Pres. Fabbri Est. Giordano Ric. Rey ed altro
(Annulla senza rinvio, Trib. Venezia, 7 Giugno 2005)
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Fattispecie di cui al comma secondo dell'art. 659 cod.pen. - Rapporto di specialità con l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, L. n. 447 del 1995 - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore, stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, può integrare la fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 659 cod.pen, non essendo applicabile il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, in quanto la fattispecie penale contiene un elemento, mutuato da quella prevista nel comma primo, estraneo all'illecito amministrativo previsto dall'art. 10, comma secondo della legge n. 447 del 1995, che tutela genericamente la salubrità ambientale. (Fattispecie relativa ad un'orchestrina che si esibiva all'interno di un bar).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza
pubblica
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 05/12/2006
Dott.
BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere
- N. 1412
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott.
CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 026766/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1)
REY GIOVANNI, N. IL 27/10/1938;
avverso SENTENZA del 07/06/2005 TRIBUNALE di
VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA
UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
udito il
Procuratore Generale in persona del Dr. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv.
BORTOLLIZZI.
OSSERVA
Con sentenza in data 7/6/05, emessa in esito a
giudizio contumaciale, il Tribunale monocratico di Venezia ha dichiarato Rey
Giovanni, gestore di un bar sito nella piazza San Marco di quella città,
colpevole di violazione continuata dell'art. 659 c.p. per avere sino all'ottobre
2001 recato disturbo, con il rumore eccedente i limiti della normale
tollerabilità della musica prodotta dall'orchestrina che suonava all'esterno del
locale, ai titolari e agli avventori dei vicini esercizi commerciali e con le
attenuanti generiche lo ha condannato a Euro 200,00 di ammenda con il beneficio
della sospensione condizionale nonché a risarcire i danni, liquidati in via
equitativa in Euro 5.000,00, cagionati alla denunciarne Cazzavillan Paola,
titolare di una contigua oreficeria, costituitasi parte civile.
Contro tale
decisione il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione con il
quale in via principale lamenta che il suo assistito non sia stato assolto,
sostenendo che il fatto si dovrebbe qualificare non come violazione del comma 1
dell'art. 659 c.p., come sostanzialmente ritenuto dal Tribunale che ha per tale
ragione respinto la domanda di oblazione, bensì come violazione del comma 2 con
conseguente configurabilità, trattandosi di superamento dei limiti di emissione
del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, solo dell'illecito
amministrativo di cui all'art. 10, comma 2 della Legge Quadro sull'inquinamento
acustico n. 447 del 1995. Si deve al riguardo rilevare che il reato
contravvenzionale per cui l'imputato ha riportato condanna è, anche alla stregua
della ipotesi più grave ritenuta dal Tribunale, ormai prescritto - ai sensi
dell'art. 157, comma 1, n. 5, nel testo previgente, art. 158 c.p., comma 1 e
art. 160 c.p., ultima parte - essendo trascorsi, senza che si siano verificate
cause di sospensione del decorso del termine in misura rilevante, più di quattro
anni e mezzo dalla data finale della contestazione.
E si deve altresì
rilevare che la qualificazione meno grave propugnata dalla difesa, che trova
peraltro ostacolo nel non avere il Rey ottemperato alle prescrizioni
(spostamento del palco, schermatura fonoassorbente e altri accorgimenti)
impostegli in sede civile, non potrebbe in ogni caso condurre alle invocate
conseguenze liberatorie. Ritiene invero in proposito il Collegio che - come
questa Sezione ha già avuto occasione di affermare (cfr. la sentenza 16/4/04,
Amato, rv. 228.244) - anche quando sia addebitabile all'imputato solo il mancato
rispetto dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991
non sia applicabile il principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981,
art. 9 in quanto la fattispecie di cui all'art. 659 c.p., comma 2, contiene un
elemento, mutuato da quella del comma 1 con cui il comma 2 va posto in
relazione, estraneo alla fattispecie prevista dalla L. n. 447 del 1995, art. 10
che tutela genericamente la salubrità ambientale limitandosi a stabilire, e a
sanzionarne in via amministrativa il superamento, i limiti di rumorosità delle
sorgenti sonore oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento
acustico.
Tale elemento è rappresentato proprio da quella concreta idoneità
della condotta rumorosa, che determina la messa in pericolo del bene della
pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 c.p., a recare
disturbo ad una pluralità indeterminata di persone, del che nel caso di specie è
stata data dal giudice del merito congrua dimostrazione.
Pertanto, non
ravvisandosi inammissibilità originaria dell'impugnazione che sarebbe di
ostacolo all'operatività della causa estintiva, si deve fare senz'altro luogo
alla relativa declaratoria e la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620
c.p.p., lett. a), deve essere annullata senza rinvio, mentre ai sensi dell'art.
578 c.p.p. devono restare ferme, per quanto nella sentenza impugnata evidenziato
in fatto a carico dell'imputato e non specificamente contestato nei motivi di
ricorso, le adottate statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la
sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le
statuizioni civili. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2006.
Depositato in
Cancelleria il 19 gennaio 2007