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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 27 novembre 2003
Campagna di semina - Modalita' di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati.

Gazzetta Ufficiale N. 281 del 3 Dicembre 2003

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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 12, che prevede per le
sementi di mais e soia l'obbligo di iscrizione nel registro nazionale
ovvero nel catalogo comune europeo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, e successive modificazioni, ed in particolare le norme relative
ai requisiti minimi di purezza varietale per le diverse specie;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, ed in
particolare l'art. 5, punto 11, che prevede che il Ministro delle
politiche agricole e forestali determini con proprio decreto le
indicazioni da riportare sul cartellino del produttore apposto sugli
imballaggi;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, con il quale e'
stata recepita la direttiva (CE) del Parlamento europee e del
Consiglio n. 2001/18 del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata
degli OGM;
Considerata la necessita' di garantire ai produttori informazioni
complete sull'assenza di OGM nelle sementi di mais e soia acquistate;
Considerato che, nel rispetto degli obblighi di legge in materia di
etichettatura e di norme di purezza, ai sensi dell'art. 5, comma 11,
del citato decreto legislativo n. 212/2001, e' necessario prevedere
che nel cartellino del produttore di sementi apposto sugli imballaggi
sia con chiarezza riportata l'indicazione in ordine all'assenza di
OGM;
Considerato che, a causa dei tempi ristretti, per la campagna di
semina 2004 non e' possibile da parte degli operatori predisporre i
cartellini con tale indicazione;
Ritenuto comunque necessario assicurare tale informazione, per la
campagna di semina 2004, attraverso l'indicazione relativa
all'assenza di OGM che puo' essere fornita anche attraverso una
dichiarazione che accompagna ciascun lotto di sementi di mais e soia
circolante sul territorio nazionale;
Considerata la necessita' di attivare adeguati controlli
finalizzati alla verifica della conformita' alla normativa vigente
delle sementi di mais e soia immesse in commercio con riferimento
all'assenza di OGM;
Ritenuto che il programma di controllo e' finalizzato
all'accertamento dell'assenza di OGM nelle sementi prodotte in
Italia, in quelle provenienti dai Paesi dell'Unione europea ed in
quelle provenienti dai Paesi terzi in modo da evitare il rischio di
ogni forma di contaminazione;
Ritenuto che il piano di controllo debba essere effettuato nelle
fasi della produzione, della stoccaggio delle sementi provenienti dal
Paesi dell'Unione europea e dai Paesi terzi e dell'introduzione nel
territorio italiano attraverso i punti di entrata autorizzati;
Considerato che, per prassi comunitaria, per tutte le tipologie di
controlli a sondaggio e' fissato un limite del 5% di campionamento;
Visti i risultati del programma coordinato di controlli nella
compagna 2003, messo a punto dall'Ispettorato centrale repressioni
frodi ed effettuato su un campione del 10% del lotti di sementi
circolanti in Italia;
Ritenuto necessario garantire maggiormente la commercializzazione
di sementi con assenza di OGM, aumentando tale limite per il
campionamento e la successiva analisi fino al 20% dei lotti di
sementi di mais e soia circolanti sul territorio nazionale per essere
destinati alle semine;
Considerato che, al fine di armonizzare le analisi per
l'individuazione della presenza degli OGM nelle sementi campionate,
il programma di controlli e' effettuato sulla base della procedura
definita dall'Ente nazionale sementi elette (ENSE);
Vista la nota del Dipartimento della qualita' dei prodotti
agroalimentari e dei servizi del 24 novembre 2003, n. 1697, con la
quale e' stato richiesto all'ENSE la stesura del protocollo per le
«procedure per l'esecuzione delle analisi» relativi alla presenza di
sementi geneticamente modificate in lotti di sementi convenzionali di
mais e soia;
Vista la nota dell'ENSE del 26 novembre 2003, prot. n.
S/1653/AZ/mv, con la quale l'Organo nazionale di certificazione delle
sementi ha trasmesso la procedura di analisi da adottare per gli
accertamenti relativi alla presenza di sementi geneticamente
modificate in lotti di sementi convenzionali di mais e soia;
Ritenuto che i lotti campionati non debbano essere messi in
commercio prima dell'esito degli accertamenti analitici;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali coordina e da'
attuazione ad un programma annuale di controlli delle sementi di mais
e soia finalizzato all'accertamento dell'assenza di OGM nelle sementi
prodotte in Italia, in quelle provenienti dai Paesi dell'Unione
europea ed in quelle provenienti dai Paesi terzi.
2. Il programma si realizza attraverso il campionamento fino al 20%
del lotti di sementi di mais e soia destinati ad essere
commercializzati.

