Consiglio di Stato Sez. VI n. 8073 del 8 ottobre 2024
Elettrosmog.Stazioni radio base e rispetto dei limiti della distanza dalle strade

Anche le stazioni radio base risultano assoggettate al rispetto dei limiti della distanza dalle strade. Fermo tale preliminare rilievo occorre poi evidenziare che la stessa formulazione letterale dell’art. 26, comma 2 del Reg. attuazione del Codice della strada (ad avviso del quale “le distanze dal confine stradale, da rispettare […] non possono essere inferiori a […]”) rende evidente che il legislatore si è limitato a prevedere, in tale sede, il rispetto di una distanza minima, senza, al contempo prevedere, specularmente, il divieto di estendere la stessa. Le fasce di rispetto stradale, in attuazione delle norme poste dal codice della strada, non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale, che comportano l'inedificabilità delle aree interessate e sono a tal fine recepite nella strumentazione urbanistica primaria. Si tratta di un vincolo posto a tutela della sicurezza della circolazione ed ha carattere assoluto ed inderogabile conformando in tal senso la proprietà privata. Ne consegue che, sul piano urbanistico, ciascun Comune conserva il potere, in sede di adozione del proprio strumento generale di governo del territorio, di prevedere discrezionalmente una diversa distanza, purché non inferiore a quella minima di legge e, comunque, non manifestamente eccessiva o sproporzionata rispetto al perseguimento degli interessi pubblici in gioco (id est non solo la salvaguardia della sicurezza stradale e quella degli abitanti delle zone circostanti le arterie viarie, ma anche quella la garanzia della possibilità di ampliamento di queste ultime, o di realizzare strutture connesse, minimizzando l’impatto dell’occupazione e della espropriazione dei suoli privati

Pubblicato il 08/10/2024

N. 08073/2024REG.PROV.COLL.

N. 03445/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3445 del 2024, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, n. 67;

contro

Comune di Sciolze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Campion, Maddalena Ferraiuolo e Giorgio Santilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maddalena Ferraiuolo in Roma, via dei Gracchi n. 20;
Città di Chieri, non costituita in giudizio;

nei confronti

Claudio Manfredotti, Giovanna Bo, rappresentati e difesi dall'avvocato Simona Elena Viscio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 205/2024.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sciolze e di Claudio Manfredotti e Giovanna Bo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2024 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Maddalena Ferraiuolo e Simona Elena Viscio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. In data 10 febbraio 2021 Iliad Italia S.p.A. ha presentato al S.U.A.P. del Comune di Chieri un’istanza di autorizzazione, ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, per poter installare un nuovo impianto di telefonia cellulare, da realizzarsi nel Comune di Sciolze.

Nello specifico, il progetto prevedeva la realizzazione di una struttura di telecomunicazioni recintata con un palo dell’altezza di circa 30 metri, alloggiato su una platea in calcestruzzo, su cui sarebbero stata installate tre antenne e parabole.

1.1 Il 28 aprile 2021 è stato rilasciato alla società il provvedimento unico di autorizzazione (n. 4/21), il quale è stato, però, impugnato dai signori Manfredotti Claudio e Giovanna Bo, proprietari di un’abitazione posta in prossimità del luogo della futura installazione.

Il successivo 11 ottobre 2021 Iliad Italia S.p.A. ha deciso di rinunciare al proprio titolo, dopo che il T.A.R. per il Piemonte ne aveva sospeso cautelativamente gli effetti e, il medesimo giorno, ha presentato una nuova istanza di autorizzazione, avente a oggetto il medesimo progetto.

1.2 Il 27 ottobre 2021 il S.U.A.P. ha avviato il relativo procedimento e, il successivo 5 novembre 2021, il Comune di Sciolze ha chiesto alla società un’integrazione documentale.

Il 10 dicembre 2021 la Società ha chiesto una proroga dei termini de quibus, che è stata concessa dal Comune di Sciolze, il 3 gennaio 2022; i documenti sono stati, poi, inviati il successivo 7 febbraio 2022.

1.3 Con ricorso R.G. n. 440/22, notificato il 12 marzo 2022 e depositato il successivo 4 aprile, Claudio Manfredotti e Giovanna Bo hanno impugnato dinanzi al T.A.R per il Piemonte il silenzio assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione in data 13 dicembre 2022.

1.4 Il 30 marzo 2022 il Comune di Sciolze ha espresso il suo parere contrario all’intervento perché esso era in contrasto sia con il P.R.G.C. vigente sia con il “Piano di localizzazione comunale degli impianti di telefonia mobile, telecomunicazione, radiodiffusione sonora e televisiva”, approvato con deliberazione C.C. n. 38 dell’11 dicembre 2006.

Il 4 aprile 2022 il competente S.U.A.P. ha avviato la procedura di annullamento in autotutela del provvedimento formatosi per silentium, assegnando agli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni e, il successivo 13 maggio 2022, l’autorizzazione è stata formalmente annullata.

In particolare, con tale ultimo atto il Comune di Sciolze ha annullato il titolo abilitativo tacito sulla scorta delle seguenti motivazioni:

a) la mancata installazione dell’impianto di che trattasi in co-ubicazione su traliccio preesistente di proprietà di Inwit S.p.A. in violazione dell’art. 2.3 del Piano di Localizzazione (secondo cui “E’ fatto obbligo di avvalersi di idonei manufatti preesistenti”);

b) l’installazione dell’impianto di che trattasi sarebbe avvenuta in violazione della fascia di rispetto stradale di 25 m. di cui all’art. 48 e all’Elaborato D2 del P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale) del Comune di Sciolze rispetto al tracciato della S.P. 118;

c) l’installazione dell’impianto di che trattasi sarebbe avvenuta in violazione dell’art. 2.3 del Piano di localizzazione comunale per mancata preventiva indicazione da parte di Iliad di misure di mitigazione dell’impatto;

d) vi sarebbe difformità tra il piano annuale degli impianti presentato da Iliad per il 2021 e l’ubicazione dell’Impianto oggetto dell’istanza autorizzativa.

