TAR Veneto (Venezia), Sez. II, sent. 3952 del 29.11.2006.
Abbattimento colombi di città da parte dei cacciatori che
esercitano attività venatoria secondo calendario venatorio.
Annullamento provvedimento comunale. Necessità valutazione
da parte dell’Amministrazione di metodi alternativi alla
caccia per ridurre il numero di colombi e necessità di
motivazione: sussistenza. (a cura di Alan Valentino)
Ric. n. 2153/2006
Sent3952/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione,
con l’intervento dei signori magistrati:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Umberto Zuballi
Presidente, relatore
Claudio Rovis
Consigliere
Alessandra Farina
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2153/2006 proposto da LAC – LEGA PER
L’ABOLIZIONE DELLA CACCIA, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Rizzato,
con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi
dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
il Comune di Noventa Vicentina in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Rucco, con
elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Raffaella
Mainardi in Mestre, Via Cappuccina 19/A;
e nei confronti
dell’Associazione Cacciatori Veneti, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento
comunale 24.8.2006 n. 82 che consente a tutti i cacciatori in possesso
di regolare denuncia che esercitano l’attività
venatoria nel territorio del Comune di Noventa
l’abbattimento, con le modalità e nei tempo
previsti direttamente dal calendario venatorio 2006/2007 dei colombi di
città.
Visto il ricorso, notificato il 31.10.2006 e depositato presso la
Segreteria il 10.11.2006, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di
Noventa Vicentina, depositato il 27.11.2006;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 29 novembre 2006, convocata
a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n.
1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21
luglio 2000 n. 205 - relatore il Presidente Umberto Zuballi -
l’avv. A.Rizzato, in sostituzione dell’avv.
M.Rizzato, per la parte ricorrente e l’avv. Mainardi, in
sostituzione dell’avv. Rucco, per il Comune intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre
1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della
L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio
processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al
riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro
scritti difensivi;
considerato
che non risulta che il Comune abbia preso in considerazione metodi
alternativi alla caccia per ridurre il numero di colombi terraioli,
né viene addotta alcuna motivazione sul punto;
che l’articolo 19 comma 2 della legge 157 del 1992 non
include i cacciatori tra i soggetti abilitati
all’abbattimento di animali;
che, quindi, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli
onorari del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni
contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto,
annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29
novembre 2006.
Il Presidente Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
Caccia e animali. Abbattimento piccioni di città.
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