «sito internet http://www.sistri.it/» sono sostituite dalle seguenti: «portale informativo SISTRI»; ss) all'articolo 23, comma 4, le parole «sito internet www.sistri.it» sono sostituite dalle seguenti: «portale SISTRI accedendo all'area autenticata»; tt) all'articolo 26, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) una banca dati contenente le informazioni relative alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. A tal fine le amministrazioni competenti comunicano all'ISPRA, nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione, la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o iscritta, il codice fiscale, la sede dell'impianto, l'attivita' per la quale viene rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione, le quantita' autorizzate, la scadenza dell'autorizzazione o dell'iscrizione e, successivamente, segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validita' dell'autorizzazione o dell'iscrizione stessa. Le autorizzazioni rilasciate e le iscrizioni effettuate precedentemente all'entrata in vigore della presente disposizione, sono comunicate all'ISPRA dalle amministrazioni competenti utilizzando le procedure di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215 e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. La comunicazione e' effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;»; uu) all'articolo 28, comma 2, dopo le parole «i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5» sono aggiunte le seguenti: «del presente regolamento», dopo le parole «successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «e sono soggetti alle relative sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205». 2. Nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52 concernente «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2011, n. 95, gli allegati IA, IB, II e III sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente regolamento di cui costituiscono parte integrante.
Art. 2 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 10 novembre 2011 Il Ministro: Prestigiacomo Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2011 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 15, foglio n. 393
Allegato IA (articolo 6, comma 1) "PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL SISTRI" Per essere abilitati ad accedere al «SISTRI», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera f), i soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 5 devono iscriversi al predetto sistema e dotarsi dei «dispositivi», come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), secondo la procedura di seguito descritta. Ciascun «operatore», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), richiede un dispositivo USB per ciascuna «unita' locale», come definita all'articolo 2, comma 1, lettera l). In caso di unita' locali nelle quali sono presenti unita' operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, e' facolta' richiedere un dispositivo USB per ciascuna unita' operativa. Se nell'«unita' locale» e' esercitata piu' di un'attivita' di gestione dei rifiuti per la quale e' obbligatorio l'utilizzo dei «dispositivi», l'«operatore» dovra' dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna attivita' esercitata nell'«unita' locale». Tuttavia, qualora siano stati individuati i medesimi «delegati», come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), per tutte le attivita' di gestione dei rifiuti esercitate nella predetta «unita' locale», sara' possibile richiedere un solo dispositivo USB per tutte le attivita' attribuite a tali «delegati». L'«operatore» che svolge attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti dovra' richiedere un dispositivo USB per la sola sede legale e un dispositivo USB per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. I dispositivi USB relativi ai veicoli adibiti al trasporto di rifiuti sono associati all'ente o impresa. Gli operatori titolari di "cantieri temporanei", salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 4 del regolamento, devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun cantiere, individuando come «delegato» il direttore del cantiere. Il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, che detengono i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun porto in cui operano. I raccomandatari marittimi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, devono dotarsi di un dispositivo USB per localita' nella quale sono abilitati a svolgere la propria attivita'. Le imprese responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie o gli interporti devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna stazione o interporto in cui operano. Ciascuna articolazione territoriale dell'«associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale», come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a), o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, che abbia ricevuto delega o sia stata incaricata ai sensi dell'articolo 22, comma 2, richiede un dispositivo USB. Le predette associazioni imprenditoriali, o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, trasmettono al SISTRI l'elenco dei soggetti da cui hanno ricevuto delega o incarico, e la relativa documentazione; il SISTRI, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, comunichera' all'organizzazione, o la societa' di servizi di diretta emanazione della stessa, l'avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all'operativita'. Il certificato elettronico e le credenziali per l'accesso al SISTRI e per la firma elettronica (password di accesso al SISTRI, password di sblocco del «dispositivo» (PIN), PUK, e l'identificativo utente "user name") sono associate al soggetto indicato come «delegato». Qualora l'«operatore» non abbia indicato un «delegato», il certificato elettronico e le credenziali sopra indicate sono associate al rappresentante legale dell'«operatore». Qualora l'«operatore» abbia unita' locali per una o piu' delle quali non sia stato individuato un «delegato», dovra' dotarsi comunque di tanti dispositivi USB quante sono le unita' locali; in tale ipotesi il certificato elettronico e le credenziali per l'accesso al SISTRI verranno attribuite, in relazione alla/e «unita' locale/i» per la/e quale/i non sia stato individuato un «delegato», al rappresentante legale dell'«operatore». Ciascun dispositivo USB puo' contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici per la creazione delle firme elettroniche, ciascuno dei quali e' associato ad un «delegato». La procedura di iscrizione si articola nelle seguenti fasi: I. PRIMA FASE - Iscrizione 1. Iscrizione al SISTRI L'«operatore» dovra' iscriversi al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalita': A. Modalita' on line In caso