EDILIZIA - IN GENERE -
Costruzioni in zone sismiche - Reati previsti dagli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380 del 2001 - Natura - Reati permanenti - Ragioni - Contrasto di giurisprudenza.
Testo del Documento
Rel. n. 31/08 Roma, 17 marzo 2008
Contrasto di giurisprudenza
OGGETTO: 538001 EDILIZIA - IN GENERE - Costruzioni in zone sismiche - Reati previsti dagli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380 del 2001 - Natura - Reati permanenti - Ragioni - Contrasto di giurisprudenza.
RIF.NORM.: Legge 2 febbraio 1974, n. 64, artt. 17, 18 e 20; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 93, 94 e 95.
La Sez. III penale con sentenza resa all'udienza pubblica del 5 dicembre 2007, (dep. 21 gennaio 2008), n. 3069, Mirabelli, ha enunciato il principio di diritto cosi' massimato:
"In tema di contravvenzioni antisismiche, a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (che ha abrogato, sostituendole, le precedenti fattispecie contemplate dagli artt. 17, 18 e 20 della L. 2 febbraio 1974, n. 64), i reati previsti dagli artt. 93 e 94 del citato decreto, sanzionati dall'art. 95, hanno natura di reati permanenti, in quanto il primo (art. 93) permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non
termina l'intervento e, il secondo (art. 94), permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione" . (Rv. 238629).
Tale orientamento si pone tuttavia in consapevole contrasto con quello sostenuto dalle Sez. Un., 14 luglio 1999, dep. 23 luglio 1999, n. 18, P.M. in proc. Lauriola ed altri, rv 213933 che, sulla medesima questione e sotto la vigenza degli abrogati artt. 18 e 19 della L. n. 64 del 1974, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
"I reati previsti dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64 del 1974 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e consistenti nell'omissione della presentazione della denuncia dei lavori, e dell'avviso di inizio dei lavori, hanno natura di reati istantanei".
Tale ultimo orientamento, che sostiene la natura di reati istantanei delle predette violazioni antisismiche (esattamente riprodotte, si noti, nelle nuove fattispecie degli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380 del 2001, che ha abrogato, sostituendole, le precedenti ipotesi di reato contemplate dagli artt. 17 e 18 della L. n. 64 del 1974), e' stato successivamente seguito dalla medesima sez. III, con la sentenza 10 novembre 1999, dep. 30 dicembre 1999, n. 3505, P.M. in proc. La Manna ed altro, rv 216382 ed e' rimasto incontrastato nella giurisprudenza successiva, non rinvenendosi infatti pronunce
difformi rispetto all'orientamento medesimo.
Fa eccezione, sulla medesima questione, nella giurisprudenza coeva all'orientamento sostenuto dalle richiamate Sez. Un., quanto affermato dalla sez. III, con la sentenza 19 marzo 1999, dep. 18 giugno 1999, n. 7873, P.M. in proc. Guerra, rv 214501, che aveva affermato :
"Nell'applicazione della legislazione antisismica, costituiscono reato permanente non solo le omissioni penalmente sanzionate concernenti le c.d. prescrizioni tecniche, nelle quali la permanenza
non cessa con l'esaurimento dell'attivita' edilizia, ma anche quelle riguardanti adempimenti relativi al controllo dell'attivita' costruttiva, come l'avviso dell'esecuzione dei lavori e la presentazione del relativo progetto al sindaco e all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile, prescritto dall'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974 n. 64. Ed invero la condotta omissiva si protrae, determinando la permanenza del reato, finche' l'obbligo non si estingue perche' l'adempimento di esso e' divenuto definitivamente impossibile per ragioni di diritto, come la prescrizione, o di fatto, ad esempio perche' diventato inutile essendosene esaurita la finalita'".
La sentenza Mirabelli, qui esaminata, nel discostarsi consapevolmente dall'orientamento consolidato enunciato dalle Sez. Un. con la richiamata sentenza P.M. in proc. Lauriola ed altri, afferma che "cio' che non appare condivisibile nella sentenza Lauriola e' la logica che sottende tutto il ragionamento e che e' applicabile sia ai sistemi fondati sull'autorizzazione preventiva sia a quelli basati sul controllo successivo all'inizio dei lavori.
Questa logica finisce per confondere il criterio della persistenza dell'offesa al bene giuridico tutelato.....col diverso criterio desunto dalla apertura formale di un procedimento amministrativo e comunque dalla possibilita' di un controllo postumo, attivate dall'adempimento tardivo del contravventore", discendendone, dunque, secondo la Corte, nell'esaminata sentenza, che "in realta', la
persistenza della condotta antigiuridica e la connessa protrazione della lesione all'interesse pubblico di vigilare sulla regolarita' tecnica di ogni costruzione in zona sismica, sussistono anche se (anzi proprio perche') l'amministrazione competente non ha aperto un procedimento formale o non ha attivato alcun controllo".
Alla stregua delle predette considerazioni, la sentenza Mirabelli conclude affermando che "atteso che sono istantanei solo quei reati in cui la condotta tipica esaurisce la lesione del bene tutelato, e sono permanenti quelli in cui la condotta volontaria del soggetto protrae nel tempo la lesione del bene, i reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 devono ritenersi permanenti nel senso anzidetto".