1.5 Con ricorso R.G. n. 816 del 2022, notificato e depositato il 12 luglio 2022, Iliad Italia S.p.A. (di seguito anche solo “Iliad”) ha impugnato dinanzi al T.A.R per il Piemonte chiedendone l’annullamento, i seguenti atti:

- il provvedimento del S.U.A.P. del Comune di Chieri datato 13 maggio 2022, comprensivo della nota del Comune di Sciolze, prot. n. 21557 del 2 maggio 2022, avente ad oggetto “Silenzio assenso formatosi sull’istanza ex art. 87 del d. lgs. 259/2003 presentata dalla società Iliad Italia spa per l'installazione di nuovo impianto di telefonia mobile in Sciolze, strada comunale Montaldo (sp 118). Provvedimento di annullamento d’ufficio e in via di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990 e s.m.i.”;

- il provvedimento del S.U.A.P. del Comune di Chieri datato 4 aprile 2022, ivi compreso il parere contrario del Comune di Sciolze del 29 marzo 2022, prot. n. 1398;

- gli artt. 30 e 48 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G.C. del Comune di Sciolze, approvato con D.G.R. n. 35 del 6 ottobre 2003, nonché dell'elaborato D2 del P.R.G.C.;

- gli artt. 2.3 e 3.2.5 del Piano di localizzazione comunale del Comune di Sciolze;

- il provvedimento inviato dal S.U.A.P. del Comune di Chieri in data 10 novembre 2021, comprensivo della "Richiesta documentazione integrativa" del Comune di Sciolze del 3 novembre 2021;

- tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenziali a quello impugnato, ancorché non conosciuti.

A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:

1) sulla carenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela: violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21-nonies della legge n. 241/1990, degli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4, 8 e 14 della legge n. 36/2001. eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità manifesta e disparità di trattamento. violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza;

2) sull’indebito vincolo ad installare gli apparati trasmissivi in coubicazione e sull’infondatezza delle argomentazioni sulla presunta idoneità di altro impianto a ospitare gli apparati di Iliad: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4 e 8 della legge n. 36/2001. eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza. difetto di istruttoria e motivazione. incompetenza;

3) sull’illegittimità dell’accertamento della violazione della fascia di rispetto dal ciglio stradale: violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. n. 495/1992, degli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4 e 8 della legge n. 36/2001. eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza. difetto di istruttoria e motivazione. Incompetenza;

4) sull’illegittimità dell’obbligo di indicare preventivamente misure di mitigazione dell’impianto: violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4 e 8 della legge n. 36/2001. eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza. difetto di istruttoria e motivazione. incompetenza;

5) sull’assenza di difformità tra il programma delle installazioni di Iliad e il sito prescelto per l’impianto: violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e ss. d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4 e 8 della legge n. 36/2001. eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in 25 particolare, per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. incompetenza.

2. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha:

- respinto il ricorso R.G. n. 816 del 2022;

- dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso R.G. n. 440 del 2022.

3. Con ricorso notificato il 29 aprile 2024 e depositato lo stesso giorno Iliad ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone, previa concessione di misure cautelari ex art. 98 c.p.a., la riforma nella parte in cui ha respinto il ricorso di primo grado n. R.G. 816 del 2022.

3.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:

1) sull’indebito vincolo a installare gli apparati trasmissivi in coubicazione e sulla non idoneità di altro impianto a ospitare gli apparati di iliad: error in iudicando. violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, degli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4 e 8 della legge n. 36/2001. eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza. difetto di istruttoria e motivazione;

2) sull’illegittimità dell’accertamento della violazione della fascia di rispetto dal ciglio stradale: error in iudicando. violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 2, del d.p.r. n. 495/1992, degli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4 e 8 della legge n. 36/2001. eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza. difetto di istruttoria e motivazione. incompetenza;

3) sull’illegittimità dell’obbligo di indicare preventivamente misure di mitigazione dell’impianto: error in iudicando. violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4 e 8 della legge n. 36/2001. eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza. difetto di istruttoria e motivazione. incompetenza;

4) sull’assenza di difformità tra il programma delle installazioni di iliad e il sito dell’impianto: error in iudicando. violazione e falsa applicazione degli artt. 87 e ss. d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 4 e 8 della legge n. 36/2001. eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. incompetenza;

5) sulla carenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento di annullamento in autotutela: error in iudicando. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21-nonies della legge n. 241/1990, degli artt. 86 e ss. del d.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 4, 8 e 14 della legge n. 36/2001. eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per irragionevolezza, illogicità manifesta e disparità di trattamento. violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e concorrenza. difetto di istruttoria e motivazione. incompetenza.

4. Nelle date del 6 e dell’8 maggio 2024 si sono costituiti in giudizio Manfredotti Claudio e Giovanna Bo ed il Comune di Sciolze.

4.1 Le stesse parti hanno depositato, nei giorni del 19 e del 20 maggio 2024, memorie difensive.

5. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 23 maggio 2024 questa Sezione., con ordinanza n. 1950 del 2024, ha accolto, ai soli fini dell’art. 55, comma 10 c.p.a., l’istanza cautelare proposta da parte appellante e, ferma l’esecutività della sentenza di primo grado, ha fissato la discussione di merito della causa alla pubblica udienza del 26 settembre 2024 osservando che “le ragioni di parte appellante siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, sede della quale potrà essere più approfonditamente delibata la questione della possibilità per il Comune di prevedere una soglia maggiore rispetto a quella di 20 metri stabilita dall’art. 26 del regolamento attuativo al Codice della Strada di cui al D.P.R. n. 495/1992 anche nel rapporto con la previsione dell’art. 231, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992”.

6. Nelle date del 24, 25 e 26 luglio 2024 Manfredotti Claudio, Giovanna Bo, il Comune di Sciolze e l’appellante hanno depositato memorie ex art. 73. c.p.a..

7. Il 5 settembre 2024 Iliad ha depositato memorie in replica.

8. All’udienza pubblica del 26 settembre 2024 la difesa comunale ha chiesto lo stralcio della memoria depositata il 5 settembre 2024 in quanto non conterrebbe delle repliche ma autonome argomentazioni difensive in elusione della scansione prevista dall’art. 73 c.p.a..

8.1 La causa, dopo la discussione orale delle parti è stata, quindi, introitata per la decisione.

DIRITTO

1. L’appello è infondato.

1.1 In limine va disattesa la richiesta di stralcio della memoria di replica di parte appellante formulata in sede di discussione orale dalla difesa comunale.