 

Art. 2.
1. Il programma annuale di controllo e' attuato entro il
15 febbraio di ogni anno per quanto riguarda il mais ed il 15 marzo
per quanto riguarda la soia dall'Ispettorato centrale repressioni
frodi, dall'ENSE, dall'Agenzia delle dogane e dai servizi
fitosanitari regionali. Per la campagna di semina 2004 l'attuazione
del programma decorre dal 1° dicembre 2003.
2. Al fine di garantire il coordinamento nell'attuazione del
programma, nel rispetto delle specifiche competenze gli organismi di
cui al comma 1 assicureranno l'attivita' di controllo
prioritariamente:
a) Ispettorato centrale repressioni frodi: nei depositi e
magazzini di stoccaggio delle sementi provenienti da Paesi
dell'Unione europea e da Paesi terzi, e in coordinamento con
l'Agenzia delle dogane, nei punti di entrata terrestri e portuali
siti sul territorio nazionale;
b) ENSE: presso le ditte sementiere che selezionano
meccanicamente lotti di produzione nazionale o provenienti da Paesi
dell'Unione europea o da Paesi terzi, sottoposti a riconfezionamento
in Italia;
c) servizi fitosanitari regionali: nei punti di entrata terrestri
e portuali siti sul territorio nazionale ai fini del rilascio del
relativo nulla osta sementiero anche attraverso il coordinamento con
l'Agenzia delle dogane.

 

Art. 3.
1. Al fine di armonizzare i sistemi di analisi per l'individuazione
della presenza degli OGM nelle sementi campionate, l'analisi dei
campioni e' effettuato sulla base della procedura per l'esecuzione
delle analisi, relativi alla presenza di sementi geneticamente
modificate in lotti di sementi convenzionali di mais e soia definito
dall'ENSE ed allegato al presente decreto.
2. I lotti campionati possono essere movimentati ed immessi in
commercio solo dopo la comunicazione da parte dell'organismo di
controllo in ordine all'esito delle analisi.
3. In caso di richiesta da parte degli operatori interessati,
l'analisi di seconda istanza e' effettuata dal laboratorio
dell'Istituto sperimentale per cerealicoltura - sezione operativa di
Bergamo.

 

Art. 4.
1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5, punto
11, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, relativo alle
indicazioni, da riportare nel cartellino del produttore apposto sugli
imballaggi, per la campagna di semina 2004 ciascun lotto o frazione
di lotto di sementi di mais e soia circolante sul territorio
nazionale e destinato alle semine deve essere accompagnato, in ogni
fase della commercializzazione, da un'apposita dichiarazione
rilasciata dalle ditte sementiere che attesti l'assenza di organismi
geneticamente modificati.
2. I risultati delle analisi sono comunicati, ai fini di
monitoraggio, al Dipartimento della qualita' dei prodotti
agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
Roma, 27 novembre 2003
Il Ministro: Alemanno

 

Allegato
Ente nazionale delle sementi elette
PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DELLE ANALISI
1. Macinazione del campione di analisi costituito da 3.000 semi.
2. Due estrazioni indipendenti di DNA per campione (ciascuna da
100 mg di farina).
3. Analisi di 3 repliche per ogni estrazione, utilizzando la
metodologia PCR Real Time (Screening iniziale con promotore 35 S,
seguito, se necessario, da saggio specifico appropriato).
4. Inserimento di tutti i campioni di controllo necessari per
verificare l'affidabilita' dei risultati (campioni standard per la
costruzione della curva di quantificazione - Certified Reference
Materials IRMM, controlli negativi, geni endogeni).
5. Espressione del risultato.
Il risultato dell'analisi viene espresso, per approssimazione
alla prima cifra decimale, come media delle 6 repliche (3 per ogni
estrazione) e viene ritenuto valido se il coefficente di variazione
non supera il 30%. Nel caso in cui il coefficiente di variazione
superi il 30% o i risultati fra le repliche siano discordanti, si
procede ad una riestrazione di DNA dal campione. Qualora l'esito
dell'analisi sia ancora incerto, e' necessario analizzare un secondo
campione di 3000 semi.