Cass. Sez. III n. 17188 del 6 maggio 2010 (Cc. 24 mar. 2010)
Pres. De Maio Est. Lombardi Ric. Marinelli
Beni ambientali. Sequestro e rimessione in pristino

Il sequestro del manufatto abusivo non è ostativo all'adempimento dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi imposto dal giudice, in quanto è sempre possibile effettuare, ai sensi dell'art. 85 disp. att. cod. proc. pen., interventi ripristinatori sul bene sequestrato. (In motivazione la Corte ha precisato che nemmeno il mutamento dello stato dei luoghi configura una causa di impossibilità materiale impeditiva dei lavori di ripristino).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/03/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 503
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 32557/2009
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Pizza Nello, difensore di fiducia di Marinelli Carmine, n. a Avellino l'11.7.1970;
avverso l'ordinanza in data 10.3.2009 della Corte di appello di Napoli, con la quale è stata revocata la sospensione condizionale della pena inflitta al Marinelli con sentenza della Corte di appello in data 6.4.2005, divenuta irrevocabile, ed è stata rigettata l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi impartito con la stessa sentenza;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Lombardi Alfredo Maria;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del Sost. Procuratore Generale, Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena inflitta a Marinelli Carmine con sentenza del Tribunale di Nola in data 17.12.2002, parzialmente riformata dalla sentenza della Corte territoriale in data 6.4.2005, divenuta irrevocabile, ed ha rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi impartito al Marinelli con le citate sentenze. Il giudice dell'esecuzione, accogliendo la richiesta del P.G., ha osservato che il Marinelli non ha ottemperato all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi disposto con le citate pronunce, da eseguirsi entro il termine di sei mesi decorrenti dal passaggio in giudicato e, pertanto, scaduto 5.11.2005. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'interessato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Con il mezzo di annullamento si deduce, in sintesi, che il Marinelli era nell'impossibilità di ottemperare all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto l'area era ancora sottoposta a sequestro cautelare; che inoltre lo stato dei luoghi aveva subito trasformazioni che avrebbero reso necessario una nuova specificazione dell'intervento da realizzarsi. Si aggiunge che, pur essendo stato disposto il dissequestro con la sentenza di condanna, la materiale rimozione dei sigilli è stata eseguita solo due giorni prima dell'udienza camerale dinanzi al giudice dell'esecuzione e che nel verbale di dissequestro prodotto dinanzi alla Corte territoriale erano descritte le modificazioni sostanziali subite dallo stato dei luoghi a causa del corso del tempo.
Il ricorso non è fondato.
È stato già affermato da questa Suprema Corte che il sequestro del manufatto abusivo non è causa ostativa alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ben potendosi - ai sensi dell'art. 85 disp. att. c.p.p. - effettuare interventi ripristinatori sul bene in sequestro (cfr. sez. 3, 14.1.2009 n. 9186, RV 243098). Nel caso in esame, peraltro, lo stesso ricorrente da atto che il dissequestro dell'area era già stato disposto con la sentenza di condanna, sicché egli ben avrebbe potuto attivarsi per chiedere la formale rimozione dei sigilli, al fine di poter ottemperare nel termine prescritto all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre il mutamento dello stato dei luoghi, ove il Marinelli aveva realizzato abusivamente uno sbancamento ed una strada sterrata, così come descritto dallo stesso ricorrente (crescita spontanea di vegetazione selvatica), non configura certo una causa di impossibilità materiale per la esecuzione di lavori di ripristino. Peraltro, nel caso in esame, il mutamento dello stato dei luoghi è anche effetto dell'inerzia del ricorrente protrattasi per oltre quattro anni dal momento in cui avrebbe dovuto ottemperare all'ordine di ripristino.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010