Occorre, in generale, osservare che la giurisprudenza di questo Consiglio ha chiarito che “ai sensi del comma 1 dell'art. 73 c.p.a ., nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 1, lett. q), d.lg. 15 novembre 2011, n. 195, le repliche sono ammissibili solo ove conseguenti ad atti della parte resistente ulteriori rispetto a quelli di risposta alle iniziative processuali della parte ricorrente stessa (ricorso, motivi aggiunti, memorie, documenti, ecc.); la ratio legis si individua nell'impedire la proliferazione degli atti difensivi, nel garantire la par condicio delle parti, nell'evitare elusioni dei termini per la presentazione delle memorie e, soprattutto, nel contrastare l'espediente processuale della concentrazione delle difese nelle memorie di replica, con la conseguente impossibilità per l'avversario di controdedurre per iscritto” (Cons. Stato , sez. II , 01/12/2023 , n. 10421).

Ebbene, nel caso di specie, seppur parte appellante ha depositato in data 26 luglio 2024 una prima memoria ex art. 73 c.p.a. di mero stile riportandosi “integralmente al contenuto dei propri scritti di causa” e formulando “ampia riserva di replica alle memorie depositate dal Comune e dai cittadini appellati”, la stessa ha, nelle successive memorie del 5 settembre 2024, sostanzialmente riprodotto le considerazioni svolte in precedenza senza introdurre nuovi temi di prova o in diritto, con la conseguenza che non può ritenersi concretamente vulnerato il diritto alla difesa di parte appellata (la quale ha, peraltro, efficacemente preso posizione su ogni aspetto a mezzo di difese orali in sede di discussione).

2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il secondo motivo di ricorso di primo grado R.G. n. 816 del 2022 a mezzo del quale Iliad ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti gravati in prime cure nella parte in cui hanno rilevato come causa di annullamento in autotutela del titolo abilitativo tacito la mancata installazione degli impianti trasmissivi in co-ubicazione su un traliccio preesistente di proprietà di Inwit S.p.A. (di seguito anche solo “Inwit”), in presunta violazione dell’art. 2.3 del Piano di Localizzazione (“E’ fatto obbligo di avvalersi di idonei manufatti preesistenti”).

In particolare, il T.A.R. avrebbe errato nell’affermare che “la ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’irragionevolezza delle valutazioni dell’amministrazione procedente ma si è limitata a prospettare una possibile valutazione alternativa delle risultanze dell’istruttoria, chiedendo, di fatto, al Collegio di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione”.

Secondo parte appellante la sentenza meriterebbe di essere riformata in quanto avrebbe completamente omesso di considerare tre fondamentali circostanze su cui Iliad ha posto l’attenzione nel corso del giudizio di primo grado e che dimostrerebbero l’illegittimità della pretesa del Comune di imporre l’installazione degli apparati di Iliad in co-ubicazione su un sito pre-esistente di Inwit posto nelle vicinanze, ossia:

- le valutazioni tecniche svolte dalla stessa Inwit, che hanno condotto ad escludere l’installazione degli apparati di Iliad in co-ubicazione;

- l’illegittimità di norme comunali che impongono l’installazione in co-ubicazione;

- la presenza di molteplici considerazioni tecniche che escludono la possibilità di installazione in co-ubicazione.

Quanto al primo dei suddetti profili si deduce che il T.A.R. non avrebbe minimamente preso in considerazione il fatto che la società proprietaria del presunto impianto su cui effettuare l’installazione in co-ubicazione (ossia Inwit) ha espressamente escluso la possibilità di installare le antenne di Iliad sull’impianto in questione. Infatti, il verbale del sopralluogo del traliccio in questione effettuato della stessa Inwit indicherebbe espressamente l’assenza di spazio fisico per l’installazione delle antenne di Iliad (“no spazi antenne Iliad sul palo”).

Si aggiunge che nell’attuale quadro normativo non esisterebbe né alcun obbligo in capo al proprietario di un’infrastruttura di consentire l’installazione degli apparati trasmissivi di un operatore e che, di conseguenza, Iliad non avrebbe comunque alcuna reale possibilità di “forzare” Inwit a concedere spazio sul proprio impianto. Specularmente le norme vigenti e applicabili al caso di specie non attribuirebbero in alcun modo all’Amministrazione Comunale di introdurre vincoli in relazione all’installazione dei propri apparati trasmissivi in co-ubicazione.

Si deduce, poi, che l’art. 2.3 del Piano di Localizzazione non potrebbe comunque essere inteso nel senso di imporre la co-ubicazione su strutture esistenti anche perché, così opinando, l’operatore si troverebbe nell’impossibilità di valutare l’installazione di un nuovo impianto qualora questo consenta la copertura dell’area di interesse in maniera più efficiente o adeguata, anche tenuto conto delle caratteristiche dell’area oggetto di copertura, della struttura complessiva della propria rete di impianti sul territorio, delle esigenze di potenza radioelettrica. Siffatta previsione sarebbe, peraltro, illegittima in quanto tale potere spetta esclusivamente all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi del previgente art. 89 (ora art. 50) del d.lgs. n. 259/2003, il quale attribuisce a tale Autorità la facoltà di imporre la condivisione degli impianti e delle proprietà, “compresa la coubicazione fisica”. Nessuna competenza di questo tipo sarebbe invece attribuita ai Comuni anche in ragione della circostanza che la normativa primaria di cui agli artt. 87 e ss. (ora artt. 43 e ss.) del d.lgs. n. 259/2003 non indicherebbe una necessaria preferenza per l’installazione degli apparati trasmissivi su siti già esistenti.

2.1 Nel secondo profilo di doglianza parte appellante lamenta, poi, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso le considerazioni tecniche esposte da Iliad che escludono la praticabilità della soluzione dell’installazione in coubicazione facendo leva su una relazione tecnica di un perito esterno. Sul punto il T.A.R. si sarebbe limitato a richiamare le contrarie tesi sostenute dal Comune, concludendo che Iliad avrebbe chiesto “al Collegio di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione”.

