TAR Campania (NA) SEz. II sent. 5043 del 23 settembre 2009
Urbanistica. Scelte urbanistiche e sindacato di legittimità

Le scelte urbanistiche costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiati da errori di fatto o da abnormi illogicità. In particolare, si ritiene che le scelte discrezionali circa la destinazione delle singole aree non necessitano di apposita motivazione oltre a quella che si può evincere dai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano, risultanti dalla relazione illustrativa fatti salvi i casi in cui si reputa necessaria una puntuale motivazione, come ad esempio quando la nuova destinazione di piano incida su aspettative che derivino da un atto formalmente assunto dall’amministrazione, quale un piano di lottizzazione debitamente approvato e convenzionato.
N. 05043/2009 REG.SEN.
N. 11022/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 11022 del 1995, proposto da:
Ambrosio Ferdinando, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Visone, con domicilio eletto in Napoli, al corso Vittorio Emanuele n.670;


contro


- Amministrazione Provinciale di Napoli, in persona del Presidente p.t. della Giunta, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Scetta, con domicilio eletto in Napoli, alla piazza Matteotti n.1;
- Comune di Nola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto in Napoli, alla via Cesario Console n. 3;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Napoli prot. n.125 del 7 giugno 1995, pubblicato sul B.U.R.C. n.29 del 26 giugno 1995, recante approvazione del P.R.G. del Comune di Nola;


Visto il ricorso coi relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provinciale di Napoli e del Comune di Nola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/07/2009 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con l’atto introduttivo del giudizio, il sig. Ferdinando Ambrosio – premesso di essere proprietario, nel territorio del Comune di Nola, alla contrada Terracina, delle aree riportate in catasto al foglio 37, particelle n.711 e 713 – ha impugnato il decreto del Presidente della Giunta della Provincia di Napoli, prot. n.125 del 7 giugno 1995, pubblicato sul B.U.R.C. n.29 del 26 giugno 1995, recante approvazione del P.R.G. del Comune di Nola, con il quale i terreni in questione sono stati classificati come “zona E agricola”. A sostegno dell’azione ha dedotto le seguenti censure: Violazione e falsa applicazione dell’art.5 della L.R. Campania 20.3.1982 n.14, degli artt.7 e ss. della L. 17.8.1942 n.1150, come successivamente modificati ed integrati, nonché delle norme e dei principi generali in materia – Erroneità ed illegittimità dei presupposti – Omessa ed erronea motivazione – Eccesso e sviamento di potere – Ingiustizia manifesta – Falso scopo e falsa causa – Contraddittorietà – Errore in fatto ed in diritto – Illegittimità derivata – Perplessità – Incompetenza – Illogicità.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Nola e la Provincia di Napoli, che hanno difeso la legittimità dello strumento urbanistico impugnato, concludendo con richiesta di reiezione del ricorso.

Il ricorrente ha prodotto documenti, insistendo nella domanda di caducazione dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 23 luglio 2009 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.


DIRITTO


Con il ricorso in trattazione è contestata la legittimità del decreto del Presidente della Giunta della Provincia di Napoli, prot. n.125 del 7 giugno 1995, pubblicato sul B.U.R.C. n.29 del 26 giugno 1995, recante approvazione del P.R.G. del Comune di Nola.

Coi primi due motivi – che possono essere esaminati contestualmente, attesa l’unitarietà della prospettazione – il ricorrente, proprietario delle aree riportate in catasto al foglio 37, particelle n.711 e 713, lamenta la presunta illogicità della scelta di classificare i terreni in questione come “zona E agricola”, in considerazione dell’ampia urbanizzazione dell’area.

Le doglianze sono infondate.

Al riguardo, giova rammentare che la giurisprudenza ha costantemente affermato – anche dopo l’entrata in vigore dell’art.3 della l. 7 agosto 1990 n.241, che non richiede la motivazione per gli atti a contenuto generale, come il piano regolatore – che le scelte urbanistiche costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiati da errori di fatto o da abnormi illogicità. In particolare, si ritiene che le scelte discrezionali circa la destinazione delle singole aree non necessitano di apposita motivazione oltre a quella che si può evincere dai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano, risultanti dalla relazione illustrativa (cfr. in termini, con riguardo allo stesso P.R.G. del Comune di Nola, T.A.R. Campania, Sezione I, 28 marzo 2001, n.2632, nonché, in via generale, Consiglio di Stato, Ad. Pl., 22 dicembre 1999 n.24; Sezione IV, 1 settembre 1999, n.1388 e 20 marzo 2001, n.1679), fatti salvi i casi – insussistenti nella fattispecie all’esame – in cui si reputa necessaria una puntuale motivazione, come ad esempio quando la nuova destinazione di piano incida su aspettative che derivino da un atto formalmente assunto dall’amministrazione, quale un piano di lottizzazione debitamente approvato e convenzionato.

