Cass. Sez. III n. 4733 del 30 gennaio 2008 (Ud 19 dic. 2007)
Pres. Grassi Est. Gentile Ric. Falco
Rifiuti. Attività di tiro al piattello

I rifiuti prodotti dall\'attività di tiro a piattello sono da considerarsi non come rifiuti prodotti ex art. 255 D.L.vo 152-06, bensì come rifiuti prodotti da impresa, al sensi dell\'art. 256, 2° comma, D.L.vo 152-06.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRASSI Aldo - Presidente
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da: FALCO IVANA, nata 11/12/60;
Avverso la Sentenza Tribunale S. Maria C. V., emessa il 29/11/06;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GENTILE Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per Annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di S. Maria C. V., con sentenza emessa il 29/11/06, dichiarava FALCO IVANA colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 2, e la condannava alla pena di euro 4.000,00, di ammenda.

L\'interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell\'articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e).

In particolare la ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 51, comma 2; sia perché l\'associazione sportiva "Tiro a Volo Falco" (di cui la FALCO era rappresentante legale) non era un soggetto giuridico che esercitava attività di impresa;

- sia perché l\'immissione dei rifiuti nel fiume Volturno era fatto accidentale e non diretta conseguenza dell\'attività di tiro a piattello svolta nell\'area in questione.

Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l\'annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/12/07, ha chiesto l\'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso é manifestamente infondato.

Il Tribunale di S. Maria C. V., mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha congruamente motivato in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.

Il giudice del merito, invero, ha accertato che FALCO IVANA, quale rappresentante legale dell\'associazione sportiva denominata “Tiro a Volo Falco” - nelle condizioni di tempo e di luogo, come individuate in atti - aveva determinato l\'immissione nel fiume Volturno (il cui corso defluiva lungo il margine esterno dell\'area destinata all\'attività di tiro a piattello) dei rifiuti speciali non pericolosi tipici della citata attività, costituiti da residui di piattelli di carta e di plastica; il tutto in violazione dei divieti di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 14, comma 2, ora Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 192, comma 2.

Ricorrono, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 14, comma 2, articolo 51, comma 2, ora Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 192, comma 2, articolo 256, comma 2.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono palesemente infondate - perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice di merito - ed errate in diritto.

In particolare - diversamente da quanto argomentato dalla difesa della ricorrente - va affermato che l\'associazione sportiva "Tiro a Volo Falco" - a prescindere della sua individuazione, sotto il profilo civilistico, come persona giuridica oppure come ente di fatto privo di autonoma personalità giuridica - svolgeva, sotto il profilo della normativa relativa alla gestione dei rifiuti, attività di impresa avente ad oggetto l\'esercizio del tiro a piattello. Consegue che i rifiuti prodotti dall\'attività di tiro a piattello sono da considerarsi non come rifiuti prodotti Decreto Legislativo n. 152 del 2006, ex articolo 255, bensì come rifiuti prodotti da impresa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2.

La manifesta infondatezza del ricorso non consente l\'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione per cui é preclusa, in sede di legittimità, la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità ex articolo 129 c.p.p., comma 1; nella specie la prescrizione maturata in epoca successiva (ossia il 15/03/07) alla decisione impugnata (emessa il 29/11/06).

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da FALCO IVANA. con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.