Si deduce, in particolare, che, con riguardo alle problematiche statiche dell’impianto per l’ipotesi di installazione di altri apparati oltre a quelli già presenti, Iliad aveva prodotto, unitamente alla nota del 7 febbraio 2022, la relazione tecnica del proprio consulente che evidenziava le ragioni per cui non è possibile installare ulteriori apparati trasmissivi sulla struttura pre-esistente di Inwit, che già ospita gli apparati di ben tre altri operatori (TIM, Vodafone e WindTre). Si evidenzia, in proposito, che le stesse relazioni prodotte dal Comune avrebbero implicitamente riconosciuto l’inidoneità dell’infrastruttura di Inwit ad ospitare gli apparati di Iliad, in assenza di un intervento infrastrutturale di ri-configurazione e adeguamento di tale infrastruttura.

Se ne deduce che le valutazioni contenute nelle predette relazioni tecniche prodotte da Iliad non riguarderebbero elementi rientranti nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, ma denoterebbero la manifesta irragionevolezza e illogicità delle conclusioni cui è pervenuto il Comune e, di conseguenza, anche il T.A.R..

3. Le suddette doglianze non colgono nel segno.

Va anzitutto chiarito che la disciplina urbanistica applicabile alla vicenda che occupa (punto 5.2.11 dei “criteri e indirizzi regionali per la tutela del paesaggio”, espressamente richiamati dal medesimo art. 2.3.3 del regolamento del Comune di Sciolze) non pone un obbligo automatico di co-siting ma si limita, in maniera del tutto legittima e ragionevole, nell’esercizio della discrezionalità propria della funzione amministrativa di governo del territorio, ad individuare, come criterio preferenziale di localizzazione, la condivisione degli impianti, sempre “se tecnicamente possibile”. Ciò esprime un netto favor per tale soluzione in ragione del perseguimento dell’obiettivo di contenimento del consumo di suolo.

Ebbene, l’inquadramento sopra prospettato porta, anzitutto, ad escludere che vi sia un’interferenza con i poteri ex art. 89 (nella versione vigente fino al 23 dicembre 2021, oggi sostituita dal nuovo art. 50) del d.lgs. n. 259/2003 previsti in materia di “Coubicazione e condivisione di infrastrutture” in capo all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Questi, infatti, prevedevano la possibilità per l’Autorità di “imporre” coattivamente la condivisione di infrastrutture o proprietà e non investivano, come ovvio, il ben diverso profilo dell’impatto urbanistico dell’opera.

3.1 Ne discende, poi, come ulteriore corollario, che l’impossibilità tecnica del co-siting contemplata dal art. 2.3.3 del regolamento del Comune di Sciolze, costituendo la localizzazione autonoma l’eccezione, va valutata in maniera rigorosa e deve assumere i caratteri dell’assolutezza (e non della relatività).

In questo senso va osservato che un ostacolo assoluto non può essere rintracciato, nel caso di specie, nella mancanza di consenso di Inwit ad utilizzare l’impianto preesistente nella propria titolarità. Ciò in quanto:

- non constano specifici atti formali di dissenso da parte di Inwit;

- tra Iliad e Inwit risulta siglato un accordo formale – di cui vi è menzione anche sul sito ufficiale della seconda – secondo cui “Inwit ospiterà sulle proprie torri le antenne di Iliad (…) ai sensi dell’accordo, che non ha carattere di esclusiva per entrambe le parti, sarà Iliad a definire la quantità dei siti da richiedere a Inwit in base alle proprie esigenze di progettazione della nuova rete”;

- la giurisprudenza amministrativa (v. a riguardo T.A.R. per le Marche, sez. I, 25 settembre 2020, n. 560) ha, in altre vicende, preso atto che tra le predette società in data 31 gennaio 2019 è stato sottoscritto un accordo quadro, il quale prevede che Inwit ospiti sulle proprie torri le antenne di Iliad;

- la difesa di parte appellante non ha comunque specificatamente contestato le circostanze di cui supra così come allegate da parte appellata.

Sotto il profilo della possibilità tecnica del co-siting deve invece osservarsi che:

- il verbale di sopralluogo svolto in data 26 ottobre 2020, recante la nota “no spazio antenne Iliad su palo”, non risulta dettagliato e, soprattutto, non reca alcuna documentazione tecnica a supporto dell’annotazione sullo stesso riportata;

- detto verbale appare, peraltro, in contraddizione con quanto affermato da Iliad nel piano annuale degli impianti del 30 dicembre 2020 presentato due mesi dopo, nel quale il palo di Inwit viene invece indicato dalla società quale struttura esistente di probabile localizzazione;

- quasi tutte le valutazioni tecniche acquisite in questa sede (le relazioni a firma dell’Ing Testagrossa del 4 aprile 2022 con integrazione dell’11 luglio 2024, dell’Ing. Concas del 28 marzo 2022, dell’Ing. Ivaldi dell’ 8 aprile 2022), pur nella diversità di contenuto e nella loro intrinseca opinabilità, sembrano comunque convergere sul dato che l’ubicazione è tecnicamente possibile ancorché previo intervento strutturale di adeguamento (o comunque con accorgimenti progettuali quali controventi e loro collegamenti), con la conseguenza che, per ciò che qui più interessa, non v’è un’assoluta impossibilità di co-ubicazione;

- anche la relazione del tecnico di Iliad Ing. Bauducco ha rilevato che “la struttura allo stato di fatto risulta sollecitata al limite delle proprie capacità e quindi non idonea a supportare l’installazione di nuove apparecchiature” con ciò non escludendo (come pure ammesso da stessa parte appellante a pag. 13 dell’atto di gravame) che detta situazione possa essere superata a mezzo di un intervento infrastrutturale di ri-configurazione e adeguamento di tale infrastruttura;

- in ogni caso, dopo l’istanza di autorizzazione presentata da Iliad in data 22 ottobre 2021, il medesimo traliccio è stato oggetto nel giugno 2023 (con autorizzazione del S.U.A.P. di Chieri rilasciata il 15 giugno 2023) di un nuovo intervento da parte di Vodafone, con conseguente incremento di carico, all’esito di una verifica tecnica che ne ha accertato l’adeguatezza a livello strutturale.

Con riguardo a quest’ultimo elemento di valutazione va evidenziato che l’intervento eseguito da Vodafone a fine 2023 è consistito nella “rimozione delle tre antenne esistenti Vodafone e nella loro sostituzione con tre nuove antenne con dimensioni (…) L’intervento prevede anche l’installazione di tre nuove antenne Vodafone con dimensioni (…)” e che nell’asseverazione statica prodotta dal professionista incaricato da Vodafone si attesta che la “struttura risulta staticamente idonea a supportare i carichi in progetto” e ciò, peraltro, senza far luogo ad alcun intervento di rinforzo strutturale. Il che conferma indirettamente la correttezza delle valutazioni tecniche a suo tempo espresse dal tecnico del Comune di Sciolze.