Redattore: Alessio Scarcella
Il vice direttore
(Domenico Carcano)
Rel. n. 31/08 Roma, 17 marzo 2008
Contrasto di giurisprudenza
OGGETTO: 538001 EDILIZIA - IN GENERE - Costruzioni in zone sismiche - Reati previsti dagli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380 del 2001 - Natura - Reati permanenti - Ragioni - Contrasto di giurisprudenza.
RIF.NORM.: Legge 2 febbraio 1974, n. 64, artt. 17, 18 e 20; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 93, 94 e 95.
La Sez. III penale con sentenza resa all'udienza pubblica del 5 dicembre 2007, (dep. 21 gennaio 2008), n. 3069, Mirabelli, ha enunciato il principio di diritto cosi' massimato:
"In tema di contravvenzioni antisismiche, a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (che ha abrogato, sostituendole, le precedenti fattispecie contemplate dagli artt. 17, 18 e 20 della L. 2 febbraio 1974, n. 64), i reati previsti dagli artt. 93 e 94 del citato decreto, sanzionati dall'art. 95, hanno natura di reati permanenti, in quanto il primo (art. 93) permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto ovvero non
termina l'intervento e, il secondo (art. 94), permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione" . (Rv. 238629).
Tale orientamento si pone tuttavia in consapevole contrasto con quello sostenuto dalle Sez. Un., 14 luglio 1999, dep. 23 luglio 1999, n. 18, P.M. in proc. Lauriola ed altri, rv 213933 che, sulla medesima questione e sotto la vigenza degli abrogati artt. 18 e 19 della L. n. 64 del 1974, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
"I reati previsti dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64 del 1974 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) e consistenti nell'omissione della presentazione della denuncia dei lavori, e dell'avviso di inizio dei lavori, hanno natura di reati istantanei".
Tale ultimo orientamento, che sostiene la natura di reati istantanei delle predette violazioni antisismiche (esattamente riprodotte, si noti, nelle nuove fattispecie degli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380 del 2001, che ha abrogato, sostituendole, le precedenti ipotesi di reato contemplate dagli artt. 17 e 18 della L. n. 64 del 1974), e' stato successivamente seguito dalla medesima sez. III, con la sentenza 10 novembre 1999, dep. 30 dicembre 1999, n. 3505, P.M. in proc. La Manna ed altro, rv 216382 ed e' rimasto incontrastato nella giurisprudenza successiva, non rinvenendosi infatti pronunce
difformi rispetto all'orientamento medesimo.
Fa eccezione, sulla medesima questione, nella giurisprudenza coeva all'orientamento sostenuto dalle richiamate Sez. Un., quanto affermato dalla sez. III, con la sentenza 19 marzo 1999, dep. 18 giugno 1999, n. 7873, P.M. in proc. Guerra, rv 214501, che aveva affermato :
"Nell'applicazione della legislazione antisismica, costituiscono reato permanente non solo le omissioni penalmente sanzionate concernenti le c.d. prescrizioni tecniche, nelle quali la permanenza
non cessa con l'esaurimento dell'attivita' edilizia, ma anche quelle riguardanti adempimenti relativi al controllo dell'attivita' costruttiva, come l'avviso dell'esecuzione dei lavori e la presentazione del relativo progetto al sindaco e all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile, prescritto dall'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974 n. 64. Ed invero la condotta omissiva si protrae, determinando la permanenza del reato, finche' l'obbligo non si estingue perche' l'adempimento di esso e' divenuto definitivamente impossibile per ragioni di diritto, come la prescrizione, o di fatto, ad esempio perche' diventato inutile essendosene esaurita la finalita'".
La sentenza Mirabelli, qui esaminata, nel discostarsi consapevolmente dall'orientamento consolidato enunciato dalle Sez. Un. con la richiamata sentenza P.M. in proc. Lauriola ed altri, afferma che "cio' che non appare condivisibile nella sentenza Lauriola e' la logica che sottende tutto il ragionamento e che e' applicabile sia ai sistemi fondati sull'autorizzazione preventiva sia a quelli basati sul controllo successivo all'inizio dei lavori.
Questa logica finisce per confondere il criterio della persistenza dell'offesa al bene giuridico tutelato.....col diverso criterio desunto dalla apertura formale di un procedimento amministrativo e comunque dalla possibilita' di un controllo postumo, attivate dall'adempimento tardivo del contravventore", discendendone, dunque, secondo la Corte, nell'esaminata sentenza, che "in realta', la
persistenza della condotta antigiuridica e la connessa protrazione della lesione all'interesse pubblico di vigilare sulla regolarita' tecnica di ogni costruzione in zona sismica, sussistono anche se (anzi proprio perche') l'amministrazione competente non ha aperto un procedimento formale o non ha attivato alcun controllo".
Alla stregua delle predette considerazioni, la sentenza Mirabelli conclude affermando che "atteso che sono istantanei solo quei reati in cui la condotta tipica esaurisce la lesione del bene tutelato, e sono permanenti quelli in cui la condotta volontaria del soggetto protrae nel tempo la lesione del bene, i reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 devono ritenersi permanenti nel senso anzidetto".
Redattore: Alessio Scarcella
Il vice direttore
(Domenico Carcano)