Non vale opporre in contrario che le aree di proprietà del ricorrente, per la vicinanza con vari insediamenti abitativi e la presenza di diverse opere di urbanizzazione, avrebbero per ciò solo vocazione edificatoria. Invero, posto che non è contestata la sostanziale integrità naturalistica delle aree in questione, la scelta operata appare improntata ad un razionale disegno di tutela del territorio, considerato che la destinazione agricola possiede anche una valenza conservativa dei valori ambientali ed assolve pure ad una funzione di riequilibrio nel rapporto tra aree edificate e spazi liberi e, quindi, delle condizioni di vivibilità della popolazione, al fine di assicurare un ordinato ed armonico assetto del territorio, che non può prescindere dall’esigenza di contenere l’espansione dell’aggregato urbano, salvaguardando la conservazione degli spazi verdi (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 11 febbraio 2004 n.548; T.A.R. Campania, Sezione II, 25 febbraio 2009 n.1058).

Con il terzo motivo è dedotta la violazione degli artt. 8 e 9 della l. 1150/1942, assumendosi che, in considerazione delle modifiche (non meglio precisate) apportate allo strumento urbanistico in sede di approvazione, doveva procedersi ad una nuova pubblicazione con riapertura dei termini per le osservazioni dei privati interessati.

La censura, oltre ad essere dedotta in modo generico e contraddittorio, è comunque infondata.

Va rilevato, infatti, che lo stesso ricorrente, nella premessa in fatto, ammette che la destinazione agricola alle aree di proprietà è stata impressa già in sede di adozione del piano, con la delibera commissariale n.3 del 21 luglio 1988, ed è stata confermata in sede di approvazione dello strumento urbanistico.

Ogni ulteriore indagine al riguardo è comunque superflua, atteso che, come chiarito in giurisprudenza, la legge regionale della Campania 20 marzo 1982, n.14 – recante gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, vigente ratione temporis – al titolo secondo, prevede tre ipotesi di possibili conclusioni nell’iter di approvazione degli strumenti urbanistici: la prima, di “approvazione” dello strumento; la seconda di “approvazione con modifiche apportate d’ufficio”, la terza di “restituzione” ai comuni per la rielaborazione.

L’ipotesi di approvazione con modifiche di ufficio – che è qui ipotizzata – è specificamente disciplinata dai primi tre capoversi dell’art. 4 del titolo secondo, che ne prescrivono l’iter procedimentale ed individuano le tipologie di modifiche che possono essere apportate d’ufficio, ossia senza “restituire” lo strumento urbanistico adottato al Comune, che potrà solo controdedurre nei termini assegnati. Le tipologie di modifiche d’ufficio, possibili ove “non mutino le caratteristiche essenziali, quantitative e strutturali del piano ed i suoi criteri di impostazione”, hanno in comune la caratteristica di adeguare le previsioni di piano a norme di legge (osservanza degli standard urbanistici e delle prescrizioni della legge regionale) o ad interessi di natura sovraordinata (di coordinamento e di tutela del paesaggio e dei complessi storici, etc.). La norma regionale sostanzialmente riproduce il contenuto della previsione statale, di cui all'art. 10 della legge urbanistica n.1150 del 1942, che consente un'approvazione con modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i suoi criteri di impostazione, nonché (con modifiche) indispensabili a garantire il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la coordinata sistemazione delle opere di interesse statale e la tutela del paesaggio. In tali casi, in cui le modifiche non sono tali da stravolgere l'impostazione generale disegnata dal Comune con la deliberazione di adozione nei suoi criteri ispiratori, non si configura una sostanziale innovazione inibita all'organo deputato all'approvazione dello strumento e non è richiesta la rinnovazione della pubblicazione del piano (in termini, cfr. T.A.R. Campania, Sezione II, 25 settembre 2008, n.890; Sezione I, 11 marzo 2004, n.2834).

In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso va respinto siccome infondato.

Le spese e gli onorari di causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Seconda – respinge il ricorso in epigrafe R.G. n.11022/1995.
Condanna il ricorrente a rimborsare al Comune di Nola ed alla Provincia di Napoli le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.000,00 per parte, per complessivi € 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Carlo d'Alessandro, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore
Vincenzo Blanda, Primo Referendario


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2009