La scelta di Vodafone di optare per il co-siting sul medesimo impianto esistente vale, peraltro, a ridimensionare (se non del tutto ad escludere) gli inconvenienti, pure ipoteticamente prospettati da parte appellante, in ordine a sue possibili implicazioni radio elettriche e conseguenti difficoltà di propagazione del segnale (invero già efficacemente contestati dai controinteressati con la relazione tecnica a firma dell’ Ing. Lorenzo Ivaldi prodotta in sede di osservazioni ex art. 10 della l. n. 241 del 1990).

4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la localizzazione dell’impianto di che trattasi (con riguardo alle opere di platea e fondazione) sia in contrasto con il divieto di edificazione entro la fascia di 25 metri dal ciglio stradale della SP-118 prevista all’art. 48 e all’Elaborato D2 del P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale) del Comune di Sciolze.

Secondo parte appellante il T.A.R. avrebbe errato nel l’affermare che Iliad “non ha fornito neppure un principio di prova per dimostrare l’irragionevolezza del P.R.G.C. del Comune di Sciolze nella parte in cui impone, a tutte le opere, ivi comprese quelle di urbanizzazione primaria, il rispetto di una distanza di 25 metri dalla SP 118”.

La sentenza impugnata meriterebbe di essere riformata sotto tale profilo in quanto:

- il Comune avrebbe indebitamente applicato una fascia di rispetto stradale prevedendo una distanza, pari a 25 metri, maggiore a quella prevista dal Codice della Strada, che richiede una distanza di 20 metri;

- l’impianto si troverebbe ad una distanza maggiore di 25 metri dalla S.P. 118, ad eccezione della platea e la fondazione, che non assumerebbero tuttavia alcun rilievo ai fini delle distanze in questione;

- sulla medesima strada, a pochi metri dall’impianto di che trattasi, si troverebbero numerosi manufatti a ridosso della strada, inclusi altri apparati di telecomunicazioni.

In primo luogo, parte appellante deduce l’irragionevolezza (ed illegittimità) della previsione comunale contenuta P.R.G.C. in quanto essa impone una soglia maggiore rispetto a quella di 20 metri stabilita dall’art. 26 del regolamento attuativo al Codice della Strada di cui al D.P.R. n. 495/1992. In particolare, si sostiene che una normativa comunale ingiustificatamente più restrittiva rispetto a quella nazionale (come nel caso di specie) determinerebbe un ostacolo all’installazione di opere di urbanizzazione primaria come gli impianti di trasmissione radiomobile.

In secondo luogo, si osserva che non corrisponderebbe, comunque, al vero la circostanza che l’impianto di che trattasi ricadrebbe all’interno di tale fascia. Ciò in quanto, anche a seguito della modifica progettuale comunicata da Iliad in data 7 febbraio 2022, l’impianto si porrebbe completamente oltre il limite di 25 metri dal ciglio stradale anche per quanto riguarda il palo, gli altri apparati e la recinzione e che lo stesso Comune avrebbe riconosciuto che il presunto “sforamento” della soglia di 25 metri riguarderebbe unicamente “la platea e la fondazione del manufatto”. Secondo parte appellante tali elementi costruttivi non andrebbero tuttavia presi in considerazione in quanto collocati al di sotto del terreno (o tutt’al più a raso del terreno o al di sopra di esso per pochi centimetri) e, dunque, non in grado di costituire alcun ostacolo o pericolo per la circolazione stradale, anche in via solo potenziale.

In terzo luogo si deduce che i divieti di installazione entro distanze minime dal ciglio stradale (siano essi stabiliti dal Codice della Strada o da norme comunali) non sarebbero comunque applicabili all’installazione degli impianti di telefonia mobile posto che sarebbe stato lo stesso legislatore a prevedere espressamente che le norme del d.lgs. n. 259/2003 (inclusi i previgenti artt. 86 e ss. – ora 43 e ss. - applicabili alle stazioni radio base) sono da intendersi come derogatorie rispetto ai vincoli previsti dal Codice della Strada, inclusi quelli che stabiliscono distanze minime dalle strade. Più segnatamente si evidenzia che l’art. 231, comma 3, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), norma di valenza generale collocata nel Titolo VII del Codice della Strada recante “Disposizioni Finali”, sancisce che “in deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni”.

Secondo parte appellante, sarebbe, peraltro, errata l’affermazione del T.A.R. secondo cui l’art. 231 comma 3 del Codice della Strada “deve essere intesa come limitata alle procedure autorizzative e ai connessi oneri di occupazione” atteso che se il legislatore avesse limitare la suddetta esenzione ai soli aspetti patrimoniali, avrebbe dovuto precisarlo, mentre nell’art. 231 Codice della Strada non vi sarebbe traccia di una tale limitazione e, anzi, la sua formulazione e collocazione organica nel Codice della Strada confermerebbero l’intenzione del legislatore di prevedere l’applicazione delle norme del d.lgs. n. 259/2003 in deroga a quelle di cui al Capo I del Titolo II del Codice della Strada (incluso, come detto, l’art. 16 relativo alle “distanze di sicurezza dalle strade”). Inoltre le norme del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (inclusi gli artt. 86 e ss. applicabili alle stazioni radio base) sarebbero da intendersi come derogatorie rispetto ai vincoli previsti dal Codice della Strada, inclusi quelli che stabiliscono distanze minime dalle strade ciò sarebbe conseguenza del fatto che queste ultime:

- rappresentano opere di urbanizzazione primaria che, in quanto tali, sono compatibili con qualsiasi area del territorio;

- non sono assimilabili alle ordinarie costruzioni edilizie.

4.1 La doglianza in scrutinio non merita positivo apprezzamento.

Preme, in limine, ribadire che costituisce jus receptum il principio secondo cui anche le stazioni radio base risultano assoggettate al rispetto dei limiti della distanza dalle strade (da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2023).

