TAR Lombardia (MI) Sez.IV n.1941 11 luglio 2012
Beni Ambientali. Bosco e macchia

La nozione di "bosco" deve essere riferita non soltanto ai terreni completamente coperti da boschi o foreste di alto fusto, ma anche (per identità di ratio) a tutte le aree parzialmente boscate, a condizione che siano concretamente inserite in un contesto con la preponderanza di vegetazione, anche di tipo arbustivo. Pertanto, a prescindere dalla presenza o meno di alberi di alto fusto, non vi sono dubbi sulla sussistenza di un vincolo boschivo anche qualora l'area fosse coperta solo da vegetazione qualificabile come "macchia"

N. 01941/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03343/2011 REG.RI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3343 del 2011, proposto da:
Argo di Valli Davide & C. S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Lavatelli, Micaela Chiesa e Vincenzo Latorraca, con domicilio eletto presso il secondo in Milano, Corso di Porta Vittoria, 47;

contro

Provincia di Como, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Accardi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;
Comune di Cagno; non costituito in giudizio

per l'annullamento

del provvedimento dirigenziale di diniego di autorizzazione paesaggistica e alla trasformazione del bosco, del parere negativo della commissione provinciale per il paesaggio, dell'ulteriore parere della commissione provinciale per il paesaggio, indicato nel citato diniego del 26 settembre 2011, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Como;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2012 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La società ricorrente è proprietaria del mappale 622, sito nel Comune di Cagno, sul quale ha ottenuto un permesso di costruire.

In vista della trasformazione dell’area, sussistendo sulla stessa vegetazione arborea, in data 21.6.2010, si è richiesto un preventivo sopralluogo al Settore Servizi Boschi e Foreste della Provincia resistente.

In esito alle dette verifiche veniva stilata una relazione, nella quale la Provincia attestava che “l’area indagata al mappale n. 622 è da considerarsi parzialmente boscata ai sensi della normativa forestale vigente, la stessa risulta interessata a nord da prato stabile, ed a sud est parzialmente da un popolamento arboreo, facente parte di un comparto più ampio, limitrofo e non di proprietà”, concludendo che “eventuali trasformazioni del bosco dovranno essere preventivamente autorizzate”, ex art. 43 L.R. 5.12.2008 n. 31.

Ad esito del procedimento, con nota prot. n. 39761 del 1.9.2011, la Provincia resistente inoltrava preavviso di rigetto, affermando che il bosco oggetto della trasformazione corrisponde ad un popolamento arboreo in eccellente stato fitosanitario, con funzioni protettive dell’area umida retrostante, composto principalmente da ontano nero, con presenza di frassino, betulla, platano e robinia ai margini. Indipendentemente dal tipo di governo del bosco e dalla genesi del medesimo, l’intervento determina l’asportazione di parte di un bosco umido di significativa estensione, appartenente ad un comparto di rilevante dimensione, caratterizzato da valenza ecologica sia quale ecosistema filtro, sia per l’importante funzione faunistica, floristica e paesaggistica”.

Con il provvedimento impugnato, richiamate le predette valutazioni e le caratteristiche delle opere da realizzare, si prendeva atto di come le stesse avrebbero interessato “parte di un popolamento arboreo facente parte di un comparto ben più ampio, classificabile come alto fusto di pregio”, poco diffuso nel contesto collinare della Provincia, e dotato di un pregevole valore paesaggistico, negando pertanto l’autorizzazione alla trasformazione.

Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, si deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.

La Provincia resistente si è costituita in giudizio, contestandone la fondatezza.

Con ordinanza n. 3359/2012 è stata disposta verificazione, individuando l’E.R.S.A.F. quale Ente preposto.

All’udienza pubblica del 2.7.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.1) Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 43 L.R. 5.12.2008 n. 31, poiché detta norma, in caso di assenza o scadenza dei Piani di Indirizzo Forestale ivi previsti, consentirebbe di negare l’autorizzazione alla trasformazione, per i soli boschi di alto fusto. Nella fattispecie per cui è causa, premessa l’assenza del detto Piano, la vegetazione istante sul detto mappale n. 622 non sarebbe di alto fusto, come espressamente riconosciuto anche dalla Provincia. La proprietà della società ricorrente farebbe parte di un comparto più ampio, la cui vegetazione di alto fusto non sarebbe intaccata dagli interventi edilizi posti in essere dalla società ricorrente sul solo mappale n. 622.

Il motivo non merita accoglimento, essendo fondato sull’errato presupposto che la nozione, in questa sede rilevante, di “bosco”, debba tenere in considerazione i confini di proprietà dei singoli mappali.

Il tenore letterale dell’art. 42 c. 3 L.R. n. 31/2008 è invece inequivoco sul punto, affermandosi che “i confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali, la viabilità agro-silvopastorale e i corsi d'acqua minori non influiscono sulla determinazione dell'estensione e delle dimensioni minime delle superfici considerate bosco”.

Parimenti, in giurisprudenza si è affermato che la nozione di "bosco" deve essere riferita non soltanto ai terreni completamente coperti da boschi o foreste di alto fusto, ma anche (per identità di ratio) a tutte le aree parzialmente boscate, a condizione che siano concretamente inserite in un contesto con la preponderanza di vegetazione, anche di tipo arbustivo. Pertanto, a prescindere dalla presenza o meno di alberi di alto fusto, non vi sono dubbi sulla sussistenza di un vincolo boschivo anche qualora l'area fosse coperta solo da vegetazione qualificabile come "macchia" (C.S. Sez. IV 10.10.2011 n. 5500).

