Cass. Sez. III n. 46102 del 12 dicembre 2008 (Cc 4 nov. 2008)
Pres. grassi Est. Squassoni Ric. Castellano
Rifiuti. Traffico illecito e confisca mezzo di trasporto

In tema di gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), incombe al terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell\'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l\'onere di provare la sua buona fede, ovvero che l\'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di un mezzo di trasporto di proprietà del ricorrente, terzo estraneo al reato, utilizzato dall\'indagato in virtù di un contratto di nolo a caldo).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 04/11/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 01144
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 025808/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CASTELLANO GAETANO, N. IL 13/11/1954;
avverso ORDINANZA del 23/06/2008 TRIB. LIBERTÀ di FOGGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. ARICÒ Giovanni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 23 giugno 2008, il Tribunale ha respinto la richiesta di riesame che grava su automezzi sottoposti a sequestro preventivo per l\'utilizzo dei quali il Pubblico Ministro procede per i reati previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 e art. 258, comma 5. Per giungere a tale conclusione, i Giudici (dopo avere rilevato la sistematicità e protrazione nel tempo dello uso illecito dei veicoli) hanno ritenuto circostanza irrilevante che il richiedente il riesame, Castellano Gaetano, fosse il proprietario dei mezzi (dei quali usufruiva altro soggetto con un contratto di nolo a caldo) non indagato.
Ciò per il dettato normativo dell\'art. 324 c.p.p., comma 7 che preclude al Giudice del riesame la revoca del sequestro nel caso di confisca obbligatoria (e tale è il caso in esame per il disposto del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, u.c.). Perché sia inoperante la norma - hanno sostenuto i Giudici - occorre la rigorosa dimostrazione, da parte del terzo estraneo al reato; della non configurabilità di qualsivoglia addebito di negligenza; le deduzioni difensive sono state ritenute insufficienti a questo fine. Per l\'annullamento della ordinanza, Castellano ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge. Rileva che il vincolo reale deve incidere il meno possibile sul diritto di proprietà e di uso del bene quando il possessore sia persona estranea al reato. Nel caso concreto, l\'attività di illecita gestione dei rifiuti gli era sconosciuta e il contratto di nolo dei mezzi escludeva da parte sua la possibilità di controllarne l\'uso e la corretta gestione. Conclude rilevando che manca quel nesso di pertinenzialità con il reato che giustifica il sequestro preventivo nei confronti di un terzo.
È appena il caso rilevare che il sequestro preventivo possa avere ad oggetto anche beni di terzi estranei al reato qualora la loro libera disponibilità possa fare ragionevolmente temere il verificarsi di quelle situazioni (protrazione nel tempo o aggravamento in intensità delle conseguenze reato o possibilità di commissione di ulteriori illeciti) che il vincolo reale tende ad evitare.
Naturalmente, qualora la res appartenga ad terzo incolpevole (a favore del quale, per la privazione del bene, sussiste sempre la tutela in sede civile), la indagine sulla configurabilità delle esigenze cautelari deve essere condotta con particolare rigore. Questa problematica, tuttavia, non è di attualità nel caso concreto dal momento che i Giudici hanno ritenuto sussistere la condizioni per l\'applicabilità della autonoma disposizione dell\'art. 321 c.p.p., comma 2; la norma prescinde dai presupposti previsti per il sequestro tipico in relazione alle esigenze di cautela e richiede che sia ipotizzabile una fattispecie di reato e che le cose da sottoporre a vincolo siano suscettibili di confisca.
Su questo tema, le conclusioni del Tribunale sono condivisibili, mentre non è corretto il riferimento all\'art. 324 c.p.p., comma 7, che riguarda solo il caso di perenzione del vincolo reale per inosservanza dei termini della procedura del riesame (tale non è l\'ipotesi che ci occupa).
Il ricorrente rileva che la misura di sicurezza non è applicabile nei confronti del terzo che sia estraneo al reato e che non abbia favorito l\'uso illecito del bene con un suo comportamento negligente. Sul punto, si osserva come il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53, u.c. (ora trasfuso nell\'art. 259, u.c. della nuova normativa) preveda che per il reato di trasporto illecito di rifiuti consegue ex lege la confisca del mezzo, ma nulla disponga per la posizione del terzo incolpevole proprietario del veicolo.
Una interpretazione della norma costituzionalmente orientata (che evita una disomogeneità di trattamento con casi analoghi) porta a ritenere che la speciale confisca in esame deroghi ai principi generali in tema di obbligatorietà, ma sia disciplinata, per gli aspetti non regolamentati, dalla previsione dell\'art. 240 c.p. ed, in particolare, dal comma 3.
Pertanto, il terzo estraneo al reato (da intendersi come persona che non ha partecipato alla commissione dello stesso o ai profitti che ne sono derivati) può evitare la confisca se prova la sua buona fede, ossia, che l\'uso illecito della res gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (Cassazione sezione terza:
sentenze 24 giugno 2004, Datola e 30 maggio 2008, Torre). La problematica è stata affrontata dal Tribunale che ha evidenziato (allo stato delle investigazioni pur suscettibili di ulteriori sviluppi) elementi di colpa in capo al Castellano consistiti nel mancato, e possibile, controllo sull\'uso dei veicoli; trattasi di giudizio di fatto che non è sindacabile in questa sede dal momento che il ricorso, a sensi dell\'art. 325 c.p.p., comma 1, è proponibile solo per violazione di legge.
Il ricorrente censura la conclusione del Tribunale introducendo motivi che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte e saranno esaminati e risolti nella opportuna sede; attesa la sommarietà degli accertamenti compiuti, la dedotta causa ostativa alla confisca non risulta dagli atti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2008