Fermo tale preliminare rilievo occorre poi evidenziare che la stessa formulazione letterale dell’art. 26, comma 2 del Reg. attuazione del Codice della strada (ad avviso del quale “le distanze dal confine stradale, da rispettare […] non possono essere inferiori a […]”) rende evidente che il legislatore si è limitato a prevedere, in tale sede, il rispetto di una distanza minima, senza, al contempo prevedere, specularmente, il divieto di estendere la stessa.

Del resto la giurisprudenza anche di questa Sezione ha, da tempo, chiarito che “Le fasce di rispetto stradale, in attuazione delle norme poste dal codice della strada, non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale, che comportano l'inedificabilità delle aree interessate e sono a tal fine recepite nella strumentazione urbanistica primaria. Si tratta di un vincolo posto a tutela della sicurezza della circolazione ed ha carattere assoluto ed inderogabile conformando in tal senso la proprietà privata” (Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2022 n. 2565).

Ne consegue che, sul piano urbanistico, ciascun Comune conserva il potere, in sede di adozione del proprio strumento generale di governo del territorio, di prevedere discrezionalmente una diversa distanza, purché non inferiore a quella minima di legge e, comunque, non manifestamente eccessiva o sproporzionata rispetto al perseguimento degli interessi pubblici in gioco (id est non solo la salvaguardia della sicurezza stradale e quella degli abitanti delle zone circostanti le arterie viarie, ma anche quella la garanzia della possibilità di ampliamento di queste ultime, o di realizzare strutture connesse, minimizzando l’impatto dell’occupazione e della espropriazione dei suoli privati; in termini Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2024 n. 1646) .

Ebbene, nel caso di specie il Comune di Sciolze, con il proprio P.R.G.C., si è limitato ad aumentare di 5 m la distanza minima prevista dal Regolamento di Attuazione al Codice della strada, così determinando per l’effetto un’estensione della fascia di rispetto stradale in misura pari solo ad un quarto di quella ex lege.

Detto aumento, oltre che contenuto, appare peraltro giustificato, come messo in evidenza anche dalla difesa dell’amministrazione, della specificità proprie del territorio comunale: una zona collinare caratterizzata da un tracciato stradale di dimensioni assai ristrette con continue curve e variazioni di pendenza (come pure emerge dai rilievi fotografici prodotti dalla difesa comunale il 15 luglio 2024).

Del resto, Iliad, dal proprio canto, non ha fornito nessun concreto elemento da cui desumere la manifesta irragionevolezza di tale scelta.

4.2 Sotto altro profilo va rammentato che gli artt. 26 e 28 del Codice della Strada assoggettano al rispetto della fascia di rispetto ogni nuova costruzione, ivi comprese anche le opere di urbanizzazione, in quanto la finalità di sicurezza della circolazione dei veicoli rende automaticamente inedificabili le aree, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive delle opere realizzate e dalla necessità di un accertamento in concreto dei rischi. In questo senso depone anche l’insegnamento pretorio con particolare riguardo al caso di localizzazione di un’antenna all’interno della fascia di rispetto stradale (si veda Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2023 n. 5999 che dopo aver rammentato l’esistenza di un “orientamento giurisprudenziale che assimila le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, con la conseguenza gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie”, ha chiarito che “Tuttavia occorre contemperare tale principio con la necessità di salvaguardare altri interessi pubblici non meno rilevanti quale è la sicurezza stradale. Una antenna può, in teoria, essere collocata in qualsiasi punto del territorio ma non sul ciglio di una strada: può trovare collocazione nell’area ma ad una distanza ragionevole dalla strada, quella distanza che può rappresentare una comoda via di fuga per gli utenti della strada senza dover collidere contro la consistente base che regge l’impianto”).

In più non può obliterarsi che, nel caso di specie, l’art. 30 delle N.T.A. comunali subordina espressamente al rispetto delle distanze dalle strade anche la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, tra cui, come detto, sono pacificamente assimilati proprio gli impianti di cui si tratta. Una scelta pianificatoria, questa, che non appare manifestamente illegittima o illogica anche alla luce delle considerazioni che si avranno modo di svolgere infra al successivo punto 4.4.

4.3 Non convince, poi, l’interpretazione dell’art. 231 del Codice della strada prospettato da parte appellante.

Quest’ultimo stabilisce, al comma 3, che “In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni”.

Ebbene, il Collegio è del meditato avviso che, come affermato dal giudice di prime cure, la portata della suddetta deroga vada limitata, come reso esplicito dall’incipit della disposizione, solo a quanto previsto dal “capo I del titolo II” del Codice della Strada in tema di “Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche” e, quindi, con riguardo alle sole procedure autorizzative ed agli oneri connessi all’occupazione, così come espressamente sancito dall’art. 54 del d.lgs. n. 259/2003 (ex art. 93). Siffatta lettura restrittiva, oltre ad essere in linea con il carattere naturalmente eccezionale della deroga in parola, mette al riparo dalle conseguenze applicative paradossali che potrebbero discendere dall’interpretazione suggerita da Iliad. Ove, infatti, l’art. 231 comma 3 del Codice della Strada fosse effettivamente da interpretare come preteso dall’appellante, le infrastrutture di cui trattasi risulterebbero posizionabili ovunque, in totale spregio delle più elementari esigenze di sicurezza connesse alla circolazione stradale.

Del resto, la circostanza che gli impianti stazione radio base siano assimilati alle opere di urbanizzazione primaria (e, dunque tendenzialmente compatibili con qualsiasi zonizzazione del territorio) non importa che gli stessi non siano, per altri aspetti e sotto diversi profili, assimilabili alle costruzioni ordinarie tanto che la prevalente giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto l’assoggettamento degli impianti di telecomunicazione alle prescrizioni dettate in materia di distanze, con l’importante precisazione che detta conclusione “non soffre eccezione per effetto della disciplina dettata dall’art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche approvato con d.lgs. n. 259 del 2003. Tale ultima disposizione reca una disciplina unitaria del procedimento autorizzatorio delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici […] ma non reca alcuna prescrizione volta a derogare alla disciplina urbanistico/edilizia del sito interessato” (Cons. Stato, sez. II, 19 maggio 2014, n. 2521).

4.4 Deve infine notarsi che, nella vicenda che occupa, come ammesso dalla stessa parte appellante, la platea e le fondazioni della stazione radio base si sopraelevano dal terreno fino ad una altezza di 25-30 cm con la conseguenza che dette costruzioni costituiscono comunque un ostacolo ed un potenziale pericolo per gli utenti della strada in caso di fuoriuscita dalla strada.

