TRGA Bolzano Sez.I sent. 448 del 14 dicembre 2006
Caccia e animali. Caccia alla mamotta, deroga
R E P U B B
L I C
A I
T A L I
A N A
N.
448/2006 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 226/2005
Reg. Ric.
Il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa Sentenza depositata il
14.12.2006
Sezione Autonoma per la Provincia di
Bolzano
costituito dai magistrati:
Hugo DEMATTIO
- Presidente
Hans ZELGER
- Consigliere
Terenzio DEL GAUDIO
-
Consigliere
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS
- Consigliere relatore
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 226 del registro ricorsi 2005
presentato da
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILD FUND FOR NATURE (W.W.F. Italia)
- ONLUS, in persona del Presidente e legale rappresentante, arch. Fulco
Pratesi, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano dd
7.09.2005,
rappresentata e difesa dall’avv. Mauro De Pascalis, con
domicilio
eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, Via Museo n. 31,
giusta delega a margine del ricorso;
-
ricorrente -
c o n t r o
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Presidente, che sta
in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n.
4691 dd. 20.12.2004, rappresentata e difesa dall'avv. Hansjörg
Silbernagl, con elezione di domicilio presso l’Ufficio affari
legali dell’agricoltura e delle foreste, con sede presso
l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, giusta delega in
calce
all’atto di costituzione;
- resistente -
per l'annullamento
del decreto dell’Assessore provinciale per le Foreste
7.07.2005,
prot. n. 183/32.4, avente ad oggetto: “Approvazione del piano
di
abbattimento di marmotte per l’anno 2005”.
Visto il ricorso notificato il 12.09.2005 e depositato in segreteria il
12.09.2005 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di
Bolzano dd. 13.09.2005;
Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 147/2005, depositata il
20.09.2005, con la quale è stata respinta la domanda di
sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato presentata, in
via incidentale dalla ricorrente;
Vista l’ordinanza collegiale n. 19/2006, depositata il
10.07.2006, con la quale è stata disposta, in via
istruttoria,
l’acquisizione di un documento;
Visto l’atto della Provincia autonoma di Bolzano, depositato
il
18.07.2006, con il quale è stato prodotto in giudizio il
documento richiesto;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza dell’08.11.2006 il
consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi l’avv. M. De
Pascalis, per la ricorrente e l’avv. H. Silbernagl, per la
Provincia Autonoma di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
E’ impugnato il decreto con il quale l’Assessore
provinciale competente per le Foreste ha autorizzato un piano di
abbattimento di 2400 marmotte, da realizzarsi nel mese di settembre
2005, in applicazione dell’art. 4, comma 2, della legge
provinciale 17 luglio 1987, n. 14.
A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto i seguenti
motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli
artt. 1, 2 e
18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché degli
artt.1, 2
e 4, comma 1, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14,
nonché violazione dell’art. 4, primo comma, del
DPR 31
agosto 1972, n. 670. Eccesso di potere.
2. Eccesso di potere per difetto assoluto
di adeguata
istruttoria - violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto
1990,
n. 241 - e contestuale violazione dell’art. 7 della legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; violazione dell’art. 18,
comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; violazione art. 3,
commi 2 e 4, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14.
3. Violazione dell’art. 19,
comma 2, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157: mancanza del parere dell’INFS
(Istituto Nazionale Fauna Selvatica).
Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano
e ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Il Tribunale, con ordinanza n. 147/2005, depositata il 20 settembre
2005, ha rigettato l’istanza cautelare presentata dalla
ricorrente.
Nei termini di rito le parti hanno presentato memorie a sostegno delle
rispettive difese.
All’udienza pubblica del 14 giugno 2006 il ricorso
è stato trattenuto in decisione.
Con ordinanza collegiale n. 19/2006, depositata il 10 luglio 2006, il
Tribunale ha disposto l’acquisizione in giudizio del parere
dell’Osservatorio faunistico provinciale espresso il 30 marzo
2005, richiamato nell’atto impugnato.
In ottemperanza all’ordinanza suddetta la Provincia autonoma
di
Bolzano ha prodotto in giudizio il parere richiesto con atto depositato
il 19 luglio 2006.
All’udienza pubblica dell’8 novembre 2006 il
ricorso è stato nuovamente trattenuto in decisione.
D I R I T T O
Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti profili di censura
dedotti con il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente
lamenta la violazione dell’art. 4, comma 2, della legge
provinciale 17 luglio 1987, n. 14, il difetto assoluto di istruttoria e
il difetto di motivazione del decreto impugnato in ordine al notevole
pregiudizio per l’equilibrio ecologico o per
l’agricoltura,
in presenza del quale l’Assessore provinciale competente
può autorizzare, in via eccezionale, piani di abbattimento
di
specie altrimenti non cacciabili.
Le doglianze hanno pregio.
L’art. 4 della citata legge provinciale n. 14 del 1987 dopo
aver
elencato, nel comma 1, le specie cacciabili e i periodi di caccia, nel
comma 2, così recita: “Con decreto dell'assessore
competente per materia, e, previo parere dell'Osservatorio faunistico
provinciale, nel rispetto dei livelli di protezione risultanti dalle
convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte
nell'ordinamento statale sulla conservazione della fauna selvatica,
allo scopo di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie
pregiudichi in modo notevole l'equilibrio ecologico o l'agricoltura, la
selvicoltura, la pescicoltura, la consistenza della fauna selvatica o
la sicurezza pubblica, o per motivi di sanità possono essere
autorizzati piani di abbattimento di specie non contenute nel
precedente comma 1.”.