di iscrizione on line, l'«operatore» deve accedere alla sezione disponibile sul Portale Informativo SISTRI dedicata alla fase di iscrizione al sistema SISTRI ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione riportato di seguito con il numero 1. La modalita' di iscrizione on line comprende l'invio mediante posta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili sul Portale Informativo SISTRI, debitamente compilati, al seguente indirizzo:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . B. Modalita' via fax In alternativa alla modalita' di iscrizione on line, l'«operatore» potra' comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sara' attivo 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana. C. Telefonicamente L'«operatore» potra' comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione anche telefonando al seguente numero verde: 800 00 38 36. Il call center sara' attivo nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. L'«operatore» dovra' specificare anche le modalita' (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI nonche' i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) e la persona da contattare. Qualora l'«operatore» si avvalga, per le attivita' previste dal presente regolamento, di un'«associazione imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale», che ha sottoscritto la convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 8 con la Camera di Commercio, ritirera' presso tale associazione, o la societa' di servizi di diretta emanazione della stessa, il dispositivo USB, e in tal caso dovra' specificare al momento dell'iscrizione il nome e la sede di tale associazione o societa' di servizi. Il SISTRI comunichera' a ciascun «operatore» entro 48 ore dalla ricezione dei dati l'avvenuta ricezione degli stessi e il numero di pratica assegnato, con le modalita' ed ai recapiti da questi precedentemente indicati. 2. Verifica dei dati e personalizzazione dei «dispositivi» I dati comunicati dagli operatori, saranno confrontati con quelli contenuti nel Registro delle imprese gestito dalle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato e con quelli contenuti nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali gestito dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo nazionale Gestori. A seguito della predetta verifica, il SISTRI procedera' alla personalizzazione dei dispositivi USB e alla consegna degli stessi presso i siti di distribuzione. Qualora si registrino disallineamenti tra i dati comunicati dagli operatori in sede di iscrizione e quelli risultanti dal Registro delle Imprese, SISTRI chiedera' agli operatori di confermare i dati comunicati in sede di iscrizione mediante invio in copia originale tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ufficio SISTRI, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da redigere in conformita' al modello disponibile sul portale informativo SISTRI. Il SISTRI procedera', dunque, alla personalizzazione dei dispositivi sulla base dei dati confermati nell'autodichiarazione e alla consegna degli stessi presso i siti di distribuzione. Qualora, tuttavia, il disallineamento tra i dati contenuti nella predetta autodichiarazione e quelli risultanti dal Registro delle Imprese dovesse perdurare per piu' di sessanta giorni dall'invio dell'autodichiarazione, SISTRI procedera' a disabilitare i dispositivi consegnati. Le Camere di Commercio, le «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale», o le societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio e le Sezioni dell'Albo gestori ambientali contatteranno gli operatori, con le modalita' ed ai recapiti da questi precedentemente indicati, per comunicare luogo e data dell'appuntamento per la consegna dei dispositivi USB. SECONDA FASE - Consegna dei «dispositivi» 3. Siti di Distribuzione La consegna dei dispositivi USB avverra': - per gli operatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali a cui e' iscritto l'«operatore»; - per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove e' ubicata la sede legale dell'«operatore», oppure presso le sedi delle «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale», o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio. Nel caso in cui l'«operatore» abbia anche una o piu' unita' locali, la consegna verra' effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove e' ubicata ciascuna «unita' locale»; 4. Soggetti competenti e documentazione necessaria per il ritiro Il ritiro dei dispositivi USB dovra' essere effettuato dal legale rappresentante dell'«operatore». Il legale rappresentante dell'«operatore» potra' delegare al ritiro un proprio incaricato. Per procedere al ritiro dei dispositivi USB, sara' necessario presentare la seguente documentazione: 1) copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI previsto nell'Allegato II relativo alla/alle categoria/e di appartenenza, per ciascuna «unita' locale»; 2) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione come risultanti dall'espletamento delle procedure di cui al precedente punto 2. Per coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con la modalita' "on line", il modulo di dichiarazione sara' generato automaticamente dal sistema SISTRI; esso dovra' essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con le altre modalita' dovranno redigere l'autodichiarazione compilando il relativo modulo disponibile sul Portale Informativo SISTRI; 3) fotocopia leggibile di un documento di identita' del rappresentante legale dell'«operatore» in corso di validita'; 4) qualora siano stati individuati uno o piu' «delegati», occorre presentare anche fotocopia leggibile del/i documento/i di identita' del/i «delegato/i»; 5) numero di pratica assegnato dal SISTRI; 6) attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio. In caso di ritiro da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante, oltre ai documenti sopra indicati, l'incaricato al ritiro dovra' presentarsi munito: - del proprio documento di riconoscimento; - della delega per il ritiro scritta in carta semplice secondo il formato disponibile sul Portale Informativo SISTRI e firmata dal legale rappresentante. 