Conseguentemente, deve ritenersi che il mappale di proprietà della ricorrente faccia parte di un bosco di alto fusto, e che pertanto non sia ostativo all’emanazione dell’impugnato diniego, l’assenza del detto P.I.F.

Quanto precede è stato infatti confermato dalla verificazione, la quale ha dato atto di come “l’area è delimitata perimetralmente sul lato est e sud da una formazione boschiva di alto fusto, di vasta estensione, di tipo igrofilo, caratterizzata dalla presenza di ontano nero, farnia, platano, frassino a robinia”, laddove il citato mappale n. 622 risulta “interessato dalla presenza di formazioni arboree in tre ambiti”, come descritti nella stessa relazione.

Risulta pertanto accertato, da un lato, la presenza di un bosco di alto fusto, e dall’altro la sua stretta continuità con l’area di che trattasi, ciò che comporta la sua inclusione nella definizione di “bosco di alto fusto”, di cui agli artt. 42 e 42 della citata L.R.

1.2) Sotto altro profilo la ricorrente contesta come il Comune abbia attribuito natura edificabile all’area di che trattasi, ma che il concreto esercizio dello jus aedificandi sarebbe arbitrariamente compresso dal provvedimento impugnato.

La censura non ha pregio.

Il corretto esercizio dei poteri comunali in materia urbanistica ed edilizia presuppone, in taluni casi, l’intervento di altre autorità pubbliche preposte alla tutela di altri valori costituzionalmente protetti, come accade nella materia di che trattasi, in cui gli interessi pubblici tutelati dalla legislazione in materia di boschi e da quella urbanistica, sono nettamente distinti ed autonomi rispetto a quelli privatistici, assentiti nei provvedimenti comunali (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III 8.4.2005 n. 1981).

2.1) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta come le formazioni arboree insitenti sul mappale di sua proprietà non avrebbero i requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 42 della L.R. n. 31/08 citata, onde poter essere ricondotti alla nozione di “bosco”, e segnatamente per quanto riguarda la superficie minima.

Il motivo è infondato per le medesime ragioni già esposte nel corso dello scrutinio del motivo precedente.

Sulla particella di proprietà della ricorrente è presente una propaggine del vero e proprio bosco, che tuttavia, nei termini previsti dalla citata norma, interessa anche il mappale n. 622.

2.2) Sotto altro profilo si contesta l’incompetenza della Provincia che, pur non avendo adottato il predetto P.I.F., ha di fatto vanificato le successive previsioni urbanistiche adottate dal Comune di Cagno.

Anche tale motivo è infondato, in considerazione di quanto già affermato nel precedente punto 1.2.

3) Per le medesime ragioni ora esposte è infondato il terzo motivo, con il quale la ricorrente lamenta come l’autorità provinciale non abbia dato alcun rilievo al provvedimento abilitativo precedentemente rilasciato dal Comune.

4) Con l’ultimo motivo si deduce la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/90, atteso che il provvedimento impugnato non avrebbe preso in considerazione la memoria tecnica depositata dalla ricorrente in seguito al preavviso di rigetto.

Il motivo è infondato, atteso che nella citata memoria tecnica la ricorrente contestava che potesse configurarsi un bosco sulla propria area, attesa l’esiguità della superficie arborea, e l’impossibilità di ritenere la stessa “di alto fusto”, anche in relazione al suo recente consolidamento.

Gli argomenti sviluppati nella detta relazione sono sostanzialmente coincidenti con quelli formulati nel ricorso, e già dichiarati infondati. Da quanto precede deriva anche l’infondatezza del presente motivo dato che, a prescindere dalla concreta valutazione della memoria della ricorrente, che peraltro la Provincia afferma di aver effettuato, pur non condividendone i contenuti, il dispositivo del provvedimento finale non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato, ciò che non ne comporterebbe comunque l’illegittimità (C.S. Sez. V 3.5.2012 n. 2548).

Alla luce di quanto precede, il ricorso va respinto, e ciò a prescindere dalla questione dall’applicabilità alla fattispecie dell’art. 42 c. 5 L.R. n. 31/2008. Tale norma prevede infatti che la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati dà origine a bosco, qualora il processo sia in atto da almeno cinque anni. La relazione del verificatore, tuttavia contestata in parte qua dal ricorrente, ha evidenziato come la colonizzazione arborea di cui è interessato il mappale è in corso da almeno diciassette anni.

Il Collegio può tuttavia esimersi dallo scrutinare le critiche sollevate dalla ricorrente al metodo seguito dal verificatore, non condividendo l’affermazione secondo cui “il mappale non è interessato da bosco ad alto fusto, ma bensì da una neoformazione”, ciò che rende in realtà superfluo l’accertamento delle condizioni normativamente previste onde potersi dare luogo alla detta “neoformazione”.

Come infatti già evidenziato nel precedente punto n. 1.1. a cui si rinvia, la verificazione ha accertato la sussistenza di alberi di alto fusto nel bosco, che deve ritenersi pertanto presente anche su mappale di che trattasi.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, comprese quelle della verificazione, in considerazione delle peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2012