In questa ottica appare, in ultimo, irrilevante che sul medesimo tracciato insistano altri manufatti a poca distanza dall’impianto perché ciò non elide, all’evidenza, la potenziale rischiosità per la circolazione dell’installazione del nuovo impianto di che trattasi e comporta, in ogni caso un aumento del rischio complessivo alla circolazione su tale tratto di strada. E tanto in disparte dalle iniziative che l’amministrazione comunale intendere intraprendere sul piano edilizio rispetto a tali altre costruzioni (vicende che esulano ovviamente il perimetro del presente giudizio).

5. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo del ricorso di primo grado con cui è stata dedotta l’insussistenza della violazione dell’art. 2.3 del Piano di localizzazione comunale per mancata preventiva indicazione da parte di Iliad di misure di mitigazione dell’impatto dell’impianto posta a base del provvedimento di autonnullamento gravato in prime cure.

Parte appellante osserva che l’art. 2.3 del Piano di localizzazione comunale prevede che: “l’installazione di impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni è subordinata all’adozione delle migliori tecniche disponibili (valutabili dai Tecnici Comunali) per l’inserimento del manufatto nel contesto ambientale e paesaggistico secondo le seguenti indicazioni: […] l’installazione delle antenne deve avvenire su pali mimetizzati e gli shelter devono essere opportunamente mimetizzati”.

Il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere la legittimità dell’art. 2.3 del Piano, in quanto “appare evidente [1] sia che le prescrizioni de quibus non limitano indiscriminatamente la localizzazione degli impianti ma sono volte ad armonizzare le opere con la zona di insediamento sia [2] che le misure di mitigazione devono essere indicate al momento della richiesta di autorizzazione: solo così, infatti, l’amministrazione potrà disporre di un quadro informativo completo che gli consentirà di effettuare le proprie valutazioni”.

Parte appellante sostiene che le eventuali misure di mitigazione non debbano essere necessariamente indicate dall’operatore preventivamente, ma eventualmente indicate dall’Amministrazione. In questo senso deporrebbe la citata disposizione in quanto essa prevede l’adozione di misure di mitigazione “per l’inserimento del manufatto nel contesto ambientale e paesaggistico”, richiedendosi quindi una preventiva valutazione da parte dell’Amministrazione (ovviamente al di fuori di procedure formali assimilabili a quelle per il rilascio del nulla osta paesaggistico) della presenza di un impatto nei confronti del contesto ambientale e paesaggistico che richieda appunto misure di mitigazione.

Si aggiunge, in ultimo, che:

- l’impianto di che trattasi è ubicato in area qualificata come “neutra”, e quindi priva non solo di vincoli paesaggistici o di altro tipo, ma anche di impatti paesaggistici significativi;

- i “Criteri ed indirizzi per la tutela del paesaggio – Regione Piemonte” (richiamati dall’art. 2.3 del Piano di localizzazione comunale) prevedono l’applicazione di misure di mimetizzazione non già in via generalizzata ma solamente per tutelare una serie di situazioni (ad esempio, le visuali d’interesse panoramico o i territori interessati da copertura boschiva) che nel caso dell’impianto di Iliad non sussisterebbero

5. Il motivo in parola è infondato.

Nel caso di specie è stato lo stesso Piano di localizzazione comunale ad individuare, ex ante ed in maniera puntuale, le misure di mitigazione (id est l’impiego di pali e shelter mimetizzati), ritenendo con ciò, in assenza di previsione di segno diverso, le stesse sempre necessarie ove non si opti per il co-siting o per l’installazione su impianti preesistenti.

In particolare, è l’art. 2.3.3 del Piano di localizzazione comunale (non oggetto in questa parte di impugnazione nel presente giudizio) a prevedere che, nelle zone neutre, gli “impianti devono essere montati su strutture di sostegno per impianti preesistenti (impianti per telecomunicazione, torri faro, tralicci dell’alta tensione, serbatoi dell’acqua), laddove non è possibile l’installazione delle antenne deve avvenire su pali mimetizzati e gli shelter devono essere opportunamente mimetizzati”.

Deve aggiungersi che l’art. 4.2.1 del medesimo Piano, disciplinante le procedure per la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione, prescrive che all’istanza di autorizzazione debba essere allegato anche uno “studio sull’inserimento ambientale e/o paesaggistico del manufatto”.

Ne discende che le misure di mitigazione, anche nell’ottica di collaborazione tra p.a. e cittadino (art. 1 comma 2-bis della l. n. 241 del 1990) vanno preventivamente indicate in sede di istanza ciò in quanto, alla luce del previsto meccanismo di silenzio assenso, il progetto deve essere completo e l’amministrazione messa sin dal principio in condizione di apprezzare l’impatto dell’opera, salva in ogni caso la possibilità di formulare prescrizioni aggiuntive o modifiche.

In questa ottica, anche il rinvio ai “Criteri ed indirizzi per la tutela del paesaggio – Regione Piemonte” è solo integrativo del disposto dell’art. 2.3 3 del Piano di localizzazione comunale e spiega il suo effetto oltre il contenuto minimo rappresentato dalle misure di mitigazione sempre imposte in zona neutra.

6. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso la doglianza con cui Iliad ha dedotto che, a differenza di quanto riportato nei provvedimenti impugnati in prime cure, non vi sarebbe alcuna difformità tra il piano annuale degli impianti presentato da Iliad per il 2021 e l’ubicazione dell’Impianto oggetto dell’istanza autorizzativa.

A tale riguardo, il T.A.R. ha sostenuto che:

- in linea generale, subordinare il rilascio dell’autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 all’inserimento dell’impianto all’interno del piano delle localizzazioni comunale “non costituisce, quindi, un ingiustificato aggravio o impedimento all'insediamento degli impianti né si pone in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa”;

- nel caso di specie, nel piano delle localizzazioni del Comune di Sciolze, Iliad avrebbe inserito una localizzazione dell’Impianto che, “sembrerebbe coincidere con la torre esistente [di proprietà di Inwit]” e che, a tale riguardo “la vicinanza geografica con il manufatto di INWITT avrebbe dovuto imporre alla ricorrente, anche in omaggio al principio genarle di leale collaborazione, di specificare la propria intenzione di realizzare una nuova struttura, anziché usufruire di quella esistente”.

