TRGA Bolzano Sez.I sent. 448 del 14 dicembre 2006
Caccia e animali. Caccia alla mamotta, deroga


R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. 448/2006 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 226/2005 Reg. Ric.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sentenza depositata il 14.12.2006
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano
costituito dai magistrati:
Hugo DEMATTIO - Presidente
Hans ZELGER - Consigliere
Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere
Lorenza PANTOZZI LERJEFORS - Consigliere relatore
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 226 del registro ricorsi 2005
presentato da
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILD FUND FOR NATURE (W.W.F. Italia) - ONLUS, in persona del Presidente e legale rappresentante, arch. Fulco Pratesi, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano dd 7.09.2005, rappresentata e difesa dall’avv. Mauro De Pascalis, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bolzano, Via Museo n. 31, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente -
c o n t r o
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del suo Presidente, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20.12.2004, rappresentata e difesa dall'avv. Hansjörg Silbernagl, con elezione di domicilio presso l’Ufficio affari legali dell’agricoltura e delle foreste, con sede presso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, giusta delega in calce all’atto di costituzione;
- resistente -
per l'annullamento
del decreto dell’Assessore provinciale per le Foreste 7.07.2005, prot. n. 183/32.4, avente ad oggetto: “Approvazione del piano di abbattimento di marmotte per l’anno 2005”.
Visto il ricorso notificato il 12.09.2005 e depositato in segreteria il 12.09.2005 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano dd. 13.09.2005;
Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 147/2005, depositata il 20.09.2005, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato presentata, in via incidentale dalla ricorrente;
Vista l’ordinanza collegiale n. 19/2006, depositata il 10.07.2006, con la quale è stata disposta, in via istruttoria, l’acquisizione di un documento;
Visto l’atto della Provincia autonoma di Bolzano, depositato il 18.07.2006, con il quale è stato prodotto in giudizio il documento richiesto;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza dell’08.11.2006 il consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors ed ivi l’avv. M. De Pascalis, per la ricorrente e l’avv. H. Silbernagl, per la Provincia Autonoma di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
E’ impugnato il decreto con il quale l’Assessore provinciale competente per le Foreste ha autorizzato un piano di abbattimento di 2400 marmotte, da realizzarsi nel mese di settembre 2005, in applicazione dell’art. 4, comma 2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14.
A fondamento del gravame proposto la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché degli artt.1, 2 e 4, comma 1, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, nonché violazione dell’art. 4, primo comma, del DPR 31 agosto 1972, n. 670. Eccesso di potere.
2. Eccesso di potere per difetto assoluto di adeguata istruttoria - violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - e contestuale violazione dell’art. 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; violazione dell’art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; violazione art. 3, commi 2 e 4, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14.
3. Violazione dell’art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: mancanza del parere dell’INFS (Istituto Nazionale Fauna Selvatica).
Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Il Tribunale, con ordinanza n. 147/2005, depositata il 20 settembre 2005, ha rigettato l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente.
Nei termini di rito le parti hanno presentato memorie a sostegno delle rispettive difese.
All’udienza pubblica del 14 giugno 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con ordinanza collegiale n. 19/2006, depositata il 10 luglio 2006, il Tribunale ha disposto l’acquisizione in giudizio del parere dell’Osservatorio faunistico provinciale espresso il 30 marzo 2005, richiamato nell’atto impugnato.
In ottemperanza all’ordinanza suddetta la Provincia autonoma di Bolzano ha prodotto in giudizio il parere richiesto con atto depositato il 19 luglio 2006.
All’udienza pubblica dell’8 novembre 2006 il ricorso è stato nuovamente trattenuto in decisione.
D I R I T T O
Il ricorso è fondato sotto gli assorbenti profili di censura dedotti con il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4, comma 2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, il difetto assoluto di istruttoria e il difetto di motivazione del decreto impugnato in ordine al notevole pregiudizio per l’equilibrio ecologico o per l’agricoltura, in presenza del quale l’Assessore provinciale competente può autorizzare, in via eccezionale, piani di abbattimento di specie altrimenti non cacciabili.
Le doglianze hanno pregio.
L’art. 4 della citata legge provinciale n. 14 del 1987 dopo aver elencato, nel comma 1, le specie cacciabili e i periodi di caccia, nel comma 2, così recita: “Con decreto dell'assessore competente per materia, e, previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale, nel rispetto dei livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale sulla conservazione della fauna selvatica, allo scopo di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi in modo notevole l'equilibrio ecologico o l'agricoltura, la selvicoltura, la pescicoltura, la consistenza della fauna selvatica o la sicurezza pubblica, o per motivi di sanità possono essere autorizzati piani di abbattimento di specie non contenute nel precedente comma 1.”.
