Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28156 del 04/05/2006 Ud.
(dep. 07/08/2006 ) Rv. 234937
Presidente: Papa E. Estensore: Fiale A. Relatore:
Fiale A. Imputato: Tallerini. P.M. Favalli M. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Latina, sez. dist. Gaeta, 9 giugno 2003)
DEMANIO - Demanio marittimo - Arenile - Realizzazione di strada su
parte di esso - Sdemanializzazione del restante - Esclusione.
La natura demaniale di un terreno ha carattere immanente,
così
che questa permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata
per realizzare una strada, atteso che ciò non implica la
sdemanializzazione della restante parte e la libera
occupabilità
da parte dei privati, in quanto ciò richiede l'adozione di
un
provvedimento espresso. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto
configurato il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. in un caso
di occupazione della parte di suolo posto al di là della
strada,
ma pur sempre nella zona definita quale arenile).
Urbanistica. Arenile demaniale
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