5. Procedura di ritiro L'addetto del sito di distribuzione: - verifica la corrispondenza dei dati visualizzati nel SISTRI con quelli indicati nell'autodichiarazione presentata dal richiedente; - inserisce nel sistema SISTRI gli estremi del soggetto che effettua il ritiro; - verifica che i pagamenti siano stati effettuati correttamente per quanto riguarda gli importi e le modalita'; - verifica, altresi', la completezza dei documenti presentati dall'incaricato al ritiro, ivi inclusa l'eventuale delega al ritiro. Nel caso in cui dall'esame effettuato risultino documenti mancanti o necessita' di rettifiche/integrazioni dei dati, l'addetto del «sito di distribuzione», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera g), concorda con l'«operatore» un nuovo appuntamento per il completamento della procedura. L'addetto del «sito di distribuzione» competente alla consegna dei dispositivi USB, dopo aver terminato la verifica di cui al precedente punto, stampa dal sistema SISTRI e fa firmare al soggetto incaricato al ritiro (per conto dell'«operatore») i seguenti documenti: - la dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di consenso al trattamento dei dati stessi; - la dichiarazione di impegno all'uso corretto e alla custodia dei dispositivi USB. Infine, l'addetto del «sito di distribuzione» consegna al soggetto incaricato al ritiro un plico contenente: - il/i dispositivo/i USB gia' precedentemente personalizzato/i; - la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al sistema SISTRI, della password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo; - nel caso in cui l'«operatore» sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare i dispositivi black box nelle province interessate, disponibile sul Portale Informativo SISTRI, con l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione dei dispositivi black box. Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio e le Sezioni regionali dell'Albo comunicheranno settimanalmente al SISTRI l'avvenuto ritiro dei «dispositivi». 6. Consegna dei duplicati, dei dispositivi aggiuntivi e dei dispositivi per l'interoperabilita' La consegna dei dispositivi aggiuntivi e dei dispositivi per l'interoperabilita' previsti all'art. 8, comma 1 lettera a) e comma 1 ter, nonche' dei duplicati dei dispositivi verra' effettuata dal Sistri presso l'indirizzo indicato in sede di richiesta, previo inoltro al Sistri, contestualmente alla richiesta, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, della seguente documentazione: - copia della ricevuta di pagamento del contributo SISTRI previsto nell'Allegato II per: -- il/i dispositivo/i "AGGIUNTIVO" e/o -- il/i dispositivo/i "duplicato" e/o -- il/i dispositivo/i "INTEROPERABILITA' - la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di richiesta. Per coloro che avranno effettuato la procedura di richiesta con la modalita' "on line", il modulo di dichiarazione sara' generato automaticamente dal sistema SISTRI; esso dovra' essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con le altre modalita' dovranno redigere l'autodichiarazione compilando il relativo modulo disponibile sul Portale Informativo SISTRI; - fotocopia leggibile di un documento di identita' del rappresentante legale dell'«operatore» in corso di validita'; - fotocopia leggibile del/i documento/i di identita' del/i «delegato/i», qualora diverso/i dal legale rappresentante. 7. Custodia dei dispositivi Gli «operatori» dovranno utilizzare i «dispositivi» solo per le finalita' previste nel regolamento e custodire i «dispositivi» medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilita' in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o danneggiamento dei «dispositivi» stessi che ne impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento dei «dispositivi» predetti. Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi black box conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono istallati, i costi per la sostituzione dei «dispositivi» sono a carico dei richiedenti e sono i seguenti: ---------------------------------------------- COSTI DI SOSTITUZIONE ---------------------------------------------- Anno solare Dispositivo USB Black Box di sostituzione ---------------------------------------------- 2010 euro 60 euro 400 ---------------------------------------------- 2011 euro 50 euro 350 ---------------------------------------------- 2012 euro 45 euro 300 ---------------------------------------------- 2013 euro 40 euro 250 ---------------------------------------------- In tutte le ipotesi sopra indicate, gli «operatori» dovranno comunicare al SISTRI, entro ventiquattro ore dall'evento, la perdita, la manomissione o il danneggiamento dei «dispositivi» e richiedere la sostituzione dei «dispositivi» stessi. Nel caso di perdita dei dispositivi black box conseguente al furto dei veicoli sui quali erano istallati, il richiedente dovra' anche sporgere tempestivamente denuncia alle autorita' di pubblica sicurezza ed inviare a SISTRI, entro ventiquattro ore dalla denuncia, l'originale o la copia conforme di tale denuncia. Il SISTRI provvedera' a predisporre i «dispositivi» sostitutivi e a comunicare al richiedente la data e il luogo dove, previo pagamento dei costi sopra indicati, potra' provvedere al ritiro del dispositivo USB e l'elenco delle officine autorizzate presso cui sara' possibile richiedere l'istallazione dei dispositivi black box sostitutivi. Nel caso di malfunzionamento dei «dispositivi» dovuti a vizi dei «dispositivi» stessi, gli «operatori» dovranno comunicare tempestivamente il malfunzionamento al SISTRI che provvedera' a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento e/o alla sostituzione dei «dispositivi»: - entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l'hardware; - entro 24 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il software. In caso di richiesta di duplicazione di un dispositivo USB, l'operatore e' tenuto a versare un contributo di euro 40 per due annualita' consecutive a partire dal momento della richiesta. Per tutte le comunicazioni al SISTRI, sara' attiva un'apposita sezione dedicata sul Portale Informativo SISTRI, un call center gratuito e un servizio di ricezione fax, i cui numeri saranno indicati nel medesimo SISTRI sito internet. Il modello per le comunicazioni via fax sara' scaricabile dal predetto sito internet. DISPOSITIVI AGGIUNTIVI PROSPETTO RELATIVO AL NUMERO DEI DISPOSITIVI E RELATIVO COSTO. CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER TUTTE LE ATTIVITA', AD ESCLUSIONE DELL'ATTIVITA' di TRASPORTO di RIFIUTI ART. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006 e DEI COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA CHE TRASPORTANO RIFIUTI URBANI CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI --------------------------------------------------------- DIPENDENTI Numero massimo Contributo annuale * COMPLESSIVI di dispositivi USB dell'ente o aggiuntivi ammessi dell'impresa. --------------------------------------------------------- <10 0 euro 0 --------------------------------------------------------- da 11 a 50 1 euro 60 --------------------------------------------------------- da 51 a 250 2 euro 100 --------------------------------------------------------- da 251 a 500 3 euro 150 --------------------------------------------------------- >500 4 euro 200 --------------------------------------------------------- (*) Il contributo e' da versare all'atto della richiesta e per i quattro anni successivi ed e' riferito ad ogni singolo dispositivo aggiuntivo. CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER I COMUNI / ENTI della REGIONE CAMPANIA che TRASPORTANO RIFIUTI URBANI --------------------------------------------------------------------- ABITANTI Numero massimo Contributo annuale * di dispositivi USB aggiuntivi ammessi --------------------------------------------------------------------- inferiore a 5.000 abitanti 0 euro 0 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 1 euro 60 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 2 euro 100 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 3 euro 150 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 4 euro 200 --------------------------------------------------------------------- superiore o uguale a 500.000 abitanti 4 euro 200 --------------------------------------------------------------------- (*) Il contributo e' da versare all'atto della richiesta e per i quattro anni successivi ed e' riferito ad ogni singolo dispositivo aggiuntivo. CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER L'ATTIVITA' di TRASPORTO di RIFIUTI URBANI: REGIONE CAMPANIA o iscrizione volontaria (ART. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006) --------------------------------------------------------------------- Classe d'iscrizione Numero massimo Contributo annuale * all'Albo dell'ente di dispositivi USB o dell'impresa. aggiuntivi ammessi --------------------------------------------------------------------- inferiore a 5.000 abitanti 0 euro 0 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 1 euro 60 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 2 euro 100 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 3 euro 150 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 4 euro 200 --------------------------------------------------------------------- superiore o uguale a 500.000 abitanti 4 euro 200 --------------------------------------------------------------------- (*) Il contributo e' da versare all'atto della richiesta e per i quattro anni successivi ed e' riferito ad ogni singolo dispositivo aggiuntivo. CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER L'ATTIVITA' di TRASPORTO di RIFIUTI SPECIALI (ART. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006) --------------------------------------------------------------------- Classe d'iscrizione Numero massimo Contributo annuale * all'Albo dell'ente di dispositivi USB o dell'impresa. aggiuntivi ammessi Quantita' annua autorizzata --------------------------------------------------------------------- inferiore a 3.000 tonn. 0 euro 0 --------------------------------------------------------------------- superiore o uguale a 3.000 tonn. e inferiore a 6.000 tonn. 1 euro 60 --------------------------------------------------------------------- superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn. 2 euro 100 --------------------------------------------------------------------- superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn. 3 euro 150 --------------------------------------------------------------------- superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn. 4 euro 200 --------------------------------------------------------------------- superiore o uguale a 200.000 tonn. 4 euro 200 --------------------------------------------------------------------- (*) Il contributo e' da versare all'atto della richiesta e per i quattro anni successivi ed e' riferito ad ogni singolo dispositivo aggiuntivo.
Allegato IB (articolo 8, comma 1, lettera c)) "PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI BLACK BOX." 1. Individuazione delle officine autorizzate all'installazione dei dispositivi black box L'installazione dei dispositivi black box sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti puo' essere effettuata dalle imprese iscritte nel Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, sezione elettrauto. Tali officine devono altresi' essere dotate di computer e collegamento ad internet, senza particolari requisiti di banda di trasmissione. Per essere autorizzati all'installazione dei dispositivi black box, i soggetti di cui sopra devono presentare domanda di autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accedendo al Portale Informativo SISTRI, e compilando l'apposita sezione. I dati comunicati dalle officine saranno confrontati con quelli in possesso delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invitera' i soggetti che avranno presentato la domanda di autorizzazione e che saranno risultati in possesso dei requisiti prescritti a partecipare a corsi di formazione gratuiti. I corsi, di carattere teorico-pratico, sono strutturati in un solo modulo della durata di sei ore e si terranno nelle date pubblicate sul Portale Informativo SISTRI, in numero di due per ciascun anno solare. L'attestazione di partecipazione al corso di formazione e' requisito necessario per ottenere l'autorizzazione all'installazione dei dispositivi black box. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco delle officine autorizzate, che sara' pubblicato sul Portale Informativo SISTRI e sara' liberamente consultabile. La perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione, nonche' la reiterata inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta la cancellazione dall'elenco delle officine autorizzate. La cancellazione e' effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa contestazione degli addebiti all'interessato al quale e' assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. 2. Attivita' propedeutiche all'installazione Ciascun «operatore» che effettua l'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti deve dotarsi di un dispositivo black box per ciascun veicolo in dotazione all'azienda. Le Sezioni regionali dell'Albo curano la programmazione delle installazioni dei dispositivi black box. A tal fine: - unitamente al dispositivo USB, forniscono agli «operatori» la lista delle officine autorizzate, con l'indicazione del periodo temporale entro cui procedere all'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione dei dispositivi black box; - contattano le officine autorizzate indicate dagli «operatori», o, in caso di eccessivo carico di lavoro delle stesse, altra officina concordata con gli «operatori» medesimi, per richiedere l'appuntamento per l'installazione, che potra' essere fissato non prima di sette giorni dalla richiesta. Il SISTRI provvedera' a consegnare i dispositivi black box direttamente alle officine autorizzate. Per l'installazione dei dispositivi black box sara' inoltre necessario: - acquistare una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico, per ciascun dispositivo black box da installare; la scheda SIM deve essere abilitata ed attivata al traffico dati GPRS e senza PIN; la scheda non generera' costi di consumo per l'operatore. - inserire nel modulo per il ritiro dei dispositivi black box, consegnato insieme alla lista delle officine, il nome dell'intestatario della SIM e i seguenti dati: PIN, PUK, numero di telefono e intestatario della SIM. In alternativa, l'«operatore» puo' consegnare all'officina una fotocopia della scheda SIM rilasciata dal gestore telefonico al momento dell'acquisto, contenente i dati sopra indicati. La richiesta di installazione dei dispositivi black box presso l'officina potra' essere effettuata dal legale rappresentante dell'«operatore», che dovra' presentarsi munito di un proprio documento di identita' in corso di validita'. Qualora siano stati delegati soggetti diversi dal legale rappresentante, tali soggetti dovranno presentarsi muniti, oltre che di un proprio documento di riconoscimento, di delega scritta da parte del rappresentante legale dell'«operatore», da redigere in carta semplice secondo il formato disponibile sul Portale Informativo SISTRI, e della copia dei documenti di riconoscimento del sottoscrittore della delega. 3. Installazione presso l'officina autorizzata. L'operatore dell'officina autorizzata: - verifica i dati contenuti nel modulo per il ritiro e l'installazione dei dispositivi black box, accerta l'identita' del richiedente e l'eventuale delega rilasciata dal legale rappresentante al ritiro dei dispositivi; - inserisce la SIM nel dispositivo black box; - installa il dispositivo black box sul veicolo; - al termine dell'installazione esegue il test di corretta installazione e configurazione; - sigilla il dispositivo black box; - fa firmare al soggetto delegato al ritiro del dispositivo black box una dichiarazione con la quale il medesimo soggetto, per conto dell'«operatore», attesta l'esito positivo delle verifiche e il corretto funzionamento dei dispositivi installati e si impegna a custodire ed utilizzare correttamente i dispositivi installati. 4. Comunicazione al SISTRI dell'avvenuta installazione. Completata l'installazione, l'operatore dell'officina invia alla Sezione regionale dell'Albo, ai fini del successivo inoltro al SISTRI, la dichiarazione di avvenuta installazione, contenente il numero seriale del dispositivo black box e i dati delle relative SIM abbinati alle targhe dei veicoli su cui i dispositivi sono stati installati, nonche' l'attestazione dell'esito positivo delle verifiche e la presa d'atto del corretto funzionamento dei dispositivi installati, controfirmata dal soggetto delegato al ritiro. Nel caso in cui in fase di installazione il dispositivo black box risulti non funzionante, dovra' essere restituito al SISTRI. Qualora, a seguito del verificarsi di una delle ipotesi previste dal regolamento, sorga l'obbligo di restituzione del dispositivo black box, gli «operatori» dovranno recarsi presso una delle officine autorizzate, in persona del legale rappresentante o previa delega di quest'ultimo. L'operatore delle officine autorizzate provvedera' a disinstallare il dispositivo black box, che sara' restituito al SISTRI, e ad estrarre la scheda SIM, che sara' invece restituita all'«operatore». Al termine della procedura di disinstallazione, l'operatore dell'officina autorizzata comunichera' alla Sezione regionale dell'Albo l'avvenuta disinstallazione, controfirmata dall'«operatore», precisando luogo e data e il numero seriale del dispositivo black box disinstallate per ciascun veicolo.
Allegato II (articolo 7, comma 4) RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER CATEGORIA DEI SOGGETTI OBBLIGATI --------------------------------------------------------------------- PRODUTTORI/DETENTORI --------------------------------------------------------------------- CONTRIBUTO PERICOLOSI CONTRIBUTO NON PERICOLOSI --------------------------------------------------------------------- DIPENDENTI per unita' locale --------------------------------------------------------------------- <10 euro 120 (*) euro 60 --------------------------------------------------------------------- da 11 a 50 euro 180 euro 90 --------------------------------------------------------------------- da 51 a 250 euro 300 euro 150 --------------------------------------------------------------------- da 251 a 500 euro 500 euro 250 --------------------------------------------------------------------- >500 euro 800 euro 400 --------------------------------------------------------------------- (*) I produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di addetti inferiore ai dieci dipendenti potranno scegliere se aderire o meno al SISTRI N.B. Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioe' la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi --------------------------------------------------------------------- ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI --------------------------------------------------------------------- Quantitativi Annui CONTRIBUTO PERICOLOSI --------------------------------------------------------------------- DIPENDENTI per unita' locale --------------------------------------------------------------------- Da a 5 fino a 200 kg euro 50 --------------------------------------------------------------------- Da a 5 oltre 200 kg e fino a 400 kg euro 60 --------------------------------------------------------------------- Da 6 a 10 Fino a 400 kg euro 60 --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI --------------------------------------------------------------------- Quantitativi Annui CONTRIBUTO PERICOLOSI --------------------------------------------------------------------- DIPENDENTI per unita' locale --------------------------------------------------------------------- Da a 5 fino a 200 kg euro 50 --------------------------------------------------------------------- Da a 5 oltre 200 kg e fino a 400 kg euro 60 --------------------------------------------------------------------- Da 6 a 10 Fino a 400 kg euro 60 --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- IMPRENDITORI AGRICOLI --------------------------------------------------------------------- Quantitativi Annui CONTRIBUTO PERICOLOSI --------------------------------------------------------------------- DIPENDENTI per unita' locale --------------------------------------------------------------------- Da a 5 fino a 200 kg euro 30 --------------------------------------------------------------------- Da a 5 oltre 200 kg e fino a 400 kg euro 50 --------------------------------------------------------------------- Da 6 a 10 Fino a 400 kg euro 50 --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- COMUNI (non ubicati nella Regione Campania)* ---------------------------------------------------- CONTRIBUTO PERICOLOSI ---------------------------------------------------- ABITANTI ---------------------------------------------------- inferiore a 5.000 abitanti € 60 ---------------------------------------------------- * I Comuni, indipendentemente dal numero degli abitanti, non iscrivono le unita' locali con meno di dieci dipendenti , ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unita' locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o delle unita' locali per le quali effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unita' locale con piu' di dieci dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unita' locali. --------------------------------------------------------------------- COMUNI (Regione Campania) --------------------------------------------------------------------- CONTRIBUTO Rifiuti Urbani --------------------------------------------------------------------- ABITANTI --------------------------------------------------------------------- inferiore a 5.000 abitanti euro 60 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 euro 90 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 euro 150 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 euro 250 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 euro 300 --------------------------------------------------------------------- superiore o uguale a 500.000 abitanti euro 400 --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- TRASPORTATORI --------------------------------------------------------------------- Quantita' annua autorizzata CONTRIBUTO CONTRIBUTO NON CONTRIBUTO PERICOLOSI PERICOLOSI Art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 3.000 tonn. euro 120 euro 60 --------------------------------------------------------------------- superiore o uguale a 3.000 tonn. e inferiore a 6.000 tonn. euro 140 euro 70 --------------------------------------------------------------------- superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn. euro 180 euro 90 --------------------------------------------------------------------- superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn. euro 250 euro 125 euro 0 --------------------------------------------------------------------- superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn. euro 350 euro 175 --------------------------------------------------------------------- superiore o uguale a 200.000 tonn. euro 500 euro 250 --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- TRASPORTATORI --------------------------------------------------------------------- CONTRIBUTO CONTRIBUTO NON CONTRIBUTO PERICOLOSI PERICOLOSI Art. 212, comma 8, d.lgs. 152/2006 --------------------------------------------------------------------- PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO euro 150 euro 150 fino a due veicoli euro 100 per ogni veicolo --------------------------------------------------------------------- oltre i due veicoli euro 150 per ogni veicolo --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA --------------------------------------------------------------------- Popolazione complessivamente servita autorizzata CONTRIBUTO Rifiuti Urbani --------------------------------------------------------------------- inferiore a 5.000 abitanti euro 60 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 euro 70 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 euro 90 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 euro 125 --------------------------------------------------------------------- inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 euro 175 --------------------------------------------------------------------- superiore o uguale a 500.000 abitanti euro 250 --------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA ---------------------------------------------------------- CONTRIBUTO Rifiuti Urbani ---------------------------------------------------------- PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO € 150 ---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- DISCARICHE (D1, D5, D12) --------------------------------------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO CONTRIBUTO NON CONTRIBUTO PERICOLOSI PERICOLOSI INERTI --------------------------------------------------------------------- < 1.000 euro 300 euro 150 euro 100 --------------------------------------------------------------------- tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250 euro 200 --------------------------------------------------------------------- tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400 euro 300 --------------------------------------------------------------------- tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600 euro 500 --------------------------------------------------------------------- tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900 euro 700 --------------------------------------------------------------------- tra 100.000 e 250.000 euro 2.500 euro 1.200 euro 1.000 --------------------------------------------------------------------- tra 250.000 e 1.000.000 euro 3.000 euro 1.500 euro 1.200 --------------------------------------------------------------------- > 1.000.000 euro 4.000 euro 2.000 euro 1.500 --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- DISCARICHE (D1, D5, D12) --------------------------------------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO CONTRIBUTO NON CONTRIBUTO PERICOLOSI PERICOLOSI INERTI --------------------------------------------------------------------- < 1.000 euro 300 euro 150 euro 100 --------------------------------------------------------------------- tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250 euro 200 --------------------------------------------------------------------- tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400 euro 300 --------------------------------------------------------------------- tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600 euro 500 --------------------------------------------------------------------- tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900 euro 700 --------------------------------------------------------------------- tra 100.000 e 250.000 euro 2.500 euro 1.200 euro 1.000 --------------------------------------------------------------------- tra 250.000 e 1.000.000 euro 3.000 euro 1.500 euro 1.200 --------------------------------------------------------------------- > 1.000.000 euro 4.000 euro 2.000 euro 1.500 --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- DEMOLITORI E ROTTAMATORI ----------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO ----------------------------------------- < 