Cass. Sez. III n. 17190 del 27 aprile 2016 (Cc 2 mar 2016)
Pres. Amoresano Est. Gai Ric. Bullentini
Caccia e animali.Confisca delle armi utilizzate per commettere reati venatori
In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per commettere reati venatori può essere disposta nel solo caso di condanna per le contravvenzioni richiamate dall'art. 28, comma 2, legge n. 157 del 1992, con esclusione di ogni altra ipotesi
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16 gennaio 2015, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lucca ha applicato, su accordo delle parti, a B.R. la pena di Euro 800 di ammenda in ordine al reato di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, lett. a) con confisca del fucile da caccia, munizioni e della fauna in sequestro.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso B.R., a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge penale e processuale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), per aver il Giudice disposto, con la sentenza di applicazione di pena, la confisca del fucile da caccia e delle munizioni in violazione dell'art. 445 c.p.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
La questione della confisca delle armi prospettata a questa Corte è stata ripetutamente esaminata, giungendo a conclusioni univoche secondo cui, in materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per commettere reati venatori può essere disposta nel solo caso di condanna per le contravvenzioni richiamate dalla L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2, con esclusione di ogni altra ipotesi (Sez. 3, n. 34944 del 09/07/2015, Biemmi, Rv 264453).
In particolare, in materia di violazione della legge sulla caccia, è stato affermato il principio, che si ritiene di confermare e ribadire, per cui con la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per reati previsti dalla legge sulla caccia, il fucile non contraffatto o alterato detenuto legittimamente e portato da persona munita del relativo permesso, non può essere confiscato perchè non è cosa intrinsecamente criminosa e la locuzione "in ogni caso" contenuta nella L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 28, va intesa quale sinonimo dell'avverbio "sempre", e non quale espressione di una esplicita estensione dell'obbligo di confisca al giudizio di patteggiamento sulla pena (Sez. 3, n. 9208 del 21/01/2003, Cosaro, Rv 224917; Sez. 3, n. 725 del 23/02/1998, Santini, Rv. 210513).
Peraltro, l'unica disposizione operante in materia di confisca di armi detenute e portate legittimamente, ma utilizzate per commettere reati venatori, è quella di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2, che ne impone l'applicazione solo in caso di condanna per le contravvenzioni dalla stessa espressamente indicate (Sez. 3, n. 2601, del 21 gennaio 2016).
Ora, nel caso di cui ci si occupa, al B. è contestata la violazione della L. n. 157 del 1992, art. 30 sicchè non può trovare applicazione la confisca prevista nei casi di violazione all'art. 28, comma 2 cit., non essendo possibile procedere alla confisca delle armi in quanto tale essendo la disposizione riferita ad altre, diverse, ipotesi di reato non contestate al ricorrente (Sez. 3, n. 27265 del 8/6/2010, De Meio, Rv. 247930; Sez. 3, n. 6228 del 14/1/2009, Mecucci, Rv. 242744; Sez. 3, n. 43821 del 16/10/2008, Gioffredi, Rv. 241680).
Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in punto della disposta confisca e va ordinata la restituzione agli aventi diritto, il che non intacca affatto l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla applicazione della pena, dato che la misura di sicurezza in questione non era stata oggetto di patteggiamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, che elimina.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2016