Cass. Sez. III n. 19882 del 11 maggio 2009 (Ud. 11 mar. 2009)
Pres. Onorato Est. Petti Ric. Carboni
Rifiuti. Ecopiazzole (responsabilità del Sindaco) e rifiuti pericolosi
La decisione di istituire un’isola ecologica ha natura prevalentemente politica mentre la sua gestione può essere affidata a dirigenti amministrativi. Il compito di chiedere l’autorizzazione incombe in primo luogo proprio sull’autorità politica che ha deciso di istituire quel centro di raccolta di rifiuti mentre la gestione quotidiana può essere affidata a dirigenti amministrativi. In ogni caso l’istituto della delega delle funzioni non è invocabile allorché il delegante si è inserito nella gestione della piazzola ecologica.
In tema di gestione dei rifiuti, a seguito della entrata in vigore del nuovo elenco dei rifiuti pericolosi, dal 10 gennaio 2002 (Decisione CE 3 maggio 2000, n. 532 e succ. modificazioni.)l\'accertamento della pericolosità di un rifiuto prescinde dal riferimento alla sostanza in esso contenuta per i rifiuti contrassegnati da un asterisco, per i quali vige una presunzione assoluta di pericolosità, mentre l’analisi è necessaria solo per i rifiuti in relazione ai quali la pericolosità viene fatta derivare dalle sostanze pericolose in essi contenute.
La corte d’appello di Perugia, con sentenza dell’ 8 luglio del 2008, confermava quella resa dal tribunale di Orvieto il 13 luglio del 2007, con cui Carboni Anacleto era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 2500 di ammenda, quale responsabile, in concorso di circostanze attenuanti generiche, del reato di cui agli artt. 31, 33 e 51, comma primo lettera a) del decreto legislativo n 22 del 1997, per avere, quale sindaco del comune di Fabro, istituito un’ isola ecologica per la raccolta di rifiuti senza alcuna autorizzazione nonché del reato di cui agli artt. 14, comma 1 e 2 e 51, comma primo lettera a) e b e comma secondo del decreto legislativo n 22 del 1997 per avere abbandonato rifiuti pericolosi e non, costituiti da frigoriferi, televisori, batterie al piombo. Fatti commessi fino all’11 febbraio del 2005.
Secondo i giudici del merito l’autorizzazione doveva essere chiesta dal prevenuto nella qualità di sindaco e non dal geometra Niri delegato alla gestione tecnica dell’isola ecologica.
Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:
la violazione della norma incriminatrice e del decreto legislativo n 267 del 2000 perché, mentre i poteri di indirizzo politico spettano agli organi dì governo, la gestione amministrativa e finanziaria spetta ai dirigenti che hanno autonomi poteri di spesa. Nel caso in esame il responsabile della gestione della raccolta dei rifiuti era il dirigente geometra Niri al quale spettava il compito di chiedere l’autorizzazione; in ogni caso il conferimento della delega avrebbe imposto quanto meno l’esclusione del dolo o della colpa:
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato al capo b) , in quanto per l’assenza di analisi, non v’era la prova che nella stazione ecologica fossero stato abbandonati anche rifiuti pericolosi: un rifiuto può considerarsi pericoloso solo se le sostanze pericolose in esso contenute raggiungono determinate concentrazioni.
In diritto
Il ricorso va respinto perché infondato. In tema di smaltimento dei rifiuti, anche a seguito della ripartizione di funzioni in base alle norme dell’ordinamento degli enti locali - art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni, che ha conferito ai dirigenti amministrativi autonomi poteri di organizzazione delle risorse - permane in capo al sindaco sia il compito di programmazione dell’attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia il potere di intervento nelle situazioni contingibili ed urgenti, sia il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate (cfr Cass. n 2478 del 2008; n12434 del 2007; n 28674 del 2004).
La decisione di istituire un’isola ecologica ha natura prevalentemente politica mentre la sua gestione può essere affidata a dirigenti amministrativi. Il compito di chiedere l’autorizzazione incombeva in primo luogo proprio sull’autorità politica che aveva deciso di istituire quel centro di raccolta di rifiuti mentre la gestione quotidiana poteva essere affidata a dirigenti amministrativi. In ogni caso l’istituto della delega delle funzioni non è invocabile allorché il delegante si è inserito nella gestione della piazzola ecologica. Nella fattispecie, come puntualmente accertato dal tribunale, il Carboni aveva compiuto personalmente atti di gestione affiancandosi al tecnico incaricato, come emerge dai documenti analiticamente indicati dal tribunale e non contestati dal ricorrenti. Quindi era ben consapevole del difetto di autorizzazione per l’istituzione e gestione di quella piazzola ecologica
Con riferimento al secondo motivo si osserva che in tema di gestione dei rifiuti, a seguito della entrata in vigore del nuovo elenco dei rifiuti pericolosi, dal 1° gennaio 2002 ((Decisione CE 3 maggio 2000, n. 532 e succ. modificazioni.), l’accertamento della pericolosità di un rifiuto prescinde dal riferimento alla sostanza in esso contenuta per i rifiuti contrassegnati da un asterisco, per i quali vige una presunzione assoluta di pericolosità, mentre l’analisi è necessaria solo per i rifiuti in relazione ai quali la pericolosità viene fatta derivare dalle sostanze pericolose in essi contenute. Nella fattispecie alcuni rifiuti,come ad esempio, le batterie al piombo esauste, rientravano tra quelli ritenuti pericolosi senza necessità di ulteriori accertamenti.