1.000 euro 300 ----------------------------------------- tra 1.000 e 5.000 euro 500 ----------------------------------------- tra 5.000 e 20.000 euro 800 ----------------------------------------- tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 ----------------------------------------- tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 ----------------------------------------- oltre 100.000 euro 2.500 ----------------------------------------- ----------------------------------------- FRANTUMATORI ----------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO ----------------------------------------- < 1.000 euro 150 tra 1.000 e 5.000 euro 250 tra 5.000 e 20.000 euro 400 tra 20.000 e 50.000 euro 600 tra 50.000 e 100.000 euro 900 tra 100.000 e 250.000 euro 1.200 oltre 250.000 euro 1.500 ----------------------------------------- ----------------------------------------- INCENERITORI RIFIUTI PERICOLOSI (D10) ----------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO ----------------------------------------- < 1.000 euro 300 ----------------------------------------- tra 1.000 e 5.000 euro 500 ----------------------------------------- tra 5.000 e 20.000 euro 800 ----------------------------------------- tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 ----------------------------------------- tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 ----------------------------------------- oltre 100.000 euro 2.500 ----------------------------------------- ----------------------------------------- INCENERITORI RIFIUTI NON PERICOLOSI (D10) ----------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO ----------------------------------------- < 1.000 euro 150 ----------------------------------------- tra 1.000 e 5.000 euro 250 ----------------------------------------- tra 5.000 e 20.000 euro 400 ----------------------------------------- tra 20.000 e 50.000 euro 600 ----------------------------------------- tra 50.000 e 100.000 euro 900 ----------------------------------------- oltre 100.000 euro 1.200 ----------------------------------------- --------------------------------------------------------- IMPIANTI DI COINCENERIMENTO (R1) --------------------------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO CONTRIBUTO PERICOLOSI NON PERICOLOSI --------------------------------------------------------- < 1.000 euro 300 euro 150 --------------------------------------------------------- tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250 --------------------------------------------------------- tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400 --------------------------------------------------------- tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600 --------------------------------------------------------- tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900 --------------------------------------------------------- oltre 100.000 euro 2.500 euro 1.200 --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9) * --------------------------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO CONTRIBUTO PERICOLOSI NON PERICOLOSI --------------------------------------------------------- < 1.000 euro 300 euro 150 --------------------------------------------------------- tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250 --------------------------------------------------------- tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400 --------------------------------------------------------- tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600 --------------------------------------------------------- tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900 --------------------------------------------------------- oltre 100.000 euro 2.500 euro 1.200 --------------------------------------------------------- * Inclusi gli impianti produttivi di recupero --------------------------------------------------------- ATTIVITA' DI RECUPERO (R5, R10, R11, R12, R13) E DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15) --------------------------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO CONTRIBUTO PERICOLOSI NON PERICOLOSI --------------------------------------------------------- < 1.000 euro 300 euro 150 --------------------------------------------------------- tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250 --------------------------------------------------------- tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400 --------------------------------------------------------- tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600 --------------------------------------------------------- tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900 --------------------------------------------------------- oltre 100.000 euro 2.500 euro 1.200 --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO (D8, D9) * --------------------------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO CONTRIBUTO PERICOLOSI NON PERICOLOSI --------------------------------------------------------- < 1.000 euro 300 euro 150 --------------------------------------------------------- tra 1.000 e 5.000 euro 500 euro 250 --------------------------------------------------------- tra 5.000 e 20.000 euro 800 euro 400 --------------------------------------------------------- tra 20.000 e 50.000 euro 1.200 euro 600 --------------------------------------------------------- tra 50.000 e 100.000 euro 1.800 euro 900 --------------------------------------------------------- oltre 100.000 euro 2.500 euro 1.200 --------------------------------------------------------- * Inclusi gli impianti di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani --------------------------------------------------------- IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI DIGESTIONE ANAEROBICA (R3) --------------------------------------------------------- Quantita' in tonnellate/anno CONTRIBUTO NON PERICOLOSI --------------------------------------------------------- < 1.000 euro 150 --------------------------------------------------------- tra 1.000 e 5.000 euro 250 --------------------------------------------------------- tra 5.000 e 20.000 euro 400 --------------------------------------------------------- tra 20.000 e 50.000 euro 600 --------------------------------------------------------- tra 50.000 e 100.000 euro 900 --------------------------------------------------------- oltre 100.000 euro 1.200 --------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- CONSORZI INTERMEDIARI ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E LORO SOCIETA' DI SERVIZI ----------------------------------------------------------- CONTRIBUTO CONTRIBUTO CONTRIBUTO UNICO ANNUO UNICO ANNUO UNICO ANNUO ----------------------------------------------------------- euro 2.500 euro 100 euro 100 ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- TERMINALISTI, CENTRO RACCOLTA/PIATTA FORMA OPERATORI LOGISTICI E RACCOMANDATARI MARITTIMI ----------------------------------------------------------- CONTRIBUTO CONTRIBUTO UNICO ANNUO UNICO ANNUO ----------------------------------------------------------- euro 100 euro 500 ----------------------------------------------------------- Le quantita' e la popolazione complessivamente servita indicate nelle tabelle relative ai contributi dei trasportatori si riferiscono alle quantita' e alla popolazione complessivamente servita autorizzate ai sensi del D.M. n. 406 del 28 aprile 1998. I contributi da versare relativi alle quantita' indicate nelle diverse tabelle sono da riferirsi alle quantita' prodotte, smaltite e/o trattate nell'anno precedente. Il contributo e' versato da ciascun soggetto per ciascuna unita' locale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio. Il pagamento dei contributi puo' avvenire mediante versamento diretto presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero tramite conto corrente bancario o bonifico bancario, i cui estremi sono indicati nel Portale Informativo SISTRI. Modalita' di pagamento dei contributi: A) Per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantita' degli stessi, e' dovuto: per ciascuna unita' locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti; per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unita' locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti. Per le unita' locali in cui insistano piu' unita' operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), e' stato richiesto un dispositivo per ciascuna unita' operativa, il calcolo dei contributi e' effettuato per ciascuna unita' operativa. B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi. C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto e' dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi). Per le discariche il contributo e' versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi). Le seguenti tipologie di impianti: discariche (D1, D5, D12); demolitori/rottamatori; frantumatori; inceneritori (D10); impianti di coincenerimento (R1); impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9); impianti compostaggio e di digestione anaerobica; impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9); sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica "attivita' di gestione dei rifiuti" (articolo 7, comma 2, del regolamento). Pertanto, una unita' che effettua, nell'ambito dello stesso impianto, piu' operazioni di recupero/smaltimento e' tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo. Per le "attivita' di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo e' dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unita' locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attivita' di recupero e/o smaltimento svolte nell'unita' locale o operativa di riferimento. Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare e' quello previsto per la specifica attivita' svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo e' versato sulla base della quantita' dichiarata di rifiuti trattati. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei produttori e a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza. D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo e' dovuto per la sede legale, per le eventuali unita' locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale e' dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi. Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli e' dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi. E) Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il contributo e' dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due veicoli. Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applica il contributo previsto peri veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5. F) Per i comuni della Regione Campania, il contributo e' determinato in base al numero degli abitanti. G) Per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo e' dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. H) Per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, il contributo dovuto e' determinato con riferimento alla specifica categoria. Il pagamento del contributo e' effettuato mediante: - un unico versamento comprendente l'importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unita' locali; - in piu' versamenti distinti per ciascuna unita' locale; - per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un unico versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti. Ciascun operatore, una volta iscritto al SISTRI, ricevera' un numero di pratica e, successivamente, nel piu' breve tempo possibile, dovra' effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti. Il pagamento potra' avvenire nei seguenti modi: presso qualsiasi ufficio postale: mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. Ambiente SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma. In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare: - contributo SISTRI/anno di riferimento; - il Codice fiscale dell'«Operatore», come definito dall'art. 2 comma 1, lettera e); - il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione; presso gli sportelli del proprio istituto di credito: mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427 Beneficiario: TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17 dicembre 2009 MIN. AMB. DG TUT. TER. VIA C. COLOMBO 44 00147 - ROMA CODICE FISCALE 97222270585 In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare: - contributo SISTRI/anno di riferimento; - il Codice fiscale dell'«operatore», come definito dall'art. 2 comma 1, lettera e); - il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione. Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI, accedendo all'area "gestione aziende" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata oppure via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzoQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , i seguenti estremi di pagamento: - il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario; - l'importo del versamento; - il numero di pratica a cui si riferisce il versamento. A seguito dell'invio al SISTRI degli estremi del pagamento, l'«operatore» sara' contattato dalle Camere di Commercio o dalle Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o dalle societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi USB e dei dispositivi black box. In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potra' procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.
Allegato III Parte di provvedimento in formato grafico