Secondo parte appellante dette statuizioni sarebbero errate.

In primo luogo, si osserva che la statuizione del T.A.R., formulata in termini dubitativi, sarebbe erronea in punto di fatto in quanto l’area di installazione indicata da Iliad nel proprio piano annuale degli impianti per il 2021 nel Comune di Sciolze sarebbe invero sostanzialmente coincidente con quella poi utilizzata da Iliad per la progettazione dell’Impianto. In particolare, volendo anche fare riferimento alle precise coordinate del punto indicato nel piano annuale e del punto di installazione, vi sarebbe una distanza tra esse solamente di circa 9-10 metri. Si aggiunge che tale minima distanza sarebbe del tutto normale, dal momento che il piano annuale degli impianti viene presentato preventivamente, potendo quindi indicare l’area indicativa di ubicazione del nuovo impianto, ma senza poter conoscere con precisione lo specifico punto nel quale avverrà la progettazione e l’installazione

Sotto altro profilo la statuizione del T.A.R. sarebbe errata anche in punto di diritto dal momento che la presentazione da parte dell’operatore del piano delle installazioni non potrebbe costituire il presupposto per la concessione dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base, dal momento che pone a carico dell’operatore un onere ulteriore particolarmente gravoso e che, soprattutto, non risulta previsto dalla normativa nazionale ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto, pregiudicando così le esigenze di celerità che caratterizzano il relativo procedimento.

6.1 La doglianza non merita accoglimento.

Anzitutto, va evidenziato che è stata la stessa parte appellante ad ammettere che vi è uno scarto quantificabile in 9 -10 metri tra area di realizzazione dell’impianto e la zona indicata nel piano delle localizzazioni del Comune di Sciolze.

Ebbene, come correttamente ritenuto dall’amministrazione, la realizzazione di un impianto su area diversa da quella individuata dal Piano di localizzazione integra la violazione dell’art. 5 della D.G.R. 16-757 del 5 settembre 2005 (secondo cui “Il Comune può rilasciare l’autorizzazione per l’installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo nel caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente”).

È, infatti, evidente che la realizzazione dell’impianto su un’area differente da quella individuata in sede di pianificazione richiede un atto autorizzativo ad hoc, a pena altrimenti della perdita di forza precettiva dello stesso Piano di localizzazione.

Inoltre, non può obliterarsi che, nella vicenda che occupa Iliad non ha comunque mai prospettato all’amministrazione comunale “ragioni di indifferibilità ed urgenza” idonee a giustificare tale mutamento di localizzazione.

6.2 In ultimo, è appena il caso di evidenziare che è l’art.8, comma 1, L.R. Piemonte

19/2004 (secondo cui “I titolari degli impianti presentano al Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, tenendo conto del regolamento comunale di cui all'articolo 7 comma 1, lettera c). Copia del suddetto programma è, altresì, inviata alla provincia competente”) a porre un onere, invero ragionevole e giustificato dalle esigenze di buona amministrazione, in capo al richiedente di pianificare per tempo i propri interventi di installazione e, quindi, anche di attivarsi per ottenere la necessaria autorizzazione ad una collocazione diversa di taluni di essi rispetto a quella originariamente indicata.

7. Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha respinto il primo motivo del ricorso di primo grado con il quale è stata contestata l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio da parte del Comune di Sciolze del potere di annullamento in autotutela dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto già ottenuta da Iliad.

In particolare il T.A.R. avrebbe errato nell’affermare che:

- la ragione di pubblico interesse sarebbe rappresentata dal fatto che “l’installazione dovrebbe collocarsi entro la fascia di inedificabilità e in un contesto di intersezione a T tra la SP 118 e la SP4 (entrambe a carreggiata unica di circa 6 mt. e prive di banchine e/o marciapiedi), che presenta concrete esigenze di sicurezza”;

- Iliad non avrebbe maturato alcun legittimo affidamento alla conservazione del titolo autorizzativo in quanto “nella sua istanza, ha fornito un’errata/falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, omettendo di segnalare la circostanza, ovvero dichiarando l’insussistenza di vincoli sull’area’, quando, invece, essa era sottoposta a una fascia di rispetto stradale di 25 metri”.

Secondo parte appellante sia il provvedimento di annullamento in autotutela del 13 maggio 2022, sia quello di avvio del procedimento del 4 aprile 2022 ometterebbero completamente di identificare quale sia l’interesse pubblico all’annullamento dell’autorizzativo già formato di Iliad e che non potrebbe, in ogni caso, essere considerata a tal fine sufficiente e adeguata l’affermazione contenuta nel in motivazione secondo cui “sussiste l’interesse pubblico ad una corretta e disciplinata installazione degli impianti tecnologi, prevalente su quello privato”.

7.1 La doglianza è mal calibrata.

La motivazione fornita a supporto dell’atto di ritiro gravato in prime cure, letta nel suo complesso anche nel richiamo per relationem agli altri atti del procedimento (tra cui anche le osservazioni di parte), disvela non solo le ragioni di pubblico interesse poste ex art. 21 –nonies comma 1 l. n. 241 del 1990 alla base dell’autoannullamento (individuando le stesse nella sicurezza stradale a cui presidio è previsto il regime delle distanze minime – si veda, in particolare, il richiamato passo della nota prot. n. 21557 del 2 maggio 2022 del Comune di Sciolze ove si parla, tra l’altro, di “evitare pregiudizi alla percorribilità”), ma esprime anche la recessività dell’interesse di Iliad alla conservazione del titolo illegittimo alla luce della condotta omissiva tenuta in sede dichiarativa (così sempre nella nota prot. n. 21557 del 2 maggio 2022 del Comune di Sciolze ove si fa riferimento ad “una situazione di fatto non del tutto coincidente con quella rappresentata inizialmente dalla società”).

8. Per le ragioni sopra esposte l’appello è infondato e va respinto.

9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico dell’appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali:

- in favore del Comune di Sciolze, in persona del Sindaco pro tempore, della somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre gli accessori di legge (se dovuti);

- in favore di Claudio Manfredotti e Giovanna Bo, in misura della metà per ciascuno, della somma complessiva di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre gli accessori di legge (se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore