DECRETO-LEGGE 22 novembre 2004, n.279
Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.
Gazzetta Ufficiale N. 280 del 29 Novembre 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117, secondo comma, lettere e) e s),
della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire un
quadro normativo minimo che consenta l'attuazione delle misure
necessarie per garantire l'effettiva coesistenza tra le diverse forme
di colture che attualmente possono essere praticate, in
considerazione dell'imminente approvvigionamento delle sementi per la
prossima campagna di semina;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 novembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri per le politiche
comunitarie, per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze
e della salute;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della
Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro
normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche,
escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione, nonche' quelle
convenzionali e biologiche, al fine di garantire la liberta' di
iniziativa economica ed il diritto di scelta dei consumatori.
2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:
a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di
organismi geneticamente modificati, secondo la definizione di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di
produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del
24 giugno 1991;
c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in
quelle definite alle lettere a) e b).
Art. 2.
Salvaguardia del principio di coesistenza
1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che
l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle
altre e senza che nessuna determinazione possa essere assunta al fine
di favorire alcune colture a danno di altre.
2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 e'
realizzata in modo da tutelarne le peculiarita' e le specificita'
produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative
tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di presenza
occasionale.
3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai
consumatori la reale possibilita' di scelta tra prodotti transgenici
e non transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono
praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a
quelle convenzionali e biologiche.
Art. 3.
Applicazione delle misure di coesistenza
1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e
l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non
transgeniche, con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con
riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee
guida predisposte dal Comitato di cui all'articolo 7. Il suddetto
decreto e' notificato alla Commissione europea nell'ambito della
procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio, del
22 giugno 1998.
2. Nell'ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le
province autonome, in coerenza con la Raccomandazione della
Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, possono individuare nel
loro territorio una o piu' aree omogenee.
Art. 4.
Piani di coesistenza
1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio
provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2005, il piano di
coesistenza in coerenza con il decreto di cui all'articolo 3; tale
piano contiene le regole tecniche, con particolare riferimento alle
buone pratiche agricole, le condizioni e le modalita' per assicurare
la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la
collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei
principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle
procedure di cui al comma 1, assicurano la partecipazione di
organizzazioni, associazioni, organismi ed altri soggetti portatori
di interessi in materia.
3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento,
su base volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, al fine di
adottare le misure di gestione dirette per assicurare la coesistenza
tra colture transgeniche e non transgeniche.
Art. 5.
Responsabilita'
1. L'imprenditore agricolo e gli altri soggetti individuati dal
piano di coesistenza di cui all'articolo 4, sono tenuti ad osservare
le misure contenute nel piano medesimo. La responsabilita' relativa
ai danni diretti ed indiretti causati dall'inosservanza delle misure
del piano grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli
ai danni suddetti. Sui soggetti che non osservano le misure del piano
incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure
stesse.
2. L'imprenditore agricolo e' esente dalle responsabilita' di cui
al comma 1, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate
dall'autorita' pubblica e munite di dichiarazione della ditta
sementiera, concernente l'assenza di organismi geneticamente
modificati secondo la vigente normativa.
3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente
modificati e' tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30,
comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare
un piano di gestione aziendale per la coesistenza, sulla base del
piano di cui all'articolo 4, nonche' a conservare appositi registri
aziendali contenenti informazioni relative alle misure di gestione
adottate.
4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire
modalita' e procedure per l'istituzione e la tenuta, nell'ambito del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15
del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei dati e degli
elementi di cui al comma 3.
Art. 6.
Sanzioni
1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma
10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non
rispetti le misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4,
comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.500 a euro 25.000.
2. A chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8,
si applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 1, comma
5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
Art. 7.
Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza
1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali il «Comitato in materia di coesistenza tra colture
transgeniche, convenzionali e biologiche».
2. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento del Comitato
sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato e'
composto da esperti qualificati nella materia, di cui due nominati
dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal
Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e quattro
designati dalla citata Conferenza.
3. Il Comitato di cui al comma 1 predispone, in coerenza con la
Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003,
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le linee guida ai fini
dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il Comitato
provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e delle
disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorita'
nazionale competente i risultati di detta attivita' di monitoraggio.
4. Il Comitato ha, altresi', il compito di proporre le misure
relative all'omogeneizzazione delle modalita' di controllo ed
all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni. Le
relative misure sono adottate con le modalita' di cui all'articolo 3,
comma 1.
5. Al funzionamento del Comitato ed alle connesse attivita', il
Ministero delle politiche agricole e forestali provvede senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Agli esperti del
Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone
di presenza previsto ai sensi della vigente normativa.
Art. 8.
Norme transitorie
1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, fino
all'adozione dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le
colture transgeniche destinate all'immissione sul mercato non sono
consentite.
Art. 9.
Norma finanziaria
1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Siniscalco, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Visto: il Guardasigilli: Castelli