Ad avviso del Collegio la norma va interpretata nel senso che il pregiudizio che legittima la deroga al divieto di caccia non deve essere ipotetico, ma concreto e attuale. Non solo: una volta accertata, attraverso un’adeguata istruttoria, l’esistenza di un effettivo pregiudizio, l’Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di un grado di dannosità che possa considerarsi, come la legge richiede, “notevole”.
E’ evidente che il legislatore si preoccupa di raggiungere un contemperamento fra la necessità di conservare una specie protetta della nostra fauna selvatica e la necessità di tutelare l’agricoltura e l’equilibrio tra le specie. Pertanto, il piano di abbattimento, da considerarsi uno strumento eccezionale, va autorizzato tassativamente nei casi e modi stabiliti dal legislatore.
Ciò chiarito, il decreto impugnato autorizza l’abbattimento di complessivi 2400 capi di marmotta, suddivisi per singole riserve di caccia, nel mese di settembre 2005, fino ad una quota di m. 2300 s.l.m. ed esclusivamente con tiro a palla e con armi a canna rigata.
In ordine alle ragioni che giustificano il piano di abbattimento, il decreto richiama, condividendole, le valutazioni contenute nel parere espresso dall’Osservatorio faunistico provinciale il 30 marzo 2005.
L’Osservatorio, dopo aver valutato in 42.000 capi la consistenza delle marmotte nella provincia di Bolzano, di cui 2315 presenti nei prati falciabili (secondo le rilevazioni effettuate dagli agenti venatori), si è soffermato sui danni che un eccessivo numero di marmotte potrebbe causare all’agricoltura, così esprimendosi: “In alta montagna, in linea di massima, i pendii soleggiati costituiscono i pascoli più pregiati e, per lo stesso motivo, anche le zone più predilette dalle marmotte che, con i loro scavi e rispettivamente gli accumuli di terra, saltuariamente possono causare delle piccole erosioni compromettendo la qualità pascoliva in quelle zone. Oltre a ciò, in singole valli laterali, i pascoli – prati falciabili si trovano fino ad una quota di m. 2200 s.l.m. e, data la loro altitudine, vengono spesso invasi dalle marmotte. In tali prati magri il materiale scavato dalle marmotte e rotolato verso valle spesso può pregiudicare la lavorazione manuale e, soprattutto, quella meccanica, mentre d’altronde la falciatura dei prati montani viene sovvenzionata con premi incentivanti per la tutela paesaggistica.”
L’Osservatorio, dunque, si limita a descrivere, sinteticamente, la tipologia dei possibili danni all’agricoltura, attribuibili alle marmotte (piccole erosioni che potrebbero compromettere la qualità pascoliva e la falciatura dei prati, soprattutto quella meccanica), senza fare riferimento a dati precisi in ordine alla loro effettiva esistenza, quantità e intensità.
L’Assessore provinciale competente afferma, nel decreto, che le valutazioni contenute in quel parere sono condivisibili “ in quanto considerano l’attuale situazione faunistica, nonché il possibile impatto delle marmotte sui prati falciabili e in parte anche sui pascoli bovini.”. Anche nel decreto che autorizza il piano di abbattimento, dunque, si parla solo di possibili pregiudizi.
Alla luce della esposta interpretazione della norma attributiva del potere di autorizzare piani di abbattimento per specie non cacciabili, il Collegio ritiene che l’Amministrazione resistente, prima di autorizzare il piano di abbattimento, avrebbe dovuto esperire un’adeguata istruttoria, volta ad accertare, in concreto, l’esistenza, la portata e l’intensità dei danni causati dalle marmotte all’agricoltura.
Il difetto di istruttoria si riflette anche sulla motivazione del decreto, che appare lacunosa con riferimento all’esistenza del pregiudizio e al suo carattere “notevole”, che il pregiudizio deve avere, come prescritto dalla norma.
Parimenti insufficiente si palesa la motivazione in ordine all’impatto del piano di abbattimento sulla consistenza numerica delle marmotte: anche sotto questo aspetto il decreto non dà alcuna certezza, limitandosi ad affermare che il piano di abbattimento “non dovrebbe pregiudicare né la consistenza, né la distribuzione territoriale della specie”.
Per le considerazioni che precedono, assorbita ogni altra censura, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il decreto dell’Assessore provinciale per le Foreste 7 luglio 2005, n. 183/32.4.
Si ravvisano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio dell’8 novembre 2006.
IL PRESIDENTE L'ESTENSORE
Hugo DEMATTIO Lorenza PANTOZZI LERJEFORS

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