Ad avviso del Collegio la norma va interpretata nel senso che il
pregiudizio che legittima la deroga al divieto di caccia non deve
essere ipotetico, ma concreto e attuale. Non solo: una volta
accertata, attraverso un’adeguata istruttoria,
l’esistenza
di un effettivo pregiudizio, l’Amministrazione è
tenuta a
verificare la sussistenza di un grado di dannosità che possa
considerarsi, come la legge richiede, “notevole”.
E’ evidente che il legislatore si preoccupa di raggiungere un
contemperamento fra la necessità di conservare una specie
protetta della nostra fauna selvatica e la necessità di
tutelare
l’agricoltura e l’equilibrio tra le
specie. Pertanto,
il piano di abbattimento, da considerarsi uno strumento eccezionale, va
autorizzato tassativamente nei casi e modi stabiliti dal
legislatore.
Ciò chiarito, il decreto impugnato autorizza
l’abbattimento di complessivi 2400 capi di marmotta,
suddivisi
per singole riserve di caccia, nel mese di settembre 2005, fino ad una
quota di m. 2300 s.l.m. ed esclusivamente con tiro a palla e con armi a
canna rigata.
In ordine alle ragioni che giustificano il piano di abbattimento, il
decreto richiama, condividendole, le valutazioni contenute nel parere
espresso dall’Osservatorio faunistico provinciale il 30 marzo
2005.
L’Osservatorio, dopo aver valutato in 42.000 capi la
consistenza
delle marmotte nella provincia di Bolzano, di cui 2315 presenti nei
prati falciabili (secondo le rilevazioni effettuate dagli agenti
venatori), si è soffermato sui danni che un eccessivo numero
di
marmotte potrebbe causare all’agricoltura, così
esprimendosi: “In alta montagna, in linea di massima, i
pendii
soleggiati costituiscono i pascoli più pregiati e, per lo
stesso
motivo, anche le zone più predilette dalle marmotte che, con
i
loro scavi e rispettivamente gli accumuli di terra, saltuariamente
possono causare delle piccole erosioni compromettendo la
qualità
pascoliva in quelle zone. Oltre a ciò, in singole valli
laterali, i pascoli – prati falciabili si trovano fino ad una
quota di m. 2200 s.l.m. e, data la loro altitudine, vengono spesso
invasi dalle marmotte. In tali prati magri il materiale scavato dalle
marmotte e rotolato verso valle spesso può pregiudicare la
lavorazione manuale e, soprattutto, quella meccanica, mentre
d’altronde la falciatura dei prati montani viene
sovvenzionata
con premi incentivanti per la tutela paesaggistica.”
L’Osservatorio, dunque, si limita a descrivere,
sinteticamente,
la tipologia dei possibili danni all’agricoltura,
attribuibili
alle marmotte (piccole erosioni che potrebbero compromettere la
qualità pascoliva e la falciatura dei prati, soprattutto
quella
meccanica), senza fare riferimento a dati precisi in ordine alla loro
effettiva esistenza, quantità e intensità.
L’Assessore provinciale competente afferma, nel decreto, che
le
valutazioni contenute in quel parere sono condivisibili “ in
quanto considerano l’attuale situazione faunistica,
nonché
il possibile impatto delle marmotte sui prati falciabili e in parte
anche sui pascoli bovini.”. Anche nel decreto che
autorizza
il piano di abbattimento, dunque, si parla solo di possibili pregiudizi.
Alla luce della esposta interpretazione della norma attributiva del
potere di autorizzare piani di abbattimento per specie non cacciabili,
il Collegio ritiene che l’Amministrazione resistente, prima
di
autorizzare il piano di abbattimento, avrebbe dovuto esperire
un’adeguata istruttoria, volta ad accertare, in concreto,
l’esistenza, la portata e l’intensità
dei danni
causati dalle marmotte all’agricoltura.
Il difetto di istruttoria si riflette anche sulla motivazione del
decreto, che appare lacunosa con riferimento all’esistenza
del
pregiudizio e al suo carattere “notevole”, che il
pregiudizio deve avere, come prescritto dalla norma.
Parimenti insufficiente si palesa la motivazione in ordine
all’impatto del piano di abbattimento sulla consistenza
numerica
delle marmotte: anche sotto questo aspetto il decreto non dà
alcuna certezza, limitandosi ad affermare che il piano di abbattimento
“non dovrebbe pregiudicare né la consistenza,
né la
distribuzione territoriale della specie”.
Per le considerazioni che precedono, assorbita ogni altra censura, il
ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il decreto
dell’Assessore provinciale per le Foreste 7 luglio 2005, n.
183/32.4.
Si ravvisano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese
di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma
di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per
l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio
dell’8 novembre 2006.
IL
PRESIDENTE
L'ESTENSORE
Hugo DEMATTIO
Lorenza
PANTOZZI LERJEFORS
/pf/br/pf
Caccia e animali. Caccia alla marmotta
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